Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese Firmato a Pechino il 6 luglio 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Preambolo La Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e la Repubblica popolare Cinese (di seguito denominata «Cina»), qui di seguito denominate singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»; riconoscendo le loro strette relazioni e la loro cooperazione di lunga data nei settori della politica e dell'economia; determinate a rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra le Parti attraverso l'instaurazione e l'approfondimento di relazioni strette e durevoli; riconoscendo che un accordo di libero scambio è finalizzato a produrre benefici reciproci e a migliorare la cooperazione bilaterale economica e commerciale; consapevoli che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile e che un partenariato economico più stretto può svolgere un ruolo importante nella promozione dello sviluppo sostenibile; riconoscendo che il presente Accordo deve essere attuato nell'ottica di favorire il benessere sociale nelle Parti, migliorando tra l'altro il tenore di vita, e di creare nuove prospettive d'impiego e promuovere lo sviluppo sostenibile in conformità alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente; ricordando i progressi conseguiti nelle relazioni bilaterali dopo l'instaurazione di relazioni diplomatiche e in particolare dopo la firma nel 2007 della Dichiarazione d'intenti tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese sulla promozione del dialogo e della cooperazione e impegnate ad approfondire e ampliare il dialogo e la cooperazione in questi settori; determinate a promuovere la prosperità, la democrazia, il progresso sociale e l'armonia e a garantire la libertà, l'uguaglianza, la giustizia e lo Stato di diritto e riaffer-

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Dal testo originale francese.

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mando la loro adesione allo Statuto delle Nazioni Unite e alle norme fondamentali che reggono le relazioni internazionali; determinate a garantire lo spirito di reciprocità e a promuovere relazioni commerciali di reciproco beneficio attraverso l'istituzione di un regime commerciale preferenziale bilaterale di reciproco vantaggio; riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a osservare le norme e i principi riconosciuti a livello internazionale; convinte che il presente Accordo possa rinsaldare i principi dell'economia di mercato e favorire la concorrenza tra le imprese delle Parti sui mercati globali; concordi sull'importanza del sistema di scambi multilaterale integrato nell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato «Accordo OMC») e determinati a promuoverlo e a rafforzarlo; basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo OMC e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali; hanno convenuto, al fine di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio, (di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1.1

Obiettivi

1. Basandosi sull'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 (di seguito denominato «GATT 1994») e sull'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato «GATS»), la Cina e la Svizzera istituiscono mediante il presente Accordo una zona di libero scambio al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile.

2. Gli obiettivi del presente Accordo, fondato su relazioni commerciali tra economie di mercato, sono: (a) liberalizzare gli scambi di merci; (b) liberalizzare gli scambi di servizi; (c) accrescere reciprocamente le opportunità d'investimento; (d) promuovere la concorrenza nei mercati delle Parti; (e) proteggere e attuare in modo adeguato ed efficace i diritti di proprietà intellettuale; (f) migliorare la comprensione degli appalti pubblici delle Parti e gettare le basi per la futura cooperazione in questo settore; (g) eliminare e prevenire inutili ostacoli tecnici al commercio, comprese le misure sanitarie e fitosanitarie; 7086

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(h) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, garantendo che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e contribuire in tal modo allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

3. Le Parti interpretano e applicano le disposizioni del presente Accordo tenendo conto degli obiettivi definiti nel paragrafo 2 e conformemente alle norme consuetudinarie di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

Art. 1.2

Campo d'applicazione territoriale

Salvo altrimenti disposto, il presente Accordo si applica: (a) per la Cina, all'intero territorio doganale della Repubblica popolare Cinese, compresi gli spazi terrestri, marittimi e aerei, la zona economica esclusiva e lo zoccolo continentale sui quali esercita diritti sovrani e la giurisdizione in conformità al diritto internazionale e alla sua legislazione nazionale; e (b) per la Svizzera, al territorio della Svizzera, compresi il territorio, le acque interne e lo spazio aereo, in conformità al diritto internazionale e alla sua legislazione nazionale.

Art. 1.3

Rapporto con altri accordi

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti nell'Accordo OMC, negli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo di cui sono firmatarie e in qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera dell'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero o altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto nel presente Accordo o che vi sia un'incompatibilità tra il presente Accordo e altri accordi di cui entrambe le Parti sono firmatarie, essa può richiedere l'avvio di consultazioni. L'altra Parte offre alla Parte richiedente adeguate opportunità di consultazione al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in conformità alle norme consuetudinarie di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

Art. 1.4

Governi centrali, regionali e locali

Ciascuna Parte provvede affinché i rispettivi governi e autorità regionali e locali nonché le organizzazioni non governative, nell'esercizio dei poteri delegati loro dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.5

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le proprie leggi e ordinanze, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di portata generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

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2. Le Parti rispondono, se possibile entro 30 giorni3 dalla richiesta, a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono considerate fornite se sono state rese accessibili mediante un'apposita notifica all'OMC o messe a disposizione sul sito Internet ufficiale della Parte interessata, gratuitamente accessibile al pubblico.

4. In caso di incoerenza tra le disposizioni del presente articolo e le disposizioni in materia di trasparenza in altri capitoli, queste ultime prevalgono limitatamente all'incoerenza.

5. Gli organi di contatto istituiti in virtù dell'articolo 14.2 facilitano la comunicazione tra le Parti su questioni contemplate nel presente articolo. Su richiesta dell'altra Parte, l'organo di contatto identifica l'ufficio o il funzionario responsabile della questione e contribuisce, se necessario, ad agevolare la comunicazione con la Parte chiamata a rispondere.

Art. 1.6

Divulgazione di informazioni

Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a divulgare informazioni che ostacolerebbero l'applicazione delle proprie leggi, che violerebbero il diritto interno, che sarebbero altrimenti contrarie all'interesse pubblico o che pregiudicherebbero gli interessi commerciali legittimi di un operatore economico.

Capitolo 2 Scambi di merci Art. 2.1

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica, come ivi specificato, a ogni prodotto scambiato tra i territori doganali delle Parti. Il territorio doganale della Svizzera include il territorio del Principato del Liechtenstein, fino a quando rimane in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

2. I termini «merci» e «prodotti» hanno il medesimo significato, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 2.2

Trattamento nazionale in materia di imposizione e di normativa interna

Ciascuna Parte applica il trattamento nazionale ai prodotti del territorio doganale dell'altra Parte conformemente all'articolo III del GATT 1994. A tal fine si applicano l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative, che sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3

Ai fini del presente Accordo, per «giorni» si intendono i giorni di calendario.

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Art. 2.3

Dazi all'importazione

1. Per «dazio all'importazione» s'intende qualsiasi diritto o tassa applicata in relazione all'importazione di un prodotto, ad esclusione: (a) delle imposizioni equivalenti a tasse interne applicate ai sensi dell'articolo III paragrafo 2 del GATT 1994; (b) dei dazi antidumping o compensativi applicati ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, dell'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; e (c) delle tasse o altre imposizioni relative all'importazione commisurate ai costi dei servizi prestati, applicate conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII del GATT 1994.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte elimina o riduce i dazi che applica all'importazione di prodotti originari dell'altra Parte conformemente ai termini e alle condizioni indicati nell'elenco di cui all'allegato I.

3. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nessuna Parte può aumentare un dazio esistente o introdurre un nuovo dazio su un prodotto originario dell'altra Parte che non sia conforme ai termini e alle condizioni indicate nell'elenco di cui all'allegato I.

Art. 2.4

Aliquota di base dei dazi all'importazione

1. Per ogni prodotto l'aliquota di base del dazio cui si applicano le successive riduzioni indicate nell'allegato I corrisponde all'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (di seguito denominata «NPF») il 1° gennaio 2010.

2. Se, dopo il 1° gennaio 2010 e prima della conclusione del periodo di smantellamento dei dazi, una Parte riduce la propria aliquota di dazio all'importazione applicata alla nazione più favorita, l'elenco di impegni dello smantellamento dei dazi di questa Parte, di cui all'allegato I, si applica all'aliquota di dazio ridotta, a partire dalla data di applicazione della riduzione.

3. Le aliquote di dazio ridotte, calcolate conformemente all'allegato I, vengono arrotondate al primo decimale.

Art. 2.5

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Le restrizioni all'importazione e all'esportazione sono rette dall'articolo XI del GATT 1994, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.6

Imprese commerciali di Stato

Per quanto riguarda le imprese commerciali di Stato si applicano gli articoli XVII del GATT 1994 e l'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994,

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che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.7

Eccezioni

Le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono rette dagli articoli XX e XXI del GATT 1994, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.8

Riesame

Due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti riesaminano in seno al Comitato misto il presente capitolo e gli elenchi tariffari indicati nell'allegato I.

Successivamente le Parti riesaminano la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Capitolo 3 Regole d'origine e procedure d'attuazione Sezione I Regole d'origine Art. 3.1

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «Parte» s'intende la Cina o la Svizzera. Il presente capitolo si applica al territorio doganale della Cina e al territorio doganale della Svizzera come definiti nell'articolo 2.1 paragrafo 1; (b) per «produzione» si intendono i metodi impiegati per ottenere un prodotto, compresi, ma non in via esclusiva, la coltivazione, l'estrazione, la raccolta, la pesca, la cattura per mezzo di trappole, la caccia, la fabbricazione, la trasformazione e l'assemblaggio di un prodotto; (c) per «materiali» si intendono gli ingredienti, le parti, le componenti, i prodotti semilavorati e/o i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o che hanno subito una trasformazione nell'ambito della produzione di un altro prodotto; (d) per «prodotto non originario» o «materiale non originario» s'intende un prodotto o un materiale che non può essere considerato originario ai sensi del presente capitolo; (e) per «prodotto originario» o «materiale originario» s'intende un prodotto o un materiale che può essere considerato originario ai sensi del presente capitolo; (f) per «valore in dogana» s'intende il valore determinato secondo l'Accordo di attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); 7090

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(g) per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo del prodotto pagato franco fabbrica al produttore di una Parte e per conto del quale è svolta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale prezzo comprenda il valore di tutti i materiali usati, i salari e gli altri costi e il ricavo al netto di qualsiasi imposta interna rimborsata o restituita al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; (h) per «Sistema armonizzato» o «SA» s'intende il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; (i)

per «capitolo», «voce» e «sottovoce» si intendono un capitolo (codici a due cifre), una voce (codici a quattro cifre) o sottovoce (codici a sei cifre) del Sistema armonizzato; e

(j)

per «servizio autorizzato» s'intende qualsiasi ente istituito secondo le leggi nazionali di una Parte o dall'autorità governativa di una Parte per rilasciare un certificato d'origine.

Art. 3.2

Prodotti originari

Ai fini del presente Accordo e salvo diversamente disposto nel presente capitolo, un prodotto è considerato originario di una Parte se: (a) è stato interamente ottenuto in una Parte, in conformità all'articolo 3.3; (b) i materiali non originari usati nella lavorazione o trasformazione di tale prodotto hanno subito una trasformazione sostanziale in una Parte4, in conformità all'articolo 3.4, e il prodotto soddisfa le altre disposizioni applicabili del presente capitolo; o (c) è stato ottenuto in una Parte esclusivamente con materiali originari di una o di entrambe le Parti.

Art. 3.3

Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell'articolo 3.2 lettera (a), sono considerati interamente ottenuti in una Parte i seguenti prodotti: (a) i prodotti minerali o altre sostanze inorganiche d'origine naturale estratte o prese dal suo suolo, dalle acque interne, dal mare territoriale, dal suo fondo marino o dal suo sottosuolo; (b) i prodotti vegetali ivi raccolti o colti; (c) gli animali vivi ivi nati e allevati e i prodotti ottenuti da tali animali; (d) i prodotti ottenuti tramite la caccia, la cattura per mezzo di trappole, la pesca, la raccolta, la cattura o l'acquicoltura ivi praticate; (e) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale o dalla zona economica esclusiva di una Parte da navi registrate in tale Parte e battenti bandiera della stessa; 4

All'interno di tale Parte la lavorazione o la trasformazione di tale prodotto può essere svolta in diverse imprese.

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(f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti in alto mare da navi registrate in tale Parte e battenti bandiera della stessa; (g) i prodotti trasformati o ottenuti a bordo di navi-officina registrate in una Parte e battenti bandiera della stessa utilizzando esclusivamente i prodotti di cui alle lettere (e) e (f); (h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, purché tale Parte eserciti diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale; (i)

i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere ivi condotte e che possono servire unicamente al recupero di materie prime;

(j)

i prodotti usati ivi raccolti e che possono servire unicamente al recupero di materie prime; e

(k) i prodotti ivi ottenuti o prodotti esclusivamente dai prodotti di cui alle lettere (a)­(j).

Art. 3.4

Trasformazione sostanziale

1. Si considera che un prodotto ottenuto con materiali non originari abbia subito una trasformazione sostanziale se i requisiti specificati nell'allegato II sono soddisfatti.

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni di cui all'articolo 3.6 sono considerate insufficienti per ottenere il carattere di prodotto originario.

3. Laddove l'allegato II si riferisce a una percentuale del valore dei materiali non originari (VMN), essa esprime la percentuale VMN massima permessa in relazione al prezzo franco fabbrica del prodotto. Tale percentuale viene calcolata come segue: VMN% =

VMN × 100 prezzo franco fabbrica

4. Il VMN viene determinato sulla base del valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari, compresi i materiali di origine non determinata. Se tale valore non è noto e non può essere individuato, si applica il primo prezzo verificabile pagato o pagabile per detti materiali in una Parte.

5. Se un prodotto che in una Parte ha acquisito il carattere di prodotto originario conformemente al paragrafo 1 è trasformato ulteriormente in quella Parte e usato come materiale per la fabbricazione di un altro prodotto, per determinare il carattere originario del nuovo prodotto non si considerano le componenti non originarie di tale materiale.

Art. 3.5

De minimis

1. Fatto salvo l'articolo 3.4 paragrafo 1, i materiali non originari possono non soddisfare le condizioni definite nell'allegato II se il loro valore totale non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica.

2. Il presente articolo non si applica ai criteri di valore indicati nell'allegato II.

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Art. 3.6

Operazioni o trasformazioni minime

1. Fatto salvo l'articolo 3.4, un prodotto non è considerato originario se ha subito soltanto una o più operazioni o trasformazioni seguenti: (a) le operazioni di conservazione per garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito; (b) il congelamento o lo scongelamento; (c) l'imballaggio o il cambiamento d'imballaggio; (d) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (e) la stiratura o la pressatura di tessili o prodotti tessili; (f) semplici operazioni di pittura e lucidatura; (g) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; (h) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; (i)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

(j)

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

(k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, l'assortimento; (l)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole e ogni altra semplice operazione d'imballaggio;

(m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; (n) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; (o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; (p) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «semplici» si intendono le attività che non necessitano né di particolari abilità né di macchine, apparecchi o attrezzature prodotte o installate per svolgere l'attività.

3. Nel determinare se una lavorazione o una trasformazione cui viene sottoposto un prodotto è considerata un'operazione o una trasformazione minima ai sensi del paragrafo 1, si considerano tutte le operazioni relative alla produzione di tale prodotto effettuate in una Parte.

Art. 3.7

Cumulo

1. Fatto salvo l'articolo 3.2, un prodotto originario di una Parte usato come materiale nella produzione di un prodotto nell'altra Parte viene considerato originario della Parte in cui sono state compiute le ultime operazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 3.6 paragrafo 1.

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2. Un prodotto originario di una Parte che viene esportato da una Parte verso l'altra Parte e che non è oggetto di lavorazione o trasformazione al di là di quelle di cui all'articolo 3.6 paragrafo 1 mantiene la sua origine.

Art. 3.8

Unità di qualificazione

1. Per la determinazione del carattere originario, l'unità di qualificazione di un prodotto o materiale viene considerata l'unità di base e determinata in conformità al Sistema armonizzato.

2. A norma del paragrafo 1, (a) se un assortimento di articoli è classificato sotto una singola voce o sottovoce in conformità alla norma generale 3 del Sistema armonizzato, esso costituisce l'unità di qualificazione; (b) se una partita è composta da un numero di prodotti identici classificati sotto una singola voce o sottovoce del Sistema armonizzato, ciascun prodotto viene considerato separatamente nel determinare se è originario di una Parte; e (c) gli imballaggi sono inclusi nel prodotto se sono inclusi e classificati con tale prodotto in conformità con la norma generale per l'interpretazione 5 del Sistema armonizzato. Nel calcolare il valore dei materiali non originari usati per la produzione di un prodotto, gli imballaggi usati per la vendita al dettaglio sono considerati materiali del prodotto.

3. Nel determinare l'origine di un prodotto non si considerano i materiali d'imballaggio e i contenitori di trasporto usati per proteggere il prodotto durante il trasporto.

Art. 3.9

Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi nonché il materiale d'istruzione e d'informazione presentati insieme e classificati con il prodotto sono considerati parte del prodotto in questione a condizione che: (a) siano fatturati insieme; e (b) le loro quantità siano considerate normali per tale prodotto.

2. Nel calcolare il valore dei materiali non originari usati per la produzione di un prodotto, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili nonché il materiale d'istruzione e d'informazione sono considerati materiali del prodotto.

Art. 3.10

Elementi neutri

Nel determinare il carattere originario di un prodotto non si considera l'origine degli elementi neutri usati per la produzione, i test o l'ispezione del prodotto, ma di per sé non incorporati fisicamente in esso. Tali elementi neutri comprendono, tra l'altro: (a) carburanti, energia, catalizzatori e solventi; (b) attrezzature, apparecchi e forniture usate per testare o ispezionare i prodotti; (c) guanti, occhiali, calzature, abiti, attrezzature e forniture di sicurezza;

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(d) utensili, matrici e forme; (e) pezzi di ricambio e materiali utilizzati per la manutenzione delle attrezzature e degli edifici; e (f) lubrificanti, grassi, componenti e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento delle attrezzature e degli edifici.

Art. 3.11

Materiali fungibili

1. Se per la lavorazione o la trasformazione di un prodotto sono usati materiali fungibili originari e non originari, la determinazione dell'origine di questi materiali può essere effettuata in base a un sistema d'inventario.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «materiali fungibili» si intendono materiali intercambiabili di natura e qualità commerciale identici che non possono essere distinti gli uni dagli altri una volta integrati nel prodotto finito.

3. Il sistema d'inventario si basa su principi di contabilità generalmente accettati e applicabili nella Parte in cui il prodotto è fabbricato e garantisce che non ci siano più prodotti finali cui viene conferito il carattere originario di quanti ve ne sarebbero stati se i materiali fossero stati separati fisicamente. Un produttore che utilizza un tale sistema conserva la documentazione concernente il suo funzionamento necessaria per verificare il rispetto delle disposizioni del presente capitolo.

4. Ai fini del presente articolo, una Parte può esigere un sistema d'inventario conforme alla sua legislazione nazionale.

Art. 3.12

Principio di territorialità

Le condizioni per l'acquisizione del carattere originario di cui agli articoli 3.2­3.10 devono essere soddisfatte senza interruzione in una Parte.

Art. 3.13

Trasporto diretto

1. Il trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente Accordo è accordato unicamente ai prodotti originari trasportati direttamente da una Parte all'altra.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i prodotti originari trasportati attraverso i territori di Paesi terzi sono considerati trasportati direttamente tra le Parti, purché: (a) non subiscano operazioni diverse dallo scarico e dal ricarico, o da una qualsiasi altra operazione destinata a garantirne il buono stato di conservazione; e (b) in tali Paesi terzi rimangano sotto sorveglianza doganale.

Le partite di prodotti originari possono essere suddivise nei Paesi terzi per l'ulteriore trasporto, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere (a) e (b).

3. Ai fini del paragrafo 1, un prodotto originario può essere trasportato per mezzo di condutture attraverso i territori di Paesi terzi.

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4. Le autorità doganali della Parte importatrice possono chiedere che l'importatore dei suddetti prodotti esibisca sufficienti prove che confermino, a loro soddisfazione, l'adempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Sezione II Procedure di attuazione Art. 3.14

Prova dell'origine

Per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale in virtù del presente Accordo, una delle seguenti prove dell'origine deve essere presentata alle autorità doganali della Parte importatrice: (a) un certificato d'origine, conformemente all'articolo 3.15; o (b) una dichiarazione d'origine di un esportatore autorizzato, conformemente all'articolo 3.16.

Art. 3.15

Certificato d'origine

1. Un certificato d'origine è rilasciato dall'autorità competente della Parte esportatrice.

2. Il certificato d'origine viene rilasciato prima o al momento dell'esportazione se i prodotti da esportare possono essere considerati originari di quella Parte conformemente alle disposizioni del presente capitolo. L'esportatore o, conformemente alla legislazione nazionale, il suo rappresentante autorizzato presenta una domanda scritta per l'ottenimento del certificato d'origine, corredata della documentazione necessaria per comprovare che i prodotti da esportare soddisfano i criteri per il rilascio di tale certificato.

3. In casi eccezionali in cui il certificato d'origine non è stato rilasciato prima o al momento dell'esportazione, tale certificato può essere rilasciato a posteriori con la dicitura «ISSUED RETROSPECTIVELY».

4. Il certificato d'origine, basato sui modelli riportati nell'allegato III, deve essere compilato in lingua inglese nonché debitamente firmato e timbrato. Il certificato d'origine rimane valido per dodici mesi dalla data d'emissione.

5. In caso di furto, smarrimento o distruzione accidentale di un certificato d'origine, l'esportatore o il produttore può presentare una richiesta scritta ai servizi competenti della Parte esportatrice per il rilascio di una copia certificata, previa verifica che la copia rilasciata precedentemente non sia stata utilizzata. La copia certificata reca la dicitura «CERTIFIED TRUE COPY of the original Certificate of Origin number ___ dated ___» o «DUPLICATE» insieme al numero di riferimento e alla data d'emissione del certificato d'origine originale. La copia certificata è valida per il periodo di validità del certificato d'origine originale.

6. I certificati d'origine presentati all'autorità doganale della Parte importatrice dopo la loro scadenza possono essere accettati se il mancato rispetto del termine è

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dovuto a cause di forza maggiore o ad altri validi motivi non imputabili all'esportatore o all'importatore.

Art. 3.16

Dichiarazione d'origine di un esportatore autorizzato

1. Una Parte può istituire un sistema di esportatori autorizzati in base al presente Accordo, che consente a questi ultimi di redigere una dichiarazione d'origine.

L'esportatore autorizzato viene convalidato e gestito in termini amministrativi dalla Parte esportatrice in conformità alla propria legislazione nazionale.

2. Un esportatore autorizzato deve redigere la dichiarazione d'origine conformemente al testo riportato nell'allegato IV. La dichiarazione d'origine contiene il numero di registrazione dell'esportatore autorizzato e il numero di serie della dichiarazione d'origine. La dichiarazione d'origine deve essere redatta dall'esportatore autorizzato, conformemente alle leggi e alle ordinanze della Parte esportatrice, scrivendo a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura o su altri documenti commerciali ritenuti validi dall'amministrazione doganale della Parte importatrice, descrivendo il prodotto in modo sufficientemente dettagliato da renderlo identificabile.

3. La dichiarazione d'origine rimane valida per dodici mesi dalla data d'emissione della fattura o degli altri documenti commerciali ritenuti validi dall'amministrazione doganale della Parte importatrice.

4. Prima del 31 marzo di ogni anno la Parte esportatrice comunica alla Parte importatrice i nomi e i numeri di registrazione degli esportatori autorizzati unitamente ai relativi numeri di serie di tutte le dichiarazioni d'origine rilasciate l'anno precedente.

Eventuali discrepanze emerse da queste informazioni sono comunicate all'altra Parte affinché quest'ultima possa effettuare le necessarie verifiche. Per agevolare la comunicazione delle suddette informazioni, le Parti si adoperano per implementare un apposito sistema elettronico.

Art. 3.17

Conservazione dei documenti d'origine

1. Ciascuna Parte impone ai suoi produttori, esportatori e importatori di conservare per almeno tre anni i documenti relativi all'origine dei prodotti e all'adempimento degli altri requisiti di cui al presente capitolo.

2. Ciascuna Parte impone ai suoi servizi autorizzati di conservare per almeno tre anni le copie dei certificati d'origine e delle altre prove dell'origine.

3. Gli esportatori e gli importatori che beneficiano del presente Accordo si conformano, nel quadro di quest'ultimo e con riserva della legislazione nazionale della Parte esportatrice o della Parte importatrice, ai requisiti della Parte in questione e le presentano, su sua richiesta, i giustificativi che comprovano l'adempimento delle condizioni di cui al presente capitolo.

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Art. 3.18

Requisiti concernenti l'importazione

1. Ciascuna Parte accorda il trattamento tariffario preferenziale in conformità al presente Accordo ai prodotti originari importati dall'altra Parte sulla base di una prova dell'origine di cui all'articolo 3.14.

2. Per ottenere il trattamento tariffario preferenziale, l'importatore lo richiede, conformemente alle procedure applicabili nella Parte importatrice, al momento dell'importazione del prodotto originario e presenta la prova dell'origine di cui all'articolo 3.14 nonché, su richiesta delle autorità doganali della Parte importatrice, altre prove.

3. Ai fini del paragrafo 2, una prova dell'origine viene presentata alle autorità doganali della Parte importatrice entro dodici mesi dalla sua data d'emissione.

4. Se l'importatore non è in possesso di una prova dell'origine al momento dell'importazione egli può, conformemente alla legislazione nazionale della Parte importatrice, richiedere il trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione e presentare la prova dell'origine nonché, se del caso, altri documenti relativi all'importazione entro il periodo specificato nella legislazione della Parte importatrice. Le autorità doganali della Parte importatrice compilano le formalità relative all'importazione in conformità alla legislazione nazionale.

Art. 3.19

Deroga all'obbligo della prova dell'origine

1. Ai fini della concessione del trattamento tariffario preferenziale conformemente al presente capitolo, una Parte può derogare all'obbligo di presentare una prova dell'origine e concedere il trattamento tariffario preferenziale a: (a) ogni partita di prodotti originari che non superi il valore di 600 USD o il suo equivalente nella valuta della Parte; o (b) altri prodotti originari conformemente alla propria legislazione nazionale.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 non sono applicabili qualora le autorità doganali della Parte importatrice stabiliscano che l'importazione in questione fa parte di una serie di importazioni di cui si può ragionevolmente ritenere che siano state effettuate o predisposte per aggirare l'obbligo di presentare una prova dell'origine formale.

Art. 3.20

Verifica dell'origine

1. Per garantire l'effettiva attuazione del presente capitolo, le Parti si assistono a vicenda per verificare l'autenticità delle prove dell'origine, la correttezza delle informazioni ivi riportate, il carattere originario dei prodotti interessati e l'adempimento di qualsiasi altro requisito di cui al presente capitolo.

2. Le autorità governative competenti della Parte esportatrice effettuano le verifiche di cui al paragrafo 1 su richiesta delle autorità doganali della Parte importatrice.

3. La Parte importatrice presenta una richiesta di verifica alla Parte esportatrice entro 36 mesi dalla redazione o dall'emissione della prova dell'origine. Se la richiesta viene presentata dopo tale termine, la Parte esportatrice non è obbligata a effettuare verifiche.

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4. La richiesta di verifica è corredata di una copia della prova dell'origine e, se del caso, di qualsiasi altro documento o informazione che possa indurre a pensare che la prova dell'origine non sia valida. I motivi della richiesta vanno specificati.

5. Le autorità doganali della Parte importatrice possono, in conformità con la loro legislazione nazionale, sospendere il trattamento tariffario preferenziale o esigere il pagamento di una cauzione equivalente all'intera somma dei dazi riscossi su un prodotto coperto da una prova dell'origine finché la procedura di verifica non sia conclusa.

6. Le autorità governative competenti della Parte esportatrice possono richiedere prove, svolgere ispezioni presso i locali dell'esportatore o del produttore, controllare i conti dell'esportatore o del produttore e adottare altre misure atte a verificare il rispetto del presente capitolo.

7. La Parte richiesta notifica alla Parte richiedente i risultati e le conclusioni della verifica entro sei mesi dalla richiesta di verifica, a meno che per motivi validi le Parti non concordano un altro termine. Se la Parte richiedente non riceve una risposta entro sei mesi o entro il termine concordato dalle Parti o se dalla risposta non risulta chiaro che la prova dell'origine sia valida o un prodotto sia originario, la Parte richiedente può negare il trattamento tariffario preferenziale al prodotto coperto dalla prova dell'origine in questione.

Art. 3.21

Rifiuto del trattamento tariffario preferenziale

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, la Parte importatrice può rifiutare una richiesta di trattamento tariffario preferenziale: (a) se la prova dell'origine non soddisfa i requisiti di cui al presente capitolo; (b) se il rispetto dell'articolo 3.13 non è dimostrato; (c) se i risultati emersi dalla verifica dell'origine effettuata nella Parte esportatrice dimostrano che la prova dell'origine non è autentica o è inesatta; (d) in un caso di cui all'articolo 3.20 paragrafo 7; o (e) se i prodotti non soddisfano i requisiti del presente capitolo.

Art. 3.22

Notifiche

Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo le Parti si scambiano le seguenti informazioni: (a) ai fini dell'articolo 3.15, i nomi e i recapiti di servizi autorizzati a emettere certificati d'origine e i modelli d'impronta dei timbri ufficiali utilizzati da tali servizi. Ogni cambiamento di nome, recapito o timbro ufficiale viene prontamente notificato all'amministrazione doganale della Parte importatrice; (b) ai fini dell'articolo 3.16, i nomi, i numeri di registrazione e i recapiti degli esportatori autorizzati. Ogni cambiamento delle suddette informazioni viene prontamente notificato all'altra Parte;

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(c) i recapiti delle autorità governative competenti delle Parti, responsabili delle verifiche di cui all'articolo 3.20 e di altre questioni relative all'esecuzione o all'applicazione del presente capitolo; e (d) le informazioni sull'interpretazione, sull'applicazione e sulla gestione del presente capitolo.

Art. 3.23

Confidenzialità

Fatta salva la legislazione nazionale di ogni Parte, tutte le informazioni classificate come confidenziali da una Parte o fornite su base confidenziale non vengono divulgate senza l'esplicito consenso della persona o autorità che le ha fornite.

Art. 3.24

Sottocomitato per l'attuazione delle questioni d'origine

1. Nell'ambito del Comitato misto è istituito il Sottocomitato per l'attuazione delle questioni d'origine (di seguito denominato nel presente articolo «Sottocomitato») composto da rappresentanti di entrambe le Parti.

2. Il Sottocomitato: (a) sorveglia e verifica le misure adottate e l'adempimento degli impegni; (b) scambia informazioni e segue gli sviluppi; (c) svolge altre funzioni secondo quanto convenuto dalle Parti; (d) esegue ogni altro compito delegatogli dal Comitato misto; e (e) formula raccomandazioni e, se necessario, redige rapporti all'attenzione del Comitato misto.

3. Il Sottocomitato è copresieduto da rappresentanti delle amministrazioni doganali delle Parti. La Parte ospitante assume la presidenza. Il presidente prepara un ordine del giorno per ogni riunione del Sottocomitato d'intesa con l'altra Parte e lo trasmette a quest'ultima prima della riunione.

4. Il Sottocomitato si riunisce periodicamente con la frequenza necessaria su richiesta del Comitato misto o secondo quanto convenuto dalle Parti. Gli incontri si svolgono in Cina o in Svizzera, come convenuto dalle Parti.

5. Il Sottocomitato prepara un rapporto scritto sugli esiti di ogni incontro.

Art. 3.25

Prodotti in viaggio dopo l'esportazione

Le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate ai prodotti che, all'entrata in vigore del presente Accordo, sono in viaggio dopo l'esportazione, compreso il transito, prima di arrivare nell'altra Parte. Per tali prodotti la prova dell'origine può essere fornita a posteriori fino a sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, purché siano soddisfatte le disposizioni del presente capitolo e in particolare quelle dell'articolo 3.13.

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Capitolo 4 Procedure doganali e agevolazione degli scambi Art. 4.1

Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica al territorio doganale della Cina e al territorio doganale della Svizzera come definiti nell'articolo 2.1.

Art. 4.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «amministrazione doganale» s'intende: (i) per la Cina, la General Administration of Customs; e (ii) per la Svizzera, l'Amministrazione federale delle dogane; (b) per «legislazione doganale» si intendono le disposizioni statutarie e normative di una Parte in materia di importazione, esportazione, trasporto o deposito di merci, la cui amministrazione ed esecuzione sono specificatamente assegnate alle dogane, e ogni normativa emanata dalle stesse in virtù dei loro poteri statutari; (c) per «procedure doganali» s'intende il trattamento applicato dall'amministrazione doganale di una Parte alle merci e ai mezzi di trasporto che rientrano nel campo d'applicazione della legislazione doganale di tale Parte; (d) per «Accordo sul valore in dogana» s'intende l'Accordo di attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994, che è parte integrante dell'Accordo OMC; e (e) per «mezzo di trasporto» s'intende qualsiasi nave, veicolo da strada, velivolo, materiale rotabile ferroviario e animale da soma che entra o esce dal territorio trasportando persone e/o merci.

Art. 4.3

Principi generali

Le Parti, intenzionate a difendere gli interessi dei rispettivi ambienti economici e a favorire un contesto commerciale che consenta loro di beneficiare delle opportunità offerte dal presente Accordo, convengono che in particolare i seguenti principi costituiscono la base per lo sviluppo e l'amministrazione da parte delle autorità competenti di misure di agevolazione degli scambi: (a) trasparenza, efficienza, semplificazione, armonizzazione e coerenza delle procedure commerciali; (b) promozione di norme internazionali; (c) compatibilità con gli strumenti multilaterali; (d) uso ottimale delle tecnologie dell'informazione; (e) livelli di servizio pubblico elevati; (f) controlli governativi basati sulla gestione dei rischi; 7101

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(g) cooperazione all'interno delle Parti tra autorità doganali e altre autorità di frontiera; (h) consultazioni tra le Parti e i rispettivi ambienti economici; e (i)

garanzia della sicurezza commerciale.

Art. 4.4

Trasparenza

1. Ciascuna Parte pubblica prontamente su Internet, se possibile in lingua inglese, tutte le leggi, le ordinanze e le norme d'applicazione generale che incidono sugli scambi di merci tra la Cina e la Svizzera.

2. Ciascuna Parte istituisce organi di contatto per le questioni doganali e d'altro tipo contemplate dal presente capitolo, i quali possono essere contattati tramite Internet, se possibile in lingua inglese.

3. Ciascuna Parte consulta i rispettivi ambienti economici sulle loro esigenze concernenti lo sviluppo e l'attuazione di misure di agevolazione degli scambi, prendendo atto della necessità di accordare particolare attenzione agli interessi delle piccole e medie imprese.

4. Ciascuna Parte pubblica in anticipo, in particolare su Internet, i progetti di leggi e di ordinanze d'applicazione generale che incidono sul commercio internazionale al fine di offrire al pubblico e in particolare alle persone interessate l'opportunità di fornire commenti al riguardo.

5. Ciascuna Parte garantisce che tra la pubblicazione di leggi e regolamenti d'applicazione generale che incidono sugli scambi internazionali di merci e la loro entrata in vigore intercorra un intervallo di tempo ragionevole.

6. Ciascuna Parte amministra in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le proprie leggi, ordinanze e prescrizioni con incidenza sugli scambi internazionali di merci.

Art. 4.5

Cooperazione

1. Le Parti possono individuare e sottoporre alla considerazione del Comitato misto ulteriori misure intese ad agevolare il commercio tra le Parti.

2. Le Parti promuovono la cooperazione internazionale nell'ambito dei consessi multilaterali sull'agevolazione degli scambi. Le Parti riesaminano le iniziative internazionali pertinenti sull'agevolazione degli scambi al fine di identificare e sottoporre alla considerazione del Comitato misto ulteriori ambiti in cui un'azione collettiva contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi comuni.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

Art. 4.6

Decisioni anticipate

1. Dietro presentazione di una richiesta scritta, una Parte rilascia a un importatore, produttore o esportatore5, per iscritto ed entro un termine ragionevole prestabilito, una decisione anticipata6 contenente tutte le informazioni necessarie relative: (a) alla classificazione tariffaria di un prodotto; (b) al metodo del valore di transazione da utilizzare per il calcolo del valore in dogana a determinate condizioni; (c) alle regole d'origine che la Parte accorda a un prodotto; e (d) ad eventuali altri punti, secondo quanto convenuto dalle Parti.

2. Una Parte che rifiuta di rilasciare una decisione anticipata ne informa prontamente il richiedente per iscritto precisando i motivi del rifiuto.

3. Ciascuna Parte provvede affinché le decisioni anticipate abbiano effetto dalla data del loro rilascio o da un'altra data ragionevole specificata nella decisione, purché i fatti o le circostanze su cui si basa la decisione rimangano immutati.

4. Le Parti possono limitare la validità delle decisioni anticipate a un periodo di tempo determinato dalla loro legislazione nazionale.

5. Ciascuna Parte si adopera per rendere pubblicamente accessibili le informazioni su una decisione anticipata che ritiene possano interessare anche altri commercianti, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni confidenziali.

Art. 4.7

Semplificazione delle procedure commerciali internazionali

1. Le procedure relative ai controlli doganali e al commercio internazionale di ogni Parte devono essere semplici, ragionevoli, oggettive e imparziali.

2. Le Parti limitano i controlli, le formalità e il numero di documenti richiesti nel contesto dello scambio di merci tra di esse a quanto necessario e adeguato per garantire il rispetto dei requisiti legali, semplificando il più possibile le relative procedure.

3. La Parte importatrice non richiede all'importatore l'originale o una copia della dichiarazione d'esportazione.

4. Le Parti adottano procedure commerciali efficienti, basate, ove opportuno, su norme internazionali al fine di ridurre i costi e gli inutili ritardi negli scambi tra di esse, in particolare le norme e le pratiche raccomandate dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (di seguito denominata «OMD»), compresi i principi della Convenzione internazionale riveduta per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto riveduta).

5. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure che: (a) consentano la presentazione e il trattamento di una richiesta elettronica prima dell'arrivo fisico delle merci al fine di accelerarne lo sdoganamento; 5 6

Per maggiore sicurezza un importatore, esportatore o produttore può presentare richiesta di una decisione anticipata attraverso un rappresentante debitamente autorizzato.

Chi richiede una decisione anticipata alle autorità doganali cinesi viene registrato da queste ultime.

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(b) se del caso, possano consentire agli importatori ­ previo adempimento dei requisiti d'importazione di tale Parte ­ di ottenere lo svincolo delle merci se l'importatore fornisce garanzie sufficienti e qualora si decida di non richiedere un esame supplementare, un'ispezione fisica o la presentazione di altri documenti; e (c) consentano di svincolare le garanzie senza indugio quando non sono più richieste.

Art. 4.8

Valutazione in dogana

Le Parti applicano alle merci scambiate tra di esse le disposizioni dell'articolo VII del GATT 1994 e l'Accordo sul valore in dogana7.

Art. 4.9

Classificazione tariffaria

Le Parti applicano alle merci scambiate tra di esse la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Art. 4.10

Uffici doganali competenti

1. Le Parti designano gli uffici doganali presso i quali le merci possono essere presentate o sdoganate. Nel determinare la competenza, l'ubicazione e gli orari d'apertura di tali uffici, esse tengono conto in particolare delle esigenze commerciali.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, ogni Parte effettua controlli e applica procedure doganali al di fuori degli orari d'apertura prestabiliti o in luoghi diversi da quelli degli uffici doganali se così richiesto da un commerciante per validi motivi. Le spese addebitabili dagli uffici doganali si limitano ai costi approssimativi dei servizi prestati.

Art. 4.11

Gestione dei rischi

1. Ciascuna Parte determina le persone, le merci o i mezzi di trasporto da controllare nonché la portata di tali controlli, basandosi sulla gestione dei rischi.

2. Nell'individuare e gestire i rischi relativi all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'utilizzo finale delle merci scambiate tra il territorio doganale di una Parte e quello dell'altra Parte, o alla presenza di merci che non sono in libera circolazione, le Parti applicano in modo sistematico procedure e pratiche di gestione dei rischi oggettive.

3. La gestione dei rischi viene applicata in maniera tale da non costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificabile in presenza di condizioni identiche né una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

7

La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio ad valorem (notifica all'OMC del 28 agosto 1995 G/VAL/N/1/CHE/1).

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4. Le procedure delle Parti relative ai controlli doganali e al commercio internazionale, compresi gli esami documentali, fisici o post-audit, non devono risultare più onerose del necessario al fine di limitare l'esposizione della relativa Parte ai rischi in questione.

5. Le Parti effettuano controlli doganali efficaci ed efficienti per accelerare lo svincolo delle merci.

Art. 4.12

Audit doganali

1. Per «audit doganale» s'intende il processo mediante il quale le dogane effettuano l'esame e la verifica delle merci dopo lo svincolo entro un periodo di tempo prestabilito.

2. L'audit doganale deve essere attuato in maniera trasparente. Le Parti notificano alle persone interessate il risultato della procedura, i diritti e gli obblighi che comporta nonché le prove e le ragioni che lo giustificano.

3. Nell'applicare la gestione dei rischi e identificare operatori economici autorizzati, le Parti si rifanno, ove possibile, al risultato dell'audit doganale.

Art. 4.13

Sistema di operatori economici autorizzati

Una Parte che adotta un sistema di operatori economici autorizzati o misure di sicurezza che incidono sugli scambi commerciali internazionali deve: (a) accordare all'altra Parte la possibilità di negoziare il riconoscimento reciproco delle misure d'autorizzazione e di sicurezza al fine di agevolare il commercio internazionale garantendo controlli doganali efficienti; e (b) rifarsi alle norme internazionali pertinenti, in particolare al quadro normativo dell'OMD.

Art. 4.14

Spedizionieri doganali

Le Parti garantiscono che la loro legislazione in materia di spedizionieri doganali sia basata su norme trasparenti. Esse consentono a persone giuridiche di ricorrere ai propri spedizionieri doganali conformemente alla rispettiva legislazione nazionale.

Art. 4.15

Tasse e imposizioni

1. Ciascuna Parte garantisce, in conformità all'articolo VIII paragrafo 1 del GATT 1994, che le tasse e le imposizioni di qualsiasi natura (diverse dai dazi, dalle tasse di effetto equivalente a imposte interne o da qualsiasi altra tassa applicata compatibilmente con l'articolo III paragrafo 2 del GATT 1994 nonché dai dazi antidumping e compensativi) applicate all'importazione o all'esportazione di un prodotto o in relazione ad essa siano limitate al costo approssimativo del servizio prestato e non rappresentino una protezione indiretta delle merci nazionali o una tassazione di natura fiscale delle importazioni o delle esportazioni.

2. Ciascuna Parte pubblica le informazioni relative alle tasse e alle imposizioni. Le Parti si adoperano per pubblicare tali informazioni su Internet e, ove opportuno, in 7105

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

lingua inglese. Tali informazioni possono comprendere il tipo di tassa o imposizione, le tasse e le tariffe che verranno applicate e il modo in cui sono calcolate.

3. Ciascuna Parte fornisce, su richiesta, le informazioni relative alle tasse e alle imposizioni applicabili alle importazioni di merci nel suo territorio.

Art. 4.16

Formalità consolari

Nessuna Parte impone formalità consolari, comprese le tasse e le imposizioni relative all'importazione di merci dell'altra Parte.

Art. 4.17

Ammissione temporanea di merci

1. Ciascuna Parte agevola l'ammissione temporanea di merci.

2. Ai fini del presente articolo, per «ammissione temporanea» si intendono le procedure doganali in base a cui taluni prodotti possono essere importati in un territorio doganale con esenzione condizionale dai dazi. Tali merci devono essere importate a scopi specifici e destinate a essere riesportate entro un determinato periodo di tempo prestabilito senza aver subito alcuna modifica, salvo il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è fatto.

Art. 4.18

Perfezionamento attivo e passivo

1. Ciascuna Parte autorizza il perfezionamento attivo e passivo di merci, conformemente alle norme e alle pratiche internazionali e fatti salvi i termini e le condizioni specificate nella legislazione nazionale.

2. Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento attivo» si intendono le procedure doganali in base alle quali talune merci possono essere importate in un territorio doganale con esenzione condizionale dai dazi, purché siano destinate a subire una trasformazione, una lavorazione, o una riparazione e a essere successivamente riesportate.

3. Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento passivo» si intendono le procedure doganali in base alle quali talune merci che sono in libera circolazione in un territorio doganale possono essere temporaneamente esportate per subire una trasformazione, una lavorazione, o una riparazione e successivamente reimportate con esenzione totale o parziale dai dazi e dalle tasse.

Art. 4.19

Cooperazione tra autorità di frontiera

Ciascuna Parte garantisce che le sue autorità e agenzie preposte ai controlli di frontiera e ad altri controlli all'esportazione e all'importazione cooperino e coordinino le loro procedure al fine di agevolare il commercio.

Art. 4.20

Riesami e ricorsi

Ciascuna Parte garantisce che gli importatori, gli esportatori e i produttori abbiano accesso ad almeno un riesame o ricorso amministrativo indipendente e a un'istanza di ricorso giudiziaria, conformemente alla propria legislazione nazionale.

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Art. 4.21

Confidenzialità

Le informazioni fornite in relazione all'importazione, all'esportazione, alle decisioni anticipate o al transito di merci sono trattate in maniera confidenziale dalle Parti e coperte dall'obbligo di segreto professionale, conformemente alle rispettive leggi di ogni Parte. Tali informazioni non vengono divulgate dalle autorità di una Parte senza l'esplicito consenso della persona o dell'autorità che le ha fornite.

Art. 4.22

Consultazioni

Ciascuna Parte può richiedere consultazioni su questioni concernenti il funzionamento o l'attuazione del presente capitolo. Tali consultazioni sono condotte attraverso gli organi di contatto delle rispettive amministrazioni doganali. Le informazioni sugli organi di contatto sono fornite all'altra Parte e ogni loro modifica è comunicata prontamente.

Art. 4.23

Sottocomitato per le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi

1. Nell'ambito del Comitato misto è istituito il Sottocomitato per le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (di seguito denominato nel presente articolo «Sottocomitato»), composto da rappresentanti di entrambe le Parti.

2. Il Sottocomitato: (a) sorveglia e verifica le misure adottate e l'esecuzione degli impegni; (b) scambia informazioni ed segue gli sviluppi; (c) prepara e coordina le posizioni delle Parti; (d) prepara le modifiche tecniche e assiste il Comitato misto; (e) si occupa di pratiche doganali, comprese le norme nazionali e internazionali che agevolano lo scambio di merci tra le Parti; (f) interpreta, attua e amministra il presente capitolo; (g) si occupa di questioni riguardanti la classificazione tariffaria e la valutazione in dogana; (h) si occupa di altre questioni riguardanti le pratiche e le procedure adottate dalle Parti che possono incidere sulla velocità di sdoganamento delle merci; (i)

svolge altre funzioni secondo quanto convenuto dalle Parti;

(j)

esegue ogni altro compito delegatogli dal Comitato misto; e

(k) formula raccomandazioni e, se necessario, redige rapporti all'attenzione del Comitato misto.

3. Il Sottocomitato è presieduto da rappresentanti delle amministrazioni doganali delle Parti. Esse possono invitare, di comune accordo e di caso in caso, rappresentanti dell'industria, delle associazioni economiche o di altre organizzazioni interessate a partecipare a singole discussioni durante le riunioni del Sottocomitato.

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4. Il Sottocomitato, la cui presidenza è esercitata congiuntamente, designa un presidente. Quest'ultimo prepara un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del Sottocomitato d'intesa con l'altra Parte e lo trasmette all'altra Parte prima della riunione.

5. Il Sottocomitato si riunisce secondo necessità. È convocato dal Comitato misto, dal presidente del Sottocomitato oppure su richiesta di una Parte. Le riunioni si svolgono alternatamente in Cina e in Svizzera oppure come stabilito di comune accordo dalle Parti.

6. Il Sottocomitato prepara un rapporto scritto sugli esiti di ogni riunione e, se così richiesto, il suo presidente ne riferisce durante un incontro del Comitato misto.

Capitolo 5 Misure correttive commerciali Art. 5.1

Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica agli scambi di merci tra il territorio doganale della Cina e il territorio doganale della Svizzera come definiti nell'articolo 2.1.

Sezione I Misure correttive generali Art. 5.2

Misure antidumping

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994. Le Parti si impegnano a non adottare tali misure in maniera arbitraria o protezionistica.

2. Se un'industria di una Parte presenta una domanda adeguatamente documentata per l'avvio di un'inchiesta antidumping su determinate merci dell'altra Parte, la Parte che riceve tale domanda informa al più presto l'altra Parte prima di avviare l'inchiesta.

Art. 5.3

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

2. Prima di avviare un'inchiesta tesa a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione adottata nell'altra Parte conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l'inchiesta informa l'altra Parte, offrendole la possibilità di una consultazione tesa a trovare in via amichevole una soluzione reciprocamente accettabile.

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Sezione II Misure di salvaguardia bilaterali Art. 5.4

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di un dazio in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio dell'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e a condizioni tali da causare o minacciare di causare grave danno a un'industria nazionale che produce un prodotto simile o direttamente concorrenziale, la Parte importatrice può applicare durante il periodo transitorio una misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 2.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, una Parte può, nella misura necessaria a prevenire o rimediare a un grave danno o a una minaccia di grave danno e per facilitare l'adeguamento: (a) sospendere l'ulteriore riduzione di qualsiasi aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o (b) portare l'aliquota di dazio per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: i. l'aliquota di dazio NPF applicata nel momento in cui la misura è adottata; o ii. l'aliquota di dazio NPF applicata il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente Accordo.

3. In relazione allo stesso prodotto, nessuna Parte può applicare contemporaneamente: (a) una misura di salvaguardia bilaterale; e (b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.

Art. 5.5

Norme concernenti le misure di salvaguardia bilaterali

1. Le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate soltanto durante il periodo transitorio, che dura cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo. Per un prodotto il cui processo di liberalizzazione di cui all'allegato I dura almeno cinque anni, il periodo transitorio viene esteso fino alla data in cui esso raggiunge la tariffa zero conformemente all'elenco riportato in tale allegato, più tre anni.

2. In via di principio le misure di salvaguardia bilaterali sono limitate a un periodo di due anni, ma possono essere prorogate di un anno. Indipendentemente dalla sua durata, una misura di salvaguardia bilaterale termina al più tardi alla fine del periodo transitorio previsto per il prodotto in questione.

3. Una Parte non applica una seconda volta una misura di salvaguardia bilaterale all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una tale misura per un periodo di tempo equivalente a quello della precedente applicazione, purché il 7109

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periodo di non applicazione sia di almeno due anni. In ogni caso, nessuna misura di salvaguardia bilaterale può essere applicata più di due volte allo stesso prodotto.

4. Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l'aliquota di dazio che sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

Art. 5.6

Procedure d'inchiesta e obblighi di trasparenza

1. La Parte importatrice può applicare una misura di salvaguardia bilaterale soltanto in seguito a un'inchiesta condotta dalle sue autorità competenti conformemente all'articolo 3 dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 3 dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Nel determinare se un aumento delle importazioni di un prodotto originario dell'altra Parte ha causato o minaccia di causare grave danno a un'industria nazionale, l'autorità competente della Parte importatrice si attiene alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4 dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 5.7

Misure di salvaguardia provvisorie

1. In circostanze critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria dopo aver previamente constatato in modo evidente che l'aumento delle importazioni ha causato o sta minacciando di causare un danno grave.

2. La durata della misura di salvaguardia provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale devono essere soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 5.4, 5.5, 5.6 e 5.8. Tale misura di salvaguardia provvisoria consiste in un aumento dell'aliquota di dazio non superiore alla minore delle aliquote di cui all'articolo 5.4, da rimborsare immediatamente se dalla successiva inchiesta non risulta che l'incremento delle importazioni abbia causato o minacciato di causare un grave danno a un'industria nazionale. Il periodo d'applicazione di una misura di salvaguardia provvisoria è considerato nella durata della misura di cui all'articolo 5.5.

Art. 5.8

Notifiche e consultazioni

1. Una Parte informa prontamente l'altra Parte in caso di: (a) apertura di un'inchiesta; (b) individuazione di un grave danno o minaccia di grave danno causato dall'aumento delle importazioni; (c) decisione di applicare o di prorogare una misura di salvaguardia bilaterale.

2. La Parte che effettua una notifica di cui al paragrafo 1 lettere (b) e (c) fornisce all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti, che devono comprendere la prova del grave danno o della minaccia di grave danno connesso all'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura proposta, la 7110

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

data proposta per la sua introduzione e la durata prevista. In caso di proroga di una misura di salvaguardia bilaterale è inoltre necessario dimostrare che la misura è ancora necessaria per prevenire o rimediare a un grave danno e che l'industria interessata è in via di adeguamento.

3. La Parte che intende attuare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale accorda all'altra Parte adeguate possibilità di consultazioni preliminari al fine, tra l'altro, di esaminare le informazioni fornite conformemente al paragrafo 2, di scambiarsi le opinioni in merito alla misura di salvaguardia bilaterale e di raggiungere un accordo sulla compensazione, come previsto dall'articolo 5.9.

4. Prima di applicare una misura di salvaguardia provvisoria di cui all'articolo 5.7, la Parte che intende adottarla lo notifica all'altra Parte dopodiché, su richiesta di quest'ultima e immediatamente dopo l'applicazione della misura, si avviano consultazioni.

Art. 5.9

Compensazione

1. La Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra Parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi sotto forma di concessioni sostanzialmente equivalenti durante il periodo d'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2. Se entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale le Parti non raggiungono un accordo sulla compensazione, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura di salvaguardia bilaterale può adottare misure compensative.

Nello scegliere la misura compensativa si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Il diritto a una compensazione di cui al presente paragrafo non viene esercitato per i primi sei mesi in cui la misura di salvaguardia bilaterale è in vigore, purché quest'ultima sia stata adottata in risposta a un aumento delle importazioni in termini assoluti e che sia conforme alle disposizioni del presente capitolo.

3. Almeno 30 giorni prima di applicare una misura compensativa di cui al paragrafo 2, la Parte che intende applicarla lo notifica all'altra Parte.

4. La Parte che adotta una misura compensativa la applica soltanto per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto mentre viene applicata la misura di salvaguardia.

Capitolo 6 Ostacoli tecnici al commercio Art. 6.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capitolo sono: (a) agevolare il commercio bilaterale e l'accesso ai rispettivi mercati delle merci rientranti nel campo d'applicazione del presente capitolo e completare

7111

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

l'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (di seguito «Accordo OTC»); (b) evitare, ove possibile, costi inutili nelle transazioni commerciali tra le due Parti; (c) agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tecnica tra le Parti e migliorare la comprensione reciproca del sistema normativo dell'altra Parte; e (d) rafforzare la cooperazione tra le Parti in materia di prescrizioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità.

Art. 6.2

Conferma

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, le prescrizioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità sono rette dall'Accordo OTC, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 6.3

Campo d'applicazione e definizioni

1. Il presente capitolo si applica alle norme, alle prescrizioni tecniche e alle procedure di valutazione della conformità, fatte salve le misure sanitarie e fitosanitarie di cui al capitolo 7 e le specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le proprie necessità di produzione e di consumo.

2. Le definizioni dell'allegato 1 dell'Accordo OTC si applicano al presente capitolo.

Art. 6.4

Norme internazionali

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, le norme emesse dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e dalla Commissione del Codex Alimentarius (CAC) sono considerate norme internazionali rilevanti ai sensi dell'articolo 2.4 dell'Accordo OTC.

Art. 6.5

Cooperazione tecnica

Al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi, di rafforzare le capacità e di agevolare gli scambi commerciali bilaterali, le Parti rafforzano la cooperazione tecnica nei seguenti ambiti: (a) attività di organismi internazionali di normazione e del Comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio; (b) comunicazione tra le rispettive autorità competenti, scambio di informazioni sulle prescrizioni tecniche, sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sulle buone pratiche in materia di regolamentazione; (c) rafforzamento del ruolo delle norme internazionali come base per le prescrizioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità;

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

(d) promozione dell'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità in base alle norme e alle linee guida rilevanti dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); (e) promozione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità effettuata da organismi accreditati secondo la lettera (d) che sono stati riconosciuti nel quadro di adeguati accordi o intese multilaterali; e (f) altri ambiti secondo quanto convenuto dalle Parti.

Art. 6.6

Misure alla frontiera

Se una Parte trattiene presso un posto di frontiera merci esportate dall'altra Parte per una presunta inosservanza di prescrizioni tecniche o procedure di valutazione della conformità, essa notifica prontamente all'importatore o al suo rappresentante i motivi di tale misura.

Art. 6.7

Sottocomitato sugli ostacoli tecnici al commercio

1. È istituito un Sottocomitato del Comitato misto sugli ostacoli tecnici al commercio (di seguito denominato «Sottocomitato OTC»).

2. Il Sottocomitato OTC: (a) garantisce l'attuazione del presente capitolo; (b) coordina le attività di cooperazione tecnica; (c) agevola le consultazioni tecniche conformemente all'articolo 6.8; (d) individua i settori in cui migliorare la cooperazione, in particolare esamina con benevolenza ogni proposta specifica sottoposta da una delle Parti; (e) instaura un dialogo tra le autorità di regolamentazione conformemente agli obiettivi del presente capitolo; (f) propone eventuali accordi aggiuntivi conformemente all'articolo 6.9; (g) coordina l'attuazione degli accordi aggiuntivi conformemente all'articolo 6.9; (h) procede, se necessario, a consultazioni su qualsiasi questione prima delle riunioni delle competenti organizzazioni internazionali; (i)

svolge altre funzioni secondo quanto convenuto dalle Parti; e

(j)

esegue ogni altro compito assegnatogli dal Comitato misto.

3. Il Sottocomitato OTC, la cui presidenza è esercitata congiuntamente, si riunisce una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti. Le riunioni del Sottocomitato OTC si svolgono secondo modalità convenute di caso in caso e sono associabili a quelle del Sottocomitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 7.9.

4. Il Sottocomitato OTC tiene aggiornato un programma di lavoro e una lista delle sue attività.

7113

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

5. Il Sottocomitato OTC può istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'espletamento di compiti specifici.

6. Il Sottocomitato OTC rende conto del suo lavoro al Comitato misto.

7. Gli organi di contatto di cui all'articolo 6.11 sono incaricati di fissare l'ordine del giorno e di organizzare le riunioni. Il Sottocomitato OTC comprende rappresentanti delle autorità di ciascuna Parte specializzati negli ambiti da discutere.

8. Le Parti possono invitare, di comune accordo e di caso in caso, rappresentanti dell'industria, delle associazioni economiche o di altre organizzazioni rilevanti a partecipare a singole discussioni durante le riunioni del Sottocomitato OTC.

Art. 6.8

Consultazioni tecniche

Le consultazioni tecniche sotto gli auspici del Sottocomitato OTC si tengono su richiesta scritta di una Parte nel caso in cui essa ritenga che l'altra Parte abbia adottato una misura che ha creato o potrebbe creare un inutile ostacolo al commercio. Le consultazioni si svolgono entro 60 giorni dalla richiesta con l'obiettivo di trovare soluzioni reciprocamente accettabili. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute caso per caso8.

Art. 6.9

Allegati e accordi aggiuntivi

1. Le Parti hanno concluso l'allegato V del presente Accordo sull'etichettatura di tessili.

2. Conformemente al presente Accordo e in concomitanza ad esso, le Parti hanno stipulato accordi aggiuntivi per attuare il presente capitolo. Le Parti possono concludere in futuro ulteriori accordi aggiuntivi.

Art. 6.10

Clausola di riesame

1. Le Parti riesaminano congiuntamente il presente capitolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, su richiesta di una Parte.

2. Nell'ambito del riesame le Parti considerano tra l'altro l'eventualità di avviare negoziati per garantirsi reciprocamente il trattamento concesso a terzi con cui entrambe le Parti hanno concluso accordi in materia di norme, prescrizioni tecniche o procedure di valutazione della conformità.

Art. 6.11

Organi di contatto

1. Le Parti si scambiano i nomi e i recapiti degli organi di contatto per le questioni inerenti al presente capitolo al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

8

Resta inteso che le consultazioni tecniche tenute conformemente al presente paragrafo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 15 dell'Accordo di libero scambio o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

2. Le Parti si notificano qualsiasi cambiamento significativo delle strutture e delle responsabilità delle autorità designate come organi di contatto.

Capitolo 7 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 7.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capitolo sono: (a) agevolare il commercio bilaterale e l'accesso ai rispettivi mercati delle merci rientranti nel campo d'applicazione del presente capitolo e promuovere l'attuazione dell'Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito «Accordo SPS»); (b) agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione tecnica tra le Parti e favorire la comprensione reciproca del sistema normativo dell'altra Parte; e (c) rafforzare la cooperazione tra le Parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

Art. 7.2

Conferma

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, tra le Parti si applica l'Accordo SPS, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 7.3

Campo d'applicazione e definizioni

1. Il presente capitolo si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie che possono incidere direttamente o indirettamente, sugli scambi commerciali tra le Parti.

2. Le definizioni dell'allegato A dell'Accordo SPS si applicano al presente capitolo.

Art. 7.4

Armonizzazione

Per armonizzare il più possibile le misure sanitarie e fitosanitarie, le Parti basano le proprie misure sanitarie e fitosanitarie su norme, direttive e raccomandazioni internazionali esistenti o di prossima pubblicazione, stabilite dalla Commissione del Codex Alimentarius (CAC), dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e dalle organizzazioni regionali internazionali operanti nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).

Art. 7.5

Adeguamento alle condizioni regionali

1. Le Parti concordano sul fatto che le questioni relative all'adattamento di zone con stato sanitario e fitosanitario differente e che incidono o possono incidere sui loro scambi commerciali sono trattate conformemente all'articolo 6 dell'Accordo SPS.

2. Le Parti prendono atto delle direttive per favorire l'attuazione pratica dell'articolo 6 dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (G/SPS/48) 7115

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

adottate dal Comitato dell'OMC per le misure sanitarie e fitosanitarie e delle norme rilevanti introdotte dall'OIE e dall'IPPC.

3. In caso di cambiamento dello stato sanitario o fitosanitario di una zona indenne da parassiti o da malattie o di una zona a limitata diffusione di parassiti o malattie, le Parti si adoperano per ristabilire questo stato basato sulla valutazione dei rischi tenendo conto delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali pertinenti.

Art. 7.6

Sistemi d'ispezione e di certificazione

1. Le Parti convengono di approfondire la cooperazione in materia di valutazione dei sistemi d'ispezione e di certificazione. La Parte importatrice tiene conto delle norme e delle direttive della Commissione del Codex Alimentarius sui sistemi d'ispezione e di certificazione delle importazioni ed esportazioni alimentari.

2. Gli strumenti di valutazione privilegiati sono in generale gli audit di tutto o di una parte del sistema ufficiale d'ispezione e di certificazione di una Parte esportatrice, compresa la facoltà dell'autorità competente di eseguire e agire in base alla legislazione pertinente. Questi audit possono comprendere anche l'ispezione di una percentuale rappresentativa delle imprese che desiderano accedere al mercato d'esportazione.

3. La necessità di effettuare ispezioni in loco deve essere debitamente giustificata.

4. Le azioni correttive, i termini e le ulteriori procedure di verifica vengono stabilite di comune accordo in modo chiaro e documentate nel rapporto di valutazione.

Art. 7.7

Cooperazione tecnica

1. Al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi, di rafforzare le capacità e di agevolare il commercio bilaterale di prodotti agricoli e alimentari nonché di migliorare i propri sistemi sanitari e fitosanitari, le Parti rafforzano la cooperazione tecnica in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

2. Le Parti hanno concluso un accordo aggiuntivo conformemente all'articolo 7.11 per ampliare le disposizioni del presente articolo.

Art. 7.8

Misure alla frontiera

Se una Parte trattiene presso un posto di frontiera merci esportate dall'altra Parte per una presunta incompatibilità con i requisiti sanitari e fitosanitari, essa notifica prontamente all'importatore o al suo rappresentante i motivi di tale misura.

Art. 7.9

Sottocomitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie

1. È istituito un Sottocomitato del Comitato misto sulle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato «Sottocomitato SPS»).

7116

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

2. Il Sottocomitato SPS: (a) garantisce l'attuazione del presente capitolo; (b) coordina le attività di cooperazione tecnica; (c) agevola le consultazioni tecniche conformemente all'articolo 7.10; (d) individua i settori in cui migliorare la cooperazione ed esamina con benevolenza ogni proposta specifica presentata da una delle Parti; (e) instaura un dialogo tra le autorità competenti conformemente agli obiettivi del presente capitolo; (f) propone eventuali accordi aggiuntivi conformemente all'articolo 7.11; (g) coordina l'attuazione di accordi aggiuntivi conformemente all'articolo 7.11; (h) procede, se del caso, a consultazioni su qualsiasi questione importante prima delle riunioni delle organizzazioni internazionali competenti; (i)

svolge altre funzioni secondo quanto convenuto dalle Parti; e

(j)

esegue ogni altro compito assegnatogli dal Comitato misto.

3. Il Sottocomitato SPS, la cui presidenza è esercitata congiuntamente, si riunisce una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti. Le riunioni del Sottocomitato SPS si svolgono secondo modalità convenute di caso in caso e sono associabili a quelle del Sottocomitato OTC di cui all'articolo 6.7.

4. Il Sottocomitato SPS tiene aggiornato un programma di lavoro e una lista delle sue attività.

5. Il Sottocomitato SPS può istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'espletamento di compiti specifici.

6. Il Sottocomitato SPS rende conto del suo lavoro al Comitato misto.

7. Gli organi di contatto di cui all'articolo 7.12 sono incaricati di fissare l'ordine del giorno e di organizzare le riunioni. Il Sottocomitato SPS comprende rappresentanti delle autorità di ciascuna Parte specializzati negli ambiti da discutere.

8. Le Parti possono invitare, di comune accordo e di caso in caso, rappresentanti dell'industria, delle associazioni economiche o di altre organizzazioni rilevanti a partecipare a singole discussioni durante le riunioni del Sottocomitato SPS.

Art. 7.10

Consultazioni tecniche

Le consultazioni tecniche sotto gli auspici del Sottocomitato SPS sono organizzate su richiesta scritta di una Parte nel caso in cui essa ritenga che l'altra Parte abbia adottato una misura che minaccia di creare o ha già creato un inutile ostacolo al commercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 60 giorni, o entro 20 giorni in casi urgenti, a partire dalla richiesta e sono finalizzate al raggiungimento di una

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

soluzione reciprocamente accettabile. Tali consultazioni possono essere condotte secondo qualsiasi metodo convenuto di caso in caso9.

Art. 7.11

Accordi aggiuntivi

Conformemente al presente Accordo e in concomitanza ad esso, le Parti hanno concluso un accordo aggiuntivo per attuare il presente capitolo. Le Parti possono concludere in futuro ulteriori accordi aggiuntivi.

Art. 7.12

Organi di contatto

1. Le Parti si scambiano i nomi e i recapiti degli organi di contatto per le questioni inerenti al presente capitolo al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. Le Parti si notificano ogni cambiamento significativo delle strutture e delle responsabilità delle autorità designate come organi di contatto.

Capitolo 8 Scambi di servizi Art. 8.1

Portata e campo d'applicazione10

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.

2. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure che riguardano i diritti di traffico aereo né a misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatte salve le disposizioni previste dal paragrafo 3 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo. Si applicano le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo, che sono inserite nel presente Accordo e che ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3. Gli articoli 8.3, 8.4 e 8.5 non si applicano a leggi, ordinanze o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una rivendita commerciale.

9

10

Resta inteso che le consultazioni tecniche tenute conformemente al presente paragrafo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 15 dell'Accordo di libero scambio o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC.

Le Parti convengono che ogni settore o sottosettore o parte di un sottosettore iscritto esplicitamente nei propri elenchi di impegni specifici è coperto dalle disposizioni del presente capitolo, nonostante le possibili interpretazioni del campo d'applicazione settoriale definite nel presente articolo.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

Art. 8.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «scambi di servizi» s'intende la fornitura di un servizio11: (i) dal territorio di una Parte al territorio dell'altra Parte, (ii) nel territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte, (iii) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza commerciale nel territorio dell'altra Parte, (iv) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio dell'altra Parte; (b) per «servizi» s'intende qualsiasi servizio in qualsiasi settore ad eccezione dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi; (c) per «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi; (d) per «misura» s'intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, ordinanza, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma; (e) per «fornitura di un servizio» s'intende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; (f) per «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» si intendono le misure relative: (i) all'acquisto, al pagamento o alla fruizione di un servizio, (ii) all'accesso e alla fruizione, in occasione della fornitura di un servizio, di servizi che secondo le Parti devono essere offerti al pubblico in generale, (iii) alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio dell'altra Parte; (g) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica o (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;

11

È inteso che un servizio fornito da un territorio o su un territorio che non è parte all'accordo non è coperto da questa definizione, di conseguenza i diritti concessi dalle disposizioni del presente capitolo ai servizi forniti dal o nel territorio di una Parte non sono concessi a un servizio di questo genere.

7119

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

(h) per «settore» di un servizio s'intende: (i) con riferimento a un impegno specifico, uno o più, oppure tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell'elenco di una Parte, (ii) altrimenti, l'intero settore relativo a tale servizio, ivi compresi tutti i sottosettori; (i)

per «servizio fornito dall'altra Parte» s'intende un servizio fornito: (i) dal territorio o nel territorio di tale altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra Parte, o da un soggetto facente capo all'altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale, oppure (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un prestatore di servizi di tale altra Parte;

(j)

per «prestatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce un servizio;12

(k) per «prestatore monopolista di un servizio» s'intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come prestatore esclusivo di tale servizio; (l)

per «consumatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che riceve o fruisce di un servizio;

(m) per «persona» s'intende una persona fisica o una persona giuridica; (n) «persona fisica di una Parte» significa: (i) per la Cina, una persona fisica che risiede nel territorio di una Parte e che, secondo la legislazione cinese, è cittadino cinese, (ii) per la Svizzera, una persona fisica che risiede nel territorio di una Parte e che, secondo la legislazione svizzera, è (A) un cittadino svizzero, o (B) un residente permanente della Svizzera; (o) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

12

Se il servizio non è fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i prestatori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al prestatore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

7120

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

(p) per «persona giuridica dell'altra Parte» s'intende una persona giuridica che sia13: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione dell'altra Parte e che svolge un'importante attività commerciale nel territorio dell'altra Parte, o (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (A) persone fisiche dell'altra Parte, oppure (B) persone giuridiche dell'altra Parte come definite al comma (i); (q) una persona giuridica è: (i) «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 per cento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte, (ii) «controllata» da persone di una Parte se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato, (iii) «affiliata» ad un'altra persona se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona; e (r) le «imposte dirette» comprendono tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di proprietà, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

Art. 8.3

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS e le disposizioni previste nel proprio elenco di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi ogni Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una Parte e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo Vbis del GATS.

3. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2, su richiesta dell'altra Parte deve adoperarsi per accordarle un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima è tenuta, su richiesta dell'altra Parte, a offrirle adeguate opportunità per negoziare l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto dal precedente accordo.

13

Resta inteso che una persona giuridica che non soddisfa tutti i criteri di questa definizione è da considerarsi una persona giuridica di un qualsiasi terzo, di conseguenza i diritti concessi dalle disposizioni del presente capitolo alle persone giuridiche di una Parte non sono concessi a tale persona giuridica.

7121

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

4. Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impedire alle Parti di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

Art. 8.4

Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura di cui all'articolo 8.2 lettera (a), ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nell'elenco di cui all'articolo 8.1714.

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte evita di mantenere o adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo altrimenti specificato nel suo elenco, sono le seguenti: (a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; (b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica15; (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un prestatore di servizi può svolgere la sua attività; e (f) limitazioni alla partecipazione di capitale straniero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri individuali o collettivi.

14

15

Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato relativamente alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 8.2 lettera (a) comma (i) e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, la Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Se una Parte assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 8.2 lettera (a) comma (iii), essa è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.

Il paragrafo 2 lettera (c) non riguarda misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

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Art. 8.5

Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel proprio elenco e considerando le condizioni e i requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi16.

2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o prestatori di servizi della Parte rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi dell'altra Parte.

Art. 8.6

Impegni supplementari

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi, le quali non devono essere contemplate negli elenchi di cui agli articoli 8.4 o 8.5 del presente Accordo, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'elenco come impegni supplementari.

Art. 8.7

Regolamentazione nazionale

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che tutte le misure d'applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, tribunali o procedure di ordine giuridico, arbitrale o amministrativo che provvedano, su richiesta di un prestatore di servizi interessato dell'altra Parte, ad esaminare tempestivamente le decisioni amministrative concernenti lo scambio di servizi e, se del caso, a definire opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure in materia di licenze siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio e che non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio. Ogni Parte garantisce che le procedure in materia di licenze non rappresentino di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

16

Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre alle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i fornitori pertinenti sono stranieri.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

4. Nel determinare se una Parte agisce in conformità con gli obblighi di cui al paragrafo 3, si terrà conto delle norme internazionali stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti17 e applicate da tale Parte.

5. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali, ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti dell'altra Parte.

Art. 8.8

Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle norme o dei criteri necessari per l'autorizzazione e la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, le Parti tengono debitamente conto delle richieste dell'altra Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati nell'altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato autonomamente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un qualsiasi Paese terzo, tale Parte offre all'altra adeguate possibilità di negoziare la propria adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre all'altra adeguate possibilità di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS.

Art. 8.9

Trasparenza

1. Ciascuna Parte provvede a pubblicare senza indugio e, salvo situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti d'applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria.

2. Qualora non sia possibile procedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni vengono comunque rese note al pubblico.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo obbliga le Parti a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

17

L'espressione «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di entrambe le Parti.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

Art. 8.10

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i prestatori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non operino, nel fornire il servizio nel mercato rilevante, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte secondo l'articolo 8.3 e di altri impegni specifici.

2. Nel caso di un prestatore monopolista di una Parte che, direttamente o attraverso una società affiliata, fornisca servizi non rientranti nei suoi diritti di monopolio e soggetti agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che il prestatore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto: (a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi; e (b) impedisca in modo sostanziale la concorrenza tra tali prestatori nel suo territorio.

Art. 8.11

Pratiche commerciali

1. Le Parti riconoscono che determinate pratiche commerciali adottate da prestatori di servizi, salvo quelle contemplate dall'articolo 8.10, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare gli scambi di servizi.

2. Su richiesta dell'altra Parte, ogni Parte avvia consultazioni per eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tale richiesta e coopera fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce eventualmente ulteriori informazioni alla Parte richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente sulla tutela di informazioni riservate da parte della Parte richiedente.

Art. 8.12

Sovvenzioni

1. Una Parte che ritenga di essere influenzata negativamente da una sovvenzione concessa dall'altra Parte può chiedere consultazioni ad hoc con l'altra Parte al riguardo. Quest'ultima Parte è tenuta ad accondiscendere a tale richiesta.

2. Le Parti esaminano le disposizioni concordate ai sensi dell'articolo XV del GATS al fine di integrarle nel presente capitolo.

Art. 8.13

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatti salvi gli impegni specifici e salvo nelle circostanze previste nell'articolo 8.14, una Parte evita di imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli scambi di servizi.

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2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale (FMI), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformemente agli accordi statutari del FMI, purché le Parti evitino di imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici in merito a tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'Art. 8.14 o su richiesta del FMI.

Art. 8.14

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e in conformità con l'articolo XII del GATS.

Art. 8.15

Eccezioni generali

Fermo restando che tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente capitolo deve essere intesa in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare misure: (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico18; (b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, del mondo animale o vegetale; (c) necessarie a garantire l'osservanza di leggi e ordinanze che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi compresi quelli relativi alla: (i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza di contratti di servizi, (ii) tutela della vita privata degli individui in relazione all'elaborazione e alla divulgazione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche, (iii) sicurezza;

18

L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

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(d) incompatibili con l'articolo 8.5, purché la differenza di trattamento sia finalizzata a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace19 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi dell'altra Parte; (e) incompatibili con l'articolo 8.3, purché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

Art. 8.16

Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo tale da: (a) imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o (b) impedire a una Parte di adottare misure che la stessa ritenga necessarie per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza: (i) relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un'installazione militare, (ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione oppure a materiali da essi derivati, (iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazionali; o (c) impedire a una Parte di intraprendere azioni nell'adempimento dei propri obblighi secondo lo Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

19

Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte a norma del suo sistema fiscale che: (i) si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della Parte o ubicati nella stessa; (ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte; (iii) si applicano a non residenti o a residenti al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'adempimento degli obblighi; (iv) si applicano agli utenti di servizi forniti nel territorio o dal territorio dell'altra Parte al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori derivanti da fonti situate nel territorio della Parte; (v) operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della loro diversa natura della base imponibile; oppure (vi) determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l'utile, il guadagno, la perdita, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nella lettera (d) del presente articolo e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne della Parte che adotta la misura.

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Art. 8.17

Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti secondo gli articoli 8.4, 8.5 e 8.6. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare: (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato; (b) le condizioni e le restrizioni riguardanti il trattamento nazionale; (c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all'articolo 8.6; e (d) se del caso, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 8.4 e 8.5 sono trattate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo XX paragrafo 2 del GATS.

3. Gli elenchi degli impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato VII.

Art. 8.18

Modifica degli elenchi

1. Una Parte può modificare o ritirare un impegno dal proprio elenco in qualsiasi momento dopo un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'impegno, purché: (a) notifichi all'altra Parte l'intenzione di modificare o ritirare un impegno al massimo tre mesi prima della data prevista di attuazione della modifica o del ritiro; (b) una volta notificata questa intenzione all'altra Parte, le Parti si consultino e si adoperino per giungere a un accordo su un'adeguata indennizzazione.

2. Nel corso dei negoziati le Parti si impegnano a mantenere un livello generale di impegni reciprocamente vantaggioso che non sia meno favorevole per il commercio di quello previsto dagli elenchi degli impegni specifici prima dell'avvio di tali negoziati.

3. Se entro tre mesi le Parti non giungono all'accordo previsto nel paragrafo 1 lettera (b), la Parte che subisce il cambiamento può sottoporre la questione a un tribunale arbitrale costituito secondo le stesse procedure previste all'articolo 15.4 paragrafi 3­10. Tale tribunale presenta le proprie conclusioni su come procedere per garantire che venga mantenuto il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo. Alle procedure di tale tribunale arbitrale si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 15.6 e 15.7.

4. La Parte che richiede la modifica non può modificare o ritirare il suo impegno finché non ha operato i necessari adeguamenti in conformità con le conclusioni del tribunale sul fatto di sapere se le condizioni di cui al paragrafo 1 lettera (b) sono soddisfatte o meno ai sensi del paragrafo 3. La modifica e gli adeguamenti compensativi convenuti dalle Parti o conformi ai risultati del tribunale arbitrale sono integrati all'allegato VII nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 16.3.

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Art. 8.19

Riesame

Nell'ottica di liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi e di eliminare ogni discriminazione residua, le Parti riesaminano a cadenza biennale, o più spesso se così convenuto, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso nell'ambito dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 8.20

Sottocomitato sugli scambi di servizi

1. Nell'ambito del Comitato misto è istituito il Sottocomitato sugli scambi di servizi (di seguito denominato nel presente articolo «Sottocomitato»).

2. Il Sottocomitato: (a) sorveglia l'attuazione del presente capitolo; (b) propone soluzioni reciprocamente condivise qualora sorgano problemi legati all'attuazione del presente capitolo; (c) richiede e fornisce informazioni sulle rispettive leggi e ordinanze in materia di scambi di servizi; (d) scambia informazioni sulle possibilità esistenti per i rispettivi prestatori di servizi di accedere al mercato dell'altra Parte; (e) esamina le opportunità e i benefici di cui le Parti dispongono per migliorare e agevolare l'accesso al mercato per i prestatori di servizi dell'altra Parte; (f) propone e discute suggerimenti per migliorare il funzionamento del presente capitolo; e (g) svolge ogni altro compito assegnatogli dal Comitato misto.

3. Il Sottocomitato considera appropriata l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro.

4. Il Sottocomitato, la cui presidenza è esercitata congiuntamente, si riunisce una volta ogni due anni, salvo diverso accordo tra le Parti. Le riunioni possono svolgersi secondo qualsiasi modalità convenuta.

5. Il Sottocomitato comprende rappresentanti delle autorità di ciascuna Parte specializzati nei settori o negli ambiti da discutere.

6. Il Sottocomitato rende conto del proprio lavoro al Comitato misto.

Art. 8.21

Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: ­

allegato VI dell'ALS (Scambi di servizi);

­

allegato VII (Elenchi di impegni specifici); e

­

allegato VIII (Elenchi di esenzioni alla NPF).

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Capitolo 9 Promozione degli investimenti Art. 9.1

Promozione degli investimenti

Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere flussi d'investimento e di tecnologia internazionali come mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici.

Cooperare in tal senso può comprendere: (a) l'identificazione di opportunità d'investimento; (b) lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all'estero; e (c) lo scambio di informazioni sulla regolamentazione degli investimenti; (d) l'aiuto agli investitori nel capire le condizioni d'investimento e le relative regolamentazioni in entrambe le Parti; e (e) la promozione di un quadro giuridico atto a incrementare i flussi d'investimento.

Art. 9.2

Clausola di riesame

1. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce informazioni sulle misure che incidono sugli investimenti.

2. Al fine di agevolare progressivamente le condizioni d'investimento, le Parti confermano la loro volontà di riesaminare, entro un termine massimo di due anni dall''entrata in vigore del presente Accordo, il quadro giuridico, le condizioni e i flussi d'investimento fra i loro territori.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte conclude con un Paese terzo o con un gruppo di Paesi un accordo che prevede un trattamento migliore in termini di accesso al mercato per gli investimenti al di fuori del settore dei servizi, l'altra Parte può richiedere l'avvio di negoziati al fine di ottenere un trattamento equivalente su base reciproca.

Capitolo 10 Concorrenza Art. 10

Concorrenza

1. Le pratiche anticoncorrenziali quali gli accordi tra imprese suscettibili di impedire o limitare la concorrenza, gli abusi di posizioni dominanti sul mercato e le concentrazioni di imprese suscettibili di impedire o limitare la concorrenza possono ripercuotersi negativamente sugli scambi commerciali tra le Parti e pregiudicare il buon funzionamento del presente Accordo. Le Parti si impegnano ad applicare il rispettivo diritto in materia di concorrenza.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

2. Il presente capitolo si applica a tutte le imprese delle Parti. La sua applicazione non impedisce alle imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi da leggi o ordinanze di esercitare tali diritti.

3. Il presente capitolo non contiene alcun obbligo giuridicamente vincolante per le imprese e non interferisce con l'indipendenza delle autorità in materia di concorrenza nell'applicazione del rispettivo diritto in materia di concorrenza.

4. La cooperazione tra le autorità delle Parti in materia di concorrenza può avere un notevole effetto sull'applicazione del diritto in materia di concorrenza nelle questioni che incidono sugli scambi commerciali tra le Parti. Le autorità delle Parti in materia di concorrenza cooperano nelle pratiche anticoncorrenziali.

5. Se una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sugli scambi ai sensi del paragrafo 1, può chiedere consultazioni in seno al Comitato misto al fine di agevolare la soluzione del problema.

6. Il capitolo 15 non si applica al presente capitolo.

Capitolo 11 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale Sezione 1 Disposizioni generali Art. 11.1

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace, trasparente e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capitolo e degli accordi internazionali di cui entrambe sono firmatarie.

2. In materia di protezione della proprietà intellettuale, le Parti accordano ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato «Accordo TRIPS»).

3. Ciascuna Parte accorda ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di un qualsiasi Paese terzo riguardo alla protezione della proprietà intellettuale. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti riconoscono l'importanza di proteggere e applicare i diritti di proprietà intellettuale al fine di incentivare la ricerca, lo sviluppo e l'attività creativa, che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale nonché alla diffusione del sapere e della tecnologia. Le Parti riconoscono che la protezione e l'applicazione dei diritti di

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

proprietà intellettuale devono conciliare gli interessi legittimi dei titolari dei diritti e quelli del grande pubblico.

5. Le Parti possono adottare misure adeguate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo e con i loro obblighi internazionali, se necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari dei diritti o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o che pregiudichino il trasferimento delle tecnologie.

6. Su richiesta di una Parte e previo consenso del Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente capitolo al fine di aggiornarle agli sviluppi internazionali in materia di proprietà intellettuale in maniera equilibrata e di garantirne il buon funzionamento pratico in virtù del presente Accordo.

Art. 11.2

Definizione di proprietà intellettuale

Ai fini del presente Accordo, «proprietà intellettuale» comprende in particolare i diritti d'autore nonché i diritti affini, i marchi commerciali di merci e servizi, le indicazioni geografiche20, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le varietà vegetali, le topografie di circuiti integrati e le informazioni riservate21.

Art. 11.3

Convenzioni internazionali

1. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare gli obblighi concernenti la proprietà intellettuale derivanti dagli accordi internazionali di cui entrambe sono firmatarie, compresi gli accordi seguenti: (a) l'Accordo TRIPS; (b) la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta dall'Atto di Stoccolma del 1967 (in seguito denominata «Convenzione di Parigi»); (c) la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta dall'Atto di Parigi del 1971 (in seguito denominata la «Convenzione di Berna»); (d) il Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti, riveduto dall'Atto di Washington del 2001; (e) il Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti; (f) l'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto dall'Atto di Ginevra del 1979;

20 21

Per ragioni di chiarezza, le denominazioni di origine della Svizzera possono essere protette come indicazioni geografiche in Cina.

Per la Svizzera l'indicazione di provenienza rientra nella definizione di proprietà intellettuale.

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(g) il protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio; (h) il Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di seguito denominato il «WPPT»); (i)

il Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore; e

(j)

la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali riveduta nel 1978 (di seguito denominata «Convenzione UPOV 1978»).

2. Ciascuna Parte si adopera al meglio per ratificare o aderire al Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

Art. 11.4

Notifica e scambio di informazioni

Nel quadro del dialogo bilaterale sui diritti di proprietà intellettuale e dell'incontro annuale del gruppo di lavoro sino-svizzero sulla proprietà intellettuale, ogni Parte si impegna, su richiesta dell'altra Parte, e in aggiunta alle forme di cooperazione esistenti, a: (a) scambiarsi informazioni sulle politiche di proprietà intellettuale in vigore nelle rispettive amministrazioni; (b) informare l'altra Parte dei cambiamenti e sviluppi nell'attuazione del proprio sistema nazionale di proprietà intellettuale; (c) scambiarsi informazioni relative alle convenzioni menzionate nel presente capitolo o alle convenzioni internazionali future sull'armonizzazione, l'amministrazione e l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività in seno a organizzazioni internazionali, come l'OMC e l'OMPI, nonché sulle rispettive relazioni con Paesi terzi riguardo a questioni concernenti la proprietà intellettuale; e (d) esaminare le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e le questioni importanti per gli operatori privati.

Art. 11.5

Proprietà intellettuale e salute pubblica

1. Le Parti riconoscono i principi stabiliti nella Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata dalla Conferenza ministeriale dell'OMC il 14 novembre 2011 e confermano che le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano la dichiarazione summenzionata.

2. Le Parti ribadiscono il proprio impegno a contribuire agli sforzi internazionali volti ad attuare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'implementazione del paragrafo 6 della Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la salute pubblica nonché il protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

Sezione II Norme concernenti l'esistenza, la portata e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale Art. 11.6

Diritto d'autore e diritti di protezione affini

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui le Parti sono firmatarie, ogni Parte è tenuta, in conformità con le proprie leggi e ordinanze, a fornire e garantire un'adeguata ed efficace protezione agli autori di opere e agli artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi e videogrammi e agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi, videogrammi e trasmissioni. Resta inteso che i programmi informatici sono coperti dalla protezione del diritto d'autore.

2. In aggiunta alla protezione prevista dagli accordi internazionali ai quali le Parti hanno aderito, ogni Parte: (a) fornisce e garantisce, mutatis mutandis, la protezione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni audiovisive; e (b) fornisce e garantisce, mutatis mutandis, la protezione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 WPPT ai produttori di videogrammi.

3. Una stazione radio o una stazione televisiva ha il diritto di vietare i seguenti atti intrapresi senza il suo consenso: (a) ridiffondere i suoi programmi; e (b) effettuare registrazioni sonore o video dei suoi programmi e riprodurre tali registrazioni.

4. Ciascuna Parte ha la facoltà, nella propria legislazione nazionale, di prevedere lo stesso tipo di limitazioni o eccezioni in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni audio-visive nonché alla protezione dei produttori di videogrammi e degli organismi di radiodiffusione di quelle previste per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

5. Ciascuna Parte garantisce all'autore il diritto, indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell'opera e di contestarne ogni modifica, distorsione, mutilazione o ogni altra azione derogatoria che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.

6. Dopo il decesso dell'autore, i diritti a esso riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 vengono mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti patrimoniali, e sono esercitabili dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione.

7. I diritti ai sensi dei paragrafi 5 e 6
vengono riconosciuti, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo ­ audio, visive o audiovisive ­ alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro fissazioni audiovisive.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

8. La durata della protezione concessa dal presente Accordo ai produttori di videogrammi è di almeno 50 anni dalla fine dell'anno in cui l'interpretazione o l'esecuzione ha avuto luogo.

9. La durata della protezione concessa dal presente Accordo ai produttori di videogrammi è di almeno 50 anni dalla fine dell'anno in cui il videogramma è stato pubblicato o, in assenza di pubblicazioni nei 50 anni dalla data di registrazione del videogramma, di almeno 50 anni dalla fine dell'anno in cui è stata realizzata la registrazione.

10. La durata della protezione concessa alle organizzazioni di radiodiffusione secondo il presente Accordo è almeno di 50 anni a partire dalla fine dell'anno in cui ha avuto luogo la radiodiffusione.

11. Una Parte può essere esonerata dai propri obblighi ai sensi dei paragrafi 8, 9 e 10 laddove sia possibile applicare le esenzioni previste dagli articoli 7 e 7bis della Convenzione di Berna.

Art. 11.7

Marchi commerciali

1. Le Parti garantiscono una protezione adeguata ed efficace ai titolari dei diritti di marchio commerciali di prodotti e servizi. Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese può costituire un marchio commerciale. Tali segni, in particolare parole, ivi compresi le combinazione di parole, i nomi propri, le lettere, le cifre, gli elementi figurativi, le forme di prodotti, i suoni e le combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei a essere registrati come marchi commerciali. Qualora i segni non siano intrinsecamente idonei a distinguere i prodotti o i servizi pertinenti, ogni Parte può far dipendere la loro registrabilità dal carattere distintivo acquisito in seguito all'uso. Esse possono inoltre prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

2. Le Parti ribadiscono l'importanza dei principi contenuti nella Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti, adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI nel 1999, nella Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi e altri diritti di proprietà intellettuale sui segni su Internet (2001), adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI nel 2001.

3. Le Parti concedono al titolare di un marchio commerciale registrato il diritto esclusivo di vietare a terzi sprovvisti del suo consenso l'uso, nell'esercizio commerciale, di segni identici o simili per merci o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per merci o servizi identici, il rischio di confusione viene presunto. I diritti summenzionati non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né incidono sulla facoltà delle Parti di rendere accessibili i diritti sulla base dell'uso.

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4. La protezione di cui al paragrafo 3 non è limitata alle merci o servizi identici o simili se il marchio commerciale è ben conosciuto in una delle Parti e se l'uso di un marchio che è una riproduzione, un'imitazione o una traduzione del marchio conosciuto per queste merci o servizi indica un legame tra queste merci o servizi e il titolare del marchio commerciale registrato e se questo uso rischia di ledere gli interessi del titolare del marchio registrato.

Art. 11.8

Brevetti

1. Le Parti garantiscono nella propria legislazione nazionale almeno una protezione adeguata ed efficace dei brevetti per le invenzioni in tutti i campi della tecnologia, ivi compresi quelli della biotecnologia e della fitoterapia, purché tali invenzioni siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano idonee all'applicazione industriale.

2. Per le Parti ciò significa garantire una protezione a un livello equivalente a quello previsto dall'articolo 27 paragrafo 1 dell'Accordo TRIPS. Oltre alle deroghe di cui all'articolo 27 paragrafo 2 dell'accordo TRIPS, le Parti possono escludere dalla brevettabilità: (a) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale o i metodi diagnostici praticati sul corpo umano o animale; questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o miscele di sostanze, da utilizzare per uno di questi metodi, e (b) le varietà vegetali o razze animali o i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici o ai prodotti da essi derivanti.

Art. 11.9

Risorse genetiche e conoscenze tradizionali

1. Le Parti riconoscono il contributo fornito dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali allo sviluppo scientifico, culturale ed economico.

2. Le Parti riconoscono e riaffermano i principi stabiliti nella Convenzione sulla diversità biologica adottati il 5 giugno 1992 e incentivano gli sforzi volti a favorire un rapporto di reciproco supporto tra l'Accordo TRIPS e la Convenzione sulla diversità biologica per quanto riguarda le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali.

3. Fatti salvi i diritti e gli obblighi internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, le Parti possono adottare o mantenere misure volte a promuovere la salvaguardia della diversità biologica e un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali.

4. Le Parti possono esigere da chi richiede un brevetto di indicare la fonte della risorsa genetica e, se richiesto dalla legislazione nazionale, delle conoscenze tradizionali alle quali l'inventore o il richiedente ha avuto accesso, a condizione che l'invenzione sia direttamente basata su questa risorsa o queste conoscenze conformemente alle leggi e alle ordinanze nazionali.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

5. Se un richiedente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4, le Parti possono imporre un termine entro cui porvi rimedio. Le Parti possono respingere la domanda di brevetto o considerarla ritirata se l'insufficienza ravvisata non è stata corretta entro il termine fissato.

6. Se una volta concesso il brevetto si scopre che il richiedente non ha indicato la fonte o che ha deliberatamente fornito informazioni false, o che ha infranto altre leggi e regolamentazioni pertinenti, le Parti possono prevedere appropriate conseguenze giuridiche.

Art. 11.10

Protezione delle varietà vegetali

1. Le Parti garantiscono una protezione adeguata ed efficace equivalente almeno al livello previsto dalla Convenzione UPOV del 1978.

2. L'autorizzazione del titolare è richiesta almeno per il materiale di riproduzione della varietà protetta per: (a) la produzione o riproduzione (moltiplicazione) ai fini della commercializzazione; (b) il condizionamento ai fini della moltiplicazione commerciale; (c) l'offerta in vendita; (d) la vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; e (e) l'importazione o l'esportazione.

3. Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a condizioni o a limitazioni.

4. Eccezioni: (a) Il diritto del titolare non si estende: i. agli atti compiuti a titolo sperimentale; e ii. agli atti compiuti per la creazione di nuove varietà e agli atti di cui al paragrafo 2 per queste altre varietà.

(b) Ciascuna Parte può, entro limiti ragionevoli e fatta salva la salvaguardia degli interessi legittimi del titolare, limitare i diritti del titolare per consentire agli agricoltori di utilizzare a fini di riproduzione o moltiplicazione, sulla propria tenuta, il prodotto della raccolta ottenuto con la messa a coltura, sulla propria tenuta, della varietà protetta.

5. Le Parti applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 almeno ai generi e alle specie indicate nell'elenco A dell'allegato IX. Se, a livello nazionale, una Parte prevede una protezione per un genere o una specie non menzionata nell'Accordo, la possibilità di proteggere questo genere o questa specie è automaticamente concessa a ogni titolare di piante delle Parti conformemente ai principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita.

6. Su richiesta di una Parte, ogni due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti: (a) discutono l'inclusione di nuovi generi o specie, se la protezione è limitata ad alcuni generi e specie; e 7137

Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

(b) se consentito dall'Accordo, emendano/ampliano l'allegato IX di conseguenza. Inoltre, le Parti convengono di scambiarsi, dopo un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le informazioni sui rispettivi sistemi di protezione delle varietà vegetali essenzialmente derivate al fine di esaminare la possibilità di un regime più ampio, in particolare per le varietà essenzialmente derivate.

Art. 11.11

Informazioni riservate

1. Le Parti proteggono le informazioni riservate secondo l'articolo 39 dell'Accordo TRIPS.

2. Ciascuna Parte si adopera per impedire che i richiedenti di un'autorizzazione di immissione in commercio di prodotti farmaceutici, (incluse sostanze chimiche e prodotti biologici) o agrochimici facciano ricorso o riferimento a dati riservati relativi a test o ad altri dati presentati dal primo richiedente all'autorità competente per un periodo di almeno sei anni dalla data di commercializzazione dei prodotti corrispondenti.

3. Il ricorso o il riferimento a tali dati può essere permesso per evitare un'inutile ripetizione dei test su prodotti agrochimici che coinvolgono vertebrati, a condizione che il primo richiedente sia adeguatamente indennizzato.

Art. 11.12

Disegni e modelli industriali

1. Le Parti garantiscono nella loro legislazione nazionale una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali assicurando un periodo di protezione di almeno dieci anni.

2. Le Parti garantiscono la protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli industriali se possono essere considerati lavori di arte applicata e soddisfano la condizione generale richiesta per la protezione del diritto d'autore secondo la loro legislazione nazionale. La protezione dura almeno 25 anni dalla realizzazione dell'opera.

Art. 11.13

Indicazioni geografiche

1. Le Parti garantiscono nella loro legislazione nazionale mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche22.

2. Ai fini del presente Accordo, per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto quale originario del territorio di una Parte, di una regione o di una località di detto territorio, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

22

Le Parti possono richiedere che un'indicazione sia registrata conformemente alla legislazione e ai regolamenti pertinenti sulle rispettive indicazioni geografiche al fine di essere giuridicamente protetta in quanto tale.

7138

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3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo TRIPS, le Parti adottano tutte le misure necessarie, in conformità con il presente Accordo, per garantire la protezione reciproca delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 2 che si riferiscono alle merci provenienti dai territori delle Parti. Ciascuna Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali per prevenire l'utilizzo di tali indicazioni geografiche per merci identiche o simili non originarie del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione.

Sezione III Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale Art. 11.14

Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale

Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di livello identico a quello contemplato dall'Accordo TRIPS, in particolare nell'articolo 62.

Sezione IV Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale Art. 11.15

In generale

Le Parti definiscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni d'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati all'articolo 11.2 di livello almeno pari a quello contemplato dall'Accordo TRIPS, in particolare negli articoli 41­61.

Art. 11.16

Sospensione della messa in circolazione

1. Le Parti adottano procedure per permettere al titolare di un diritto, se ha validi motivi per sospettare un'importazione o un'esportazione di prodotti che viola brevetti, disegni e modelli industriali, marchi commerciali o diritti d'autore, di presentare per iscritto una domanda alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, per la sospensione della libera circolazione di tali prodotti da parte delle autorità doganali, in conformità alle leggi e alle ordinanze nazionali.

2. Le Parti permettono alle proprie autorità competenti di agire di propria iniziativa sospendendo la messa in circolazione delle merci conformemente alle leggi e alle ordinanze nazionali, se queste hanno validi motivi per sospettare che un'importazione o un'esportazione di prodotti violi brevetti, disegni e modelli industriali, marchi commerciali o diritti d'autore.

3. Le Parti autorizzano le rispettive autorità doganali a informare il titolare del diritto, affinché quest'ultimo possa presentare una domanda ai sensi del paragrafo 1.

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4. Resta inteso che non sussiste l'obbligo di applicare le procedure di cui ai paragrafi 1 o 2 alla sospensione della messa in circolazione di prodotti immessi sul mercato in un altro Paese tramite o con il consenso del titolare del diritto.

5. In caso di sospensione ai sensi dei paragrafi 1 o 2, le autorità competenti della Parte che intende sospendere la messa in circolazione del prodotto sono tenute a notificare al titolare del diritto, conformemente alle leggi e alle ordinanze nazionali, le informazioni necessarie a far valere i suoi diritti, come il nome e i recapiti del mittente o del destinatario, dell'importatore o dell'esportatore nonché la quantità dei prodotti in questione.

6. Ciascuna Parte garantisce che le autorità competenti, amministrative o giudiziarie, abbiano, su richiesta del titolare del diritto, la facoltà di decidere che i prodotti per i quali è stata disposta la sospensione della messa in circolazione ai sensi dei paragrafi 1 o 2 siano sequestrati fino al momento della decisione finale in merito alla controversia.

7. Ciascuna Parte garantisce che, se l'autorità competente ha riscontrato una violazione dei diritti di proprietà intellettuale per il prodotto sospetto, il titolare del diritto possa ricorrere a procedure di recupero o indennizzo delle spese e dei costi eventualmente sostenuti nell'avvalersi dei diritti e dei mezzi legali stabiliti in questa disposizione ed essere indennizzato per questa spesa.

Art. 11.17

Diritto d'ispezione

1. Le autorità competenti concedono a chi ha richiesto la sospensione della libera circolazione di prodotti e alle altre persone coinvolte in tale sospensione la possibilità di ispezionare i prodotti la cui messa in circolazione è stata sospesa o che sono stati sequestrati.

2. Durante l'esame dei prodotti, le autorità competenti possono prelevare campioni e, conformemente alle norme vigenti nel territorio della Parte interessata, su esplicita richiesta del titolare del diritto, consegnare o inviare tali campioni a quest'ultimo, unicamente ai fini specifici dell'analisi e per agevolare la successiva procedura. Se le circostanze lo consentono, i campioni devono essere restituiti al termine dell'analisi tecnica e, se possibile, prima che le merci siano messe in circolazione o che il loro sequestro sia terminato. L'analisi di tali campioni è svolta sotto la sola responsabilità del titolare del diritto.

3. Il dichiarante, il detentore o il proprietario dei prodotti sospettati di violazione può essere presente all'ispezione.

Art. 11.18

Dichiarazione di responsabilità, garanzia o assicurazione equivalente

Le autorità competenti hanno la facoltà di chiedere al richiedente, ove previsto, di dichiarare di accettare la responsabilità nei confronti delle persone coinvolte o, in casi giustificati, di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti e per impedire eventuali abusi. La cauzione o la garanzia equivalente non deve scoraggiare ingiustificatamente il ricorso alle procedure in oggetto.

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Art. 11.19

Applicazione dei diritti: misure di diritto civile

Ciascuna parte si adopera affinché: (a) nei procedimenti civili, le rispettive autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare alla persona che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha violato un diritto di proprietà intellettuale, di corrispondere al titolare del diritto un risarcimento adeguato a compensare i danni che quest'ultimo ha subito in seguito alla violazione; (b) all'atto di determinare l'ammontare dei danni derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le rispettive autorità giudiziarie considerino, tra l'altro, il danno effettivo o stabiliscano una giusta tassa di concessione; e (c) le autorità giudiziarie competenti in una controversia relativa alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale possano disporre, su richiesta del titolare del diritto, l'adozione di misure appropriate per le merci che violano tale diritto e, se del caso, per i materiali e i principali strumenti utilizzati per creare o produrre queste merci. Tali misure comprendono segnatamente la rimozione definitiva dal circuito commerciale o la distruzione di queste merci, materiali e strumenti. Gli elementi di valutazione di una richiesta di misure correttive dovranno tenere conto del principio di proporzionalità tra la gravità della violazione e i rimedi ordinati, oltre che di eventuali interessi di terzi.

Art. 11.20

Misure provvisorie e ingiunzioni

1. Ciascuna Parte garantisce che la propria autorità giudiziaria sia abilitata a ordinare misure provvisorie efficaci e tempestive: (a) per prevenire il verificarsi di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale e in particolare per evitare l'immissione di merci importate subito dopo lo sdoganamento nei circuiti commerciali della propria giurisdizione; e (b) per preservare le prove della presunta violazione.

2. Le rispettive autorità giudiziarie sono abilitate ad adottare misure provvisorie, se del caso inaudita altera parte, segnatamente quando un ritardo potrebbe causare danni irreparabili al titolare del diritto, o quando vi sia un rischio fondato di distruzione delle prove. Alla richiesta di misure provvisorie, l'autorità giudiziaria dovrà agire in modo tempestivo e adottare la propria decisione senza indugio.

3. Ciascuna Parte garantisce che, nei procedimenti civili concernenti l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le rispettive autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare a una Parte di cessare la violazione, tra l'altro al fine di evitare l'immissione nei circuiti commerciali della propria giurisdizione di merci importate che comportano la violazione dei diritti di proprietà intellettuale subito dopo lo sdoganamento di dette merci.

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Art. 11.21

Applicazione dei diritti: misure di diritto penale

Ciascuna Parte stabilisce procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno in presenza di violazioni intenzionali come la contraffazione di un marchio commerciale o la pirateria del diritto d'autore su scala commerciale.

Sezione V Indicazioni di provenienza e nomi di paesi Art. 11.22

Indicazioni di provenienza e nomi di Paesi

1. Le Parti garantiscono nella loro legislazione nazionale mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni di provenienza, i nomi dei Paesi e le bandiere nazionali con riferimento a ogni tipo di prodotti e servizi.

2. Ai fini del presente Accordo, per «indicazione di provenienza» si intendono i riferimenti diretti o indiretti alle origini geografiche di prodotti o servizi.

3. Per quanto concerne l'utilizzo dell'indicazione di provenienza per prodotti o servizi, le Parti prevedono nella propria legislazione nazionale strumenti adeguati ed efficaci per impedire l'impiego di tale indicazione per merci o servizi non originari della località designata dall'indicazione in questione.

4. Le Parti forniscono agli interessati gli strumenti legali atti a impedire la registrazione o l'utilizzo ingannevoli o fallaci dei nomi dei Paesi dell'una e dell'altra Parte come marchi commerciali, nomi di società o denominazioni di associazioni.

5. Le Parti forniscono agli interessati gli strumenti legali atti a impedire la registrazione o l'utilizzo di stemmi, bandiere o altri emblemi nazionali dell'una e dell'altra Parte come marchi commerciali, nomi di società o denominazioni di associazioni contravvenendo alle disposizioni delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali della Parte in questione. Tale protezione si applica anche a elementi che potrebbero essere confusi con stemmi, bandiere o altri emblemi nazionali delle Parti.

Capitolo 12 Questioni ambientali Art. 12.1

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano d'azione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo di Rio+20 «Il futuro che vogliamo» del 2012.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

questioni ambientali quale parte integrante della strategia globale dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo economico in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest'ultimo nelle loro relazioni economiche bilaterali.

Art. 12.2

Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

1. Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nella propria legislazione e nelle proprie pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie nonché per un'adesione ai principi e ai vincoli ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 12.1. Si impegnano inoltre a migliorare ulteriormente il livello di protezione ambientale con qualsiasi mezzo disponibile, compresa l'applicazione delle rispettive leggi e regolamentazioni ambientali.

2. Le Parti riconoscono che è inopportuno incentivare gli scambi commerciali e gli investimenti indebolendo o riducendo il livello di protezione garantito dalle loro leggi, regolamentazioni, politiche o pratiche ambientali. Le Parti convengono che le norme ambientali non devono essere usate a scopi protezionistici.

3. In sede di elaborazione e attuazione delle misure concernenti l'ambiente, le Parti riconoscono l'importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché le linee guida internazionali rilevanti.

Art. 12.3

Promozione della diffusione di prodotti e servizi con impatto positivo sull'ambiente

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti e la diffusione di prodotti, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull'ambiente.

2. Ai fini del paragrafo 1, le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possibilità di cooperare in questo ambito.

3. Le Parti agevolano, ove opportuno, la cooperazione tra le imprese in relazione a prodotti, servizi e tecnologie che hanno un impatto positivo sull'ambiente.

Art. 12.4

Cooperazione nei consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione su questioni ambientali di reciproco interesse nell'ambito dei consessi bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano.

Art. 12.5

Cooperazione bilaterale

1. Le Parti riaffermano l'importanza della cooperazione in materia di politiche ambientali quale mezzo per contribuire all'attuazione del presente capitolo e per migliorare ulteriormente il livello di protezione ambientale in linea con gli obiettivi delle rispettive legislazioni nazionali in tale ambito e degli obblighi previsti dagli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie.

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2. Nel perseguire tale obiettivo, le Parti fondano la propria cooperazione su accordi e convenzioni già esistenti in campo ambientale e prendono in considerazione lo sviluppo di altre attività di cooperazione in ambiti d'interesse comune.

3. La cooperazione tra le Parti in materia ambientale pone l'accento anche sullo scambio di informazioni e di esperienze, sulla promozione delle capacità e sulla formazione, sull'offerta di seminari, workshop, tirocini e borse di studio nonché sull'osservazione degli sviluppi internazionali in tale ambito. Con queste attività si dovranno inoltre affrontare le questioni della cooperazione tecnologica e del trasferimento di tecnologie, con particolare riferimento a quelle rispettose dell'ambiente.

Art. 12.6

Risorse e finanziamento

Ricordando la necessità, definita nel documento conclusivo di Rio+20, di impegnare ingenti risorse da una moltitudine di fonti e di utilizzare in modo efficace le disponibilità finanziarie al fine di fornire un solido sostegno ai Paesi in sviluppo nel loro impegno per uno sviluppo sostenibile, le risorse e i mezzi di finanziamento necessari dovranno essere messi a disposizione da istituzioni e organizzazioni competenti nonché dal settore privato di entrambe le Parti, previo mutuo consenso, secondo accordi puntuali legati a singoli progetti e tenendo conto delle diverse necessità in materia di sviluppo economico e sociale delle Parti.

Art. 12.7

Attuazione e consultazioni

1. Al fine di agevolare l'attuazione del presente capitolo e le relative comunicazioni, vengono designati i seguenti organi di contatto: (a) per la Cina, il Ministero del commercio (MOFCOM); e (b) per la Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni in seno al Comitato misto su qualsiasi questione relativa al presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

3. Il capitolo 15 non si applica al presente capitolo. Se una Parte ritiene che una misura dell'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo, può ricorrere esclusivamente a consultazioni bilaterali e al dialogo in seno al Comitato misto.

Art. 12.8

Riesame

Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo, tenendo conto degli sviluppi internazionali in tale ambito.

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Capitolo 13 Cooperazione economica e tecnica Art. 13.1

Campo d'applicazione e obiettivi

1. Le Parti convengono di sostenere la cooperazione economica e tecnica al fine di promuovere l'utilità reciproca dell'Accordo in linea con i propri obiettivi politici e le proprie strategie nazionali e tenendo in considerazione i diversi livelli di sviluppo economico e sociale delle Parti.

2. La cooperazione ai sensi del presente capitolo dovrà perseguire i seguenti obiettivi: (a) agevolare l'attuazione del presente Accordo al fine di promuovere il benessere della popolazione delle Parti; e (b) creare e incentivare opportunità di commercio e investimenti sostenibili agevolando gli scambi commerciali e gli investimenti tra le Parti e potenziando la competitività e la capacità innovativa, al fine di promuovere una crescita economica e uno sviluppo sostenibili.

Art. 13.2

Modalità e mezzi

1. Le Parti cooperano nell'intento di identificare e utilizzare modalità e mezzi efficaci per l'attuazione del presente capitolo. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti ed eventualmente sviluppano sinergie con altre forme di cooperazione bilaterale già esistenti tra le Parti.

2. Per attuare il presente capitolo, le Parti ricorrono tra l'altro ai seguenti strumenti: (a) scambio di informazioni e di esperienze, promozione di capacità e formazione; (b) identificazione, sviluppo e attuazione comune di progetti di cooperazione, inclusi seminari, workshop, tirocini e borse di studio; e (c) cooperazione tecnica e amministrativa.

3. Le Parti possono proporre e realizzare eventualmente progetti e attività con la partecipazione di esperti, istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.

Art. 13.3

Ambiti di collaborazione

La cooperazione, come specificato nel programma di lavoro di cui all'articolo 13.7, può riguardare qualsiasi ambito identificato congiuntamente dalle Parti come idoneo a farle beneficiare di un maggiore volume di scambi e investimenti. La cooperazione può avvenire, tra l'altro, nei seguenti ambiti: (a) sviluppo sostenibile; (b) cooperazione industriale; (c) cooperazione nei settori dei servizi; (d) cooperazione nel settore agricolo; 7145

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(e) controlli di qualità, ispezione e quarantena; e (f) innovazione, protezione, applicazione, gestione e utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 13.4

Appalti pubblici

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive legislazioni, regolamentazioni e convenzioni in materia di appalti pubblici. Di conseguenza, le Parti cooperano, si consultano e si scambiano informazioni in tale ambito.

2. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, regolamentazioni e norme amministrative d'applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono incidere sui rispettivi mercati degli appalti pubblici.

3. Ciascuna Parte designa la seguente autorità governativa come proprio organo di contatto per agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione concernente gli appalti pubblici: (a) per la Cina, il Ministero delle finanze; e (b) per la Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

4. Le Parti convengono di avviare al più presto negoziati in materia di appalti pubblici non appena terminate le trattative per l'adesione della Cina all'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC (GPA), in vista di concludere, su una base reciproca, un accordo tra le Parti in questo ambito.

Art. 13.5

Cooperazione in materia di lavoro e occupazione

Le Parti promuovono la cooperazione in materia di lavoro e occupazione sulla base della Dichiarazione d'intenti tra il Ministero delle risorse umane e della previdenza sociale della Repubblica popolare Cinese e il Dipartimento federale dell'economia della Confederazione Svizzera concernente la cooperazione in materia di lavoro e occupazione, sottoscritta il 15 giugno 2011 a Berna e dell'Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione tra il Ministero delle risorse umane e della previdenza sociale della Repubblica popolare Cinese e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera firmato il 6 luglio 2013 a Pechino.

Art. 13.6

Risorse e finanziamento

Ricordando la necessità di impegnare ingenti risorse da fonti diverse e di utilizzare in modo efficace le disponibilità finanziarie, le risorse e i mezzi di finanziamento necessari dovranno essere messi a disposizione da istituzioni e organizzazioni competenti nonché dal settore privato di entrambe le Parti, previo mutuo consenso delle Parti, secondo accordi puntuali legati ai singoli progetti e tenendo conto delle diverse necessità in materia di sviluppo economico e sociale.

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Art. 13.7

Programma di lavoro

Al fine di precisare i metodi e i contenuti della cooperazione economica e tecnica ai sensi di questo capitolo, le Parti sottoscrivono a livello ministeriale un programma di lavoro parallelamente alla conclusione del presente Accordo.

Art. 13.8

Attuazione e sorveglianza

1. Gli organi di contatto di cui all'articolo 14.2 sono responsabili della gestione e dello sviluppo della cooperazione ai sensi del presente capitolo e del programma di lavoro. A tal fine collaborano e coordinano le proprie attività con altri organismi nazionali e internazionali competenti, a seconda del caso.

2. Gli organi di contatto rispondono al Comitato misto in merito all'attuazione del presente capitolo e del programma di lavoro. Se del caso, possono formulare raccomandazioni.

3. Il Comitato misto ha il compito di riesaminare periodicamente l'attuazione del presente capitolo e del programma di lavoro. Può inoltre discutere qualsiasi questione relativa al presente capitolo e al programma di lavoro, formulare raccomandazioni o prendere decisioni su base consensuale.

4. Il capitolo 15 non si applica al presente capitolo. Qualsiasi divergenza o controversia tra le Parti concernente l'interpretazione o l'attuazione di una disposizione del presente capitolo e del programma di lavoro viene risolta mediante consultazioni tra le Parti. Le consultazioni hanno luogo in seno al Comitato misto.

Capitolo 14 Disposizioni istituzionali Art. 14.1

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto Cina-Svizzera (di seguito denominato «Comitato misto») composto da rappresentanti di entrambe le Parti. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari da esse delegati a tale scopo.

2. Il Comitato misto: (a) sorveglia e verifica l'attuazione del presente Accordo; (b) esamina la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra la Cina e la Svizzera; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; (d) sorveglia l'attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sull'esecuzione del presente Accordo.

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3. Il Comitato misto può decidere l'istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell'adempimento dei propri compiti. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto prende le proprie decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo o formula raccomandazioni.

5. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma di norma a cadenza biennale. Le riunioni sono presiedute congiuntamente. Il Comitato misto si dota del proprio regolamento interno.

6. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta all'altra Parte, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo tra le Parti.

7. Il Comitato misto esamina, conformemente all'articolo 16.3, le proposte di emendamento al presente Accordo presentate da una della Parti e raccomanda alle Parti l'adozione di emendamenti.

Art. 14.2

Organi di contatto

Allo scopo di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione oggetto del presente Accordo, vengono designati i seguenti organi di contatto: (a) per la Cina, il Ministero del commercio (MOFCOM); e (b) per la Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Capitolo 15 Composizione delle controversie Art. 15.1

Portata e campo d'applicazione

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, se una Parte ritiene che una misura applicata dall'altra Parte non sia conforme ai diritti e agli obblighi definiti in questo Accordo, può essere applicata la procedura di cui al presente capitolo.

2. Le controversie concernenti una questione che rientra contemporaneamente nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo dell'OMC possono essere risolte nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo.

3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata dall'Accordo dell'OMC se una Parte richiede l'istituzione di un tribunale arbitrale di cui all'articolo 6 dell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata richiesta di arbitrato secondo l'articolo 15.4 paragrafo 1.

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Art. 15.2

Buoni uffici, conciliazione e mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure avviate volontariamente su decisione delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento.

Possono continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che implicano buoni uffici, conciliazione e mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.

Art. 15.3

Consultazioni

1. Ciascuna Parte può richiedere per iscritto consultazioni con l'altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con i diritti e gli obblighi del presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiedono le consultazioni e indicare la misura in questione nonché fornire una breve sintesi della base giuridica su cui si fonda il reclamo. L'altra Parte è tenuta a rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le consultazioni su questioni urgenti iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Se la Parte contro cui è sporto reclamo non risponde entro 10 giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 15.4.

3. La Parte attrice fornisce informazioni sufficienti per facilitare la ricerca di una soluzione durante le consultazioni. La Parte che nel corso delle consultazioni riceve informazioni confidenziali o esclusive le tratta allo stesso modo della Parte che le ha fornite.

4. Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.

Art. 15.4

Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 15.3 non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni della richiesta di consultazioni, o 30 giorni in casi urgenti, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante richiesta scritta della Parte attrice all'altra Parte.

2. La richiesta di arbitrato deve descrivere la misura in questione e fornire una breve sintesi della base legale su cui si fonda il reclamo.

3. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.

4. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di arbitrato conformemente al paragrafo 1, ogni Parte nomina un membro del tribunale arbitrale.

5. Le Parti designano di comune accordo un terzo arbitro entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di arbitrato conformemente al paragrafo 1. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale.

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6. Se, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di arbitrato conformemente al paragrafo 1, uno dei membri del tribunale arbitrale non è ancora stato designato, su richiesta di una delle Parti il direttore generale dell'OMC nominerà tale membro entro un termine supplementare di 30 giorni. Se il direttore generale dell'OMC è cittadino di una Parte o non è in grado di adempiere a tale compito, la designazione è demandata al vicedirettore generale dell'OMC, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti. Se nemmeno il vicedirettore generale dell'OMC può adempiere a tale compito, la nomina viene effettuata dal presidente della Corte internazionale di Giustizia (CIG). Se il presidente della CIG è cittadino di una Parte la designazione è demandata al vicepresidente della CIG, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti.

7. Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti né risiede permanentemente in una delle Parti, non è impiegato di una delle Parti né si è mai occupato della questione svolgendo qualsivoglia funzione.

8. I membri del tribunale arbitrale devono: (a) avere conoscenze o esperienza in materia di diritto, di commercio internazionale o di composizione di controversie che possono insorgere nel contesto di accordi commerciali internazionali e se possibile, possedere nozioni del tema oggetto della controversia; (b) essere scelti unicamente sulla base dell'obiettività, dell'affidabilità e della validità del loro giudizio; (c) essere indipendenti da qualsiasi Parte, non essere affiliati a una Parte o ricevere istruzioni da essa; (d) rispettare un codice di condotta conformemente alle norme definite nel documento WT/DSB/RC/1 dell'OMC.

9. Se un membro del tribunale arbitrale nominato in virtù del presente articolo si dimette o non è più in grado di adempiere al suo ruolo, viene designato un successore entro i 15 giorni successivi secondo la procedura di selezione prevista per la nomina del membro originario; egli ha gli stessi diritti e doveri del membro originario. I lavori del tribunale arbitrale rimangono sospesi fino alla nomina del successore.

10. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato di cui al paragrafo 1, i termini sono i seguenti: «esaminare alla luce delle
disposizioni rilevanti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 15.4 e trarre conclusioni di diritto e di fatto debitamente motivate al fine di comporre la controversia».

Art. 15.5

Funzione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale ha la funzione di valutare obiettivamente la questione che gli viene presentata sulla base della richiesta d'istituzione di un tribunale arbitrale, considerando l'analisi dei fatti nonché l'applicabilità e il rispetto del presente Ac-

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cordo. Interpreta le disposizioni rilevanti del presente Accordo conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale.

2. Nelle proprie decisioni e raccomandazioni, il tribunale arbitrale non può né aumentare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dal presente Accordo.

Art. 15.6

Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, la procedura di arbitrato è condotta conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato X.

2. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, il tribunale arbitrale fissa, previa consultazione delle Parti, le proprie procedure per quanto concerne il diritto delle Parti di essere sentite e le modalità di delibera.

3. Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le proprie decisioni per consenso. Se non riesce a raggiungere il consenso, può adottare le proprie decisioni a maggioranza. In assenza di unanimità, i membri possono esprimere pareri particolari sulle questioni controverse. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quale della minoranza.

Art. 15.7

Rapporti del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale redige i suoi rapporti in linea con le disposizioni pertinenti del presente capitolo e del presente Accordo, basandosi sulla richiesta presentata per la sua istituzione e tenendo conto delle informazioni e delle argomentazioni fornite dalle Parti.

2. Di norma, il tribunale arbitrale deve presentare alle Parti un rapporto iniziale con le proprie conclusioni e le proprie decisioni entro 90 giorni dalla nomina dell'ultimo membro. Per le questioni urgenti, il tribunale arbitrale deve presentare alle Parti un rapporto iniziale entro 60 giorni dalla nomina dell'ultimo membro. Le Parti possono sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

3. In casi eccezionali, se decide di non redigere il proprio rapporto iniziale entro 90 giorni, il tribunale arbitrale informa per iscritto le Parti in merito alle ragioni del ritardo, indicando una stima del periodo di tempo necessario alla presentazione del rapporto. Il ritardo non deve superare i 30 giorni, salvo diverso accordo tra le Parti.

4. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti un rapporto finale entro i 30 giorni (20 per le questioni urgenti) successivi alla consegna del rapporto iniziale.

5. Il rapporto finale nonché ogni rapporto ai sensi degli articoli 15.9 e 15.10 è sottoposto alle Parti. A meno che le Parti non dispongano altrimenti, questi documenti sono resi pubblici, fatta salva la protezione delle informazioni confidenziali.

6. La decisione del tribunale arbitrale (di seguito denominata «la decisione») in merito alla conformità al presente Accordo della misura oggetto della controversia è definitiva e vincolante per le Parti.

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Art. 15.8

Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti, il tribunale arbitrale può sospendere la propria attività in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi a partire dalla data di un tale accordo. Se l'attività del tribunale arbitrale è stata sospesa per più di 12 mesi, i termini di riferimento per l'istituzione del tribunale arbitrale decadono, salvo diverso accordo tra le Parti.

2. La Parte attrice può ritirare il proprio reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo sulla stessa questione. La Parte attrice non deve abusare del proprio diritto di ritirare un reclamo e di presentarne un altro.

3. Le Parti possono convenire in qualsiasi momento precedente la presentazione del rapporto finale di concludere le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo mediante notifica scritta congiunta al presidente di tale tribunale.

4. In qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti di comporre la controversia in via amichevole.

Art. 15.9

Attuazione del rapporto finale

1. La Parte contro cui è sporto reclamo si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Nell'impossibilità di conformarsi immediatamente, le Parti si adoperano per convenire un termine ragionevole entro cui conformarsi.

2. In assenza di un accordo di cui al paragrafo 1 entro 45 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte può chiedere al tribunale arbitrale di fissare un periodo di tempo ragionevole, alla luce delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale delibera entro 30 giorni dalla presentazione di tale richiesta.

3. La Parte contro cui è sporto reclamo deve notificare all'altra Parte, prontamente o entro il periodo di tempo convenuto o determinato ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la misura adottata per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale e fornirle una descrizione dettagliata di come tale misura garantisca il rispetto della decisione, in modo da consentire all'altra Parte di valutarne l'efficacia.

4. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza o la coerenza di una misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale secondo i paragrafi 1 e 2 deve essere risolto dal medesimo tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati benefici secondo l'articolo 15.10. Di norma, la decisione del tribunale arbitrale viene emanata entro 60 giorni.

5. Se stabilisce di non poter fornire il proprio rapporto entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 4, il tribunale arbitrale informa per iscritto le Parti in merito alle ragioni del ritardo, indicando una stima del periodo di tempo necessario alla presentazione del rapporto. Il ritardo non deve superare i 15 giorni.

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Art. 15.10

Compensazione, sospensione di concessioni e obblighi

1. Se, conformemente all'articolo 15.9 paragrafo 4, il tribunale arbitrale ritiene che la Parte contro cui è sporto reclamo non abbia provveduto a correggere la misura considerata incompatibile con il presente Accordo entro il termine ragionevole concordato, o se la Parte contro cui è sporto reclamo informa l'altra Parte che non intende attuare la decisione, essa deve, su richiesta della Parte attrice, avviare consultazioni al fine di concordare una compensazione reciprocamente accettabile. Se non è raggiunta un'intesa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte attrice è autorizzata a sospendere la concessione di determinati benefici garantiti dal presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli interessati dalla misura che il tribunale arbitrale ha ritenuto incompatibile con il presente Accordo. La Parte attrice notifica la sospensione alla Parte contro cui è sporto reclamo 30 giorni prima di sospendere concessioni e obblighi.

2. Nel valutare le concessioni e gli obblighi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura che il tribunale arbitrale ha ritenuto incompatibile con il presente Accordo.

Se la suddetta Parte ritiene che non sia possibile o efficace sospendere le concessioni e gli obblighi nello stesso settore o negli stessi settori, può ricorrere alla sospensione in altri settori. In tal caso, la Parte attrice includerà nella notifica di sospensione di concessioni e obblighi anche le motivazioni della propria decisione.

3. Nella notifica di sospensione di concessioni e obblighi, la Parte attrice indica le concessioni e gli obblighi che intende sospendere, le motivazioni della sospensione e la data in cui la sospensione inizierà ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte contro cui è sporto reclamo può chiedere al tribunale arbitrale di decidere se le concessioni e gli obblighi che la Parte attrice intende sospendere corrispondono al pregiudizio subito a causa della misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale delibera entro 60 giorni dalla presentazione di tale richiesta.

Concessioni e obblighi non possono essere sospesi prima che il tribunale arbitrale
abbia emanato la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei benefici sono misure temporanee e possono essere applicate dalla Parte attrice soltanto fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti non abbiano risolto la controversia in altro modo. A tale scopo, se la Parte contro cui è sporto reclamo ritiene di aver corretto la misura ritenuta incompatibile dal tribunale arbitrale, può notificarlo per iscritto all'altra Parte, fornendo una descrizione dei provvedimenti adottati a tal fine.

Art. 15.11

Altre disposizioni

1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 15.9 e 15.10 è composto dagli stessi membri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo deve essere condotta in conformità con la procedura di selezione applicata per il membro originario.

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2. Per calcolare una scadenza il periodo utile inizia il giorno successivo al ricevimento della comunicazione scritta. Se l'ultimo giorno di tale periodo coincide con un giorno festivo ufficiale, la scadenza viene prorogata fino al primo giorno lavorativo utile. I giorni festivi ufficiali e i giorni non lavorativi compresi nel periodo in questione vanno inclusi nel calcolo del termine.

3. Ogni scadenza menzionata nel presente capitolo può essere modificata previa intesa tra le Parti.

Capitolo 16 Disposizioni finali Art. 16.1

Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 16.2

Allegati e appendici

Gli allegati, comprese le relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 16.3

Emendamenti

1. Ciascuna Parte può presentare al Comitato misto, per esame e approvazione, proposte di emendamento al presente Accordo.

2. Una volta approvati dal Comitato misto, gli emendamenti al presente Accordo sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente ai rispettivi requisiti giuridici.

3. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra Parte che i propri requisiti giuridici sono stati soddisfatti.

Art. 16.4

Denuncia

Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo mediante notifica all'altra Parte per via diplomatica. Il presente Accordo decade dopo sei mesi dalla notifica.

Art. 16.5

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui i Governi delle Parti scambiano note diplomatiche informandosi dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pechino, il 6 luglio 2013, in due esemplari originali, ciascuno dei quali nelle lingue inglese, cinese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica popolare Cinese:

...

...

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Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese

Allegato 3

Protocollo d'intesa relativo all'accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina Concluso a Pechino il 6 luglio 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...23 Entrato in vigore il ...

Visti l'articolo 16.2 dell'Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese e la disposizione secondo cui tale accordo viene concluso in cinese, inglese e francese, tutte e tre le lingue facenti parimente fede, le Parti convengono mediante il presente Protocollo d'intesa che gli allegati e le appendici dell'Accordo di libero scambio sono da considerarsi autentici in lingua inglese. Le Parti possono tuttavia pubblicare tutte le parti dell'Accordo di libero scambio nelle loro lingue ufficiali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo d'intesa.

Fatto a Pechino, il 6 luglio 2013, in due esemplari originali, ciascuno dei quali in cinese, inglese e francese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica popolare Cinese:

...

...

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FF 2013 7083

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