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Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Music2Go Versioni CH1.3NV9 e CH1.3NV11 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 28 febbraio 2013: 1.

L'apparecchio Music2Go Versioni CH1.3NV9 e CH1.3NV11 senza la funzione di riduzione non è soggetto alla legge sulle case da gioco.

2.

Le spese procedurali, pari a 7150 franchi, sono imputate a CMD Unterhaltungselektronik. L'importo residuo di 158.32 franchi, previa deduzione dell'anticipo di 6991.68 franchi, deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato.

3.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

4.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

5.

Notifica: CMD Unterhaltungselektronik, Christian Mittermair, Schopenhauergasse 4, AT-4055 Pucking

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

16 aprile 2013

2013-0940

Commissione federale delle case da gioco

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