Decreto federale I concernente il preventivo per il 2013 del 13 dicembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20122, decreta: Art. 1

Conto economico

Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2013 è approvato.

1

2

Il conto economico chiude con: franchi

a.

spese di

64 797 472 700

b.

ricavi di

64 434 800 700

c.

un'eccedenza di spese di

Art. 2

362 672 000

Settore degli investimenti

Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2013 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento: franchi

a.

uscite per investimenti di

b.

entrate per investimenti di

Art. 3

7 809 567 200 211 707 800

Trasferimenti di crediti; spese per il personale

Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

1

I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

2

1 2

RS 101 Non pubblicato nel FF.

2012-2798

401

Preventivo per il 2013. DF I

Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

3

Art. 4

Trasferimenti di crediti; settore delle TIC

Il Dipartimento federale delle finanze (Organo direzione informatica della Confederazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra i crediti per le spese per beni e servizi informatici dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. La stessa autorizzazione si applica ai trasferimenti tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte o tra i crediti specificamente destinati agli investimenti informatici.

1

I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per beni e servizi informatici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate. Sono inoltre autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte o tra i crediti specificamente destinati agli investimenti informatici.

2

Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra i crediti per le spese per beni e servizi informatici, tra i crediti per investimenti materiali e immateriali e scorte o tra i crediti specificamente destinati agli investimenti informatici.

3

Art. 5

Altri trasferimenti di crediti

Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

1

Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.

2

Il Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione dello sviluppo e della cooperazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze), trasferimenti tra il credito di spesa per le azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e il credito di spesa per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie. Questi trasferimenti non possono superare l'importo complessivo di 30 milioni di franchi.

3

402

Preventivo per il 2013. DF I

Art. 6

Uscite ed entrate

Sulla base del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2013 nel quadro del conto di finanziamento: franchi

a.

uscite totali di

64 928 914 600

b.

entrate totali di

64 479 105 800

c.

un'eccedenza di uscite nel conto di finanziamento di

Art. 7

449 808 800

Freno all'indebitamento

Conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 64 994 938 646 franchi.

1

Tale importo è ridotto di 66 024 046 franchi a 64 928 914 600 franchi. Conformemente all'articolo 17d della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione (LFC), tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento (art. 17a LFC).

2

Art. 8 1

Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: franchi

2

a.

premesse istituzionali e finanziarie

b.

difesa nazionale

768 000 000

c.

programma edilizio 2013 del settore dei PF (singoli progetti)

110 600 000

d.

economia

150 000 000

e.

crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

182 000 000

f.

rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento

300 000 000

È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2013 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)

3

138 100 000

141 100 000

RS 611.0

403

Preventivo per il 2013. DF I

Art. 9

Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: franchi

a.

ordine e sicurezza pubblica

b.

relazioni con l'estero ­ cooperazione internazionale

15 600 000 2 600 000

c.

difesa nazionale

12 000 000

d.

programma edilizio 2013 del settore dei PF (singoli progetti)

35 900 000

e.

crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui

56 600 000

Art. 10

Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2013 del settore dei PF

Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i due crediti d'impegno di cui agli articoli 8 capoverso 1 lettera c e 9 lettera d e il credito quadro per il programma edilizio 2013 del settore dei PF di cui all'articolo 8 capoverso 2.

1

I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del rispettivo credito più basso.

2

Art. 11

Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono approvati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali: franchi

a.

relazioni con l'estero ­ cooperazione internazionale

77 600 000

b.

cultura e tempo libero

12 600 000

c.

agricoltura e alimentazione

70 000 000

Art. 12

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2012

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

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