Termine di referendum: 16 gennaio 2014

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) Modifica del 27 settembre 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20131, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 29 cpv. 1 lett. d, e, f e g Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

1

1 2

d.

sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;

e.

sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale;

f.

Ex lett. d

g.

Ex lett. e

FF 2013 1687 RS ... ; FF 2012 8489

2013-0269

6341

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 8 ottobre 20133 Termine di referendum: 16 gennaio 2014

3

FF 2013 6341

6342