Legge federale sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 20132; visto il parere del Consiglio federale del ...3, decreta: Art. 1

Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa emanata da un'autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

Art. 3

Riconoscimento del torto inflitto

Nell'ottica odierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981 sono da ritenersi:

1

a.

disposti a torto, oppure

b.

attuati con modalità tali da costituire un torto.

Un torto si ritiene inflitto alle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente alle persone collocate in un penitenziario senza l'emanazione di una sentenza penale.

2

Art. 4

Esclusione di pretese finanziarie

Il riconoscimento del torto in virtù della presente legge non dà diritto a risarcimento del danno, a indennità a titolo di riparazione morale o ad altre prestazioni finanziarie.

1 2 3

RS 101 FF 2013 7427 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

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Riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. LF

Art. 5

Rielaborazione scientifica degli eventi

Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare.

1

2

A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.

I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.

3

Minoranza (Schwander, Brand, Egloff, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Stamm) Art. 5

Rielaborazione storica degli eventi

Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione storica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa. A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.

1

2 I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.

Art. 6

Archiviazione

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.

1

Dette autorità non possono servirsi di tali atti per emanare decisioni a danno delle persone interessate.

2

3

Il termine di protezione degli atti è di ottanta anni.

Art. 7

Diritto di consultazione degli atti

Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i rispettivi familiari.

1

Le persone che si occupano della rielaborazione scientifica degli eventi hanno il diritto di consultare gli atti, sempreché l'adempimento del mandato lo richieda.

2

Art. 8

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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