Decisione generale concernente l'impiego del prodotto fitosanitario Poncho del 25 settembre 2013

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 67 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: 1.

L'impiego del prodotto fitosanitario Poncho (numero di omologazione 6341) quale prodotto per la concia delle sementi di mais nonché l'impiego di sementi di mais trattate con il prodotto Poncho sono vietati a decorrere dal 1° dicembre 2013.

2.

L'effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la presente decisione è revocato.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

25 settembre 2013

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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RS 916.161

2013-2499

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