Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale2 Concluso a Trondheim il 24 giugno 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...3 Entrato in vigore il ...

Preambolo L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell'AELS»), da una parte, e la Repubblica di Costa Rica e la Repubblica del Panama (di seguito denominati «Stati dell'America centrale»), dall'altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti», riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e gli Stati dell'America centrale, dall'altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e durature; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi stabiliti nello Statuto delle Nazioni Unite4 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro, compresi i principi stabiliti nelle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro5 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie;

1 2

3 4 5

Dal testo originale inglese.

Gli allegati dell'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna e sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int/free-trade/ free-trade-agreements.aspx.

FF 2013 6971 RS 0.120 RS 0.820.1

2013-1709

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

con l'obiettivo di creare nuovi impieghi, di migliorare il tenore di vita garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute e della sicurezza e di protezione ambientale; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e in base al diritto internazionale; riconoscendo l'importanza delle agevolazioni commerciali per promuovere procedure efficienti e trasparenti che riducano i costi e garantiscano la prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti; decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio6 (di seguito denominato «Accordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; decisi ad attuare il presente Accordo in sintonia con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di promuovere lo sfruttamento ottimale delle risorse mondiali in linea con i principi dello sviluppo sostenibile; affermando il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione nel commercio internazionale e negli investimenti e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, stabiliti da organismi quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese nei mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; hanno convenuto, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

6

RS 0.632.20

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Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Le Parti, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e il commercio7 (di seguito denominato «GATT 1994») e all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi8 (di seguito denominato «GATS»), istituiscono mediante il presente Accordo una zona di libero scambio basata sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

Art. 1.2

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV del GATT 19949; (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS10; (c) aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento; (d) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti; (e) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; (f) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali; (g) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e (h) contribuire in tal modo allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.3

Campo d'applicazione geografico

1. Il presente Accordo, salvo altrimenti disposto dall'allegato I, si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali di ogni Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale.

7 8 9 10

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1B

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2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 1.4

Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, da una parte, e i singoli Stati dell'America centrale, dall'altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS o i singoli Stati dell'America centrale, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. In virtù dell'unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 192311 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.5

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'Accordo OMC12 e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo, di cui sono firmatarie, e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera di un'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni con tale altra Parte. Quest'ultima offre alla Parte richiedente adeguate possibilità di discussione.

Art. 1.6

Imposizione fiscale

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle misure fiscali.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo incide sui diritti e sugli obblighi di una Parte derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incoerenza tra il presente Accordo e una tale convenzione, quest'ultima prevale limitatamente all'incoerenza.

Nel caso di una convenzione fiscale tra due o più Parti, spetta alle sole autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un'incompatibilità tra il presente Accordo e la convenzione.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2: (a) l'articolo 2.8 e le altre disposizioni del presente Accordo necessarie per rendere effettivo tale articolo si applicano alle misure fiscali alla stessa stregua dell'articolo III del GATT 199413; e (b) l'articolo 2.4 si applica alle misure fiscali.

4. Ai fini del presente articolo, per misure fiscali non s'intendono i «dazi» ai sensi dell'articolo 2.3.

11 12 13

RS 0.631.112.514 RS 0.632.20 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 1.7

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata come un'ingiunzione a una qualsiasi Parte a divulgare o rendere accessibili informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

4. In caso di incoerenza tra le disposizioni del presente articolo e quelle relative alla trasparenza previste in altri capitoli del presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all'incoerenza.

Art. 1.8

Commercio elettronico

Le Parti riconoscono l'importanza crescente del commercio elettronico per i loro scambi. Al fine di sostenere le disposizioni del presente Accordo relative agli scambi di merci e di servizi, le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione in materia di commercio elettronico a loro reciproco vantaggio. A tale scopo le Parti hanno stabilito il quadro contenuto nell'allegato II.

Art. 1.9

Definizioni di applicazione generale

Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, per «giorni» s'intendono i giorni di calendario.

Capitolo 2 Commercio di prodotti non agricoli Art. 2.1

Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica al commercio tra le Parti dei prodotti di cui all'allegato III.

Art. 2.2

Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa

Le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa sono specificate nell'allegato I.

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Art. 2.3

Dazi all'importazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono tutti i dazi e le imposizioni con effetto equivalente sulle importazioni di prodotti originari di una Parte contemplati nell'articolo 2.1, salvo altrimenti disposto dagli allegati IV e V.

Non sono introdotti nuovi dazi o imposizioni con effetto equivalente.

2. Per dazi all'importazione e imposizioni con effetto equivalente s'intende qualsiasi tipo di dazio o imposizione applicato in relazione all'importazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non le imposizioni applicate conformemente agli articoli III e VIII del GATT 199414.

3. Le Parti riconoscono che, in seguito a una riduzione tariffaria unilaterale, possono aumentare un dazio per il rispettivo anno, portandolo al livello stabilito nei calendari per lo smantellamento dei dazi di ogni Parte.

Art. 2.4

Dazi all'esportazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi e le altre imposizioni, comprese le sovrattasse e le altre forme di contributo, in relazione all'esportazione di merci verso un'altra Parte, fatto salvo quanto disposto dall'allegato VI.

2. Non vengono introdotti nuovi dazi o altre imposizioni in relazione all'esportazione di merci verso un'altra Parte.

Art. 2.5

Valutazione in dogana15

Per determinare il valore in dogana dei prodotti scambiati tra le Parti si applicano l'articolo VII del GATT 199416 e la Parte I dell'Accordo di attuazione dell'articolo VII del GATT 199417, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.6

Restrizioni quantitative

Con l'entrata in vigore del presente Accordo tutti i divieti o le restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale applicati mediante contingenti, licenze d'importazione o d'esportazione o altre misure, esclusi i dazi, le tasse o altre imposizioni, sono soppressi per tutti i prodotti di ogni Parte.

Art. 2.7

Spese e formalità

Si applica l'articolo VIII del GATT 199418, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

14 15 16 17 18

RS 0.632.20, allegato 1A.1 Il Liechtenstein e la Svizzera applicano dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio ad valorem.

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.9 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 2.8

Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali

1. Le Parti si impegnano ad applicare il trattamento nazionale, in relazione alle imposte nazionali e alle altre imposizioni e regolamentazioni, conformemente all'articolo III del GATT 199419, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Per i prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte nazionali superiore all'importo delle imposte indirette applicate su tali prodotti.

Art. 2.9

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie20 (di seguito denominato «Accordo SPS»).

2. Le Parti collaborano all'attuazione effettiva del presente articolo al fine di agevolare gli scambi bilaterali.

3. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie al fine di aumentare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di migliorare i loro sistemi sanitari e fitosanitari.

4. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto con competenze in materia sanitaria e fitosanitaria al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di tenere consultazioni tecniche se una di esse ritiene che un'altra Parte abbia adottato o stia considerando di adottare una misura incompatibile con l'Accordo SPS, nell'ottica di trovare una soluzione conforme all'Accordo SPS. Tali consultazioni, che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno del Comitato misto, si tengono entro 40 giorni dalla domanda. Se le consultazioni si svolgono all'esterno del Comitato misto, quest'ultimo dovrebbe esserne informato. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute.

Art. 2.10

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio21 (di seguito denominato «Accordo OTC»).

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo cooperano in particolare per: (a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, comprese le procedure di valutazione della conformità; 19 20 21

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.4 RS 0.632.20, allegato 1A.6

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(b) promuovere l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità in base alle norme e guide rilevanti dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); (c) promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità effettuata dagli organismi di valutazione della conformità che sono stati riconosciuti nel quadro di adeguati accordi multilaterali tra i rispettivi sistemi o organismi di accreditamento; e (d) rafforzare la trasparenza nello sviluppo dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità delle Parti per garantire, tra l'altro, che tutti i regolamenti tecnici adottati siano pubblicati su siti Internet ufficiali e liberamente accessibili.

3. Se una Parte trattiene presso un posto di frontiera merci originarie di un'altra Parte a causa di una presunta inosservanza di un regolamento tecnico, essa notifica prontamente all'importatore i motivi di tale misura.

4. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto con competenze in materia di regolamenti tecnici al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di tenere consultazioni tecniche se una di esse ritiene che un'altra Parte abbia adottato o stia considerando di adottare una misura incompatibile con l'Accordo OTC, nell'ottica di trovare una soluzione conforme all'Accordo OTC. Tali consultazioni, che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno del Comitato misto, si tengono entro 40 giorni dalla domanda. Se le consultazioni si svolgono all'esterno del Comitato misto, quest'ultimo dovrebbe esserne informato. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute.

6. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo e successivamente su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano congiuntamente il presente articolo in seno al Comitato misto. Nell'ambito della sua valutazione il Comitato misto tiene conto, tra l'altro, dell'accettazione delle procedure di valutazione della conformità e dei risultati accordati da tutte le Parti a una terza parte.

Art. 2.11

Agevolazione degli scambi

Le disposizioni relative all'agevolazione degli scambi sono stabilite nell'allegato VII.

Art. 2.12

Sottocomitato per gli scambi di merci

1. È istituito un Sottocomitato del Comitato misto per gli scambi di merci (di seguito denominato «Sottocomitato»).

2. Il mandato del Sottocomitato è stabilito nell'allegato VIII.

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Art. 2.13

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono retti dall'articolo XVII del GATT 199422 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 199423, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.14

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199424 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative25, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima di avviare un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in un'altra Parte conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l'inchiesta informa per iscritto la Parte le cui merci sono oggetto d'inchiesta, accordandole un termine di 45 giorni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.

3. Il capitolo 12 si applica unicamente al paragrafo 2.

Art. 2.15

Antidumping

1. I diritti e gli obblighi concernenti le misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 199426 e dall'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 199427 (di seguito denominato «Accordo antidumping dell'OMC»), fatte salve le disposizioni sottostanti.

2. Prima di avviare un'inchiesta nel quadro dell'Accordo antidumping dell'OMC, la Parte che ha ricevuto una domanda adeguatamente documentata informa per iscritto l'altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping accordandole un periodo di 20 giorni per le consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se non può essere raggiunta una soluzione, ogni Parte mantiene i suoi diritti e obblighi conformemente all'articolo VI del GATT 1994 e all'Accordo antidumping dell'OMC.

3. Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping, il suo importo non può superare il margine di dumping; deve al contrario essere inferiore ad esso se detto dazio più basso è sufficiente a eliminare il danno per l'industria nazionale.

22 23 24 25 26 27

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1.b RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.13 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.8

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4. Non vengono applicate misure antidumping se, in base alle informazioni rese accessibili durante l'inchiesta, si conclude che l'applicazione di tali misure non sarebbe nell'interesse pubblico.

5. Qualsiasi misura antidumping applicata alle importazioni di una Parte termina senza eccezioni al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione. Al termine della misura può essere avviata una nuova procedura investigativa contro le importazioni di una Parte.

6. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto riesamina il presente articolo al fine di determinare se il suo contenuto sia ancora necessario alla luce degli obiettivi politici delle Parti.

7. Il capitolo 12 si applica unicamente ai paragrafi 2­5.

Art. 2.16

Misure di salvaguardia globali

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall'articolo XIX del GATT 199428 e dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia29.

2. Nell'adottare misure conformemente al paragrafo 1, una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano o rischiano di causare un grave danno. La Parte che adotta la misura deve dimostrare che tale esclusione è conforme alla giurisprudenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominata «OMC»).

3. In relazione allo stesso prodotto, nessuna Parte può applicare contemporaneamente: (a) una misura di salvaguardia bilaterale; e (b) una misura ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.

4. Il capitolo 12 si applica unicamente ai paragrafi 2 e 3.

Art. 2.17

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire una causa sostanziale30 di grave danno o rischio di grave danno all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi 2­9.

28 29 30

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.14 Per «causa sostanziale» s'intende una causa non meno importante di qualsiasi altra causa.

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2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia31, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

3. La Parte intenzionata ad adottare o estendere una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica prontamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Alla Parte che può essere interessata dalla misura di salvaguardia bilaterale è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente in termini di importazioni provenienti da detta Parte.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure: (a) sospendere l'ulteriore riduzione di un'aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o (b) portare l'aliquota di dazio per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (i) l'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (di seguito denominata «NPF») nel momento in cui la misura è adottata; o (ii) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. Le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate soltanto durante il periodo transitorio, che dura cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo. Se il processo di liberalizzazione dura cinque o più anni, il periodo transitorio corrisponde al periodo per l'eliminazione dei dazi per le merci elencate nell'elenco degli impegni tariffari della Parte indicato negli allegati IV, V e da IX a XIV, più due anni. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate per un periodo di due anni al massimo. In circostanze del tutto eccezionali le misure possono essere adottate per un
periodo complessivo massimo di quattro anni. Non viene applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a una tale misura.

6. Entro 30 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi del paragrafo 4 per ovviare al problema e, in assenza di una compensazione reciprocamente convenuta, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono prontamente notificate alle altre Parti. Nello scegliere la misura di salvaguardia bilaterale 31

RS 0.632.20, allegato 1A.14

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e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. La Parte attrice applica la misura compensativa soltanto per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e in ogni caso unicamente mentre viene applicata la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4.

7. Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l'aliquota di dazio che sarebbe stata applicata in assenza della misura.

8. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica prontamente alle altre Parti.

Entro 30 giorni dalla data di notifica sono avviate le procedure previste nei paragrafi 2­6, comprese quelle relative alle misure compensative. Qualsiasi compensazione reciprocamente convenuta e qualsiasi misura compensativa si basano sul periodo complessivo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.

9. Qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della misura di cui ai paragrafi 4 e 5. Qualsiasi aumento tariffario è prontamente rimborsato se dall'inchiesta descritta nel paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

10. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni stabilite nell'articolo 4.1 dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.

Art. 2.18

Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall'articolo XX del GATT 199432, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.19

Eccezioni in materia di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall'articolo XXI del GATT 199433, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.20

Bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive ai fini della bilancia dei pagamenti.

32 33

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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2. Se una Parte si trova o incorre nell'imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, essa può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 199434 e nell'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 199435, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

3. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo lo notifica prontamente alle altre Parti.

Capitolo 3 Commercio di prodotti agricoli Art. 3.1

Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica al commercio tra le Parti di prodotti, esclusi quelli menzionati nell'allegato III.

Art. 3.2

Concessioni tariffarie

1. Il Costa Rica accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari dell'Islanda, come specificato nella sezione 1 dell'allegato IX del presente Accordo.

L'Islanda accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari del Costa Rica, come specificato nella sezione 2 dell'allegato IX del presente Accordo.

2. Il Costa Rica accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari della Norvegia, come specificato nella sezione 1 dell'allegato X del presente Accordo. La Norvegia accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari del Costa Rica, come specificato nella sezione 2 dell'allegato X del presente Accordo.

3. Il Costa Rica accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari del Liechtenstein e della Svizzera, come specificato nella sezione 1 dell'allegato XI del presente Accordo. Il Liechtenstein e la Svizzera accordano concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari del Costa Rica, come specificato nella sezione 2 dell'allegato XI del presente Accordo.

4. Il Panama accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari dell'Islanda, come specificato nella sezione 1 dell'allegato XII del presente Accordo.

L'Islanda accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari del Panama, come specificato nella sezione 2 dell'allegato XII del presente Accordo.

5. Il Panama accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari della Norvegia, come specificato nella sezione 1 dell'allegato XIII del presente Accordo.

La Norvegia accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari del Panama, come specificato nella sezione 2 dell'allegato XIII del presente Accordo.

34 35

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1.c

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

6. Il Panama accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari del Liechtenstein e della Svizzera, come specificato nella sezione 1 dell'allegato XIV del presente Accordo. Il Liechtenstein e la Svizzera accordano concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari del Panama, come specificato nella sezione 2 dell'allegato XIV del presente Accordo.

Art. 3.3

Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli

1. Le Parti non applicano sovvenzioni all'esportazione, come definito nell'articolo 9 dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC36, nei loro scambi di prodotti originari per i quali è accordata una concessione tariffaria preferenziale conformemente al presente Accordo.

2. Se una Parte adotta, mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione di un prodotto soggetto a concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo 3.2, l'altra Parte può aumentare l'aliquota di dazio su tali importazioni, portandola fino al livello della tariffa NPF applicata in quel momento. La Parte che aumenta l'aliquota di dazio lo notifica all'altra Parte entro 30 giorni.

Art. 3.4

Prezzi d'esportazione minimi

Il presente Accordo non impedisce al Costa Rica di applicare prezzi d'esportazione minimi alle banane, conformemente alla sua legislazione nazionale.

Art. 3.5

Altre disposizioni

Il commercio di prodotti agricoli di cui al presente capitolo è retto dalle seguenti disposizioni del capitolo 2, che si applicano mutatis mutandis: articoli 2.2 sulle regole d'origine e sui metodi di cooperazione amministrativa, 2.4 sui dazi all'esportazione, 2.5 sulla valutazione in dogana, 2.6 sulle restrizioni quantitative, 2.7 sulle spese e le formalità, 2.8 sull'imposizione fiscale e le regolamentazioni nazionali, 2.9 sulle misure sanitarie e fitosanitarie, 2.10 sui regolamenti tecnici, 2.11 sull'agevolazione degli scambi, 2.13 sulle imprese commerciali di Stato, 2.15 sull'antidumping, 2.16 sulle misure di salvaguardia globali, 2.17 sulle misure di salvaguardia bilaterali, 2.18 sulle eccezioni generali, 2.19 sulle eccezioni in materia di sicurezza e 2.20 sulla bilancia dei pagamenti.

Art. 3.6

Dialogo

Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli, adoperandosi per trovare soluzioni adeguate attraverso il dialogo e le consultazioni.

36

RS 0.632.20, allegato 1A.3

6986

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 3.7

Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto degli accordi sui prodotti agricoli trasformati, della struttura delle loro relazioni commerciali nell'ambito dei prodotti agricoli, delle particolari sensibilità di tali prodotti, dello sviluppo della politica agricola di ogni Parte e degli sviluppi nei consessi bilaterali e multilaterali. Al fine di raggiungere tale obiettivo, le Parti si consultano in concomitanza con le riunioni del Comitato misto.

Capitolo 4 Scambi di servizi Art. 4.1

Portata e campo d'applicazione37

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.

2. Gli impegni delle Parti concernenti i servizi di trasporto aereo sono retti dai paragrafi 2, 3 e 6 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS38, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici, che sono oggetto del capitolo 7.

Art. 4.2

Inserimento delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS39 sia inserita nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi nel seguente modo: (a) per «membro» s'intende Parte; (b) per «elenco» s'intende un elenco di cui all'articolo 4.18 e contenuto nell'allegato XV; e (c) per «impegno specifico» s'intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all'articolo 4.18.

37

38 39

Le procedure di composizione delle controversie previste dal presente Accordo possono essere invocate unicamente ove gli obblighi o gli impegni specifici siano stati assunti dalla Parte interessata.

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

6987

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 4.3

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS40 sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante: (i) «scambi di servizi»; (ii) «servizi»; e (iii) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»; (b) per «prestatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce o che intende fornire un servizio41; (c) per «persona fisica di un'altra Parte» s'intende una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è: (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; o (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di qualsiasi Parte, se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini per quanto riguarda le misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una qualsiasi Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; (d) per «persona giuridica di un'altra Parte» s'intende una persona giuridica: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di tale Parte; o (ii) nel caso della fornitura di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (aa) persone fisiche di tale altra Parte di cui al sottoparagrafo (c)(i), eccetto il sottoparagrafo (c)(ii); o (bb) persone giuridiche dell'altra Parte di cui al sottoparagrafo (d)(i); (e) le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante: (i) «misura»; (ii) «fornitura di servizi»;

40 41

RS 0.632.20, allegato 1B Se il servizio non è fornito o non s'intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non è esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

6988

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

(iii) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»; (iv) «presenza commerciale»; (v) «settore» di un servizio; (vi) «servizio fornito da un altro membro»; (vii) «prestatore monopolista di un servizio»; (viii) «consumatore di servizi»; (ix) «persona»; (x) «persona giuridica»; (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e (xii) «imposte dirette».

Art. 4.4

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS42 e le disposizioni previste nel proprio elenco di esenzioni alla NPF contenute nell'allegato XVI e per quanto riguarda tutte le misure previste nel presente capitolo, ogni Parte accorda prontamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai servizi e ai prestatori di servizi analoghi di qualsiasi terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo Vbis del GATS.

3. Se una Parte conclude un accordo notificato conformemente all'articolo V o all'articolo Vbis del GATS, essa offre a qualsiasi Parte che lo richieda adeguate possibilità di negoziare i vantaggi ivi previsti.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dal paragrafo 3 dell'articolo II del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 4.5

Accesso al mercato

Gli impegni delle Parti concernenti l'accesso al mercato sono retti dall'articolo XVI del GATS43, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 4.6

Trattamento nazionale

Gli impegni delle Parti concernenti il trattamento nazionale sono retti dall'articolo XVII del GATS44, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

42 43 44

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 4.7

Impegni supplementari

Gli impegni supplementari delle Parti sono retti dall'articolo XVIII del GATS45, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 4.8

Regolamentazione nazionale

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale46.

3. Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su domanda del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.

5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata in seno all'OMC conformemente al paragrafo 4 dell'articolo VI del GATS47. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.

6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del
paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che: 45 46

47

RS 0.632.20, allegato 1B Le disposizioni del presente paragrafo non obbligano una Parte a istituire tali tribunali o procedure se ciò fosse incompatibile con la struttura costituzionale o la natura del suo sistema giuridico.

RS 0.632.20, allegato 1B

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

(i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.

(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dal sottoparagrafo (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti48 applicate da tale Parte.

7. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali, ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 4.9

Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte può riconoscere la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in quell'altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato autonomamente.

2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di terzi, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa la loro adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi.

Qualora il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni rilevanti dell'Accordo dell'OMC49, in particolare al paragrafo 3 dell'articolo VII del GATS50.

Art. 4.10

Circolazione di persone fisiche che forniscono servizi

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

48 49 50

Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di almeno tutte le Parti.

RS 0.632.20 RS 0.632.20, allegato 1B

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4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico51.

Art. 4.11

Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono retti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo IIIbis del GATS52, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 4.12

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i prestatori di servizi in regime di monopolio sul suo territorio non operino, nel fornire il servizio nel mercato rilevante, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte a norma dell'articolo 4.4. e di altri impegni specifici.

2. Nel caso di un prestatore monopolista di una Parte che, direttamente o attraverso una società affiliata, fornisca servizi non rientranti nei suoi diritti di monopolio e soggetti agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che il prestatore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in modo incompatibile con tali impegni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto: (a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi; e (b) impedisca in modo sostanziale la concorrenza tra tali prestatori nel suo territorio.

Art. 4.13

Pratiche commerciali

1. Le Parti riconoscono che determinate pratiche commerciali adottate da prestatori di servizi, escluse quelle contemplate nell'articolo 4.12, possono impedire la concorrenza e di conseguenza limitare gli scambi di servizi.

2. Su richiesta di un'altra Parte, ogni Parte avvia consultazioni per eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tale domanda e coopera fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre altre informazioni alla Parte richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente sulla protezione di informazioni confidenziali da parte della Parte richiedente.

51 52

Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 4.14

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 4.15, una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale53 (di seguito denominato «FMI»), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del suddetto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo 4.15 o su richiesta del FMI.

Art. 4.15

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e conformemente all'articolo XII del GATS54.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 4.16

Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall'articolo XIV del GATS55, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 4.17

Eccezioni in materia di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dal paragrafo 1 dell'articolo XIVbis del GATS56, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 4.18

Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 4.5, 4.6 e 4.7. Per quanto riguarda i settori in cui vengono assunti gli impegni, ogni elenco specifica: (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato; (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale; 53 54 55 56

RS 0.979.1 RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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(c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all'articolo 4.7; e (d) se del caso, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 4.5 e 4.6 sono trattate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo XX del GATS57.

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato XV.

Art. 4.19

Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti tengono consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dalla domanda della Parte. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 11.1 e 13.3.

Art. 4.20

Riesame

Al fine di conseguire un'ulteriore liberalizzazione, gli elenchi di impegni specifici e di esenzioni alla NPF delle Parti sono riesaminati periodicamente nell'ambito del Comitato misto, tenendo particolarmente conto di ogni liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC.

Art. 4.21

Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: (a) allegato XV (Elenchi degli impegni specifici); (b) allegato XVI (Elenchi delle esenzioni alla NPF); e (c) allegato XVII (Servizi finanziari).

Capitolo 5 Investimenti Art. 5.1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle presenze commerciali in tutti i settori, fatti salvi quelli dei servizi, come disposto dall'articolo 4.1 del presente Accordo58.

57 58

RS 0.632.20, allegato 1B Resta inteso che i servizi espressamente esclusi dal campo d'applicazione del capitolo 4 non rientrano in quello del presente capitolo.

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

2. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti o imposizione fiscale dei quali uno o più Stati dell'AELS e uno o più Stati dell'America centrale sono firmatari59, 60.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente capitolo si applica a misure adottate: (a) dai governi e dalle autorità centrali, regionali o locali delle Parti, nonché (b) da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali delle Parti.

Art. 5.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (b) per «persona giuridica di una Parte» s'intende una persona giuridica costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di uno Stato dell'AELS o di uno Stato dell'America centrale, e che svolge un'importante attività economica nel territorio dello Stato dell'AELS interessato o dello Stato dell'America centrale interessato; (b) per «persona fisica» s'intende un cittadino di uno Stato dell'AELS o di uno Stato dell'America centrale, conformemente alle rispettive legislazioni; (d) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di stabilimento commerciale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; o (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di un'altra Parte al fine di svolgervi un'attività economica.

Art. 5.3

Trattamento nazionale

Per quanto riguarda la presenza commerciale e fatti salvi l'articolo 5.4 e le riserve stabilite nell'allegato XVIII, ogni Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un'altra Parte e alla presenza commerciale di tali persone un trattamento non meno 59

60

Resta inteso che qualsiasi dispositivo di composizione delle controversie previsto da un accordo di protezione degli investimenti di cui una o più Parti sono firmatarie non è applicabile alle presunte violazioni del presente capitolo.

Qualsiasi controversia sollevata da una Parte su una questione che rientra contemporaneamente nel campo d'applicazione del presente capitolo e di un accordo di protezione degli investimenti di cui uno o più Stati dell'AELS e uno o più Stati dell'America centrale sono firmatari, è risolta nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo.

6995

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favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche e giuridiche e alle relative presenze commerciali.

Art. 5.4

Riserve

1. L'articolo 5.3 non si applica: (a) alle riserve elencate da una Parte nell'allegato XVIII; (b) agli emendamenti a una riserva di cui al sottoparagrafo (a), nella misura in cui tali emendamenti non rendono la riserva meno conforme all'articolo 5.3; (c) a ogni nuova riserva adottata da una Parte conformemente al paragrafo 4 e inserita nell'allegato XVIII; nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l'articolo 5.3.

2. Nel quadro dei riesami previsti dall'articolo 5.11, le Parti si impegnano a riesaminare lo stato delle riserve stabilite nell'allegato XVIII al fine di di ridurle o eliminarle.

3. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento, su richiesta di un'altra Parte o unilateralmente, eliminare tutte le riserve stabilite nell'allegato XVIII o una parte di esse mediante notifica scritta alle altre Parti.

4. Se viene adottata una nuova riserva conformemente al sottoparagrafo 1(c), la Parte interessata garantisce che non ne risenta il livello complessivo dei suoi impegni derivanti dal presente Accordo. La Parte notifica prontamente la riserva alle altre Parti e stabilisce, ove applicabili, le misure volte a mantenere il livello generale dei suoi impegni. Al ricevimento della notifica, ogni altra Parte può richiedere consultazioni sulla riserva e su questioni ad essa inerenti. Tali consultazioni sono avviate senza indugio. La Parte che chiede l'avvio di consultazioni ne informa le altre Parti, ognuna delle quali può parteciparvi. Le Parti che vi partecipano informano le altre Parti sugli esiti della consultazione.

Art. 5.5

Personale chiave

1. Fatte salve le leggi e le regolamentazioni nazionali, ogni Parte accorda alle persone fisiche di un'altra Parte che hanno istituito o intendono istituire una presenza commerciale in tale Parte e al personale chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche di un'altra Parte l'ingresso e il soggiorno temporanei nel suo territorio al fine di esercitarvi attività connesse alla presenza commerciale, comprese la consulenza o i servizi tecnici fondamentali.

2. Fatte salve le leggi e le regolamentazioni nazionali, ogni Parte consente alle persone fisiche o giuridiche di un'altra Parte e alla loro presenza commerciale di impiegare, in relazione alla presenza commerciale, il personale chiave scelto dalla persona fisica o giuridica, indipendentemente da nazionalità e cittadinanza, a condizione che tale personale sia stato autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare nel suo territorio e che l'impiego in questione sia conforme ai termini, alle condizioni e ai limiti di tempo che gli sono stati accordati.

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3. Fatte salve le leggi e le regolamentazioni nazionali, le Parti consentono l'ingresso e il soggiorno temporaneo e forniscono la necessaria documentazione di conferma al coniuge e ai figli minorenni della persona fisica cui sono stati accordati a titolo temporaneo l'ingresso e il soggiorno conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni vengono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.

Art. 5.6

Diritto di regolamentare

1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo e dell'allegato XVIII, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all'interesse pubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all'ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.

2. Una Parte non dovrebbe rinunciare né derogare in altro modo a tali misure né offrire di rinunciarvi o di derogarvi in altro modo al fine di incoraggiare l'insediamento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale di persone di un'altra Parte o di terzi.

Art. 5.7

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 5.8, le Parti non applicano restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi ad attività legate alla presenza commerciale in settori diversi da quello dei servizi.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti sanciti negli articoli dello Statuto del FMI61, compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi ai suddetti articoli, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo, salvo per quanto disposto dall'articolo 5.8 o su richiesta del FMI.

Art. 5.8

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le restrizioni di cui al paragrafo 1 sono retti dai paragrafi 1­3 dell'articolo XII del GATS62, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 5.9

Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall'articolo XIV del GATS63, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

61 62 63

RS 0.979.1 RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 5.10

Eccezioni in materia di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dal paragrafo 1 dell'articolo XIVbis del GATS64, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 5.11

Riesame

Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico nell'ambito del Comitato misto per quanto riguarda la possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

Capitolo 6 Protezione della proprietà intellettuale Art. 6.1

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'allegato XIX e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. In materia di protezione della proprietà intellettuale, le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio65 (di seguito denominato «Accordo TRIPS»).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti possono decidere, di comune accordo, di riesaminare il presente articolo e l'allegato XIX al fine di estendere ulteriormente i livelli di protezione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dagli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

64 65

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1C

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Capitolo 7 Appalti pubblici Art. 7.1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure di ogni Parte concernenti gli appalti disciplinati. Ai fini del presente capitolo, per «appalto disciplinato» s'intende un appalto a fini pubblici: (a) di merci, servizi o di una loro combinazione: (i) come specificato nelle appendici dell'allegato XX di ogni Parte; e (ii) non finalizzato alla vendita o rivendita a fini commerciali o alla produzione o fornitura di merci o servizi destinati alla vendita o rivendita a fini commerciali; (b) in qualsiasi forma contrattuale, compresi l'acquisto, l'affitto, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; (c) il cui valore, stimato in base alle norme specificate nell'appendice 9 dell'allegato XX, sia pari o superiore alla soglia rilevante specificata nelle appendici 1­3 dell'allegato XX al momento della pubblicazione di un avviso conformemente all'articolo 7.10; (d) gestito da un ente aggiudicatore; e (e) non altrimenti escluso dalle norme di cui al paragrafo 2 o dell'allegato XX.

2. Il presente capitolo non si applica: (a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri merci immobili o ai diritti ivi connessi; (b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, prestiti, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; (c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; (d) ai contratti di pubblico impiego; (e) agli appalti indetti: (i) allo scopo specifico di fornire assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo; (ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione congiunta di progetti da parte dei Paesi firmatari; o (iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

assistenza internazionali, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capitolo.

(f) in caso di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non in caso di normali acquisti da prestatori di servizi regolari.

Art. 7.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «merce o servizio commerciale» s'intende qualsiasi merce o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato a un fine non pubblico; (b)

per «servizio edile» s'intende qualsiasi servizio finalizzato alla realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere di ingegneria civile o edile in base alla divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite;

(c) per «asta elettronica» s'intende un processo iterativo che prevede l'utilizzo di mezzi elettronici con cui i prestatori di servizi possono presentare nuove tariffe o nuovi valori degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta relativi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; (d) per «per iscritto» o «scritto» s'intende qualsiasi forma di espressione verbale o numerica che può essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, comprese le informazioni trasmesse o memorizzate; (e) per «gara a trattativa privata» s'intende una procedura di gara in cui l'ente aggiudicatore contatta uno o più prestatori di servizi a sua scelta; (f) per «elenco di prestatori di servizi» s'intende un elenco di prestatori di servizi che secondo un ente aggiudicatore soddisfano le condizioni per l'iscrizione in questo elenco e che l'ente aggiudicatore intende utilizzare a più riprese; (g) per «misura» s'intende qualsiasi legge, regolamento, procedura, istruzione o pratica amministrativa o qualsiasi iniziativa emanati da un ente aggiudicatore in relazione a un appalto disciplinato; (h) per «bando di gara per un appalto previsto» s'intende un avviso pubblicato da un ente aggiudicatore che invita i prestatori di servizi interessati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta, o entrambe; (i)

7000

per «compensazioni» s'intende qualsiasi condizione o impegno che incentiva lo sviluppo locale o migliora i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'utilizzo di contenuti di origine nazionale, la concessione di licenze tecnologiche, gli investimenti, il commercio in compensazione e azioni o requisiti simili;

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(j)

per «gara aperta» s'intende una procedura di gara in cui tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare un'offerta;

(k) per «persona» s'intende una persona fisica o una persona giuridica; (l)

per «ente aggiudicatore» s'intende un ente contemplato nelle appendici 1­3 dell'allegato XX;

(m) per «prestatore di servizi qualificato» s'intende un prestatore di servizi che secondo un ente aggiudicatore soddisfa le condizioni di partecipazione; (n) per «gara selettiva» s'intende una procedura di gara in cui l'ente aggiudicatore invita unicamente prestatori di servizi qualificati o registrati a presentare un'offerta; (o) per «servizi» s'intende qualsiasi servizio edile, salvo altrimenti disposto; (p) per «norma» s'intende un documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, linee guida o caratteristiche di merci, servizi o relativi processi e metodi di produzione destinati ad uso comune o ripetuto e il cui rispetto non è obbligatorio. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura relativi a una merce, un servizio, un processo o un metodo di produzione; (q) per «prestatore di servizi» s'intende qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisce o potrebbe fornire merci o servizi; e (r) per «specifica tecnica» s'intende qualsiasi requisito d'appalto che: (i) stabilisce le caratteristiche delle merci o dei servizi appaltati, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi per la loro produzione o fornitura; o (ii) i requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura relativi a una merce o a un servizio.

Art. 7.3

Eccezioni generali

1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in un modo che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio tra le Parti, nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una qualsiasi Parte di imporre o applicare misure: (a) necessarie a tutelare la morale pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica; (b) necessarie a proteggere la vita o la salute di uomini, animali o piante; (c) necessarie a proteggere la proprietà intellettuale; o (d) riguardanti merci o servizi forniti da persone disabili, istituzioni filantropiche o mediante il lavoro carcerario.

2. Le Parti convengono che il sottoparagrafo 1(b) comprende le misure ambientali necessarie a proteggere la salute di uomini, animali o piante.

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 7.4

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto riguarda qualsiasi misura concernente gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori accordano immediatamente e incondizionatamente alle merci e ai servizi di ogni altra Parte e ai prestatori di servizi di ogni altra Parte che offrono tali merci e servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle merci, ai servizi e ai prestatori di servizi nazionali.

2. Per quanto riguarda qualsiasi misura concernente gli appalti pubblici disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori si astengono: (a) dall'accordare a un prestatore di servizi stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello riservato ad altri prestatori di servizi stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario; o (b) dal discriminare i prestatori di servizi stabiliti in loco in base al principio secondo cui le merci o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono merci e servizi di un'altra Parte.

Art. 7.5

Utilizzo di mezzi elettronici

1. Le Parti si impegnano, nella misura del possibile, a utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per consentire un'efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti aggiudicatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

2. Qualora gestisca per via elettronica gli appalti disciplinati, l'ente aggiudicatore: (a) garantisce che l'appalto sia condotto utilizzando sistemi e programmi informatici, compresi quelli relativi all'autenticazione e alla crittografia, che siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e (b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle domande di partecipazione e delle offerte, compresa la registrazione del termine di ricevimento e la prevenzione dell'accesso indebito.

Art. 7.6

Gestione degli appalti

L'ente aggiudicatore gestisce gli appalti disciplinati con trasparenza e imparzialità onde: (a) garantire la conformità con il presente capitolo, utilizzando procedure quali le gare aperte, le gare selettive e le gare a trattativa privata; (b) evitare conflitti d'interesse; e (c) prevenire pratiche corrotte.

7002

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Art. 7.7

Regole d'origine

Nessuna Parte applica alle merci o ai servizi importati o forniti da altre Parti regole d'origine diverse da quelle applicate contemporaneamente nel corso di normali scambi commerciali.

Art. 7.8

Compensazioni

Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori non sollecitano, né considerano, impongono o prevedono compensazioni.

Art. 7.9

Informazioni sul sistema degli appalti

1. Ciascuna Parte pubblica prontamente, mediante un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia un'ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, qualsiasi misura di applicazione generale concernente gli appalti disciplinati e qualsiasi modifica apportata a tali informazioni.

2. Ciascuna Parte fornisce a qualsiasi altra Parte, su richiesta, ulteriori informazioni sull'applicazione di tali misure.

Art. 7.10

Avvisi

1. Per ogni appalto disciplinato, fatte salve le circostanze di cui all'articolo 7.18, l'ente aggiudicatore pubblica un bando di gara per un appalto previsto. Il bando è pubblicato sul mezzo d'informazione cartaceo o elettronico indicato nell'appendice 7 dell'allegato XX. Tale mezzo d'informazione ha un'ampia diffusione e i bandi rimangono facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. I bandi sono consultabili gratuitamente da un unico punto di accesso, ove disponibile.

2. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, ogni bando di gara per un appalto previsto comprende le informazioni specificate nell'appendice 10 dell'allegato XX.

3. Ciascuna Parte invita i suoi enti aggiudicatori a pubblicare sull'apposito mezzo d'informazione cartaceo o elettronico indicato nell'appendice 7 dell'allegato XX, il prima possibile durante l'anno, un avviso concernente i loro futuri piani di appalti (di seguito denominato «avviso di appalti programmati»). L'avviso di appalti programmati dovrebbe comprendere l'oggetto dell'appalto e la data fissata per la pubblicazione del bando di gara per un appalto previsto o la data in cui si terrà l'appalto.

4. Gli enti aggiudicatori di cui all'appendice 2 o 3 dell'allegato XX possono utilizzare un avviso di appalti programmati come bando di gara per un appalto previsto, purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate al paragrafo 2 e specifichino che i prestatori di servizi interessati dovrebbero manifestare all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto.

7003

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 7.11

Condizioni di partecipazione

1. Nello stabilire le condizioni di partecipazione e nel valutare se un prestatore di servizi soddisfa tali condizioni, una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori: (a) subordina la partecipazione all'appalto unicamente alle condizioni essenziali atte a garantire che i prestatori di servizi possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto; (b) ne valuta la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della Parte cui l'ente aggiudicatore appartiene; (c) effettua la valutazione unicamente in funzione delle condizioni previamente specificate dall'ente aggiudicatore nei bandi o nella documentazione di gara; (d) non subordina la partecipazione del prestatore di servizi alla condizione di avere già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un ente aggiudicatore di una determinata Parte; (e) può richiedere una precedente esperienza in materia ove ciò sia essenziale per adempiere i requisiti dell'appalto.

2. Se è in possesso di elementi probatori, una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, può escludere un prestatore di servizi per i seguenti motivi: (a) fallimento; (b) false dichiarazioni; (c) gravi o persistenti inadempienze nel rispetto di un qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti; (d) sentenze definitive per crimini o altri reati gravi; (e) grave mancanza professionale, atti o omissioni che pregiudichino l'integrità commerciale del prestatore di servizi; (f) mancato pagamento delle imposte.

Art. 7.12

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1. Una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, può mantenere un sistema di registrazione dei prestatori di servizi in cui gli interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.

2. Una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, non adotta né applica sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l'effetto di creare inutili ostacoli alla partecipazione dei prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte ai loro appalti.

3. L'ente aggiudicatore informa prontamente qualsiasi prestatore di servizi che presenti una domanda di partecipazione a un appalto della sua decisione in merito.

L'ente che rifiuta la domanda di partecipazione o non riconosce più un prestatore di servizi come qualificato ne informa prontamente l'interessato trasmettendogli, su sua richiesta, una spiegazione scritta dei motivi della sua decisione.

7004

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

4. L'ente aggiudicatore riconosce quale prestatore di servizi qualificato qualsiasi prestatore di servizi nazionale e qualsiasi prestatore di servizi di un'altra Parte che soddisfi le condizioni di partecipazione a un particolare appalto, salvo che l'ente aggiudicatore abbia indicato nel bando di gara per un appalto previsto una qualsiasi limitazione del numero dei prestatori di servizi autorizzati a presentare un'offerta e i criteri per la selezione del numero ristretto di prestatori di servizi.

Art. 7.13

Elenco dei prestatori di servizi

1. L'ente aggiudicatore può tenere un elenco di prestatori di servizi, purché sia pubblicato una volta all'anno sull'apposito mezzo d'informazione indicato nell'appendice 7 dell'allegato XX un avviso che inviti i prestatori di servizi interessati a chiedere di essere iscritti nell'elenco. In caso di elenchi con validità triennale, l'ente aggiudicatore può pubblicare l'avviso menzionato una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione che indichi il periodo di validità e specifichi che non saranno pubblicati altri avvisi.

2. L'avviso di cui al paragrafo 1 comprende le informazioni specificate nell'appendice 10 dell'allegato XX.

3. L'ente aggiudicatore autorizza i prestatori di servizi a chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti in un elenco di prestatori di servizi e inserisce nell'elenco, entro un termine ragionevole, tutti i prestatori di servizi che hanno adempiuto i corrispondenti requisiti. L'ente aggiudicatore che rifiuta la domanda d'iscrizione o esclude il prestatore di servizi da un tale elenco ne informa prontamente l'interessato trasmettendogli, su sua richiesta, una spiegazione scritta dei motivi della sua decisione.

Art. 7.14

Documentazione di gara

1. L'ente aggiudicatore mette a disposizione dei prestatori di servizi la documentazione di gara contenente tutte le informazioni necessarie affinché questi possano preparare e presentare offerte valide. Salvo che tali informazioni siano già fornite nel bando di gara per un appalto previsto ai sensi dell'articolo 7.10, la documentazione include una descrizione completa delle informazioni specificate nell'appendice 10 dell'allegato XX.

2. Se gli enti aggiudicatori non rendono direttamente accessibili per via elettronica l'intera documentazione di gara e tutti i documenti giustificativi, essi mettono prontamente a disposizione la documentazione di gara su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato delle Parti. Gli enti aggiudicatori rispondono prontamente a ogni ragionevole richiesta d'informazioni rilevanti da parte di prestatori di servizi interessati o partecipanti, purché tali informazioni non favoriscano questi ultimi rispetto agli altri.

Art. 7.15

Specifiche tecniche

1. L'ente aggiudicatore non elabora, adotta, o applica specifiche tecniche, né prescrive procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio tra le Parti.

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2. Nel prescrivere le specifiche tecniche per le merci o i servizi appaltati, l'ente aggiudicatore, se del caso: (a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e di requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; (b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, ove disponibili, o a regolamenti tecnici nazionali, norme nazionali riconosciute o codici del settore edile.

3. Se le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l'ente aggiudicatore dovrebbe indicare, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente», che saranno prese in considerazione offerte di merci e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell'appalto.

4. L'ente aggiudicatore non prescrive specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un prestatore di servizi particolare, salvo che esista un altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e ciò a condizione che l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5. L'ente aggiudicatore non può sollecitare o accettare, in modo tale da ostacolare la concorrenza, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un determinato appalto da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto.

6. Per garantire maggiore certezza, le Parti e i loro enti aggiudicatori possono, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

Art. 7.16

Modifiche alla documentazione di gara e alle specifiche tecniche

Se, prima dell'aggiudicazione di un appalto, l'ente aggiudicatore modifica i criteri o i requisiti indicati nel bando o nella documentazione di gara trasmessi ai prestatori di servizi partecipanti, ripubblica o modifica il bando o la documentazione di gara, esso comunica per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o emendamenti o nuove versioni del bando o della documentazione di gara: (a) informandone, ove noti all'ente, tutti i prestatori di servizi partecipanti al momento della modifica o ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, secondo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; e (b) in tempo utile per consentire a tali prestatori di servizi di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Art. 7.17

Termini

L'ente aggiudicatore accorda ai prestatori di servizi, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare domande di partecipazione e offerte valide, tenendo conto in particolare della natura 7006

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

e della complessità dell'appalto. Ciascuna Parte applica i termini per la presentazione rispettando le condizioni specificate nell'appendice 8 dell'allegato XX. I termini e loro eventuali proroghe sono gli stessi per tutti i prestatori di servizi interessati o partecipanti.

Art. 7.18

Procedure di gara a trattativa privata

1. Purché non ricorra alla presente disposizione al fine di evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o in modo da discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o di proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può ricorrere a procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 7.20, 7.21 e 7.22 soltanto nelle seguenti circostanze: (a) se: (i) non è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione; (ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara; (iii) nessun prestatore di servizi soddisfa le condizioni di partecipazione; o (iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo; purché i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali: (b) se le merci o i servizi possono essere forniti soltanto da un particolare prestatore di servizi e non esistono valide alternative né merci o servizi sostitutivi per i seguenti motivi: (i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte; (ii) la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o (iii) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; (c) se sono forniti dal prestatore di servizi originario merci e servizi supplementari non contemplati nell'appalto iniziale, poiché la fornitura di tali merci e servizi da parte di un altro prestatore di servizi: (i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e (ii) causerebbe all'ente aggiudicatore notevoli inconvenienti o un sostanziale incremento dei costi; (d) se risulta strettamente necessario nel caso in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente aggiudicatore non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo utile le merci o i servizi ricorrendo a procedure di gara aperta o selettiva; (e) per merci acquistate su un mercato delle materie prime;

7007

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(f) se l'ente aggiudicatore appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può richiedere una limitazione della produzione o della fornitura al fine di includere i risultati delle prove pratiche e di dimostrare che la merce o il servizio si presta a una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura di massa al fine di accertare la redditività commerciale o di ammortizzare le spese di ricerca e di sviluppo; (g) se l'appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che: (i) il concorso sia stato organizzato compatibilmente con i principi del presente capitolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di un bando di gara per un appalto previsto; e (ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente preposta ad aggiudicare l'appalto a un vincitore.

2. L'ente aggiudicatore conserva la documentazione di ogni appalto aggiudicato ai sensi del paragrafo 1 o redige un rapporto scritto. La documentazione o il rapporto contengono il nome dell'ente aggiudicatore, il valore e la tipologia delle merci o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara a trattativa privata.

Art. 7.19

Aste elettroniche

Se l'ente aggiudicatore intende ricorrere a un'asta elettronica per gestire un appalto disciplinato, prima di iniziare l'asta comunica a ogni partecipante: (a) il metodo di valutazione automatica, comprese le formule matematiche, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che sarà utilizzata durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; (b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta se l'appalto è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa; (c) qualsiasi altra informazione rilevante concernente la conduzione dell'asta.

Art. 7.20

Trattative

1. Ciascuna Parte può incaricare i suoi enti aggiudicatori di condurre trattative se: (a) l'ente ha manifestato la sua intenzione di condurre trattative nel bando di gara per un appalto previsto di cui all'articolo 7.10; o (b) dalla valutazione emerge che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nel bando o nella documentazione di gara.

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2. L'ente aggiudicatore garantisce che: (a) l'esclusione di prestatori di servizi che partecipano alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nel bando o nella documentazione di gara; (b) una volta concluse le trattative, venga fissato un termine comune entro il quale i prestatori di servizi rimasti in gara possono presentare offerte nuove o modificate.

Art. 7.21

Trattamento delle offerte

1. L'ente aggiudicatore adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara d'appalto e la confidenzialità delle offerte.

2. L'ente aggiudicatore che, tra lo spoglio delle offerte e l'assegnazione dell'appalto, offre a un prestatore di servizi la possibilità di correggere errori di forma involontari, provvede a offrire la stessa possibilità a tutti i prestatori di servizi partecipanti.

Art. 7.22

Aggiudicazione degli appalti

1. Le offerte prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione sono presentate per iscritto, soddisfano, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati nei bandi o nella documentazione di gara e provengono da un prestatore di servizi che soddisfi le condizioni di partecipazione.

2. Salvo che decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente aggiudicatore assegna l'appalto al prestatore di servizi che sia stato ritenuto in grado di adempiere i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione precisati nei bandi o nella documentazione di gara, abbia presentato: (a) l'offerta più vantaggiosa; o (b) se il prezzo è l'unico criterio, il prezzo più basso.

3. L'ente aggiudicatore che riceve un'offerta a un prezzo esageratamente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di adempiere i termini del contratto.

4. L'ente aggiudicatore non ricorre a opzioni, non interrompe l'appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 7.23

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1. L'ente aggiudicatore comunica prontamente ai prestatori di servizi partecipanti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, all'occorrenza per iscritto, se richiesto dagli stessi. Fatto salvo l'articolo 7.24, l'ente aggiudicatore spiega, su richiesta, al prestatore di servizi respinto i motivi per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta.

7009

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

2. Al più tardi entro 72 giorni dall'aggiudicazione, l'ente aggiudicatore pubblica su un mezzo d'informazione cartaceo o elettronico elencato nell'appendice 2 dell'allegato XX un bando comprendente almeno le seguenti informazioni sull'appalto: (a) una descrizione delle merci o dei servizi appaltati; (b) il nome e l'indirizzo dell'ente aggiudicatore; (c) il nome del prestatore di servizi prescelto; (d) il valore dell'offerta prescelta o dell'offerta più alta e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione; (e) la data dell'aggiudicazione; (f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gare a trattativa privata conformemente all'articolo 7.18, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3. Se l'ente pubblica il bando unicamente su un mezzo d'informazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole.

4. L'ente aggiudicatore conserva, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, la documentazione e i rapporti delle procedure di gara e i contratti aggiudicati relativi all'appalto disciplinato, compresi i rapporti di cui all'articolo 7.18, e i dati che garantiscono l'opportuna tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.

Art. 7.24

Divulgazione delle informazioni

1. Ciascuna Parte fornisce prontamente, su richiesta di una qualsiasi altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l'appalto è stato gestito in modo equo, imparziale e conformemente al presente capitolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta prescelta.

2. Se la divulgazione delle informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni non le rivela ad altri prestatori di servizi, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

3. In deroga alle disposizioni del presente capitolo, le Parti e i loro enti aggiudicatori non forniscono a nessun prestatore di servizi informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra prestatori di servizi.

4. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un obbligo per le Parti e i loro enti aggiudicatori, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui divulgazione: (a) ostacoli l'applicazione della legge; (b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra i prestatori di servizi; (c) pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di particolari persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; (d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

7010

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 7.25

Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi

1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, conformemente al principio dell'equità della procedura, che consentano al prestatore di servizi di contestare, se le leggi nazionali di una Parte non riconoscono al prestatore di servizi il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolo, l'inosservanza delle misure attuative del presente capitolo predisposte da una Parte, verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il prestatore di servizi ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

2. Ciascuna Parte può prevedere nella sua legislazione nazionale che, se un prestatore di servizi contesta una violazione o un'inosservanza di cui al paragrafo 1 verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, l'ente aggiudicatore e il prestatore di servizi siano invitati a cercare una soluzione per via consultiva.

3. A ciascun prestatore di servizi è concesso un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare un ricorso, che in nessun caso è inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza.

4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti aggiudicatori, competente per ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un prestatore di servizi nell'ambito di un appalto disciplinato.

5. Se un organismo diverso da un'autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente un ricorso, la Parte garantisce che il prestatore di servizi possa impugnarne la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente aggiudicatore che ha gestito l'appalto oggetto del ricorso.

6. Ciascuna Parte garantisce che le decisioni di un organo di ricorso diverso da un tribunale siano soggette a un riesame giudiziario o offre garanzie procedurali che assicurino: (a) che l'ente aggiudicatore risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; (b) alle
Parti in causa (di seguito denominate «partecipanti») il diritto di essere ascoltate prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; (c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; (d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi della procedura; (e) ai partecipanti il diritto di chiedere che la procedura sia pubblica e che siano ammessi testimoni; e (f) che l'organo di ricorso pronunci le sue decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ogni decisione o raccomandazione.

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

7. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure che prevedono: (a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il prestatore di servizi possa partecipare all'appalto. Queste misure possono comportare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare tali misure, le procedure possono contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Soltanto la decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e (b) se l'organo di ricorso ha accertato una violazione o un'inosservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per la preparazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

Art. 7.26

Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione

1. Ciascuna Parte può apportare rettifiche di natura puramente formale al suo campo d'applicazione ai sensi del presente capitolo o emendamenti minori ai suoi elenchi nell'allegato XX, a condizione che li notifichi per iscritto alle altre Parti e che nessuna Parte si opponga per iscritto entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica. Una Parte che apporta una tale rettifica o emendamenti minori non è tenuta a offrire adeguamenti compensativi alle altre Parti.

2. Ciascuna Parte può inoltre modificare il suo campo d'applicazione ai sensi del presente capitolo a condizione che: (a) lo notifichi per iscritto alle altre Parti e offra contemporaneamente adeguamenti compensativi accettabili per mantenere un livello di applicabilità paragonabile a quello esistente prima della modifica, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3; e (b) nessuna Parte si opponga per iscritto entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica.

3. Una Parte non è tenuta a offrire adeguamenti compensativi nel caso in cui le Parti convengano che la modifica proposta riguardi un ente aggiudicatore sul quale la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza. Se contesta l'affermazione secondo cui tale controllo o influenza governativa è stata effettivamente eliminata, una Parte può richiedere ulteriori informazioni o consultazioni al fine di chiarire la natura di qualsiasi controllo o influenza governativa e di raggiungere un accordo sul campo d'applicazione futuro dell'ente aggiudicatore ai sensi del presente capitolo.

Art. 7.27

Cooperazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi d'appalto pubblici e di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le piccole imprese fornitrici.

7012

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

2. Conformemente al capitolo 10, le Parti si impegnano a cooperare nei seguenti ambiti: (a) lo sviluppo e l'utilizzo di comunicazioni elettroniche nei sistemi d'appalto pubblici; e (b) lo scambio di esperienze e informazioni, ad esempio sui quadri normativi, sulle migliori pratiche e sulle statistiche.

Art. 7.28

Negoziati futuri

Se in futuro una Parte offrisse vantaggi supplementari a una terza parte per quanto riguarda il campo d'applicazione disciplinato dal presente capitolo in materia di accesso ai suoi appalti pubblici, essa accetterà, su richiesta di un'altra Parte, di avviare negoziati per estendere il campo d'applicazione in virtù del presente capitolo su base di reciprocità.

Capitolo 8 Concorrenza Art. 8.1

Pratiche anticoncorrenziali

1. Le seguenti pratiche da parte di imprese sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra le Parti: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche convenute tra imprese allo scopo o con l'effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza; e (b) l'abuso ad opera di una o più imprese di una posizione dominante66 sull'insieme del territorio di una Parte o in una parte sostanziale dello stesso.

2. Conformemente alle loro leggi nazionali, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle attività di imprese pubbliche e di imprese alle quali le Parti accordano diritti speciali o esclusivi, a condizione che l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici assegnati loro.

3. I diritti e gli obblighi ai sensi del presente capitolo si applicano soltanto tra le Parti.

4. Per adempiere gli obblighi del presente capitolo, se al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo una Parte non ha ancora adottato una legislazione in materia di concorrenza o designato un'autorità competente, essa vi provvede entro un periodo di tre anni.

66

Il termine «posizione dominante» può riferirsi a un'impresa in grado di operare indipendentemente dai suoi concorrenti o clienti o, in alternativa, a un considerevole potere di mercato o a una notevole partecipazione al mercato, secondo quanto specificato nelle rispettive legislazioni in materia di concorrenza degli Stati dell'America centrale.

7013

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 8.2

Cooperazione

1. Conformemente alle loro leggi nazionali, le Parti interessate cooperano in relazione alla loro gestione delle pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 8.1 per porre fine a tali pratiche.

2. La cooperazione può comprendere lo scambio d'informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi.

Art. 8.3

Consultazioni

Per promuovere la comprensione tra le Parti o per trattare qualsiasi questione che rientra nel presente capitolo le Parti possono richiedere consultazioni in seno al Comitato misto. La domanda deve indicare il motivo delle consultazioni. Queste avvengono prontamente al fine di giungere a una soluzione compatibile con il presente capitolo. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutto il sostegno e le informazioni necessarie. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi.

Art. 8.4

Composizione delle controversie

Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie di cui al capitolo 12 per le questioni che rientrano nel presente capitolo.

Capitolo 9 Commercio e sviluppo sostenibile Art. 9.1

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti, e infine la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

3. Le Parti convengono sul fatto che il presente capitolo prevede un approccio cooperativo basato su valori e interessi comuni e che tiene opportunamente conto delle differenze nei loro livelli di sviluppo e nel rispetto delle loro esigenze e aspirazioni attuali e future.

4. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest'ultimo nelle loro relazioni commerciali.

Art. 9.2

Campo d'applicazione

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che riguardano questioni ambientali e questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 9.3

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Le Parti riconoscono il diritto di ogni Parte di stabilire il proprio livello di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia compatibilmente con le rispettive costituzioni e con le disposizioni del presente Accordo, definendo le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile.

2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano elevati livelli di protezione ambientale e del lavoro, adeguati alle proprie condizioni sociali, ambientali ed economiche e compatibili con le norme, i principi e gli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 9.5 e 9.6, adoperandosi nel contempo per migliorare i livelli di protezione previsti nell'ambito di tali leggi e politiche.

3. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure relative alle condizioni ambientali e del lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l'importanza che rivestono le informazioni scientifiche e tecniche nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

Art. 9.4

Mantenimento dei livelli di protezione

1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

2. Conformemente all'articolo 9.3: (a) le Parti riconoscono che è inopportuno indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle loro leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; o (b) nessuna Parte rinuncia o deroga altrimenti oppure offre di rinunciare o di derogare altrimenti a tali leggi, regolamentazioni o norme ambientali o del lavoro al fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un 7015

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 9.5

Norme e accordi internazionali sul lavoro

1. Le Parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL67, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali contenuti nella Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; (b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in virtù della Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace, conformemente alla Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le Convenzioni fondamentali dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le Convenzioni fondamentali dell'OIL. Le Parti si scambiano informazioni sulla rispettiva situazione e sui progressi compiuti per quanto riguarda le Convenzioni dell'OIL.

4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 9.6

Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie.

Esse riaffermano inoltre la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 9.1.

67

RS 0.820.1

7016

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 9.7

Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e promuovere gli investimenti, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi: (a) le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, la produzione biologica, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari; (b) le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico.

2. Le Parti si adoperano per agevolare e promuovere lo sviluppo di pratiche e programmi, quale l'ecoturismo, volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'utilizzo sostenibile dell'ambiente.

3. A tale scopo le Parti si accordano per scambiarsi opinioni e possono prendere in considerazione, congiuntamente o bilateralmente, una cooperazione in quest'ambito.

4. Le Parti incoraggiano la responsabilità sociale d'impresa nonché la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale.

Art. 9.8

Commercio di prodotti forestali

1. Al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali e ridurre in tal modo, in particolare, le emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado delle foreste naturali derivanti da attività esterne al settore forestale, le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito dei consessi multilaterali rilevanti a cui partecipano, per migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore e a promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.

2. Gli strumenti necessari a conseguire questo obiettivo possono comprendere, tra l'altro, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione68 («CITES») per quanto riguarda le specie di alberi minacciate di estinzione; regimi di certificazione di prodotti forestali ottenuti o cacciati in modo sostenibile; accordi volontari di partenariato regionali o bilaterali in materia di governance e commercio nel settore forestale («FLEGT»).

Art. 9.9

Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell'ambito dei consessi bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano.

68

RS 0.453

7017

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Art. 9.10

Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell'attuazione del presente capitolo.

2. Le Parti cooperano, per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, in merito a qualsiasi questione che rientra nel presente capitolo. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi.

3. Per promuovere la comprensione tra le Parti o per trattare qualsiasi questione che rientra nel presente capitolo, o se ritiene che una misura di un'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo, una Parte può richiedere consultazioni in seno al Comitato misto. La domanda deve indicare il motivo delle consultazioni. Queste avvengono prontamente al fine di giungere a una soluzione compatibile con gli obiettivi esposti nel presente capitolo. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutto il supporto e le informazioni necessarie.

4. Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie di cui al capitolo 12 per le questioni che rientrano nel presente capitolo.

Art. 9.11

Riesame

Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano i futuri sviluppi internazionali rilevanti al fine di promuovere ulteriormente tali obiettivi.

Capitolo 10 Cooperazione Art. 10.1

Obiettivi e campo d'applicazione

1. Le Parti si dichiarano pronte a favorire il commercio, la cooperazione economica e il trasferimento di tecnologie al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi generali del presente Accordo, in particolare di promuovere le possibilità a livello di scambi e di investimenti derivanti dal presente Accordo e di contribuire allo sviluppo sostenibile.

2. Le disposizioni previste nel presente capitolo hanno una natura cooperativa e non si applicano alla risoluzione delle controversie di cui al capitolo 12 del presente Accordo.

Art. 10.2

Metodi e mezzi

1. La cooperazione e l'assistenza tecnica fornita dagli Stati dell'AELS per l'attuazione del presente capitolo si realizzano tramite programmi gestiti dal Segretariato dell'AELS.

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

2. Le Parti cooperano al fine di identificare e utilizzare i metodi e i mezzi più efficaci per l'attuazione del presente capitolo. A tale scopo coordinano i loro sforzi con quelli delle organizzazioni internazionali rilevanti.

3. Lo sviluppo sostenibile è integrato e si riflette nell'attuazione della cooperazione, dell'assistenza e del trasferimento di tecnologie nei vari settori per i quali è rilevante.

4. I mezzi di cooperazione e assistenza possono comprendere: (a) lo scambio d'informazioni, il trasferimento di tecnologie e la formazione; (b) l'attuazione di azioni congiunte quali seminari e workshop; e (c) l'assistenza tecnica e amministrativa.

Art. 10.3

Ambiti di cooperazione

La cooperazione, l'assistenza e il trasferimento di tecnologie possono coprire qualsiasi ambito identificato congiuntamente dalle Parti che può servire a promuovere le capacità delle Parti e dei loro operatori economici di beneficiare dei maggiori scambi e investimenti internazionali, compresi in particolare: (a) la promozione e l'agevolazione delle esportazioni di merci e servizi verso le altre Parti e la promozione delle opportunità di mercato.

(b) le questioni in materia doganale e d'origine, comprese le formazioni professionali in ambito doganale; (c) i regolamenti tecnici e le misure sanitarie e fitosanitarie, comprese la standardizzazione e la certificazione; (d) l'assistenza in materia di regolamentazione e l'attuazione di leggi in ambiti quali la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici; e (e) l'assistenza in materia di regolamentazione e l'attuazione di leggi concernenti questioni ambientali e legate all'occupazione in relazione al commercio, compresa la capacità istituzionale delle amministrazioni del lavoro e ambientali.

Art. 10.4

Organi di contatto

Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto designati per questioni concernenti la cooperazione.

Capitolo 11 Disposizioni istituzionali Art. 11.1

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-America centrale (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte a livello ministeriale responsabili delle questioni attinenti al commercio, conformemente al rispet7019

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

tivo quadro giuridico delle Parti, da persone da essi designate o selezionate a tale scopo a livello di alti funzionari.

2. Il Comitato misto: (a) sorveglia ed esamina l'attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive del commercio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo; (f) stabilisce il suo regolamento interno; ed (g) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sull'esecuzione del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può: (a) modificare, adempiendo gli obiettivi dell'Accordo, le appendici 1­5 dell'allegato I e gli allegati III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XX; (b) modificare gli allegati I, VII e VIII, fatto salvo l'adempimento delle norme di diritto nazionale di ogni Parte; e (c) salvo altrimenti disposto dal presente articolo, considerare e proporre alle Parti qualsiasi emendamento ai diritti e agli obblighi previsti dal presente Accordo, compresi nuovi allegati e appendici a tutti i capitoli del presente Accordo, fatto salvo l'adempimento delle norme di diritto nazionale di ogni Parte.

4. Ciascuna Parte attua, conformemente alle sue procedure legali applicabili, qualsiasi modifica di cui al sottoparagrafo 3(a) entro il termine stabilito dal Comitato misto69.

5. Il Comitato misto può decidere l'istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell'adempimento dei propri compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto.

6. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Negli altri casi, può formulare raccomandazioni.

7. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo. Il Comitato misto può quindi adottare decisioni e formulare raccomandazioni su questioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell'America centrale e uno o più Stati dell'AELS. In questi casi la votazione si svolge unicamente tra le 69

Nel caso del Costa Rica si applica l'allegato XXI.

7020

Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

Parti interessate. Le decisioni o le raccomandazioni adottate dal Comitato misto conformemente al presente paragrafo si applicano soltanto alle Parti che hanno adottato la decisione o la raccomandazione.

8. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell'AELS e da uno Stato dell'America centrale. Salvo altrimenti disposto dalle Parti, le sessioni del Comitato misto sono tenute alternativamente nel territorio di uno Stato dell'AELS e di uno Stato dell'America centrale, o tramite qualsiasi altro mezzo tecnologico disponibile.

9. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

10. Il Comitato misto stabilisce nelle sue decisioni le disposizioni necessarie per la loro entrata in vigore. Se la legislazione nazionale di una Parte lo consente e se è così deciso dal Comitato misto, tale Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto fino a quando la decisione non entra in vigore per la stessa Parte.

Art. 11.2

Organi di contatto

1. Ciascuna Parte designa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, un organo di contatto per agevolare la comunicazione tra le Parti.

2. Su richiesta dell'altra Parte, l'organo di contatto identifica l'ufficio o il funzionario responsabile di una determinata questione e contribuisce, se necessario, ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.

Capitolo 12 Composizione delle controversie Art. 12.1

Portata e campo d'applicazione

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, le disposizioni del presente capitolo si applicano in relazione alla prevenzione o alla composizione di eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

2. Le controversie concernenti una questione che rientra contemporaneamente nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo dell'OMC70 possono essere risolte nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice71. Il foro scelto è esclusivo.

70 71

RS 0.632.20 Ai fini del presente capitolo i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nell'Accordo dell'OMC se una Parte richiede l'istituzione di un tribunale arbitrale di cui all'articolo 6 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie dell'OMC72, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata domanda di arbitrato secondo il paragrafo 1 dell'articolo 12.4.

4. Prima di avviare una procedura di composizione delle controversie contro un'altra Parte nel quadro dell'Accordo dell'OMC, ogni Parte notifica per iscritto la sua intenzione alle altre Parti.

Art. 12.2

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volontariamente su decisione concorde delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

Art. 12.3

Consultazioni

1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione insorta in relazione al presente articolo.

2. Ciascuna Parte può richiedere per iscritto consultazioni con un'altra Parte se ritiene che una misura o un'altra questione sia incompatibile con il presente Accordo, e specifica i motivi della domanda, compresa l'identificazione della misura o dell'altro oggetto in questione e un'indicazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. Contemporaneamente, la Parte attrice notifica per iscritto la domanda alle altre Parti. La Parte convenuta è tenuta a rispondervi entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento.

3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte convenuta non risponde entro 10 giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 12.4.

4. Ciascuna Parte che ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale in una questione può partecipare alle consultazioni con un preavviso scritto all'altra Parte entro sette giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni. La Parte 72

RS 0.632.20, allegato 2

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inserisce nel suo preavviso una spiegazione dei suoi interessi commerciali sostanziali nella questione.

5. Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura o un'altra questione sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

6. Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.

7. Le consultazioni possono avvenire dal vivo o tramite qualsiasi altro mezzo tecnologico deciso dalle Parti in causa. Se avvengono dal vivo, le consultazioni dovrebbero svolgersi nella capitale della Parte convenuta, salvo altrimenti concordato dalle Parti.

8. Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni risoluzione reciprocamente convenuta della questione.

Art. 12.4

Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 12.3 non conducono alla composizione della controversia entro 50 giorni, o entro 20 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti le merci deperibili, dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni da parte della Parte convenuta, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante domanda scritta della Parte attrice alla Parte convenuta. Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.

2. La domanda di istituzione di un tribunale arbitrale identifica la misura specifica o l'altro oggetto in questione e fornisce una breve sintesi della base legale su cui si fonda il reclamo.

3. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle «norme opzionali per le controversie arbitrali73 tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato», in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzionali»), mutatis mutandis. La data dell'istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

4. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti: «esaminare alla luce delle disposizioni rilevanti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 12.4 e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, se del caso, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l'attuazione della decisione».

73

RS 0.193.212

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5. Se più di una Parte chiede l'istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se la richiesta riguarda più di una Parte convenuta, si dovrebbe istituire un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione.

6. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una domanda scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 12.5

Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale sono disciplinate dalle norme opzionali74, mutatis mutandis.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni rilevanti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

3. Le Parti in causa decidono in quale lingua si svolge la controversia. Se non si trova un accordo la decisione spetta al tribunale arbitrale. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo che le Parti in causa decidano altrimenti o che il tribunale arbitrale decida di chiudere le udienze per la durata di qualsiasi discussione di informazioni confidenziali.

4. Il luogo in cui si tengono le udienze del tribunale arbitrale, se avvengono dal vivo, è deciso di comune accordo dalle Parti in causa, altrimenti si tengono all'Aia, nei Paesi Bassi.

5. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

6. Nello stesso momento in cui sono presentate al tribunale arbitrale, le considerazioni scritte di una Parte, le trascrizioni di affermazioni orali e di risposte a domande poste dal tribunale arbitrale sono trasmesse da tale Parte all'altra Parte in causa.

7. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse.

8. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Qualsiasi membro può esprimere pareri distinti su questioni non unanimemente condivise. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

9. Le spese del tribunale arbitrale sono sostenute in parti uguali dalle Parti in causa.

10. Ciascuna Parte sostiene le proprie spese, comprese le spese amministrative e altri costi legati alla preparazione e all'esecuzione delle procedure.

74

I seguenti articoli non sono applicabili: articolo 3 (Avviso di arbitrato); articolo 26 (Misure di protezione provvisorie); articolo 35 (Interpretazione dell'aggiudicazione); articolo 36 (Correzione dell'aggiudicazione); articolo 37 (Aggiudicazione supplementare) e articolo 41 (Deposito di costi).

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11. Il tribunale arbitrale stabilisce il suo piano di lavoro accordando alle Parti in causa un periodo di tempo adeguato per conformarsi a tutte le fasi delle procedure. Il piano di lavoro fissa date e periodi precisi per la trasmissione di comunicazioni, considerazioni e altri documenti rilevanti, nonché per qualsiasi udienza. Il tribunale arbitrale può modificare il suo piano di lavoro e notificare prontamente alle Parti in causa qualsiasi modifica di questo tipo.

12. Le notifiche sono trasmesse il più rapidamente possibile ai destinatari attraverso canali diplomatici. Contemporaneamente si dovrebbe trasmetterne una copia a qualsiasi ufficio rilevante designato e notificato dalle Parti in causa.

13. Il tribunale arbitrale può pronunciarsi sulla propria competenza.

Art. 12.6

Rapporti del tribunale arbitrale

1. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni. Una Parte in causa può sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto iniziale.

2. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 12.8 e 12.9, è comunicato alle Parti in causa. I rapporti di cui al presente paragrafo sono resi pubblici, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa.

3. Qualsiasi decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è conclusiva e vincolante per le Parti in causa.

Art. 12.7

Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l'operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l'autorità dello stesso di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.

2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un altro reclamo sulla stessa questione.

3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo informando congiuntamente per iscritto il presidente del tribunale.

4. In qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

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Art. 12.8

Attuazione del rapporto finale

1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Nell'impossibilità di conformarsi immediatamente, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di un tale accordo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole, alla luce delle particolari circostanze del caso. Di norma il tribunale arbitrale si pronuncia entro 40 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. La Parte convenuta notifica all'altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata di come tale misura garantisca un rispetto della decisione tale da consentire all'altra Parte di valutare la misura.

3. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità della misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di ogni Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell'articolo 12.9. Di norma il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 12.9

Compensazione e sospensione dei vantaggi

1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all'articolo 12.8 o se la Parte attrice notifica che non intende conformarsi al rapporto finale, tale Parte, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni finalizzate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si raggiunge un'intesa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte attrice è autorizzata a sospendere la concessione di determinati vantaggi garantiti dal presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli interessati dalla misura o dalla questione che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo.

2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice dovrebbe sospendere dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura o dalla questione che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere determinati vantaggi in altri settori.

3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura o dalla questione ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Nessun vantaggio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

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4. La compensazione e la sospensione dei vantaggi sono misure temporanee e possono essere applicate dalla Parte attrice solo fino a quando la misura o la questione ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo.

5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 12.10

Altre disposizioni

1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 12.8 e 12.9 è composto dagli stessi arbitri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per l'arbitro originario.

2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa.

3. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per iscritto le Parti in causa sui motivi del ritardo e a indicare il periodo di tempo supplementare che considera necessario. Il periodo di tempo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni.

Capitolo 13 Disposizioni finali Art. 13.1

Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 13.2

Allegati e appendici

Gli allegati del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 13.3

Emendamenti

1. Le Parti possono convenire qualsiasi emendamento al presente Accordo.

2. Gli emendamenti riguardanti questioni concernenti soltanto uno o più Stati dell'America centrale e uno o più Stati dell'AELS sono convenuti unicamente tra le Parti interessate.

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3. Fatte salve le modifiche di cui all'articolo 11.1, il Comitato misto può sottoporre alle Parti raccomandazioni concernenti emendamenti al presente Accordo per ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle rispettive procedure giuridiche nazionali.

4. Salvo altrimenti convenuto, gli emendamenti entrano in vigore 60 giorni dopo la data in cui almeno uno Stato dell'America centrale e almeno uno Stato dell'AELS hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per le Parti che depositano tali strumenti dopo l'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo entra in vigore 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento.

5. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 13.4

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diviene membro dell'AELS o qualsiasi membro del sottosistema di integrazione economica dell'America centrale può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e dopo approvazione conformemente alle rispettive procedure giuridiche nazionali. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione o l'approvazione dei termini di adesione da parte delle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.

Art. 13.5

Ritiro e scadenza

1. Ciascuna Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.

2. Qualsiasi Stato dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio75 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il ritiro diviene effettivo.

3. Se tutti gli Stati dell'AELS o tutti gli Stati dell'America centrale si ritirano dal presente Accordo, esso cessa di avere effetto a decorrere dalla data in cui il ritiro diviene effettivo, conformemente al presente articolo, per tutti gli Stati dell'AELS o tutti gli Stati dell'America centrale.

Art. 13.6

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo le rispettive procedure giuridiche nazionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

75

RS 0.632.31

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Acc. di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

2. Se le sue norme di diritto nazionale lo consentono, ogni Parte può applicare provvisoriamente il presente Accordo. L'applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù del presente paragrafo è notificata al Depositario.

3. Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la data in cui almeno uno Stato dell'America centrale e almeno uno Stato dell'AELS hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

4. Per le Parti che depositano i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore 60 giorni dopo il deposito del loro strumento.

Art. 13.7

Riserve unilaterali

Il presente Accordo non è soggetto a riserve unilaterali.

Art. 13.8

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Trondheim il 24 giugno 2013 in due esemplari originali, uno in inglese e l'altro in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese. Gli originali sono depositati presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

Per l'Islanda:

Per la Repubblica di Costa Rica:

...

...

Per il Principato del Liechtenstein:

Per la Repubblica del Panama:

...

Per il Regno di Norvegia: ...

Per la Confederazione Svizzera: ...

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