Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) Proroga e modifica del 2 maggio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 giugno 2004, del 12 ottobre 2005, del 6 novembre 2006, del 17 settembre 2008, del 29 marzo 2011 e del 13 dicembre 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) è prorogata con effetto sino al 31 dicembre 20162.

II I decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I sono inoltre modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 lett. b III La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, è dichiarata d'obbligatorietà generale: Art. 15

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Rendita transitoria completa

FF 2005 5865, 2006 8345, 2008 7487, 2011 3401, 2012 8599 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-1129

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Contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA). DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

2 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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