Ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull'organizzazione delle autorità penali; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 20132; visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 20133, decreta: Art. 1

Posti di giudice

L'organico del Tribunale penale federale comprende: a.

al massimo 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno;

b.

al massimo 3 giudici non di carriera.

Art. 2

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 17 giugno 20054 sui posti di giudice è modificata come segue: Titolo abbreviato Abrogato Art. 3

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... [il primo giorno del mese successivo alla votazione finale].

1 2 3 4

RS 173.71 FF 2013 2501 FF 2013 2515 RS 173.321

2013-0696

2511

Posti di giudice presso il Tribunale penale federale. O dell'AF

2512