Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoversi 3 e 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa», depositata il 14 febbraio 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 14 febbraio 2012 «Contro l'immigrazione di massa» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 121 Rubrica (nuova) Legislazione sugli stranieri e sull'asilo Art. 121a (nuovo) Regolazione dell'immigrazione 1

La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

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I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

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RS 101 FF 2012 3451 FF 2013 275

2012-2576

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Iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». DF

4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

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La legge disciplina i particolari.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 94 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione) I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

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2 Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).