13.024 Decimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 27 febbraio 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il decimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, proponendovi di prenderne atto.

Conformemente al postulato Reiniger del 6 ottobre 1976 (76.454), il Consiglio federale deve presentare, all'inizio di ogni legislatura, un nuovo rapporto in merito.

Il presente testo costituisce dunque l'aggiornamento del nono rapporto del 21 maggio 2008 (08.045) sul medesimo oggetto.

Abbiamo colto l'occasione di questa decima edizione, che coincide con il 50° anniversario dell'adesione della Svizzera al Consiglio d'Europa, per rivedere la struttura del rapporto. Quest'ultimo porrà d'ora in avanti l'accento sulle convenzioni che il Consiglio federale ha intenzione di ratificare e su quelle che il Consiglio d'Europa considera convenzioni chiave. Le altre convenzioni, che non presentano un reale interesse per la Svizzera e molte delle quali sono oggi superate, vengono affrontate in modo sommario in un capitolo separato.

Dall'undicesimo rapporto prevediamo di rivedere la presentazione del grado di priorità che le varie convenzioni rivestono per la Svizzera. Le quattro categorie considerate quasi quarant'anni fa non sono più adeguate alle attuali necessità e si rivelano ormai poco pratiche, mentre le classificazioni non appaiono sempre comprensibili. Per ovviare a questi inconvenienti e migliorare la leggibilità del rapporto, in futuro la posizione del Consiglio federale nei confronti delle convenzioni pertinenti sarà trattata nel commento fornito per ognuna di esse.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 febbraio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-3162

1841

Compendio Con un postulato del 6 ottobre 1976 il consigliere nazionale Reiniger invitava il Consiglio federale a compilare, in apertura di ogni legislatura, un rapporto su tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa non ancora ratificate dalla Svizzera. Il Consiglio federale ha dato seguito a questo postulato presentando nel frattempo al Parlamento nove rapporti, l'ultimo dei quali è stato quello del 21 maggio 2008 (FF 2008 3907).

Il presente rapporto è stato elaborato per la legislatura 2011­2015. È il frutto di una collaborazione tra i vari uffici dell'Amministrazione federale incaricati di seguire la tematica inerente a ogni convenzione.

Il testo spiega innanzitutto la politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa; si sofferma, in particolare, su quelle ratificate dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto. Mediante una suddivisione in due capitoli, stabilisce una chiara distinzione tra le convenzioni che sono d'interesse per il nostro Paese e quelle che non lo sono.

Le convenzioni prioritarie sono repertoriate per settore di attività al numero 4. Per ognuno di questi trattati vengono forniti commenti quanto al loro obiettivo e alle prospettive di ratifica da parte della Svizzera.

Le convenzioni che non presentano o non presentano più un reale interesse per il nostro Paese sono menzionate per settore di attività al numero 5. Oggi, in effetti, un buon numero di queste convenzioni sono sorpassate, se non addirittura caduche.

Talune contano soltanto poche parti contraenti o non sono mai entrate in vigore.

Queste convenzioni sono commentate in modo sommario nell'introduzione del capitolo. Non sono oggetto di commenti individuali.

Conformemente al messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011­2015, nel corso di questa legislatura il Parlamento esaminerà le seguenti convenzioni: ­

la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime), (STE 211)

­

il Protocollo aggiuntivo (STE 099) alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 (STE 030).

È inoltre possibile che il Parlamento si chini sul ritiro della riserva fiscale apportata al Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 (STE 098) alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (STE 024).

C'è altresì da attendersi che nel corso della legislatura 2011­2015 il Parlamento esamini il messaggio concernente la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STE 201), approvato dal Consiglio federale nel luglio del 2012.

1842

Indice Compendio

1842

1 Introduzione

1849

2 Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

1849

3 Evoluzione successiva all'ultimo rapporto 3.1 Convenzioni prioritarie ratificate 3.2 Altre convenzioni ratificate

1850 1850 1850

4 Convenzioni non ratificate, d'interesse per la Svizzera 4.1 Diritti dell'uomo e bioetica 4.1.1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009) 4.1.2 Carta sociale europea (1961) (STE 035) 4.1.3 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (STE 046) 4.1.4 Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163) 4.1.5 Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STE 177) 4.1.6 Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (2005) (STE 195) 4.1.7 Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo ai test genetici a scopi medici (2008) (STCE 203) 4.1.8 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011) (STCE 210) 4.2 Libera circolazione delle persone 4.2.1 Convenzione europea sul domicilio (1955) (STE 019) 4.3 Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità) 4.4 Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa 4.4.1 Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) (STE 043) 4.4.2 Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (STE 094) 4.4.3 Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 095) 4.4.4 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 096)

1851 1851 1851 1852 1853 1854 1855 1855 1856 1857 1857 1857 1859 1859 1859 1859 1860 1860

1843

4.4.5 Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (STE 100) 4.4.6 Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) (STE 127) 4.4.7 Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (STE 144) 4.4.8 Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1992) (STE 149) 4.4.9 Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166) 4.4.10 Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali (2009) (STE 205) 4.4.11 Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (2009) (STE 207) 4.4.12 Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (2010) (STE 208) 4.5 Diritto civile 4.5.1 Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) (2008) (STE 202) 4.6 Diritto delle obbligazioni 4.6.1 Convenzione civile sulla corruzione (1999) (STE 174) 4.7 Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene 4.7.1 Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) (STE 070) 4.7.2 Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) (STE 073) 4.7.3 Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) (STE 082) 4.7.4 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099) 4.7.5 Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) (STE 156) 4.7.6 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) (STE 189) 4.7.7 Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) (STE 196) 4.7.8 Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005) (STE 198) 4.7.9 Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007) (STE 201)

1844

1860 1861 1862 1862 1863 1864 1864 1865 1865 1865 1866 1866 1866 1866 1867 1867 1868

1869 1870 1870 1871 1872

4.7.10 Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (2010) (STE 209) 4.7.11 Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (2012) (STE 212) 4.8 Cultura e sport 4.8.1 Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) (STE 199) 4.9 Radiotelevisione 4.9.1 Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) (STE 183) 4.9.2 Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) (STE 184) 4.10 Sanità pubblica 4.10.1 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (2011) (STCE 211) 4.11 Questioni sociali 4.11.1 Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 014 e STE 014A) 4.11.2 Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) (STE 048A) 4.11.3 Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) (STE 068) 4.11.4 Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) (STE 093) 4.11.5 Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto) (1990) (STE 139) 4.11.6 Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani (2000) (STE 175) 4.11.7 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) (STE 200) 4.12 Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente 5 Convenzioni non prioritarie, obsolete o caduche 5.1 Diritti dell'uomo e bioetica 5.1.1 Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) (STE 128) 5.1.2 Protocollo di emendamento della Carta sociale europea (1991) (STE 142) 5.1.3 Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) (STE 158) 5.2 Libera circolazione delle persone 5.3 Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità) 5.3.1 Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) (STE 061)

1872 1873 1873 1873 1874 1874 1874 1875 1875 1875 1875 1876 1877 1877 1878 1878 1879 1879 1880 1880 1880 1881 1881 1881 1881 1881

1845

5.4

5.5

5.6

5.7

1846

5.3.2 Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati (1967) (STE 061A) 5.3.3 Protocollo in materia di aviazione civile (1967) (STE 061B) Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa 5.4.1 Convenzione europea su taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) (STE 136) 5.4.2 Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) (STE 179) Diritto civile 5.5.1 Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) (STE 077) 5.5.2 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) (STE 160) 5.5.3 Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) (STE 192) Diritto delle obbligazioni 5.6.1 Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) (STE 029) 5.6.2 Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) (STE 041) 5.6.3 Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) (STE 042) 5.6.4 Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) (STE 056) 5.6.5 Convenzione europea sullo stabilimento delle società (1966) (STE 057) 5.6.6 Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967) (STE 060) 5.6.7 Convenzione europea relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) (STE 072) 5.6.8 Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) (STE 075) 5.6.9 Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) (STE 079) 5.6.10 Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) (STE 091) 5.6.11 Convenzione sulle operazioni insider (1989) (STE 130) 5.6.12 Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) (STE 133) 5.6.13 Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) (STE 150) Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene 5.7.1 Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964) (STE 051) 5.7.2 Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1964) (STE 052) 5.7.3 Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) (STE 071)

1881 1882 1882 1882 1882 1882 1882 1883 1883 1883 1883 1883 1884 1884 1884 1884 1884 1885 1885 1885 1885 1885 1886 1886 1886 1886 1886

5.7.4 Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) (STE 101) 5.7.5 Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) (STE 172) 5.8 Cultura e sport 5.8.1 Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) (STE 119) 5.9 Radiotelevisione 5.9.1 Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) (STE 027) 5.9.2 Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) (STE 034) 5.9.3 Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) (STE 054) 5.9.4 Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive (1974) (STE 081) 5.9.5 Secondo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) (STE 113) 5.9.6 Terzo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) (STE 131) 5.9.7 Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) (STE 153) 5.9.8 Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) (STE 180) 5.10 Sanità pubblica 5.10.1 Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) (STE 020) 5.10.2 Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) (STE 040) 5.11 Questioni sociali 5.11.1 Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 012 e STE 012A) 5.11.2 Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dall'AVS/AI con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 013 e STE 013A) 5.11.3 Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) (STE 038)

1887 1887 1887 1887 1887 1887 1888 1888 1888 1888 1888 1889 1889 1889 1889

1889 1890 1890 1890 1890

1847

5.11.4 Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) (STE 078 e STE 078A) 5.11.5 Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale (1994) (STE 154) 5.12 Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente 5.12.1 Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1983) (STE 115) Allegati: 1 Elenco delle convenzioni non ratificate per grado di priorità 2 Convenzioni e accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa secondo la Serie di trattati europei (STE)

1848

1890 1891 1891 1891

1892 1893

Rapporto 1

Introduzione

Il postulato Reiniger del 6 ottobre 1976 invitava il Consiglio federale a «... stabilire, all'attenzione dei Consigli legislativi, un rapporto completo sul tema «La Svizzera e le Convenzioni del Consiglio d'Europa», nel quale saranno esaminate le ragioni che inducono il nostro Paese ad aderirvi o a non aderirvi. Occorre poi stabilire un ordine di priorità per quanto concerne le eventuali ratifiche».

Le convenzioni sono il principale strumento giuridico di cui dispone il Consiglio d'Europa. Permettono infatti di concretare i progressi della cooperazione su una base giuridicamente vincolante. Sino a oggi, il Consiglio d'Europa ha elaborato 212 convenzioni, la cui importanza e portata variano notevolmente. Le singole convenzioni spaziano da quella fondamentale sui diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101) sino alle convenzioni che, per mancanza di interesse, non sono mai entrate in vigore.

2

Politica della Svizzera nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa

Aderendo al Consiglio d'Europa, nel 1963, la Svizzera si è impegnata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa (RS 0.192.030), «a collaborare lealmente ed efficacemente» al perseguimento dell'obiettivo dell'organizzazione.

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione politica a vocazione paneuropea di cui la Svizzera è membro a pieno diritto e nella quale il nostro Paese ha la facoltà di prendere posizione su questioni attuali e partecipare pienamente alla cooperazione europea su un piano di parità con gli altri Paesi membri.

Con l'adesione, la Svizzera si è parimenti impegnata ad aderire, per quanto possibile, alle convenzioni del Consiglio d'Europa e, di conseguenza, partecipa attivamente alla loro elaborazione.

È evidente che non si possono ratificare tutte le convenzioni unicamente per conformarsi a una prassi generale. Occorre, al contrario, esaminare caso per caso se la nostra ratifica è necessaria o giustificata nella prospettiva dell'interesse nazionale, di una cooperazione europea reale ed efficace o anche di una chiara solidarietà con gli altri Stati membri dell'organizzazione. Nello stesso tempo, non si dovrà perdere di vista l'evoluzione del diritto internazionale.

La decisione di non ratificare una convenzione non è mai priva di motivi, che possono essere legati alla forma e al contenuto della convenzione medesima, oppure alla prassi elvetica in materia di ratifica dei trattati internazionali.

Questa prassi, valida ancora oggi, è illustrata nel rapporto di gestione del Consiglio federale del 1988 (pag. 46). Tale rapporto sottolinea, in particolare, che il Consiglio federale è tenuto a firmare le convenzioni unicamente se ne è prevista la ratifica entro un termine ragionevole. Inoltre, una ratifica è auspicabile solamente se la Svizzera è in grado di mantenere gli impegni assunti, perché il rispetto del diritto internazionale fa parte dei principi dell'ordinamento giuridico svizzero. Ne consegue 1849

che tra una convenzione e l'ordinamento giuridico interno non deve sussistere alcuna divergenza che non possa essere coperta da una riserva. Per contro, divergenze minori non devono necessariamente impedire una ratifica. Persino le convenzioni non del tutto conformi al diritto interno sono sottoposte per approvazione al Parlamento, se dal loro esame emerge che le lacune esistenti possono essere colmate da disposizioni del trattato direttamente applicabili o, qualora la convenzione non fosse direttamente applicabile, da misure legislative suscettibili di essere adottate in tempo utile. Si deve inoltre sottolineare che, conformemente al nostro sistema federalistico, i Cantoni devono essere consultati nei settori di loro competenza.

Pur considerando le difficoltà descritte qui innanzi, il Consiglio federale si sforza di adottare un atteggiamento di grande apertura nei confronti delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

3

Evoluzione successiva all'ultimo rapporto

3.1

Convenzioni prioritarie ratificate

Dalla pubblicazione del nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 21 maggio 2008 (FF 2008 3907), sono state ratificate le 5 seguenti convenzioni cui era stata conferita la priorità A: ­

Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (1997) (STE 164)

­

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani (1998) (STE 168)

­

Convenzione sulla criminalità informatica (2001) (STE 185)

­

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana (2002) (STE 186)

­

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005) (STCE 197)

3.2

Altre convenzioni ratificate

Tra le convenzioni che avevano ricevuto la priorità B nel nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 21 maggio 2008, è stata ratificata: ­

la Convenzione europea sul paesaggio (2000) (STE 176)

Tra le nuove convenzioni aperte alla firma dalla pubblicazione del nono rapporto, è già stato ratificato: ­

1850

il Protocollo n. 3 alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali concernente i Raggruppamenti euroregionali di cooperazione (REC) (STE 206)

4

Convenzioni non ratificate, d'interesse per la Svizzera

Nel presente capitolo è fornita una descrizione, per settore di attività, di tutte le convenzioni del Consiglio d'Europa che non sono (o non sono ancora) state ratificate dal nostro Paese e che presentano un interesse particolare. Si tratta di convenzioni considerate prioritarie dal Consiglio d'Europa o dalla Svizzera e di tutte le convenzioni aperte alla firma dalla pubblicazione del rapporto precedente.

A complemento del titolo della convenzione, tra parentesi sono indicati l'anno di apertura alla firma di quest'ultima e il numero di Serie di trattati europei (STE) o di Serie di trattati del Consiglio d'Europa (STCE).

­

Priorità per la Svizzera, secondo i seguenti criteri: A: convenzioni prioritarie la cui ratifica è prevista nel corso della presente legislatura; B: convenzioni la cui ratifica sarebbe possibile e auspicabile in un prossimo futuro, ma che non possono essere considerate prioritarie per il nostro Paese; C: convenzioni che presentano un interesse per la Svizzera, ma la cui prossima ratifica solleverebbe problemi giuridici, politici o pratici; D: convenzioni che il nostro Paese non intende ratificare.

­

Paesi che hanno ratificato la convenzione e numero;

­

Paesi che hanno firmato la convenzione e numero;

­

data d'entrata in vigore;

­

indicazioni circa il contenuto e prospettive di ratifica da parte della Svizzera.

4.1

Diritti dell'uomo e bioetica

4.1.1

Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) (STE 009)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da: (45)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (2)

Monaco e Svizzera

Entrato in vigore:

18 maggio 1954

1851

Il Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) garantisce alcuni diritti fondamentali che non sono sanciti dalla Convenzione, segnatamente la protezione della proprietà (art. 1), il diritto all'istruzione (art. 2) e il diritto di organizzare elezioni legislative libere a scrutinio segreto (art. 3). Per quel che concerne la garanzia della proprietà, negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si è evoluta al punto che ormai risulta tutelata da questo diritto la maggior parte delle prestazioni sociali. Conformemente all'articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione), tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione e nei relativi Protocolli addizionali devono tuttavia essere garantiti senza discriminazione alcuna, specialmente a causa del sesso o della nazionalità.

Finora, il nostro Collegio ha dichiarato che avrebbe sottoposto la ratifica del Primo Protocollo all'approvazione del Parlamento solo dopo consultazione delle cerchie interessate e previo l'accordo dei Cantoni. In questa prospettiva, nel 2000­2001 un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi derivanti dal Primo Protocollo addizionale è stato sottoposto a una consultazione preliminare degli uffici federali. Il rapporto globale che è stato elaborato successivamente conteneva, da un lato, i risultati della consultazione dei Cantoni sugli articoli 2 e 3 e, dall'altro, un'analisi approfondita della questione della conformità con l'articolo 1, tenuto conto degli sviluppi della giurisprudenza europea in questo settore e dell'evoluzione del diritto svizzero. Nella primavera del 2005, tale rapporto è stato sottoposto agli uffici federali per consultazione. Si è giunti alla conclusione che la Svizzera potrebbe ratificare il Primo Protocollo addizionale soltanto emettendo un gran numero di riserve del diritto nazionale. Per determinare esattamente le riserve supplementari che dovrebbero essere formulate, occorrerebbe organizzare una consultazione tecnica presso i Cantoni. Si può sin d'ora affermare che una ratifica porrebbe problemi di natura giuridica, pratica e politica alla Svizzera. Per tale ragione, il Consiglio federale ha deciso che una ratifica non era più prioritaria e per il momento si attiene a questa valutazione.

4.1.2

Carta sociale europea (1961) (STE 035)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da: (27)

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria

Firmata da: (5)

Liechtenstein, Romania, Slovenia, Svizzera e Ucraina

Entrata in vigore:

26 febbraio 1965

Adottata nel 1961 come complemento alla CEDU, la Carta sociale europea contribuisce a garantire i diritti sociali quali il diritto al lavoro, i diritti sindacali, il diritto alla tutela sociale dei lavoratori e delle loro famiglie, il diritto alla formazione professionale dei lavoratori e il diritto alla tutela dei lavoratori migranti. Nel 1988, l'elenco dei diritti che tutela è stato ampliato con l'adozione del Primo Protocollo addizionale (cfr. n. 5.1.1). Nel 1996, l'insieme dei diritti garantiti nella Carta sociale 1852

e nel Protocollo addizionale sono stati raggruppati in uno strumento unico, la Carta sociale europea riveduta.

La Carta sociale riveduta è ormai lo strumento europeo di riferimento in materia di diritti sociali ed economici, la questione della ratifica della Carta sociale originale del 1961 non è più attuale ed è stata sostituita da quella dell'adesione alla Carta sociale europea riveduta. (cfr. n. 4.1.4).

4.1.3

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1963) (STE 046)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (43)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (2)

Regno Unito e Turchia

Entrato in vigore:

2 maggio 1968

Il Protocollo n. 4 completa l'elenco dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU (divieto dell'arresto per debiti, diritto di libera circolazione e d'emigrazione, limitazione delle possibilità d'espulsione).

Secondo l'articolo 37 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone. Un problema analogo si pone per le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera (art. 85 LStr). Queste disposizioni costituiscono un'ingerenza nel diritto di libera circolazione. Tuttavia, in linea di principio, possono essere interpretate in modo conforme a quest'ultimo. Avendo manifestato a più riprese l'intenzione di ratificare il Protocollo , il nostro Collegio intende esaminare dapprima le conseguenze pratiche delle disposizioni pertinenti, così da poter valutare la possibilità di aderire a questo strumento, previa consultazione delle cerchie interessate, se del caso apportandovi una riserva.

1853

4.1.4

Carta sociale europea riveduta (1996) (STE 163)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (32)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Estonia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (13)

Danimarca, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, San Marino e Spagna

Entrata in vigore:

1° luglio 1999

Adottata nel 1996, la nuova Carta sociale tiene conto dell'evoluzione della società europea dall'elaborazione della Carta originale del 1961. Riunisce in un unico strumento tutti i diritti garantiti da quest'ultima e dal suo Protocollo addizionale del 1988 e i nuovi diritti ed emendamenti adottati dalle Parti. Prende progressivamente il posto del trattato iniziale del 1961. Tra i nuovi diritti che garantisce: diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto all'alloggio; diritto alla protezione in caso di licenziamento; diritto alla protezione contro le molestie sessuali e morali; diritti dei lavoratori aventi responsabilità familiari alle pari opportunità e alla parità di trattamento; diritti dei rappresentanti dei lavoratori. Quanto agli emendamenti: rafforzamento del principio della non discriminazione; miglioramento della parità di trattamento tra donna e uomo in tutti i settori coperti dal trattato; migliore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei fanciulli sul lavoro e fuori del lavoro; migliore protezione dei disabili.

La Svizzera non ha firmato la riveduta Carta sociale europea, contrariamente alla Carta sociale del 1961.

Nel gennaio del 2010, la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S) ha depositato un postulato che incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla compatibilità della riveduta Carta sociale europea con l'ordinamento giuridico svizzero e sull'opportunità di firmarla e di ratificarla al più presto. Il Consiglio degli Stati ha adottato il postulato nel marzo del 2010 e l'ha trasmesso al Consiglio federale. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è incaricato di redigere il rapporto, consultandosi da vicino con gli altri dipartimenti interessati. Sin da fine novembre 2010 ne ha fornito un primo progetto interno, nel frattempo integrato dai pareri dei Cantoni in seguito a una consultazione tecnica organizzata nel 2010­2011, da cui è risultato che erano necessari altri elementi e altre precisazioni per chiarire le questioni della compatibilità della riveduta Carta sociale europea con l'ordinamento giuridico svizzero e dell'opportunità di una ratifica. A tal fine, nel settembre del 2011 il DFAE ha informato il Consiglio federale
della sua intenzione di inserire nel rapporto gli aspetti economici e di chiarire con il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) le questioni ancora aperte riguardanti la compatibilità della Carta con l'ordinamento giuridico svizzero. Gli scambi con il CEDS sono proseguiti nel 2012 e sono tuttora in corso. Il rapporto sarà sottoposto al Parlamento quando sarà stato completato con questi vari elementi e chiarimenti.

1854

4.1.5

Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) (STE 177)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da: (18)

Albania, Andorra, Armenia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Georgia, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna e Ucraina

Firmato da: (19)

Austria, Azerbaigian, Belgio, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Moldova, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Turchia e Ungheria

Entrato in vigore:

1° maggio 2005

Il Protocollo n. 12 alla CEDU contiene, nell'articolo 1, un divieto generale di discriminazione applicabile a tutti i settori della vita pubblica e privata, indipendentemente dal motivo.

A tal proposito, ricordiamo la nostra prassi costante di non firmare uno strumento internazionale che non siamo certi di poter ratificare. Pur riconoscendo l'importanza di questo nuovo strumento, dobbiamo constatare che la sua portata e le conseguenze insorgenti dalla sua applicazione per l'ordinamento giuridico svizzero sono tuttora difficilmente valutabili (campo d'applicazione, margine discrezionale consentito agli Stati, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Finora la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pubblicato soltanto tre sentenze basate sul Protocollo. Per questa ragione abbiamo, per il momento, rinunciato ad aderirvi. Ciò nonostante, in vista della firma e della ratifica del Protocollo n. 12, proseguiremo l'analisi delle possibilità di attuazione nel nostro Paese e procederemo, se del caso, a una consultazione dei Cantoni.

4.1.6

Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (2005) (STE 195)

Priorità per la Svizzera: A/B Ratificato da: (8)

Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Georgia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Turchia e Ungheria

Firmato da: (14)

Cipro, Danimarca, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Portogallo, Romania, Serbia, Svezia e Ucraina

Entrato in vigore:

1° settembre 2007

Questo Protocollo addizionale mira a proteggere l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e a garantire le libertà e i diritti fondamentali in qualsiasi attività della ricerca biomedica che comporta interventi sull'essere umano. Esso concretizza i principi enunciati a tal proposito nella Convenzione sui diritti dell'uomo e la bio1855

medicina e in particolare fissa taluni principi fondamentali da rispettare nell'ambito della ricerca sull'essere umano, come per esempio la necessità del consenso informato («informed consent») e dell'esame indipendente dei progetti di ricerca.

In Svizzera, la firma del Protocollo addizionale è rimasta in sospeso in quanto era in corso l'elaborazione di una legge federale sulla ricerca sull'essere umano (legge sulla ricerca umana; FF 2009 6979, 2011 6589). La legge e le rispettive ordinanze entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2014.

4.1.7

Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo ai test genetici a scopi medici (2008) (STCE 203)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da: (3)

Moldova, Montenegro e Slovenia

Firmato da: (4)

Finlandia, Francia, Islanda e Lussemburgo

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche.

Il 7 maggio 2008 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo ai test genetici a fini sanitari, che è stato aperto alla firma il 27 novembre 2008. Per poter essere posto in vigore deve essere ratificato da cinque Stati di cui almeno quattro devono essere membri del Consiglio d'Europa, condizione questa che al momento non è ancora soddisfatta.

Il Protocollo addizionale in esame concretizza e completa i principi enunciati nella Convenzione sulla biomedicina in materia di test genetici, e nasce in risposta alla crescita esponenziale delle conoscenze sul patrimonio genetico dell'uomo registrata negli ultimi decenni e agli interrogativi etici e giuridici sui test genetici a essa connessi. I principi generali sanciti nel Protocollo stabiliscono che il benessere dell'uomo viene prima degli interessi della ricerca e della società e che né una singola persona né un gruppo di persone può essere discriminato o stigmatizzato a causa del proprio patrimonio genetico.

Le disposizioni speciali riguardano l'accesso ai test genetici, l'informazione e la consulenza genetica, nonché il consenso all'esecuzione di test genetici. Il Protocollo disciplina infine a quali condizioni è possibile effettuare test genetici su persone incapaci di discernimento, la tutela della vita privata e il diritto a essere informati, come pure i presupposti per l'esecuzione di programmi di screening genetici (depistaggio genetico).

In Svizzera, le condizioni di esecuzione degli esami genetici sull'essere umano negli ambiti medico, lavorativo, assicurativo e della responsabilità civile sono disciplinate dalla legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12). La stessa legge disciplina l'allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità di una persona. Al riguardo occorre peraltro attenersi anche alla legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA (RS 363) che trova applicazione soprattutto nell'ambito di procedimenti penali.

1856

Per il momento, la Svizzera non ha firmato il Protocollo a causa di divergenze con la LEGU, la cui revisione è d'altra parte imminente.

4.1.8

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011) (STCE 210)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (3)

Albania, Portogallo e Turchia

Firmata da: (25)

Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ucraina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di 10 ratifiche.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (STCE n. 210) è il primo strumento vincolante a livello mondiale che tutela le donne da ogni forma di violenza, compresa la violenza domestica. Contempla esplicitamente i principi di uguaglianza tra uomo e donna e il divieto di discriminazione. Sono dichiarate passibili di pena varie forme di violenza contro le donne, in particolare le violenze fisiche, psichiche e sessuali, i matrimoni forzati, la mutilazione dei genitali e lo stalking. Sono ammesse riserve soltanto per determinate disposizioni a condizioni restrittive. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare la Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica, compresi dunque anche gli uomini e i bambini. La Convenzione contempla inoltre disposizioni sulla prevenzione, la protezione delle vittime, la procedura penale, la migrazione e l'asilo, nonché regole per la cooperazione internazionale. È previsto anche un monitoraggio della trasposizione della Convenzione da parte di esperti indipendenti.

La Convenzione è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul. La sua attuabilità nel diritto svizzero è tuttora al vaglio, per cui il Consiglio federale deciderà come procedere solo in un secondo tempo.

4.2

Libera circolazione delle persone

4.2.1

Convenzione europea sul domicilio (1955) (STE 019)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (12)

Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Turchia

Firmata da: (3)

Austria, Francia e Islanda

Entrata in vigore:

23 febbraio 1965 1857

La Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad agevolare ai cittadini delle altre Parti un soggiorno prolungato o permanente sul proprio territorio. Istituisce inoltre il principio della parità di trattamento tra cittadini stranieri e nazionali quanto all'esercizio di un'attività lucrativa.

La Convenzione non consente alle Parti di praticare una politica di ammissione che tenga conto dei fattori demografici. Anche i fattori economici e sociali sono presi in considerazione solo in maniera limitata (cfr. art. 10: «a meno che seri motivi di carattere economico e sociale si oppongano al conferimento dell'autorizzazione»).

Di conseguenza, specialmente quanto al sistema d'ammissione binario, essa è incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla LStr, che tra l'altro disciplina l'ammissione di cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS (cittadini di Stati terzi).

Secondo l'articolo 3 LStr, la loro ammissione in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa deve servire, da un lato, gli interessi dell'economia svizzera e garantire l'integrazione duratura degli stranieri nel mercato del lavoro, e, dall'altro, tenere conto del contesto sociale e socio-politico. I bisogni culturali e scientifici della Svizzera devono essere presi in considerazione in modo adeguato. Nell'ammissione di stranieri occorre inoltre tenere conto dell'evoluzione socio-demografica del nostro Paese. La LStr mantiene le misure volte a limitare il numero di stranieri, dando la priorità ai cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS. Inoltre, i motivi di allontanamento o di espulsione previsti dalla LStr si spingono più in là del motivo unico previsto nell'articolo 3 della Convenzione.

Si noti peraltro che, dall'entrata in vigore della LStr, gli stranieri, una volta ammessi in Svizzera, beneficiano di una più ampia mobilità geografica e professionale.

In considerazione di quanto precede, l'adesione alla Convenzione non può essere considerata perché imporrebbe alla Svizzera un alleggerimento progressivo delle misure restrittive. Inoltre, la Svizzera ritiene che l'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone, concluso con i Paesi membri dell'UE e dell'AELS (RS 0.142.112.681) ed entrato in vigore nel giugno 2002, sia la via più appropriata per disciplinare i settori interessati dalla Convenzione europea sul domicilio.

1858

4.3

Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità)

4.4

Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa

4.4.1

Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) (STE 043)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da: (12)

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia

Firmata da: (2)

Moldova e Portogallo

Entrata in vigore:

28 marzo 1968

Indicazioni supplementari al numero 4.4.8 (STE 149)

4.4.2

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977) (STE 094)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da: (8)

Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Spagna

Firmata da: (4)

Grecia, Malta, Portogallo e Svizzera

Entrata in vigore:

1° novembre 1982

La Convenzione codifica e semplifica la prassi in vigore tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa per la notificazione di documenti amministrativi. Essa prevede la designazione, in ciascuno Stato, di un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notificazione provenienti dall'estero e di trattarle. La Convenzione stabilisce inoltre le modalità di notificazione applicabili.

La Convenzione è stata finora ratificata da appena otto Stati su quarantasette. A parte il Liechtenstein, tutti i Paesi limitrofi della Svizzera l'hanno ratificata, motivo per cui un'adesione potrebbe essere opportuna. Nel 2011 il Consiglio federale ha ordinato l'elaborazione di un progetto per la consultazione su questioni riguardanti la collaborazione tra autorità a livello internazionale che contempli anche l'adesione alla presente Convenzione.

1859

4.4.3

Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 095)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (8)

Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia

Firmato da: (3)

Francia, Germania e Portogallo

Entrato in vigore:

8 settembre 1978

Indicazioni supplementari al numero 4.4.8 (STE 149)

4.4.4

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) (STE 096)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (4)

Belgio, Lussemburgo, Norvegia e Paesi Bassi

Firmato da: (2)

Francia e Germania

Entrato in vigore:

17 ottobre 1983

Indicazioni supplementari al numero 4.4.8 (STE 149)

4.4.5

Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) (STE 100)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da: (6)

Azerbaigian, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo e Portogallo

Firmata da: (2)

Svizzera e Turchia

Entrata in vigore:

1° gennaio 1983

La Convenzione è intesa a facilitare l'assistenza amministrativa e disciplina il sostegno, tramite quest'ultima, in caso di accertamenti dei fatti. Fatta salva una dichiarazione di tenore differente degli Stati contraenti, la Convenzione non è applicabile alle cause fiscali e penali. Essa stabilisce come vanno presentate e trattate le richieste di informazioni, documenti e indagini.

La Convenzione è stata finora ratificata da appena sei Stati. Ciò è riconducibile al fatto che è difficile uniformare la cooperazione amministrativa e che gli Stati esitano ad accordarsi su norme comuni valide per quasi tutti gli ambiti del diritto amministrativo. Nel 2011 il Consiglio federale ha deciso di fare elaborare un progetto per la consultazione sulla collaborazione tra autorità a livello internazionale che includa 1860

anche la presente Convenzione, sempre che possa creare benefici pratici o legali per la Svizzera.

4.4.6

Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) (STE 127)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (23)

Argentina, Australia, Azerbaigian, Belgio, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, India, Islanda, Italia, Messico, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Ucraina

Firmata da: (20)

Brasile, Canada, Colombia, Costarica, Germania, Ghana, Grecia, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Giappone, Malta, Nuova Zelanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Sudafrica, Tunisia e Turchia

Entrata in vigore:

1° aprile 1995

Elaborata congiuntamente dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal Consiglio d'Europa, la Convenzione postula una cooperazione su larga scala tra le autorità fiscali nazionali nei settori dell'accertamento e della riscossione dell'imposta. Essa prevede non soltanto lo scambio di informazioni su richiesta, bensì anche lo scambio automatico e spontaneo di dati per imposte di qualsiasi genere e designazione, controlli fiscali simultanei e la partecipazione a controlli fiscali svolti all'estero, l'assistenza reciproca nell'esecuzione dei crediti fiscali e nella notificazione di documenti ufficiali di un altro Stato. Mediante riserve è possibile escludere queste forme di assistenza, fatta eccezione per lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio di informazioni spontaneo, e limitare il campo di applicazione alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Nel 2010 la Convenzione è stata sottoposta a una revisione parziale, il cui obiettivo era quello di adeguarla agli standard vigenti dell'OCSE là dove essa ancora se ne discostava. Per i delitti fiscali commessi intenzionalmente è stata poi prevista imperativamente una retroattività di almeno tre anni. Per finire, nella versione secondo il Protocollo d'emendamento, l'adesione alla Convenzione è stata consentita anche agli Stati che non sono membri dell'OCSE o del Consiglio d'Europa.

In passato, il Consiglio federale ha respinto una ratifica della Convenzione poiché essa contraddiceva in settori essenziali la concezione che la Svizzera aveva allora della cooperazione internazionale in materia fiscale. Dal 13 marzo 2009 la Svizzera è disposta, nelle convenzioni intese a evitare la doppia imposizione, a convenire un'assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE. Certo, in taluni settori la Convenzione parzialmente riveduta supera tale standard. Tuttavia, l'OCSE e il G20 promuovono l'adesione a quest'ultima. Tutti gli Stati del G20 l'hanno firmata, ovvero, nel caso della Cina e dell'Arabia Saudita, hanno ribadito la loro intenzione di aderirvi (riquadro più sopra: stato delle ratifiche e delle firme al 5 febbraio 2013).

La Convenzione acquisisce così sempre più importanza. A tempo debito, il Consiglio federale ridefinirà la sua posizione in merito a essa alla luce degli sviluppi internazionali.

1861

4.4.7

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) (STE 144)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da: (8)

Albania, Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia

Firmata da: (5)

Cipro, Lituania, Regno Unito, Repubblica Ceca e Slovenia

Entrata in vigore:

1° maggio 1997

La Convenzione prevede vari diritti per gli stranieri residenti in un Paese, suddivisi in tre capitoli: A: libertà di espressione, di riunione e d'associazione; B: diritto di creare organi consultivi che rappresentano i residenti stranieri a livello comunale; C: diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale. È possibile un'adesione «su misura», in quanto gli Stati membri, al momento di depositare gli strumenti di ratifica, possono scegliere di limitare il loro impegno soltanto al capitolo A, o ai capitoli A e B, e completare in seguito la loro adesione (art. 1 della Convenzione).

Sotto il profilo giuridico, niente impedisce alla Svizzera di ratificare questa Convenzione relativamente al capitolo A, poiché la Costituzione federale (RS 101) accorda già agli stranieri i diritti in questione. Una simile misura costituirebbe un segnale politico importante ora che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compiono sforzi non indifferenti per favorire l'integrazione degli stranieri.

I diritti concessi ai residenti stranieri nei capitoli B e C sono in primo luogo di competenza cantonale. Per quanto concerne il capitolo B, sarebbe opportuno procedere a un'analisi della situazione nell'insieme dei Cantoni prima di decidere. Invece, rispetto al capitolo C, la Svizzera dovrebbe rinunciare a un impegno immediato.

Comunque, la ratifica di questa Convenzione da parte svizzera presuppone un'intensa concertazione a livello cantonale e comunale.

4.4.8

Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1992) (STE 149)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (2)

Italia e Paesi Bassi

Firmato da: (­)

­

Entrato in vigore:

24 marzo 1995

I quattro strumenti giuridici STE 043, 095, 096 e 149 hanno una duplice finalità: la parte I (sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza) non è più applicabile ed è stata sostituita dalla Convenzione STE 166. La parte II intende ottenere che un cittadino di più Stati compia i propri obblighi militari soltanto rispetto a uno di essi.

Da parte svizzera niente si oppone alla firma della parte II dell'accordo. Tutti i problemi specifici relativi al sistema di milizia svizzero non sono però risolti in 1862

maniera soddisfacente. L'accordo può, tuttavia, migliorare leggermente la situazione attuale nei confronti degli Stati firmatari con i quali la Svizzera non ha concluso convenzioni bilaterali sul servizio militare dei pluricittadini. Infine, la firma dello strumento consentirebbe altresì di considerare che la modifica della legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) incoraggia un numero sempre crescente di Svizzeri ad acquisire la doppia nazionalità. Per tali motivi, la Svizzera cerca di concludere convenzioni bilaterali concernenti il servizio militare dei pluricittadini, in particolare con i Paesi limitrofi.

Oggi esistono accordi in tal senso con la Francia, l'Austria, l'Italia e la Germania.

Adeguamenti in simili accordi sono tutt'al più necessari per quegli Stati che hanno cambiato il loro sistema di servizio militare obbligatorio o hanno sospeso il servizio militare obbligatorio (esercito di professionisti o esercito di volontari in vece dell'obbligo militare generale).

4.4.9

Convenzione europea sulla nazionalità (1997) (STE 166)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (20)

Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Danimarca, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Germania, Islanda, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (9)

Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia e Russia

Entrata in vigore:

1° marzo 2000

La Convenzione codifica per la prima volta a livello internazionale i principi e regole essenziali valide in materia di cittadinanza. Essa verte sull'acquisto e perdita della cittadinanza, la procedura, la pluricittadinanza, il servizio militare caso di pluricittadinanza e le conseguenze della successione di Stati in materia nazionalità.

le la in di

Un'adesione alla Convenzione europea sulla nazionalità presuppone l'adeguamento del diritto nazionale. Attualmente la LCit è oggetto di una revisione totale nell'ambito della quale si intende procedere ai necessari adeguamenti della legge per una ratifica della Convenzione. Il Parlamento avvierà presumibilmente il dibattito dell'oggetto nella primavera del 2013. Si tratta di attendere la conclusione dei lavori di revisione in quanto solamente allora sarà possibile accertare se le indicazioni della Convenzione europea sulla nazionalità vengono rispettate, ovvero dove eventualmente vanno formulate le riserve.

1863

4.4.10

Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali (2009) (STE 205)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (6)

Bosnia Erzegovina, Lituania, Montenegro Norvegia, Svezia e Ungheria

Firmata da: (8)

Belgio, Estonia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Georgia, Moldova, Serbia e Slovenia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di dieci ratifiche

La legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3) è in vigore dal 1° luglio 2006. Essa sancisce il diritto di ogni persona di consultare i documenti ufficiali dell'Amministrazione federale, fatte salve eccezioni. Se tale legislazione prevede un disciplinamento analogo a quello della Convenzione STCE 205, si differenzia rispetto al campo d'applicazione non soltanto «ratione personae» ma anche «ratione temporis». In effetti, la Convenzione STCE 205 si applica non soltanto all'amministrazione ma anche al governo, mentre il campo d'applicazione della LTras si estende solamente all'Amministrazione federale. Inoltre, la LTras si distingue dalla Convenzione nel senso che la prima contiene una disposizione transitoria secondo la quale essa si applica unicamente ai documenti ufficiali prodotti o ricevuti dall'autorità dopo la sua entrata in vigore. Per il momento non è dunque presa in considerazione una firma di tale convenzione.

4.4.11

Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (2009) (STE 207)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da: (10)

Cipro, Estonia, Finlandia, Lituania, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia, e Ungheria

Firmato da: (7)

Armenia, Belgio, Bulgaria, Francia, Islanda, Regno Unito e Ucraina

Entrato in vigore:

1° giugno 2012

La Svizzera non intende firmare questo protocollo. Tale posizione è condivisa dalle autorità cantonali, competenti per quanto riguarda il diritto comunale. La protezione della partecipazione dei cittadini alla vita locale costituisce un elemento importante della vita democratica e di buon governo a livello locale. Ebbene, questi diritti sono protetti e garantiti dappertutto in Svizzera. Occorre altresì considerare che il Protocollo disciplina questioni che non corrispondono alla natura intrinseca della Carta europea dell'autonomia locale. Quest'ultima, in effetti, mira a garantire l'autonomia locale nei confronti dell'autorità statale superiore (nazionale o federale).

1864

4.4.12

Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (2010) (STE 208)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da: (18)

Argentina, Australia, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, India, Islanda, Italia, Messico, Moldova, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Slovenia, Spagna e Svezia

Firmato da: (19)

Belgio, Brasile, Canada, Colombia, , Germania, Ghana, Grecia, Indonesia, Irlanda, Giappone, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Tunisia, Turchia e Ucraina

Entrato in vigore:

1° giugno 2011

Indicazioni supplementari al n. 4.4.6 (STE 127)

4.5

Diritto civile

4.5.1

Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) (2008) (STE 202)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da: (7)

Danimarca, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Ucraina

Firmata da: (8)

Armenia, Belgio, Islanda, Montenegro, Portogallo, Regno Unito, Serbia e Ungheria

Entrata in vigore:

1° settembre 2011

La Convenzione europea del 24 aprile 1967 sull'adozione dei minori, ratificata dalla Svizzera nel 1972 (RS 0.211.221.310), è stata riveduta il 27 novembre 2008 dai membri del Consiglio d'Europa. Obiettivo della rielaborazione è armonizzare il diritto in materia di adozione nei vari Stati membri. Peraltro, la Convenzione riveduta va oltre le disposizioni della Convenzione originale del 1967 e tiene conto specialmente della nuova giurisprudenza della CEDU. In particolare, sono state eliminate tutte le discriminazioni inerenti al trattamento dei minori per i genitori non coniugati.

Il diritto in materia di adozione in vigore in Svizzera già ora adempie quasi tutte le esigenze della Convenzione riveduta. Soltanto l'età minima a partire dalla quale una persona può adottare un minore è ancora troppo alta. La Convenzione fissa l'età minima tra 18 e 30 anni, mentre il diritto svizzero prevede 35 anni. La revisione in corso mira nondimeno ad abbassare l'età minima nel nostro Paese. Deve altresì consentire di valutare se conviene che la Svizzera firmi la Convenzione riveduta.

1865

4.6

Diritto delle obbligazioni

4.6.1

Convenzione civile sulla corruzione (1999) (STE 174)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da: (34)

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (8)

Andorra, Danimarca, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito

Entrata in vigore:

1° ottobre 2003

Già ora il diritto svizzero adempie in gran parte le esigenze della Convenzione; esiste tuttavia incompatibilità con il contenuto di quest'ultima. La Convenzione impone l'adozione di un termine (relativo) di prescrizione di tre anni dalla data alla quale la parte lesa ha avuto conoscenza ­ o avrebbe, ragionevolmente, dovuto avere conoscenza ­ del danno e dell'identità dell'autore. Prevede anche l'indennizzo integrale dei danni subiti in ragione di un atto di corruzione, nello specifico il danno non patrimoniale. Non è stabilita con chiarezza la compatibilità con la Convenzione quanto all'indennizzo del danno non patrimoniale. Occorrerebbe conoscere con maggiore precisione l'entità delle esigenze di quest'ultima. Certo, la giurisprudenza svizzera ammette che gli impiegati che denunciano atti di corruzione siano protetti dal licenziamento, ma non è stabilito con chiarezza che tale protezione sia adeguata al senso della Convenzione.

4.7

Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene

4.7.1

Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) (STE 070)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (22)

Albania, Austria, Belgio Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Georgia, Islanda, Lettonia, Lituania, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, San Marino, Serbia, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da: (6)

Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia

Entrata in vigore:

26 luglio 1974

Secondo questa Convenzione, ciascuno Stato contraente ha la competenza di procedere all'esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro Stato parte, su richiesta di quest'ultimo, se il reato motivante la sanzione costituisce reato anche secondo la

1866

legislazione dello Stato sollecitato e se la sentenza pronunciata nello Stato richiedente è definitiva ed esecutiva.

La normativa della Convenzione si scosta in numerosi punti dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). A questo va aggiunto che il sistema d'esecuzione previsto nella Convenzione differisce anche da quello previsto in altre convenzioni (p. es. Convenzione STE 052) e che i casi di applicazione tra Stati parte sono poco numerosi. Tenuto conto dello scarso successo di questo strumento, per il momento riteniamo superflua una sua ratifica.

4.7.2

Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) (STE 073)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (25)

Albania, Armenia, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da: (10)

Azerbaigian, Belgio, Croazia, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Ungheria

Entrata in vigore:

30 marzo 1978

Questa Convenzione consente allo Stato contraente di perseguire, secondo la propria legge penale e su richiesta di un altro Stato contraente, ogni reato cui la legge penale di questo Stato risulti applicabile.

La Convenzione verte su una materia complessa, che necessita modifiche legislative e comporta difficoltà di applicazione. La normativa della Convenzione si scosta inoltre su diversi punti dall'AIMP. Per il momento conviene attendere l'evoluzione della situazione in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa.

4.7.3

Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) (STE 082)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da: (7)

Belgio, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, Serbia e Ucraina

Firmata da: (1)

Francia

Entrata in vigore:

27 giugno 2003

Secondo la Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure che escludano la prescrizione per i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra specificati in taluni trattati internazionali e nel diritto consuetudinario internazionale.

1867

La Convenzione è stata ratificata soltanto da sette Stati. La legislazione svizzera è già conforme alle esigenze della Convenzione: gli articoli 101 del Codice penale (RS 311.0) e 59 del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0, due disposizioni che prevedono appunto l'imprescrittibilità dei reati previsti dalla Convenzione). La ratifica di questo strumento non è quindi necessaria sul piano del diritto materiale. Inoltre, esso rappresenta una convenzione obsoleta, le cui definizioni delle fattispecie imprescrittibili non corrispondono più in modo soddisfacente allo stato attuale del diritto internazionale. Da una prospettiva di politica estera non vi è quindi motivo di aderire alle due convenzioni. Un'adesione della Svizzera non contribuirebbe nemmeno a diffondere in modo significativo il diritto internazionale, essendo l'imprescrittibilità di questi crimini infatti già chiaramente prevista dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Tali considerazioni sono corroborate dalle reazioni in maggioranza negative registrate durante la consultazione della modifica delle leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma. Di conseguenza, già nell'aprile 2008 il Consiglio federale ha concluso che «si rinuncia pertanto all'adesione della Svizzera [alla Convenzione] » (cfr. FF 2008 3293, 3341 segg.).

4.7.4

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale (1978) (STE 099)

Priorità per la Svizzera: A/B Ratificato da: (43)

Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Chile, Cipro, Corea, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (1)

Svizzera

Entrato in vigore:

12 aprile 1982

Questo Protocollo aggiuntivo elimina la possibilità offerta dalla Convenzione di rifiutare l'assistenza giudiziaria per reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla notifica degli atti volti all'esecuzione di una pena o di misure analoghe (sospensione, liberazione condizionale, rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o interruzione dell'esecuzione). Infine, completa lo scambio di informazioni sul casellario giudiziario.

Le Camere federali hanno approvato il Protocollo il 4 ottobre 1985, emettendo una riserva quanto al titolo I (assistenza giudiziaria in materia fiscale). Con questo rifiuto viene meno l'elemento essenziale dello strumento, che è così privato della sua sostanza. Inoltre, la ratifica alle condizioni decise dalle Camere federali potrebbe sollevare problemi nell'applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP, perché la Svizzera sarebbe costretta a rifiutare l'assistenza giudiziaria per i reati fiscali. Queste ragioni hanno spinto il Consiglio federale a rinunciare per il momento a ratificare il Protocollo in questione.

1868

Nel giugno del 2012, il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di estensione dell'assistenza giudiziaria in caso di reati fiscali, consultazione causata dalla decisione di principio del maggio 1999, in base alla quale il diritto in materia di assistenza doveva essere adeguato all'assistenza amministrativa internazionale. In futuro, la Svizzera dovrà cooperare, in caso di reati fiscali, con gli Stati con i quali applica una nuova convenzione contro le doppie imposizioni o una simile convenzione riveduta conforme al modello di convenzione dell'OCSE. Il progetto prevede, oltre a una modifica della riserva in materia fiscale sancita all'articolo 3 capoverso 3 AIMP, che la Svizzera ratifichi il Protocollo aggiuntivo senza riserva in materia fiscale. Con queste due misure legislative, la Svizzera deve potere accordare l'assistenza in caso di reati fiscali, da un lato, agli Stati che dispongono con essa di una convenzione contro le doppie imposizioni della nuova generazione e, dall'altro, agli Stati Parti al Protocollo aggiuntivo. In occasione della sua seduta del 20 febbraio 2013, il Consiglio federale ha deciso di sospendere il progetto fino a quando avrà preso decisioni, da una parte, sul seguito da dare nell'ambito della revisione del diritto penale fiscale in conseguenza della procedura di consultazione e, dall'altra, sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI.

4.7.5

Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) (STE 156)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (13)

Austria, Cipro, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria

Firmato da: (10)

Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Turchia

Entrato in vigore:

1° maggio 2000

Il 14 settembre 2005 la Svizzera ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, che punta, tra l'altro, a «porre fine al traffico illecito via mare». Non avendo un accesso diretto al mare, per la Svizzera la firma dell'Accordo in applicazione dell'articolo 17 della presente Convenzione non costituisce una priorità urgente. La questione potrebbe tuttavia venire riesaminata sotto il profilo di un eventuale plusvalore dell'accordo per la lotta contro il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

1869

4.7.6

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) (STE 189)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (20)

Albania, Armenia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Germania, Finlandia, Francia, Lettonia, Lituania, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia e Ucraina

Firmato da: (15)

Austria, Belgio, Canada, , Estonia, Grecia, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Polonia, Sudafrica, Svezia e Svizzera

Entrato in vigore:

1° marzo 2006

Il Protocollo addizionale contro il razzismo e la xenofobia è stato concepito come strumento internazionale destinato a lottare contro i delitti a carattere razzista perpetrati mediante i sistemi informatici. Si tratta di reprimere atti come la diffusione di materiale razzista, la minaccia con motivi razzisti, l'insulto a sfondo razzista, come pure la negazione o la minimizzazione del genocidio. D'altra parte, rinvia alle disposizioni della Convenzione sulla cibercriminalità, in particolare a quelle relative al diritto procedurale, all'assistenza giudiziaria e all'estradizione. Può essere ratificato dagli Stati che hanno aderito alla Convenzione sulla cibercriminalità (STE 185).

In linea di massima, l'ordinamento giuridico svizzero è conforme al contenuto del Protocollo addizionale. Un eventuale adeguamento dell'articolo 261bis CP (discriminazione razziale) non è imperativo. Una dichiarazione restrittiva (o limitativa) sarebbe però indispensabile. Considerato il debole valore aggiunto che presenta il Protocollo addizionale rispetto alla Convenzione sulla cibercriminalità che la Svizzera ha ratificato, un'adesione non si impone.

4.7.7

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) (STE 196)

Priorità per la Svizzera: B/C Ratificata da: (30)

Albania, Andorra, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia. Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (14)

Armenia, Azerbaigian, Belgio, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito, San Marino e Svizzera

Entrata in vigore:

1° giugno 2007

1870

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo mira a colmare le lacune della lotta internazionale al terrorismo. Essa impone in primo luogo alle Parti contraenti di considerare delitto penale l'incitamento pubblico al terrorismo così come il reclutamento e la formazione di terroristi.

Il diritto svizzero copre una parte del contenuto della Convenzione con numerose disposizioni, ma non comprende delitti specifici corrispondenti esplicitamente al nocciolo della Convenzione. Per mettere in atto la Convenzione, occorrerebbe prevedere l'introduzione di disposizioni penali nuove o complementari vertenti sul periodo anteriore alla preparazione di atti terroristici (reclutamento e formazione di terroristi senza legami con un atto pianificato). L'utilità pratica e la proporzionalità di un tale inasprimento del diritto penale, che comporterebbe in particolare un'anticipazione della punibilità, sono controverse. La Svizzera ha firmato la Convenzione l'11 settembre 2012.

4.7.8

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005) (STE 198)

Priorità per la Svizzera: D Ratificata da: (22)

Albania, Armenia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Lettonia, Malta, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina e Ungheria

Firmata da: (13)

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Russia, Svezia e Turchia e Unione europea

Entrata in vigore:

1° maggio 2008

Si tratta di una revisione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio del 1990 (STE 141). Attualmente, 22 Stati hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005. 13 Stati e l'Unione europea l'hanno inoltre firmata, senza che la firma sia tuttavia stata seguita da una ratifica.

Occorre tuttavia notare che nessuno dei Paesi a noi limitrofi e neppure il Regno Unito, il Lussemburgo o i Paesi scandinavi l'hanno ratificata. Lo stesso vale per gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone, che hanno partecipato ai negoziati riguardanti la presente Convenzione in qualità di osservatori e hanno la possibilità di aderirvi. Le ratifiche sono in grande misura degli ex Paesi dell'Est e di quelli dei Balcani, che non sono membri del Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali (GAFI). Con la revisione del 2012 delle raccomandazioni del GAFI, gli standard contenuti nella Convenzione sono oggi sorpassati. È assai probabile che a breve o medio termine, vedano la luce una nuova convenzione o un protocollo addizionale. Considerato che il diritto svizzero è già praticamente conforme alla Convenzione e che i nuovi standard del GAFI ­ di natura politicamente vincolante ­

1871

vanno oltre quelli della Convenzione, ratificare un simile strumento non apporta alcun valore aggiunto.

Per finire, le raccomandazioni rivedute del GAFI non obbligano affatto gli Stati a ratificare e attuare la presente Convenzione.

4.7.9

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007) (STE 201)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da: (24)

Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Spagna, Turchia e Ucraina

Firmata da: (21)

Andorra, Armenia, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Estonia, Germania, Georgia, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Monaco, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ungheria

Entrata in vigore:

1° luglio 2010

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è il primo strumento che considera delitto penale le varie forme di abusi sessuali contro i bambini nel loro insieme. Oltre alla definizione dei delitti, la Convenzione contiene disposizioni sulla prevenzione, la protezione delle vittime e la procedura penale, come pure regole concernenti la cooperazione internazionale.

La Convenzione è un testo importante sia per la politica interna sia per quella estera.

Tuttavia, il diritto svizzero in vigore non ne adempie completamente le esigenze.

Una ratifica necessita di adeguamenti del Codice penale; si tratta in particolare di considerare delitto penale il ricorso ai servizi sessuali dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Il Consiglio federale ha approvato il progetto e l'ha trasmesso al Parlamento il 4 luglio 2012. Il Consiglio degli Stati l'ha approvato l'11 dicembre 2012.

4.7.10

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (2010) (STE 209)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (5)

Albania, Lettonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Serbia

Firmato da: (19)

Austria, Azerbaigian, Bulgaria, Cipro, Croazia, ExRepubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria

Entrato in vigore:

1° maggio 2012

1872

Il Protocollo completa la Convenzione per taluni aspetti al fine di semplificare e accelerare la procedura di estradizione se la persona interessata vi acconsente. Il Protocollo rappresenta un progresso per gli Stati che vi parteciperanno e che non applicano ancora la procedura di estradizione semplificata. La Svizzera intende ratificarlo.

4.7.11

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (2012) (STE 212)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (­)

­

Firmato da: (13)

Albania, Armenia, Austria, Italia, Lussemburgo, Lettonia, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

Il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione modifica e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione al fine di adeguarla alle necessità moderne. Le disposizioni riguardano, in particolare, le questioni della prescrizione, delle domande e degli atti a sostegno, della regola della specialità, del transito, della riestradizione a uno Stato terzo e delle vie e dei mezzi di comunicazione. La Svizzera intende ratificarlo.

4.8

Cultura e sport

4.8.1

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) (STE 199)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (14)

Armenia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Moldova, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia e Ungheria

Firmata da: (6)

Albania, Belgio, Bulgaria, San Marino, Slovacchia e Ucraina

Entrata in vigore:

1° giugno 2011

La Convenzione quadro mira a uniformare i testi esistenti elaborati per il Consiglio d'Europa in materia di patrimonio culturale. Istituendo un quadro comune, il Consiglio d'Europa intende impegnarsi nella messa a punto di una protezione del patrimonio culturale globale legata al principio dello sviluppo sostenibile. In questo senso, la Convenzione quadro definisce un diritto al patrimonio culturale derivato dal diritto di prendere parte alla vita culturale (art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; RS 0.103.1) e sottolinea così il valore e il potenziale del patrimonio culturale rendendolo una risorsa dello sviluppo sostenibile.

1873

La Svizzera è convinta che in virtù del carattere essenzialmente declamatorio del contenuto del testo, esso si avvicina più a una dichiarazione che non a una convenzione. Considerate le condizioni, per il momento un'adesione non si impone.

4.9

Radiotelevisione

4.9.1

Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) (STE 183)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (8)

Bosnia Erzegovina, Croazia, Francia, Georgia, Lituania, Monaco, Slovacchia e Ungheria

Firmata da: (10)

Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Turchia e Ucraina

Entrata in vigore:

1° gennaio 2008

La Convenzione e il relativo Protocollo vertono sul principio del deposito legale obbligatorio delle immagini in movimento, prodotte o coprodotte e messe a disposizione del pubblico in ogni Stato contraente. Si intende per deposito legale non soltanto l'obbligo di depositare una copia di riferimento in un organo d'archiviazione appositamente designato dalle Parti, ma anche quello della conservazione, che può eventualmente richiedere lavori di restauro. Ai due obblighi summenzionati si aggiunge quello della messa a disposizione per fini scientifici o di ricerca, osservando per altro le norme internazionali e nazionali in materia di diritto d'autore. A questo stadio, per mancanza di basi legali e di mezzi finanziari, la Svizzera non prevede di aderire alla Convenzione e al Protocollo.

4.9.2

Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) (STE 184)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da: (4)

Francia, Lituania, Monaco e Slovacchia

Firmato da: (9)

Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Islanda, Portogallo, Romania, Turchia e Ucraina

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui quattro da parte di Stati membri)

Indicazioni supplementari al numero 4.9.1

1874

4.10

Sanità pubblica

4.10.1

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (2011) (STCE 211)

Priorità per la Svizzera: A Ratificata da: (1)

Ucraina

Firmata da: (21)

Armenia, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Guinea, Islanda, Israele, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Marocco, Moldavia, Portogallo, Russia, Spagna, Svizzera e Turchia.

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

La Convenzione Medicrime del Consiglio d'Europa è il primo accordo internazionale che mira a impedire che medicamenti (farmaci e dispositivi medici) contraffatti mettano in pericolo la salute di persone. Essa definisce i reati riguardanti la fabbricazione, l'offerta e il commercio di medicamenti contraffatti e la protezione dei diritti delle vittime di detti reati. Disciplina inoltre la collaborazione nazionale e internazionale tra le autorità interessate. La Convenzione esclude esplicitamente le questioni inerenti alla protezione intellettuale (nello specifico la protezione mediante brevetto).

Con la legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e le relative ordinanze, la Svizzera dispone già ora di ottimi strumenti giuridici per perseguire gli autori delle contraffazioni di medicamenti. Alcuni elementi della Convenzione sono già stati trasposti nel diritto svizzero nel quadro della revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa). La ratifica della Convenzione Medicrime necessita tuttavia ancora di ulteriori modifiche della LATer e di altre leggi svizzere. Attualmente si stanno preparando in seno all'Amministrazione federale i necessari adeguamenti di legge. L'adozione del messaggio/decreto federale è prevista per il 2014.

4.11

Questioni sociali

4.11.1

Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 014 e STE 014A)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (18 e 17)

Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta (questo Paese ha ratificato la Convenzione, ma soltanto firmato il Protocollo aggiuntivo), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Turchia

Firmata da: (0 e 1)

Malta (014A)

Entrata in vigore:

1° luglio 1954 1875

Secondo questa Convenzione, una Parte si impegna a far beneficiare dell'assistenza sociale e medica, a parità con i propri cittadini e alle stesse condizioni, i cittadini delle altre Parti in soggiorno regolare sul suo territorio e privi di risorse adeguate.

Tale assistenza è prestata al luogo di domicilio dell'indigente. Nessun rimborso delle spese assunte può essere preteso dallo Stato d'origine di quest'ultimo. Peraltro, un cittadino di un'altra Parte non può essere rimpatriato in ragione della sua indigenza.

Il rimpatrio è possibile solo a talune condizioni fissate dalla Convenzione.

Il Protocollo aggiuntivo (STE 014A) estende il beneficio della Convenzione ai rifugiati.

Il settore dell'assistenza sociale è di competenza cantonale. Un'eventuale ratifica della Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria dipende dalla ratifica della Carta sociale europea e in particolare dall'accettazione del suo articolo 13.

Infatti, gli obblighi imposti dalla Convenzione sono gli stessi contenuti nell'articolo 13 paragrafo 4 della Carta sociale che fa riferimento esplicito alla Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria.

4.11.2

Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) (STE 048A)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da: (7)

Belgio, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia

Firmato da: (6)

Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Repubblica Ceca e Turchia

Entrato in vigore:

17 marzo 1968

Al pari del Codice europeo di Sicurezza sociale (STE 048) ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977, il Protocollo, volto a incrementare lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati contraenti, prevede un livello di prestazioni di sicurezza sociale più elevato di quello del Codice.

Per poter ratificare il Protocollo, uno Stato deve accettarne almeno otto parti. La legislazione svizzera soddisfa le esigenze concernenti il trattamento pensionistico di vecchiaia (parte V), gli assegni familiari (parte VII) e le prestazioni riservate ai superstiti (parte X). Non soddisfa, per contro, le esigenze riguardanti il trattamento in caso d'infortuni sul lavoro e di malattie professionali (parte VI) o il trattamento in caso d'invalidità (parte IX). Inoltre, la Svizzera non ha potuto ratificare le parti II, III, IV e VIII (cure mediche, indennità per malattia, maternità e disoccupazione) del Codice. Lo stesso vale, a maggior ragione, per quanto concerne il Protocollo. La Svizzera potrebbe, nel migliore dei casi, accettare cinque (la parte V conta per tre parti) delle otto parti minime richieste; ciò esclude, per il momento, la ratifica dello strumento.

1876

4.11.3

Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) (STE 068)

Priorità per la Svizzera: B Ratificato da: (5)

Danimarca, Francia, Italia, Norvegia e Spagna

Firmato da: (7)

Belgio, Bulgaria, Grecia, Finlandia, Germania, Moldova e Svizzera

Entrato in vigore:

30 maggio 1971

L'Accordo disciplina le condizioni di vita e di lavoro delle giovani collocate alla pari, nel loro stesso interesse e in quello delle famiglie ospitanti.

Benché alcune disposizioni dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari possano essere considerate obsolete, questo documento è sempre un punto di riferimento per l'elaborazione della nostra legislazione e la pratica in questo settore.

4.11.4

Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) (STE 093)

Priorità per la Svizzera: C Ratificata da: (11)

Albania, Francia, Italia, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina

Firmata da: (4)

Belgio, Germania, Grecia e Lussemburgo

Entrata in vigore:

1° maggio 1983

Questa Convenzione tratta gli aspetti essenziali della situazione giuridica dei lavoratori migranti, in particolare riguardo a: assunzione, esami medico-professionali, ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, trasferimento dei risparmi, sicurezza sociale, assistenza sociale e sanitaria, termine del contratto di lavoro, licenziamento e ricollocamento.

La normativa svizzera sugli stranieri costituisce l'ostacolo principale all'adesione a questa Convenzione, benché da alcuni anni si sia fortemente ravvicinata ai termini della medesima. La LStr entrata in vigore il 1° gennaio 2008 migliora in parte lo statuto giuridico dei cittadini di Stati terzi. Ciò nonostante, la legge contiene sempre disposizioni incompatibili con la Convenzione europea.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, nel giugno 2002, la legislazione svizzera è ormai compatibile con le disposizioni della Convenzione per quanto riguarda i cittadini dell'UE e dei Paesi membri dell'AELS. Tuttavia, la portata geografica della Convenzione è superiore a quella dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, e anche considerando che quest'ultimo nell'aprile 2006 è stato esteso ad altri dieci Stati membri dell'UE, nonché alla Bulgaria e alla Romania nel giugno del 2009, l'Accordo bilaterale con l'UE e l'AELS non influisce direttamente sulla questione dell'adesione alla Convenzione europea.

1877

4.11.5

Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto) (1990) (STE 139)

Priorità per la Svizzera: C Ratificato da: (1)

Paesi Bassi

Firmato da: (13)

Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Svezia e Turchia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di due ratifiche

Rispetto al Codice europeo di Sicurezza sociale e al corrispettivo Protocollo, il Codice riveduto apporta i seguenti miglioramenti: estensione del campo d'applicazione personale, miglioramento della natura e del livello delle prestazioni, flessibilità in materia di prestazioni e della concessione dei diritti, adeguamento delle nozioni fondamentali di sicurezza sociale contenute nel Codice e nel corrispettivo Protocollo all'evoluzione intervenuta negli ultimi anni.

La Svizzera ha accettato cinque parti del Codice europeo di Sicurezza sociale, ma non è attualmente in grado di ratificare il relativo Protocollo (cfr. STE 048A, n. 4.11.2).

Per ratificare il Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto), gli Stati parte al Codice europeo di Sicurezza sociale del 1964 devono accettare almeno una delle parti da II a X del Codice riveduto.

Il Codice riveduto è uno strumento assai complesso, difficile da comprendere. Siccome è stato ratificato da un unico Stato membro del Consiglio d'Europa, non è ancora entrato in vigore.

4.11.6

Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani (2000) (STE 175)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da: (1)

Lussemburgo

Firmata da: (8)

Armenia, Azerbaigian, Belgio, Francia, Regno Unito, Romania, San Marino e Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui quattro da parte di Stati membri)

La Convenzione riguarda i giovani tra i 18 e i 25 anni che desiderano compiere attività di servizio volontario all'estero, per un periodo da 3 a 12 mesi. Il testo prelude all'istituzione di un vero statuto giuridico del giovane volontario europeo e alla regolamentazione di alcuni problemi relativi ai diritti e agli obblighi dei volontari e dei diversi partner, quali le organizzazioni di provenienza e di accoglienza (informazione e formazione antecedenti, assicurazioni sociali, alloggio, congedi, salario per le piccole spese). La Convenzione prevede anche il conferimento di un certificato di 1878

riconoscimento delle competenze acquisite dal volontario mediante la formazione informale.

Dal 2011, la Svizzera partecipa a pieno titolo al programma dell'UE «Gioventù in azione», che si concluderà alla fine del 2013. Il Servizio Volontario Europeo (SVE) fa parte del programma «Gioventù in azione» e si prefigge di favorire la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato nei seguenti settori: l'arte e la cultura, il sociale, l'ambiente e la protezione del patrimonio, i media e l'informazione dei giovani contro le esclusioni, il razzismo e la xenofobia, la salute, l'economia solidale, lo sport, la diversità culturale, il futuro dell'Europa. In quanto strumento di riconoscimento della formazione non formale, i partecipanti a un progetto del programma «Gioventù in azione» hanno il diritto di ricevere un certificato «Youthpass», documento che conferma la partecipazione al progetto e certifica le esperienze individuali in termini di apprendimento e di competenza.

Il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo esaminano attualmente il nuovo programma dell'UE «Erasmus per tutti», che dovrebbe iniziare nel 2014 per una durata di sette anni. Il programma riunirà tutti i meccanismi dell'UE messi in atto al momento per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sostituirà, da solo, sette programmi attuali. «Erasmus per tutti», che sarà aperto anche alla Svizzera a condizione che venga concluso un accordo, si baserà specialmente sull'esperienza acquisita con il programma «Gioventù in azione».

4.11.7

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) (STE 200)

Priorità per la Svizzera: B Ratificata da: (6)

Austria, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, e Ungheria

Firmata da: (2)

Germania e Ucraina

Entrata in vigore:

1° maggio 2009

La successione di Stati può spesso comportare un gran numero di casi di apolidia.

Per questa ragione, la presente Convenzione si basa sulla Convenzione europea sulla nazionalità (STE 166) per elaborare regole più dettagliate che gli Stati dovranno applicare allo scopo di prevenire, o almeno di ridurre al minimo, i casi di apolidia riconducibili alla successione di Stati.

Benché la Svizzera non sia direttamente interessata dalla Convenzione, il fatto di firmarla dimostrerebbe chiaramente l'importanza accordata alla lotta all'apolidia a livello internazionale.

4.12

Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente

­

1879

5

Convenzioni non prioritarie, obsolete o caduche

Numerose convenzioni aperte alla firma dal Consiglio d'Europa non hanno ottenuto il successo sperato o con l'andare del tempo hanno perso di significato, tanto più che il Consiglio d'Europa non è l'unica fonte di norme giuridiche internazionali in Europa. Decidendo, dal 2005, di concentrarsi su valori quali i diritti dell'uomo, la preminenza del diritto e la democrazia, ha abbandonato vari settori di attività che fino ad allora avevano generato un buon numero di convenzioni e di trattati.

Ne consegue che circa la metà delle convenzioni aperte alla firma dal Consiglio d'Europa, e che la Svizzera non ha ratificato, o hanno perso di significato, oppure sono divenute obsolete o caduche o ancora sono state sostituite e oggi non sono dunque più d'interesse per il nostro Paese.

Sono questi trattati, che la Svizzera non ha intenzione di ratificare e che lo stesso Consiglio d'Europa non considera prioritari, come pure i trattati che non sono più attuali per la Svizzera, ad esempio per il fatto di essere riallacciati a un trattato di base che è stato riveduto, a essere enumerati, per settori di attività, nel presente capitolo.

Si tratta per lo più di convenzioni che nel nono rapporto portavano la priorità D.

Ulteriori informazioni a loro riguardo possono essere reperite nel presente rapporto.

A complemento del titolo della convenzione, tra parentesi sono indicati l'anno di apertura alla firma di quest'ultima e il numero di Serie di trattati europei (STE) o di Serie di trattati del Consiglio d'Europa (STCE).

Sotto ogni convenzione figura un sottoparagrafo conforme al seguente schema: ­

Paesi che hanno ratificato la convenzione e numero;

­

Paesi che hanno firmato la convenzione e numero;

­

data d'entrata in vigore.

5.1

Diritti dell'uomo e bioetica

5.1.1

Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) (STE 128)

Ratificato da: (13)

Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria

Firmato da: (10)

Austria, Cipro, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia e Turchia

Entrato in vigore:

4 settembre 1992

1880

5.1.2

Protocollo di emendamento della Carta sociale europea (1991) (STE 142)

Ratificato da: (23)

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria

Firmato da: (3)

Lussemburgo, Slovenia e Turchia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato finora ratificato da tutte le Parti alla Carta sociale europea

5.1.3

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) (STE 158)

Ratificato da: (13)

Belgio, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo Repubblica Ceca e Svezia

Firmato da: (5)

Austria, Danimarca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria

Entrato in vigore:

1° luglio 1998

5.2

Libera circolazione delle persone

5.3

Relazioni diplomatiche e consolari (privilegi e immunità)

5.3.1

Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) (STE 061)

Ratificata da: (5)

Georgia, Grecia, Norvegia, Portogallo e Spagna

Firmata da: (4)

Austria, Germania, Islanda e Italia

Entrata in vigore:

9 giugno 2011

5.3.2

Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati (1967) (STE 061A)

Ratificato da: (3)

Norvegia e Portogallo

Firmato da: (3)

Austria, Germania e Italia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

1881

5.3.3

Protocollo in materia di aviazione civile (1967) (STE 061B)

Ratificato da: (2)

Portogallo e Spagna

Firmato da: (2)

Germania e Italia

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

5.4

Diritto pubblico e amministrativo, assistenza amministrativa

5.4.1

Convenzione europea su taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) (STE 136)

Ratificata da: (1)

Cipro

Firmata da: (7)

Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo e Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

5.4.2

Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) (STE 179)

Ratificato da: (9)

Albania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Svezia e Turchia

Firmato da: (13)

Azerbaigian, Belgio, Cipro, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Romania

Entrato in vigore:

1° settembre 2002

5.5

Diritto civile

5.5.1

Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) (STE 077)

Ratificata da: (12)

Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia e Ucraina

Firmata da: (3)

Danimarca, Germania e Regno Unito

Entrata in vigore:

20 marzo 1976

1882

5.5.2

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) (STE 160)

Ratificata da: (17)

Albania, Austria, Cipro, Croazia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Turchia e Ucraina

Firmata da: (11)

Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna. Svezia e Ungheria

Entrata in vigore:

1° luglio 2000

5.5.3

Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) (STE 192)

Ratificata da: (8)

Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Turchia e Ucraina

Firmata da: (10)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Malta, Moldova, Polonia e Portogallo

Entrata in vigore:

1° settembre 2005

5.6

Diritto delle obbligazioni

5.6.1

Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) (STE 029)

Ratificata da: (7)

Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia

Firmata da: (5)

Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Polonia

Entrata in vigore:

22 settembre 1969

5.6.2

Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) (STE 041)

Ratificata da: (17)

Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Polonia, Regno Unito, Serbia e Slovenia

Firmata da: (5)

Austria, Georgia, Grecia, Paesi Bassi e Turchia

Entrata in vigore:

15 febbraio 1967

1883

5.6.3

Ratificato da: (8)

Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) (STE 042) Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Moldova

Firmato da: (­)

­

Entrato in vigore:

25 gennaio 1965

5.6.4

Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) (STE 056)

Ratificata da: (1)

Belgio

Firmata da: (1)

Austria

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

5.6.5

Convenzione europea sullo stabilimento delle società (1966) (STE 057)

Ratificata da: (1)

Lussemburgo

Firmata da: (3)

Belgio, Germania e Italia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

5.6.6

Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967) (STE 060)

Ratificata da: (1)

Lussemburgo

Firmata da: (3)

Austria, Francia e Germania

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

5.6.7

Convenzione europea relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) (STE 072)

Ratificata da: (­)

­

Firmata da: (4)

Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito

Entrata in vigore:

11 febbraio 1979

1884

5.6.8

Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) (STE 075)

Ratificata da: (­)

­

Firmata da: (3)

Austria, Germania e Paesi Bassi

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche

5.6.9

Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) (STE 079)

Ratificata da: (­)

­

Firmata da: (3)

Germania, Norvegia e Svizzera

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

5.6.10

Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) (STE 091)

Ratificata da: (­)

­

Firmata da: (4)

Austria, Belgio, Francia e Lussemburgo

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

5.6.11

Convenzione sulle operazioni insider (1989) (STE 130)

Ratificata da: (8)

Cipro, Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Svezia

Firmata da: (1)

Slovenia

Entrata in vigore:

1° ottobre 1991

5.6.12

Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) (STE 133)

Ratificato da: (8)

Cipro, Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Svezia

Firmato da: (1)

Slovenia

Entrato in vigore:

1° ottobre 1991

1885

5.6.13

Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) (STE 150)

Ratificata da: (­)

­

Firmata da: (9)

Cipro, Finlandia, Grecia, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

5.7

Diritto penale, assistenza in materia penale ed esecuzione delle pene

5.7.1

Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964) (STE 051)

Ratificata da: (19)

Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Estonia, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Francia, Italia, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ucraina

Firmata da: (5)

Danimarca, Germania, Grecia, Malta e Turchia

Entrata in vigore:

22 agosto 1975

5.7.2

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1964) (STE 052)

Ratificata da: (5)

Cipro, Danimarca, Francia, Romania e Svezia

Firmata da: (10)

Austria, Belgio, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Turchia

Entrata in vigore:

18 luglio 1972

5.7.3

Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970) (STE 071)

Ratificata da: (2)

Italia e Turchia

Firmata da: (7)

Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo e Paesi Bassi

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

1886

5.7.4

Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) (STE 101)

Ratificata da: (15)

Azerbaigian, Cipro, Danimarca, Germania, Islanda, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Svezia

Firmata da: (8)

Georgia, Grecia, Irlanda, Malta, Regno Unito, Russia, Spagna e Turchia

Entrata in vigore:

1° luglio 1982

5.7.5

Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) (STE 172)

Ratificata da: (1)

Estonia

Firmata da: (13)

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Romania, Svezia, Ucraina

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

5.8

Cultura e sport

5.8.1

Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) (STE 119)

Ratificata da: (­)

­

Firmata da: (6)

Cipro, Grecia, Italia, Liechtenstein, Portogallo e Turchia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di tre ratifiche

5.9

Radiotelevisione

5.9.1

Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) (STE 027)

Ratificato da: (16)

Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Tunisia e Turchia

Firmato da: (1)

Italia

Entrato in vigore:

1° luglio 1961

1887

5.9.2

Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) (STE 034)

Ratificato da: (7)

Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Svezia

Firmato da: (5)

Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi

Entrato in vigore:

1° luglio 1961

5.9.3

Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) (STE 054)

Ratificato da: (6)

Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Svezia

Firmato da: (2)

Grecia e Lussemburgo

Entrato in vigore:

24 marzo 1965

5.9.4

Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive (1974) (STE 081)

Ratificato da: (10)

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Turchia

Firmato da: (1)

Lussemburgo

Entrato in vigore:

31 dicembre 1974

5.9.5

Secondo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) (STE 113)

Ratificato da: (10)

Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Turchia

Firmato da: (1)

Grecia

Entrato in vigore:

1° gennaio 1985

5.9.6

Terzo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) (STE 131)

Ratificato da: (7)

Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Turchia

Firmato da: (1)

Belgio

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato finora ratificato da tutte le Parti il trattato STE 034

1888

5.9.7

Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) (STE 153)

Ratificata da: (2)

Cipro e Norvegia

Firmata da: (9)

Belgio, Bosnia Erzegovina, Germania, Lussemburgo, Regno Unito,San Marino, Spagna, Svizzera e CE

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di sette ratifiche (di cui cinque da parte di Stati membri)

5.9.8

Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) (STE 180)

Ratificata da: (3)

Bulgaria, Moldova e Unione europea

Firmata da: (2)

Bosnia Erzegovina e Norvegia

Entrata in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di cinque ratifiche (di cui almeno una da parte di uno Stato non membro dello Spazio economico europeo)

5.10

Sanità pubblica

5.10.1

Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) (STE 020)

Ratificato da: (17)

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Turchia

Firmato da: (1)

Portogallo

Entrato in vigore:

1° gennaio 1956

5.10.2

Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) (STE 040)

Ratificato da: (8)

Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito

Firmato da: (2)

Austria e Danimarca

Entrato in vigore:

27 dicembre 1963 1889

5.11

Questioni sociali

5.11.1

Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 012 e STE 012A)

Ratificato da: (21)

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Turchia

Firmato da: (­)

­

Entrato in vigore:

1° luglio 1954

5.11.2

Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dall'AVS/AI con Protocollo aggiuntivo (1953) (STE 013 e STE 013A)

Ratificato da: (21)

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Turchia

Firmato da: (­)

­

Entrato in vigore:

1° luglio 1954

5.11.3

Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) (STE 038)

Ratificato da: (8)

Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Turchia

Firmato da: (3)

Germania, Grecia e Lussemburgo

Entrato in vigore:

15 giugno 1962

5.11.4

Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) (STE 078 e STE 078A)

Ratificata da: (8)

Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia

Firmata da: (5)

Francia, Grecia, Irlanda, Moldova e Repubblica Ceca

Entrata in vigore:

1° marzo 1977

1890

5.11.5

Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale (1994) (STE 154)

Ratificato da: (1)

Portogallo

Firmato da: (4)

Austria, Grecia, Lussemburgo e Repubblica Ceca

Entrato in vigore:

non ancora in vigore non essendo stato raggiunto il minimo richiesto di due ratifiche

5.12

Protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente

5.12.1

Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1983) (STE 115)

Ratificato da: (5)

Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna

Firmato da: (2)

Germania e Svizzera

Entrato in vigore:

1° novembre 1984

1891

Allegato 1

Elenco delle convenzioni non ratificate per grado di priorità Priorità A 099 (A/B), 195 (A/B), 201, 211 Priorità B 043, 046, 068, 094, 095, 096, 100, 144, 149, 156, 175, 189, 196 (B/C), 200, 209, 212 Priorità C 009, 014, 019, 048A, 070, 073, 093, 127, 139, 163, 166, 177, 183, 184, 199, 203, 205, 207, 208, 210 Priorità D 035, 082, 174, 198, 202

1892

Allegato 2

Convenzioni e accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa secondo la Serie di trattati europei (STE) STE Titolo (anno d'apertura alla firma) STCE1

Ratifica2

001 002

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012 013 014

1 2 3 4 5 6

Statuto del Consiglio d'Europa (1949) Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1949) Accordo speciale relativo alla sede del Consiglio d'Europa (1949)5 Accordo complementare all'Accordo generale concernente i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa (1950)5 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) I Dichiarazioni sull'articolo 25 (Diritto di ricorso individuale) II Dichiarazioni sull'articolo 46 (Giurisdizione obbligatoria della Corte) Emendamenti allo Statuto (maggio 1951)6 Emendamenti allo Statuto (dicembre 1951)6 Testi di carattere statutario adottati nel maggio e agosto 1951 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1952) Protocollo addizionale all'accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa(1952) Emendamento allo Statuto del Consiglio d'Europa (1953)6 Accordo interinale europeo sui regimi di sicurezza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti con Protocollo aggiuntivo (1953) Accordo interinale europeo concernente la sicurezza sociale nei settori diversi dall'AVS/AI con Protocollo aggiuntivo Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo aggiuntivo (1953)

Priorità3 N.4

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030 C

4.1.1

­

5.11.1

­

5.11.2

C

4.11.1

RS 0.192.110.31 RS 0.192.030

Le convenzioni e gli accordi sono stati numerati nell'ordine cronologico dell'apertura alla firma.

Ratifica da parte della Svizzera, riferimento alla Raccolta sistematica delle leggi (RS).

A, B, C o D.

Del presente rapporto.

Questo accordo tratta unicamente problemi concernenti i rapporti fra il Consiglio d'Europa e la Francia. La Svizzera non è Parte contraente.

Gli emendamenti sono parte integrante dello Statuto.

1893

STE

Titolo

Ratifica

015

Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1953) Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetti (1953) Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione7 Convenzione culturale europea (1954) Convenzione europea sul domicilio (1955) Accordo sullo scambio dei mutilati di guerra tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ai fini di cura medica (1955) Convenzione europea sull'equivalenza dei periodi di studi universitari (1956) Secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1956) Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie (1957) Convenzione europea di estradizione (1957) Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1957) Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1958) Accordo europeo sullo scambio dei programmi mediante telefilm (1958) Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1959) Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli autoveicoli (1959) Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959) Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati (1959) Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959) Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1960) Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1960) Carta sociale europea (1961)

RS 0.414.1

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

034 035

7

Priorità

N.

C ­

4.2.1 5.10.1

­

5.9.1

­

5.6.1

­

5.9.2

D

4.1.2

RS 0.440.1

RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161

RS 0.192.110.33

RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

La convenzione è stata denunciata da quasi tutte le parti contraenti, fra cui la Svizzera.

1894

STE

036

Titolo

Quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1961) 037 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa (1961) 038 Accordo europeo sulla collaborazione medica nel campo dei trattamenti speciali e delle risorse termo-climatiche (1962) 039 Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1962) 040 Accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sul rilascio, ai mutilati di guerra, militari e civili, di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di protesi e apparecchi ortopedici (1962) 041 Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti recati seco dai viaggiatori (1962) 042 Accordo per l'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale (1962) 043 Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1963) 044 Protocollo n. 2 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che attribuisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza a emettere pareri consultivi (1963) 045 Protocollo n. 3 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (1963) 046 Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà fondamentali diversi da quelli che figurano già nel primo Protocollo addizionale alla Convenzione (1963) 047 Convenzione concernente l'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (1963) 048 Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) 048A Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale (1964) 049 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (1964) 050 Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1964) 051 Convenzione europea sulla sorveglianza dei condannati o liberati condizionatamente (1964)

Ratifica

Priorità

N.

­

5.11.3

­

5.10.2

­

5.6.2

­

5.6.3

B

4.4.1

B

4.1.3

C

4.11.2

­

5.7.1

RS 0.192.110.34 RS 0.142.104

RS 0.812.31

RS 0.101

RS 0.101

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104

RS 0.414.11 RS 0.812.21

1895

STE

Titolo

052

Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (1964) Accordo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali (1965) Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1965) Protocollo n. 5 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione (1966) Convenzione europea per una normativa uniforme sull'arbitrato (1966) Convenzione europea sul domicilio (1966) Convenzione europea sull'adozione dei minori (1967) Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere (1967) Convenzione europea sulle obbligazioni in valuta estera (1967) Convenzione europea sulle funzioni consolari (1967) A Protocollo relativo alla protezione dei rifugiati B Protocollo in materia di aviazione civile Convenzione europea nell'ambito dell'informazione sul diritto estero (1968) Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (1968) Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura (1968) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1968) Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1969) Accordo europeo concernente le persone che partecipano ai procedimenti davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1969) Accordo europeo sul collocamento alla pari (1969) Accordo europeo sul mantenimento delle borse agli studenti che continuano gli studi all'estero (1969) Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive (1970) Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (1970)

053 054 055

056 057 058 059 060 061

062 063 064 065 066 067

068 069 070 071

1896

Ratifica

Priorità

N.

­

5.7.2

­

5.9.3

­

5.6.4

­

5.6.5

­

5.6.6

­

5.3.1

­

5.3.2

­

5.3.3

B

4.11.3

C

4.7.1

­

5.7.3

RS 0.784.404

RS 0.101

RS 0.211.221.310 RS 0.811.21

RS 0.274.161 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 RS 0.440.2 RS 0.101.1

RS 0.414.7

STE

Titolo

072

Convenzione europea relativa all'opposizione sui titoli al portatore con circolazione internazionale (1970) Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive (1972) Convenzione europea sull'immunità degli Stati e Protocollo addizionale (1972) Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie (1972) Convenzione europea sul computo dei termini (1972) Convenzione relativa a un sistema di iscrizione dei testamenti (1972) Convenzione europea di sicurezza sociale e Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di sicurezza sociale (1972) Convenzione europea sulla responsabilità civile in caso di danni causati da autoveicoli (1973) Accordo sulla traslazione delle salme (1973) Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1974) Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (1974) Convenzione europea concernente la protezione sociale degli agricoltori (1974) Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1974) Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio (1975) Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1975) Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1976) Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (1976) Protocollo addizionale dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari (1976) Convenzione europea per la repressione del terrorismo (1977) Convenzione europea sulla responsabilità per lesione o morte causati da prodotti (1977) Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (1977) Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante (1977) Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (1977)

073 074 075 076 077 078

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094

Ratifica

Priorità

N.

­

5.6.7

C

4.7.2

­

5.6.8

­

5.5.1

­

5.11.4

­

5.6.9

­

5.9.4

D

4.7.3

­

5.6.10

C

4.11.4

B

4.4.2

RS 0.273.1

RS 0.221.122.3

RS 0.818.62

RS 0.831.108 RS 0.812.32 RS 0.211.221.131 RS 0.353.11 RS 0.454 RS 0.741.16 RS 0.812.321 RS 0.353.3

RS 0.274.137

1897

STE

Titolo

095

Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1977) Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (1978) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (1978) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1978) Convenzione europea sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (1978) Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (1978) Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (1979) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (1979) Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (1979) Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (1980) Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1980) Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità per i rifugiati (1980) Convenzione per la protezione delle persone nell'ambito del trattamento automatico dei dati personali (1981) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari (1983) Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo concernente lo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni (1983) Convenzione sul trasferimento dei condannati (1983)

096 097 098 099 100 101 102 103 104 105

106 107 108 109 110

111 112

1898

Ratifica

Priorità

N.

B

4.4.3

B

4.4.4

A/B

4.7.4

B

4.4.5

­

5.7.4

RS 0.351.21 RS 0.353.12

RS 0.458 RS 0.452.1 RS 0.455 RS 0.211.230.01

RS 0.131.1 RS 0.142.305 RS 0.235.1 RS 0.812.161.1 RS 0.631.244.551

RS 0.812.311 RS 0.343

STE

Titolo

113

Secondo Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1983) Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena capitale (1983) Protocollo che emenda l'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e di pulitura (1983) Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (1983) Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1984) Protocollo n. 8 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1985) Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali (1985) Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985) Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (1985) Carta europea dell'autonomia locale (1985) Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini scientifici (1986) Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative (1986) Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia (1987) Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1987) Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (1988) Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea (1988) Convenzione sulle operazioni insider (1989) 3° Protocollo aggiuntivo al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle trasmissioni televisive (1989) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1989) Protocollo alla Convenzione sulle operazioni insider (1989) Protocollo alla Convenzione concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea (1989)

114

115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134

Ratifica

Priorità

N.

­

5.9.5

­

5.12.1

­

5.8.1

C

4.4.6

­

5.1.1

­ ­

5.6.11 5.9.6

­

5.6.12

RS 0.101.06

RS 0.312.5 RS 0.101.07 RS 0.101

RS 0.415.3

RS 0.440.4 RS 0.102 RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106

RS 0.784.405

RS 0.812.211

1899

STE

Titolo

Ratifica

135 136

Convenzione contro il doping (1989) Convenzione europea concernente taluni aspetti internazionali del fallimento (1990) 5° Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1990) Convenzione europea sull'equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990) Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto) (1990) Protocollo n. 9 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1990) Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990) Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea (1991) Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta) (1992) Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992) Protocollo d'emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (1992) Protocollo n. 10 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1992) Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (1992) Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) Secondo Protocollo concernente la modifica della Convenzione sulla riduzione dei casi di pluricittadinanza e sugli obblighi militari connessi con tali casi (1993) Convenzione sulla responsabilità civile dei danni causati da attività pericolose per l'ambiente (1993) Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1993) Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e diritti affini nel quadro della radiodiffusione transfrontaliera via satellite (1994) Protocollo alla Convenzione europea di sicurezza sociale (1994)

RS 0.812.122.1

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

150 151

152 153 154

1900

Priorità

N.

­

5.4.1

C

4.11.5

­

5.1.2

B

4.4.7

B

4.4.8

­

5.6.13

­

5.9.7

­

5.11.5

RS 0.192.110.35 RS 0.414.32

RS 0.101 RS 0.311.53

RS 0.440.5

RS 0.454 RS 0.101 RS 0.443.2 RS 0.441.2

RS 0.106

RS 0.106

STE

Titolo

Ratifica

155

Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione (1994) Accordo relativo al traffico illecito via mare, in applicazione dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1995) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995) Protocollo addizionale alla Convenzionequadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1995) Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996) Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1996) Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (1996) Carta sociale europea (riveduta) (1996) Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (1997) Convenzione sul riconoscimento delle qualificazioni relative all'insegnamento superiore nella regione europea (1997) Convenzione europea sulla nazionalità (1997) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (1997) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani (1998) Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale (1998) Protocollo d'emendamento alla Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o altri fini (1998) Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1998)

RS 0.101.09

156

157 158 159

160 161 162 163 164

165 166 167 168

169

170

171

Priorità

N.

B

4.7.5

­

5.1.3

­

5.5.2

C

4.1.4

C

4.4.9

RS 0.441.1

RS 0.131.11

RS 0.101.3 RS 0.192.110.36

RS 0.810.2

RS 0.414.8

RS 0.343.1 RS 0.810.21

RS 0.131.12

RS 0.457

RS 0.784.405.1

1901

STE

Titolo

172

Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (1998) Convenzione penale sulla corruzione (1999) Convenzione civile sulla corruzione (1999) Convenzione europea relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani (2000) Convenzione europea sul paesaggio (2000) Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2000) Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (2001) Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria (2001) Convenzione sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2001) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (2001) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (2001) Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo (2001) Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive (2001) Convenzione sulla cibercriminalità (2001) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che disciplina il trapianto di organi e tessuti di origine umana (2002) Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza (2002) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (2002) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cibercriminalità concernente gli atti di razzismo e di xenofobia commessi su Internet (2003) Protocollo che emenda la Convenzione europea per la repressione del terrorismo (2003)8

173 174 175 176 177 178 179 180 181

182 183 184

185 186

187

188 189 190

8

Ratifica

Priorità

N.

­

5.7.5

D B

4.6.1 4.11.6

C

4.1.5

­

5.4.2

­

5.9.8

C

4.9.1

C

4.9.2

B

4.7.6

RS 0.311.55

RS 0.784.03

RS 0.235.11

RS 0.351.12

RS 0.311.43 RS 0.810.22

RS 0.101.093

RS 0.812.122.12

Non ancora entrato in vigore. Convenzione già ratificata dalla Svizzera il 7 settembre 2006.

1902

STE

Titolo

Ratifica

191

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione (2003) Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori (2003) Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (2003) Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (2004) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005) Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (2005) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (2006) Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007) Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) (2008) Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo ai test genetici a scopi medici (2008) Protocollo n. 14bis alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2009)9 Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali (2009) Protocollo n. 3 alla Convenzione quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali concernente i raggruppamenti euroregionali di cooperazione (REC) (2009) Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (2009)

RS 0.311.551

192 193 194

195 196 197 198

199 200 201 202 203 204 205 206

207

9

Priorità

N.

­

5.5.3

A/B

4.1.6

B/C

4.7.7

D

4.7.8

C

4.8.1

B

4.11.7

A

4.7.9

D

4.5.1

C

4.1.7

C

4.4.10

C

4.4.11

RS 0.452 RS 0.101.094

RS 0.311.543

RS 0.131.13

Divenuto caduco il 1° giugno 2010, data d'entrata in vigore del Protocollo n. 14 alla Convenzione (STCE n. 194).

1903

STE

Titolo

208

Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (2010) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (2010) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (2011) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (2012)

209 210

211

212

1904

Ratifica

Priorità

N.

C

4.4.12

B

4.7.10

C

4.1.8

A

4.10.1

C

4.7.11