Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2014 del 22 ottobre 2013
Secondo l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.
Primo adeguamento Le rendite LPP superstiti e invalidità il cui versamento è in corso da tre anni non devono obbligatoriamente essere adeguate per il 1° gennaio 2014, perché l'indice dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2013 è allo stesso livello del mese di settembre del 2010.
Per il 1° gennaio 2014 non è effettuato alcun adeguamento.
Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza per lo stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Per il 1° gennaio 2014 non è effettuato alcun adeguamento.
22 ottobre 2013
2013-2692
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
6887