Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni Modifica del 23 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006, del 10 maggio 2007, del 30 giugno 2008, del 9 marzo 2009, del 20 maggio 2011 e del 29 marzo 20121, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 8 Adeguamenti salariali (art. 38 CCL) Salari minimi (art. 35 CCL) (invariato) Durata annuale lorda del lavoro (art. 23.2 CCL) Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano (art. 41.1 lett. a CCL) (invariato) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2004 6027, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141, 2008 5155, 2009 2345, 2011 4161, 2012 4119 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2013 con effetto sino al 30 giugno 2015.

23 aprile 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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