Termine di referendum: 16 gennaio 2014
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) Modifica del 27 settembre 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20131, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 29 cpv. 1 lett. d, e, f e g Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:
1
1 2
d.
sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;
e.
sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, nonché a iniziative e programmi cofinanziati da tali programmi quadro, per quanto la partecipazione presupponga che le imprese ricevano un sussidio statale;
f.
Ex lett. d
g.
Ex lett. e
FF 2013 1687 RS ... ; FF 2012 8489
2013-0269
6341
Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 27 settembre 2013
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013
La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 8 ottobre 20133 Termine di referendum: 16 gennaio 2014
3
FF 2013 6341
6342