Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)», depositata il 20 marzo 20132; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20133, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 20 marzo 2013 «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 99a (nuovo)
Riserve auree della Banca nazionale svizzera
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Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.
2
Esse sono depositate in Svizzera.
La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il 20 per cento.
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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
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RS 101 FF 2013 2481 FF 2013 8021
2013-1872
8039
Iniziativa popolare «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)». DF
Art. 197 n. 94 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera) Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.
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Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.
2
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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