Ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale
Progetto
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull'organizzazione delle autorità penali; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 20132; visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 20133, decreta: Art. 1
Posti di giudice
L'organico del Tribunale penale federale comprende: a.
al massimo 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno;
b.
al massimo 3 giudici non di carriera.
Art. 2
Modifica del diritto vigente
L'ordinanza del 17 giugno 20054 sui posti di giudice è modificata come segue: Titolo abbreviato Abrogato Art. 3
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ... [il primo giorno del mese successivo alla votazione finale].
1 2 3 4
RS 173.71 FF 2013 2501 FF 2013 2515 RS 173.321
2013-0696
2511
Posti di giudice presso il Tribunale penale federale. O dell'AF
2512