Legge federale Disegno sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131, decreta: I La legge federale del 20 marzo 20092 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue: Art. 2 lett. b e d Ai sensi della presente legge si intende per: b.

professione di trasportatore di merci su strada: professione esercitata mediante un'impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 3,5 t secondo la licenza di circolazione;

d.

gestore dei trasporti: una persona che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada.

Art. 3 cpv. 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione. Tiene conto in particolare delle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 19993 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada (Accordo sui trasporti terrestri).

4

Art. 3a

Trasporto transfrontaliero di viaggiatori e di merci

Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi, al di fuori del campo d'applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri4, convenzioni sul trasporto transfrontaliero a titolo professionale di viaggiatori e di merci, ad eccezione del cabotaggio all'interno della Svizzera.

1

Nelle convenzioni il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese estere di trasporto su strada possono derogare.

2

1 2 3 4

FF 2013 6175 RS 744.10 RS 0.740.72 RS 0.740.72

2013-1329

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Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

Art. 4

Condizioni

Per ottenere l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

1

a.

affidabilità (art. 5);

b.

capacità finanziaria (art. 6); e

c.

capacità professionale (art. 7).

Se il richiedente dell'autorizzazione è un'impresa, le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c devono essere adempiute da un gestore dei trasporti che:

2

a.

ha un rapporto d'impiego con l'impresa; e

b.

ha il domicilio o il luogo di lavoro in Svizzera.

Se il richiedente dell'autorizzazione è una persona fisica, oltre a dover adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 esso deve essere gestore dei trasporti.

3

I compiti e le responsabilità di una persona impiegata come gestore dei trasporti sono stabiliti in un accordo scritto.

4

Art. 5 cpv. 3 Il Consiglio federale può precisare le esigenze relative all'affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci.

3

Art. 7 cpv. 1 e 5 Per soddisfare il requisito della capacità professionale, il gestore dei trasporti deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività. Chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.

1

5

Abrogato

Art. 8 cpv. 1bis 1bis Se indizi concreti inducono a presumere che le condizioni d'autorizzazione non sono più soddisfatte, l'UFT ne informa l'impresa di trasporto su strada e le impartisce un termine entro cui deve provare che le condizioni sono soddisfatte. Se non adduce tale prova, l'impresa deve ripristinare entro sei mesi lo stato regolamentare.

L'UFT può prolungare il termine di al massimo tre mesi se il gestore dei trasporti deve essere sostituito per decesso o malattia.

Art. 9

Registro delle imprese di trasporto su strada

L'UFT tiene un registro delle imprese di trasporto di viaggiatori su strada e delle imprese di trasporto di merci su strada.

1

2

Il registro indica: a.

il nome e la sede dell'impresa;

b.

il tipo di autorizzazione;

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3

c.

il nome del gestore dei trasporti;

d.

il numero di veicoli.

Il registro è accessibile al pubblico.

Art. 9a

Registro per la valutazione dell'affidabilità

1

L'UFT tiene un registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti.

2

Esso vi tratta i dati seguenti: a.

dati necessari all'identificazione della persona interessata;

b.

condanne per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1;

c.

misure amministrative per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1;

d.

motivi per cui l'affidabilità possa essere messa in dubbio secondo l'articolo 5 capoverso 2;

e.

accertamento, avvenuto nel quadro di un esame secondo l'articolo 8 capoverso 1, che la persona non adempie più le condizioni poste all'affidabilità;

f.

ritiro o revoca dell'autorizzazione dell'impresa di trasporto su strada interessata.

Esso comunica i dati di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f, su richiesta e in conformità degli accordi applicabili, alle autorità degli Stati membri dell'UE e di Stati terzi competenti per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

3

4

Distrugge i dati dopo dieci anni.

5

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

le modalità dell'accesso mediante procedura di richiamo;

b.

l'esercizio del diritto d'accesso e di rettifica della persona in questione;

c.

le esigenze in materia di sicurezza dei dati;

d.

i termini per la cancellazione e la distruzione dei dati.

Esso può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati secondo il capoverso 3.

6

Art. 11

Contravvenzioni

È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada.

1

2

Chi agisce per negligenza è punito con una multa sino a 50 000 franchi.

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all'autorizzazione.

3

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione.

4

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Art. 14

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...

rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.

1

Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sono considerate gestori dei trasporti le persone fisiche che:

2

a.

esercitano la professione di trasportatore su strada e adempiono le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 del diritto anteriore;

b.

esercitano una funzione direttiva in un'impresa di trasporto su strada e adempiono le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 del diritto anteriore.

Le imprese di trasporto su strada il cui gestore dei trasporti non adempie le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 devono notificare all'UFT, entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, una persona che adempie tali condizioni.

3

Per il trasporto di merci con veicoli con un peso totale tra 3,5 e 6 tonnellate, per due anni dall'entrata in vigore della presente modifica non è necessaria l'autorizzazione.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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