Legge federale sulla radiotelevisione

Disegno

(LRTV) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20131, ordina: I La legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge: a.

il termine «Ufficio» è sostituito con l'abbreviazione «UFCOM»

b.

il termine «Dipartimento» è sostituito con l'abbreviazione «DATEC»

c.

l'espressione «canone di ricezione» è sostituita con «canone radiotelevisivo», con i necessari adeguamenti grammaticali

d.

concerne solo il testo tedesco

Art. 2 lett. cbis e p (nuova) Nella presente legge si intende per: cbis. contenuto redazionale: una trasmissione redazionale nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 25 cpv. 3 lett. b); p.

canone radiotelevisivo: il canone riscosso conformemente all'articolo 68 capoverso 1.

Art. 3 Chi intende emettere un programma svizzero deve:

1 2

a.

notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure

b.

disporre di una concessione secondo la presente legge.

FF 2013 4237 RS 784.40

2013-0011

4317

Legge federale sulla radiotelevisione

Titolo prima dell'art. 3a

Sezione 1a: Indipendenza dallo Stato Art. 3a (nuovo) La radio e la televisione sono indipendenti dallo Stato.

Art. 5a (nuovo)

Esigenze minime relative all'ulteriore offerta editoriale della SSR

I contributi ideati dalla redazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR devono soddisfare i principi applicabili ai programmi secondo gli articoli 4 e 5. L'obbligo di pluralità (art. 4 cpv. 4) si applica esclusivamente ai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni.

Art. 6, rubrica e cpv. 2 Autonomia Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.

2

Art. 7, rubrica, cpv. 2 terzo periodo e cpv. 4 (nuovo) Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi 2

... Esso non si applica tuttavia alla SSR.

Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sottotitolano le principali trasmissioni informative. Il Consiglio federale definisce la portata dell'obbligo.

Le spese per l'adattamento delle trasmissioni per gli audiolesi sono interamente finanziate mediante il canone radiotelevisivo (art. 68a).

4

Art. 11 cpv. 2 La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2

Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. f (nuova) Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).

1

2

Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche: f.

4318

che sono attive in uno o più mercati aventi rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione e sono oggetto di un esame riguardante la minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 20

Registrazione e conservazione delle trasmissioni e dei contributi che compongono l'ulteriore offerta editoriale della SSR

Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo.

1

I contributi all'ulteriore offerta editoriale della SSR vanno anch'essi registrati e conservati, unitamente ai relativi materiali e documenti. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell'obbligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR.

2

Se, durante il periodo di conservazione, è presentato reclamo presso l'organo di mediazione o è interposto ricorso presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva oppure è aperto d'ufficio un procedimento di vigilanza, le registrazioni, i materiali e i documenti devono essere conservati sino al termine del procedimento.

3

Art. 25 cpv. 4 La SSR può offrire singoli programmi in collaborazione con altre emittenti. La collaborazione è disciplinata in contratti subordinati all'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

4

Art. 35 cpv. 3 Se la SSR rinuncia a un'attività che ha avuto un'importanza considerevole nella determinazione del canone, il DATEC può obbligarla a costituire riserve per un importo corrispondente, di cui va tenuto conto nel successivo adeguamento del canone.

3

Art. 38 cpv. 5 Abrogato Art. 40 cpv. 1 Le concessioni con partecipazione al canone secondo l'articolo 68a capoverso 1 lettera b danno diritto al 3­5 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Al momento di stabilire l'importo del canone, il Consiglio federale determina la quota attribuita alle concessioni e la percentuale massima che questo importo deve rappresentare rispetto alle spese d'esercizio delle singole emittenti.

1

Art. 41 cpv. 2 Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono impiegare i mezzi finanziari in modo razionale e conforme alle prescrizioni. La distri-

2

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Legge federale sulla radiotelevisione

buzione di utili non è ammessa. L'emittenza del programma sussidiato attraverso il canone dev'essere separata nella contabilità da eventuali altre attività economiche del concessionario. Se un'azienda controllata economicamente dal concessionario fornisce prestazioni in relazione con il programma, il concessionario provvede a separare contabilmente queste prestazioni dalle altre attività.

Art. 44 cpv. 1 lett. g e cpv. 3 1

Una concessione può essere rilasciata se il richiedente: g.

Abrogata

Un'emittente o l'azienda cui questa appartiene non può ottenere più di due concessioni televisive e più di due concessioni radiofoniche. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione.

3

Art. 52 cpv. 3 Abrogato Art. 54

Frequenze per i programmi

Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d'accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista e stabilisce i principi applicabili.

1

Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC3), sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi il Consiglio federale determina:

2

a.

la zona di diffusione;

b.

il numero di programmi radiofonici o televisivi da diffondere oppure le capacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi.

Il DATEC provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordinarie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi secondo le prescrizioni del Consiglio federale.

3

Art. 58

Promozione delle nuove tecnologie di diffusione

L'UFCOM può sostenere temporaneamente l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.

1

2 Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d'utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo.

3

RS 784.10

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Legge federale sulla radiotelevisione

I contributi ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di concessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo.

3

4 Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabilisce l'importo del canone radiotelevisivo (art. 68a). Tale quota non supera l'1 per cento dei proventi complessivi del canone.

Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce i presupposti per il versamento dei contributi.

5

Titolo prima dell'art. 68 (nuovo)

Capitolo 2: Canone radiotelevisivo Sezione 1: In generale Art. 68

Principio

La Confederazione riscuote un canone per finanziare l'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e di televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.).

1

2

Il canone viene riscosso per economia domestica e per impresa.

Il provento e l'impiego del canone, ad eccezione degli indennizzi da versare alla Confederazione, non figurano nel consuntivo della Confederazione.

3

Art. 68a (nuovo) Importo del canone e chiave di ripartizione Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche e le imprese. Tiene conto del fabbisogno per:

1

a.

finanziare i programmi e l'ulteriore offerta editoriale della SSR necessaria per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b);

b.

sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 38­42);

c.

il sostegno alla Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (art. 81);

d.

promuovere la creazione di reti di trasmettitori nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie (art. 58);

e.

finanziare l'adattamento alle esigenze degli audiolesi delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione (art. 7 cpv. 4);

f.

i compiti dell'organo di riscossione, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell'UFCOM, nonché dei Cantoni e dei Comuni in relazione alla riscossione del canone e all'esecuzione dell'obbligo di pagamento del canone (art. 69d­69g, e 70­70d).

Stabilisce la ripartizione dei proventi del canone conformemente agli scopi di cui al capoverso 1. Può definire separatamente la quota destinata ai programmi radiofonici, televisivi e all'ulteriore offerta editoriale della SSR.

2

4321

Legge federale sulla radiotelevisione

Nella sua decisione riguardante l'importo del canone, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Le deroghe alle raccomandazioni devono essere motivate pubblicamente.

3

Titolo prima dell'art. 69 (nuovo)

Sezione 2: Canone per le economie domestiche Art. 69 (nuovo)

Disposizioni generali

L'obbligo dei membri di un'economia domestica di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data di costituzione dell'economia domestica e termina l'ultimo giorno del mese in cui l'economia domestica è stata sciolta.

1

Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell'economia domestica così come è iscritta nel registro cantonale o comunale degli abitanti.

2

Il Consiglio federale disciplina la periodicità, l'esigibilità e la prescrizione del canone.

3

Art. 69a (nuovo) Economie domestiche di tipo privato: obbligo di pagare il canone 1

L'importo del canone è lo stesso per ogni economia domestica di tipo privato.

La definizione di economia domestica di tipo privato è retta dalla legislazione sull'armonizzazione dei registri.

2

È debitore solidale per il pagamento del canone dell'economia domestica ogni persona adulta:

3

a.

per la quale l'economia domestica costituisce il domicilio principale conformemente alla definizione di Comune di residenza ai sensi dell'articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 20064 sull'armonizzazione dei registri (LArRa); o

b.

che non ha un domicilio principale in Svizzera e per la quale l'economia domestica costituisce il domicilio secondario, conformemente alla definizione di Comune di soggiorno ai sensi dell'articolo 3 lettera c LArRa.

La responsabilità di una persona si estende a tutti i crediti esigibili nel periodo di computo del canone coincidente con la sua appartenenza all'economia domestica.

4

Se nel corso di un mese civile tutti i componenti maggiorenni di un'economia domestica cambiano, l'economia domestica è considerata sciolta l'ultimo giorno dello stesso mese civile.

5

4

RS 431.02

4322

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 69b (nuovo) Economie domestiche di tipo privato: esenzione dall'obbligo di pagare il canone 1

Sono esentate dall'obbligo di pagare il canone: a.

su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'esenzione ha effetto retroattivo da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, ma al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all'organo di riscossione;

b.

le persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20076 sullo Stato ospite (LSO) e dello statuto diplomatico, se non sono in possesso della cittadinanza svizzera. Il Consiglio federale disciplina l'esenzione delle altre persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni e che appartengono al personale di uno dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere d, e ed f LSO, se non sono in possesso della cittadinanza svizzera.

Se una persona soddisfa le condizioni di esenzione definite nel capoverso 1 e appartiene a un'economia domestica di tipo privato, tutti i membri dell'economia domestica sono esentati dall'obbligo di pagare il canone.

2

Art. 69c (nuovo) 1

Collettività

L'importo del canone radiotelevisivo è uguale per ogni collettività.

Le collettività sono definite secondo la legislazione sull'armonizzazione dei registri.

2

L'organo di diritto privato o pubblico responsabile di una collettività risponde del pagamento del canone.

3

Art. 69d (nuovo) Riscossione del canone per le economie domestiche Il Consiglio federale può affidare la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività, nonché i relativi compiti a un organo di riscossione esterno all'Amministrazione federale. Si applica la legislazione sugli acquisti pubblici.

1

2

L'UFCOM esercita la vigilanza sull'organo di riscossione.

Art. 69e (nuovo) 1

5 6

Compiti e competenze dell'organo di riscossione

L'organo di riscossione può emanare decisioni: a.

nei confronti degli assoggettati al canone: sull'obbligo di pagare il canone;

b.

nei confronti dei Cantoni e dei Comuni: sul loro indennizzo secondo l'articolo 69g capoverso 4.

RS 831.30 RS 192.12

4323

Legge federale sulla radiotelevisione

L'organo di riscossione agisce quale autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e PA7. Conformemente all'articolo 79 della legge federale dell'11 aprile 18898 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), in una procedura d'esecuzione può eliminare l'opposizione ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF.

2

3 Non è autorizzato a esercitare alcuna altra attività economica all'infuori dei compiti assegnatigli dalla presente legge.

4

Pubblica annualmente un rapporto d'attività e il conto annuale.

Art. 69f (nuovo)

Trattamento dei dati da parte dell'organo di riscossione

Per definire l'esonero dal canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera a, l'organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sulla salute e sulle misure d'assistenza sociale di una persona. Il trattamento dei dati e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati, per quanto applicabili agli organi federali.

1

Esso dispone le misure organizzative e tecniche necessarie per proteggere i dati da ogni trattamento non autorizzato. Può trattare i dati ottenuti nel quadro delle attività attribuitegli e disciplinate dalla presente legge unicamente in vista della riscossione e dell'incasso del canone e può comunicarli a terzi unicamente per perseguire queste finalità.

2

I dati che permettono di trarre conclusioni sulla salute e sulle misure d'assistenza sociale di una persona non possono essere comunicati a terzi. Questi dati possono essere registrati presso terzi in forma criptata (criptaggio del contenuto). Solo l'organo di riscossione ha la facoltà di rimuovere il criptaggio. Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

3

L'organo di riscossione trasmette tempestivamente e gratuitamente, in forma elettronica, i dati necessari per la riscossione e l'incasso a un eventuale subentrante.

Dopo la trasmissione elimina i dati diventati inutili.

4

Art. 69g (nuovo) Rilevamento dei dati sulle economie domestiche L'organo di riscossione si procura i dati relativi alle economie domestiche e ai loro componenti, necessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti:

1

7 8 9 10

a.

i registri degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a LArRa10);

b.

il sistema d'informazione del Dipartimento federale degli affari esteri (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa).

RS 172.021 RS 281.1 RS 235.1 RS 431.02

4324

Legge federale sulla radiotelevisione

L'organo di riscossione raccoglie i dati tramite la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione di cui all'articolo 10 capoverso 3 LArRa.

2

I Cantoni e i Comuni mettono a disposizione dell'organo di riscossione in forma criptata i dati provenienti dai loro registri degli abitanti, nella forma e nella periodicità richieste, per la trasmissione tramite la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione.

3

L'organo di riscossione versa ai Cantoni e ai Comuni contributi derivanti dal provento del canone per gli investimenti specifici causati dall'inoltro dei dati a suo favore.

4

L'organo di riscossione può utilizzare sistematicamente i numeri d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per: 5

a.

adempiere i suoi compiti in relazione alla riscossione del canone;

b.

ottenere precisazioni presso Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti.

Il Consiglio federale determina quali dati l'organo di riscossione raccoglie conformemente al capoverso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume e il trattamento dei dati, la periodicità della fornitura di questi ultimi, nonché i contributi ai Cantoni e ai Comuni conformemente al capoverso 4.

6

Titolo prima dell'art. 70 (nuovo)

Sezione 3: Canone per le imprese Art. 70

Imprese: obbligo di pagare il canone

Un'impresa soggiace all'obbligo di pagare il canone se ha raggiunto la cifra d'affari minima stabilita dal Consiglio federale nel periodo fiscale conclusosi l'anno civile precedente conformemente all'articolo 34 della legge del 12 giugno 200912 sull'IVA (LIVA).

1

È considerata impresa chiunque sia iscritto presso l'AFC nel registro dei contribuenti all'IVA.

2

Per cifra d'affari minima ai sensi del capoverso 1 s'intende la cifra d'affari totale dell'impresa, esclusa l'IVA, da dichiarare conformemente alla LIVA, indipendentemente dalla sua qualifica riguardo all'IVA. Per l'applicazione dell'imposizione di gruppo è determinante la cifra d'affari totale del gruppo d'imposizione IVA.

3

Il Consiglio federale definisce la cifra d'affari minima in modo da esonerare le piccole imprese dal canone.

4

L'importo del canone è stabilito in base alla cifra d'affari. Il Consiglio federale determina diversi livelli di cifre d'affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie).

5

11 12

RS 831.10 RS 641.20

4325

Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 70a (nuovo) Riscossione del canone per le imprese 1

L'AFC riscuote il canone.

Nel quadro della riscossione dell'IVA, l'AFC determina a cadenza annuale la categoria tariffaria di ogni impresa assoggettata e fattura il relativo importo del canone.

2

Se l'impresa non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l'AFC determina d'ufficio la categoria tariffaria applicabile nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

3

Se temporaneamente non è possibile stabilire la classificazione in una categoria tariffaria per il periodo fiscale conclusosi l'anno civile precedente, l'AFC fattura il canone non appena è determinata la categoria tariffaria.

4

Art. 70b (nuovo) Esigibilità ed esecuzione Il canone è esigibile 60 giorni dopo la fatturazione e si prescrive in cinque anni dall'esigibilità. In caso di pagamento tardivo è addebitato, senza sollecito, un interesse di mora del 5 per cento l'anno.

1

Se il debitore del canone fa opposizione, l'AFC emana una decisione sull'ammontare del canone dovuto ed elimina allo stesso tempo l'opposizione conformemente all'articolo 79 LEF13.

2

In caso di contestazione, la collocazione definitiva non si opera finché non sussiste una decisione passata in giudicato.

3

La compensazione del canone dovuto e fatturato con rimborsi dell'IVA è ammessa.

4

La garanzia del canone è retta dagli articoli 93-95 LIVA14. La responsabilità solidale e la successione fiscale sono disciplinate negli articoli 15 e 16 LIVA.

5

6

La procedura è retta dalla PA15.

Art. 70c (nuovo)

Rapporto dell'AFC

L'AFC deve separare nella contabilità l'attività legata alla riscossione del canone dalle altre attività.

1

Essa pubblica ogni anno il conto annuale e un rapporto sulle attività in relazione con la riscossione del canone.

2

Art. 70d (nuovo) Tutela del segreto e trattamento dei dati L'AFC tratta i dati necessari per l'adempimento dei suoi compiti ai sensi della presente legge. Si applicano le disposizioni della LIVA16 sul trattamento dei dati.

1

13 14 15 16

RS 281.1 RS 641.20 RS 172.021 RS 641.20

4326

Legge federale sulla radiotelevisione

L'obbligo di tutela del segreto e le relative eccezioni ai sensi dell'articolo 74 LIVA si applicano anche nell'ambito della riscossione del canone.

2

Titolo prima dell'art. 71

Capitolo 3: Tasse d'uso per la ricezione via etere Art. 71, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 74

Capitolo 2: Misure contro la minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta Art. 74 cpv. 2 secondo periodo ... La Commissione della concorrenza applica la legislazione sui cartelli e può rendere pubblico il proprio parere.

2

Art. 80 cpv. 2 Il Consiglio di fondazione consta pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi sono tuttavia elette anche altre persone.

2

Art. 83 cpv. 1 lett. a 1

L'Autorità di ricorso è competente per: a.

trattare i ricorsi riguardanti i contenuti redazionali e il rifiuto di concedere l'accesso al programma o all'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 94­98);

Art. 86 cpv. 1, 2, 4 e 5 L'UFCOM vigila sull'osservanza della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione, della concessione e delle pertinenti convenzioni internazionali. Per la trattazione di ricorsi riguardanti i contenuti redazionali e il rifiuto di concedere l'accesso al programma o all'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a e art. 94­98) la competenza spetta all'Autorità di ricorso.

1

Non sono ammessi né provvedimenti di vigilanza che concernono la produzione e la preparazione tecnica dei programmi e dell'ulteriore offerta editoriale della SSR né meri controlli d'opportunità.

2

Nelle procedure concernenti la vigilanza dell'Autorità di ricorso sui contenuti redazionali (art. 91­98) non sono ammessi provvedimenti cautelari.

4

4327

Legge federale sulla radiotelevisione

L'Autorità di ricorso giudica unicamente i ricorsi inoltrati contro contenuti redazionali pubblicati e i ricorsi contro il rifiuto di accordare l'accesso al programma o all'ulteriore offerta editoriale della SSR. Non interviene d'ufficio.

5

Art. 89 cpv. 2 Il DATEC, su proposta dell'Autorità di ricorso, può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione (art. 97 cpv. 4).

2

Art. 90 cpv. 1 lett. h Abrogata Titolo prima dell'art. 91

Capitolo 2: Vigilanza da parte dell'Autorità di ricorso Sezione 1: Procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione Art. 91 cpv. 3 lett. abis (nuova) e b 3

Gli organi di mediazione trattano reclami contro: abis. contributi ideati dalla redazione e pubblicati nell'ulteriore offerta editoriale interposti per violazione dell'articolo 5a della presente legge; b.

Art. 92 1

il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l'accesso al programma o alla parte dell'ulteriore offerta editoriale della SSR ideata dalla redazione.

Reclamo

Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione: a.

contro contenuti redazionali per violazione degli articoli 4, 5 e 5a della presente legge;

b.

a causa del rifiuto di accordare l'accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b).

I reclami devono essere inoltrati entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l'accesso.

2

Se il reclamo concerne più trasmissioni o contributi, il termine decorre dalla diffusione o dalla pubblicazione dell'ultimo contenuto contestato. Nondimeno, tra il primo e l'ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi.

3

Il reclamo può concernere più contributi ideati dalla redazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR unicamente se i contributi sono stati pubblicati nello stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni.

4

Il reclamo è presentato per scritto e deve essere documentato se concerne l'ulteriore offerta editoriale della SSR. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le

5

4328

Legge federale sulla radiotelevisione

quali il rifiuto di accordare l'accesso al programma o alla parte redazionale dell'ulteriore offerta editoriale della SSR è illegale.

Titolo prima dell'art. 94

Sezione 2: Procedura di ricorso dinanzi all'Autorità di ricorso Art. 94 frase introduttiva e cpv. 1 lett. b, 2 e 3 Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale o contro il rifiuto di accordare l'accesso chiunque:

1

b.

dimostra di avere uno stretto legame con l'oggetto dei contenuti redazionali contestati o la cui domanda di accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è stata respinta.

Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme.

2

Le persone fisiche che interpongono un ricorso popolare conformemente al capoverso 2 devono avere almeno 18 anni, possedere la cittadinanza svizzera o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora.

3

Art. 95 cpv. 3 3

Il ricorso deve indicare brevemente: a.

in che modo il contenuto redazionale contestato ha violato le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 5a della presente legge o del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; o

b.

in che modo il rifiuto dell'accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è illegale.

Art. 97 cpv. 2 e 4 2

L'Autorità di ricorso accerta se: a.

i contenuti redazionali contestati hanno violato le disposizioni della presente legge (art. 4, 5 e 5a) o del diritto internazionale pertinente; o

b.

se il rifiuto di accordare l'accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è illegale.

In caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 3 e all'articolo 5 riguardanti il programma o degli obblighi relativi all'ulteriore offerta editoriale (art. 5a), l'Autorità di ricorso può proporre al DATEC un divieto di diffusione (art. 89 cpv. 2).

4

Art. 99 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

Contro le decisioni dell'organo di riscossione può essere interposto ricorso all'UFCOM.

2

4329

Legge federale sulla radiotelevisione

Contro le decisioni dell'Autorità di ricorso può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.

3

Art. 101 cpv. 1 Abrogato Art. 102 cpv. 2 primo periodo L'organo di riscossione rende accessibili all'UFCOM mediante procedura elettronica di richiamo i dati personali necessari al perseguimento penale secondo l'articolo 101 capoverso 1. ...

2

Art. 104, rubrica e cpv. 2 Accordi internazionali Può delegare al DATEC o all'UFCOM la facoltà di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo.

2

Art. 109a (nuovo)

Eccedenze delle quote di partecipazione al canone

L'organo di riscossione rimborsa a coloro che pagano il canone le eccedenze delle quote di partecipazione al canone destinate alle emittenti locali e regionali (art. 38) rimanenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

1

Il Consiglio federale determina l'importo del contributo da rimborsare. Tiene conto della quota da conservare quale riserva di liquidità.

2

È considerato assoggettato al canone ai sensi del capoverso 1 chiunque, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, è registrato presso l'organo di riscossione come tenuto a pagare il canone. Le eccedenze sono versate in parti uguali a tutti gli assoggettati.

3

Art. 109b (nuovo)

Introduzione del canone radiotelevisivo

Il Consiglio federale determina la data dalla quale è riscosso il canone radiotelevisivo.

1

Sino a questo momento si continua a riscuotere il canone per la ricezione privata e per quella nell'ambito dell'attività professionale (art. 68­70 e 101 cpv. 1 LRTV 200617).

2

L'impiego dei proventi del canone di ricezione è retto dalle disposizioni del nuovo diritto in materia di canone radiotelevisivo.

3

Il Consiglio federale disciplina il passaggio al nuovo sistema del canone radiotelevisivo. Può segnatamente prevedere che i mezzi finanziari disponibili derivanti dal canone di ricezione siano trasferiti nel nuovo sistema e disporre quali organi continuano i procedimenti di prima istanza pendenti.

4

17

RU 2007 737

4330

Legge federale sulla radiotelevisione

Per il primo periodo di riscossione del canone per le imprese, può disporre un periodo di riferimento diverso da quello fissato nell'articolo 70 capoverso 1.

5

II Modifiche del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 16 marzo 201218 sui disabili Art. 3 lett. e La legge si applica: e.

alle prestazioni accessibili in genere al pubblico fornite da privati, dalle imprese che dispongono di una concessione d'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195719 sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 200920 sul trasporto di viaggiatori, da altre imprese concessionarie e dagli enti pubblici.

2. Legge del 17 giugno 200521 sul Tribunale amministrativo federale Art. 32 cpv. 1 lett. i (nuova) 1

Il ricorso è inammissibile contro: i.

le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

3. Legge del 12 giugno 200922 sull'IVA Art. 18 cpv. 2 lett. l 2

In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione: l.

18 19 20 21 22

gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane. Il canone radiotelevisivo riscosso in virtù della legge federale del 24 marzo

RS 151.3 (adeguamenti secondo RU 2012 5619; entrata in vigore prevista: 1° luglio 2013) RS 742.101 RS 745.1 RS 173.32 RS 641.20

4331

Legge federale sulla radiotelevisione

200623 sulla radiotelevisione (LRTV) è considerato una controprestazione imponibile.

Art. 25 cpv. 2 lett. b 2

L'imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta): b.

sul canone radiotelevisivo riscosso in virtù della LRTV24 e sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione con partecipazione al canone, tranne quelle aventi carattere commerciale;

Art. 75 cpv. 2 Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l'obbligo di fornire informazioni all'AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l'esecuzione della presente legge, per la riscossione dell'imposta secondo la presente legge e per la riscossione del canone per le imprese secondo la LRTV25; tali informazioni sono fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all'AFC.

2

4. La legge del 30 aprile 199726 sulle telecomunicazioni Art. 39 cpv. 1, 3 e 3bis (nuovo) L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione.

Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV27.

1

Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale.

3

Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie ai sensi dell'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

3bis

23 24 25 26 27

RS 784.40 RS 784.40 RS 784.40 RS 784.10 RS 784.40

4332

Legge federale sulla radiotelevisione

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge federale sulla radiotelevisione

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