Decreto federale

Disegno

che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel e Ginevra del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20132, decreta: Art. 1 La garanzia è accordata: 1. Uri alla modifica della Costituzione cantonale del 28 ottobre 19843, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (modifica dell'art. 34); 2. Soletta alla modifica della Costituzione cantonale dell'8 giugno 19864, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (nuovo art. 58 cpv. 4); 3. Basilea Campagna alla modifica della Costituzione cantonale del 17 maggio 19845, accettata nella votazione popolare del 17 giugno 2012 (modifica dei §§ 25 cpv. 1 lett. c, 41, 42, 43, 79 cpv. 1 e 83 cpv. 1 lett. b); 4. Grigioni alla modifica della Costituzione cantonale del 14 settembre 20036, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (nuovo art. 108; modifica degli art. 3 cpv.

3, 10 cpv. 1, 11 n. 4, 26 cpv. 1, 27 cpv. 3, 54 n. 2, 55 cpv. 2 n. 2, del titolo prima dell'art. 68 e degli art. 68, 71, 74, 76 cpv. 2; abrogazione dell'art. 11 n. 5 e 6, 69, 70, 72 e 73);

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RS 101 FF 2013 3267 RS 131.214 RS 131.221 RS 131.222.2 RS 131.226

2013-0136

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Garanzia federale alle Costituzioni rivedute. DF

5. Argovia alla modifica della Costituzione cantonale del 25 giugno 19807, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (nuovo § 55 cpv. 1 lett. g); 6. Neuchâtel alla modifica della Costituzione cantonale del 24 settembre 20008, accettata nella votazione popolare del 17 giugno 2012 (nuovo art. 57 cpv. 3bis); 7. Ginevra alla modifica della Costituzione cantonale del 24 maggio 18479, accettata nella votazione popolare del 17 giugno 2012 (nuovo Titolo X F e art. 160 G); Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 131.227 RS 131.233 RS 131.234

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