Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Rimessa in vigore e modifica del 15 gennaio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 17 dicembre 2009 e del 2 dicembre 20101 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile sono rimessi in vigore.

II I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 22 settembre 2008 e del 7 dicembre 2009, menzionati sotto la cifra I, sono stati modificati come segue (modifica del campo d'applicazione)2: Art. 2 cpv. 2­4 Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese.

2

3 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell'allegato devono essere applicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale quando l'impresa o la parte d'impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:

1 2

a.

edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);

b.

lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;

FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723 7993, 2010 8021 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-0030

547

Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

c.

lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;

d.

imprese attive nella costruzione e nell'isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e.

imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f.

imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;

g.

imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguano lavori ausiliari in un'impresa sottomessa al campo d'applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l'appendice 1 del CNM.

4

Sono eccettuati: a.

i capomastri e capi fabbrica,

b.

personale con funzioni direttive;

c.

il personale tecnico e amministrativo,

d.

il personale addetto alle mense e alle pulizie.

III Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 19 cpv. 1bis e 2

(Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)

Art. 21 cpv. 6

(Protezione contro la disdetta)

Art. 41 cpv. 2

(Salari base)

Art. 42 cpv. 1, lett. b, classe salariale A Art. 43 cpv. 2 e 3

(Assegnazione alle classi salariali)

Art. 64 cpv. 1, 2 lett. b e 3 lett. b

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(Classe salariale)

(Assicurazione indennità giornaliera di malattia)

Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

Appendici al CNM Appendice 2 Convenzione sull'adeguamenti salariali 20123 del 28 marzo 2012 Art. 1 e 2

Abrogati

Art. 4

Condizioni generali

Art. 5

Adeguamento salariale 2012

Appendice 9 Salari base Appendice 10 Linee direttive concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera di malattia per il settore dell'edilizia principale Art. 2 cpv. 1

(Entità dell'indennità giornaliera)

Appendice 13 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» Art. 6 cpv. 2

(Classi salariali e zone)

Appendice 17 Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo Art. 5 cpv. 2

(Classi salariali e zone salariali)

IV I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 4 e 5 dell'appendice 2 del CNM.

3

Questa convenzione sostituisce la convenzione del 14 aprile 2008 (v. decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2008).

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

V Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

15 gennaio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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