Termine di referendum: 16 gennaio 2014

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie Modifica del 27 settembre 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20121, decreta: I La legge federale del 24 marzo 20002 concernente il risanamento fonico delle ferrovie è modificata come segue: Titolo: Introduzione dell'abbreviazione

(LRFF) Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti: 1

a.

sui veicoli ferroviari;

b.

sulla strada ferrata;

c.

sulla via di propagazione del suono;

d.

sugli edifici esistenti.

La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.

2

1 2 3

FF 2013 425 RS 742.144 RS 814.01

2010-3102

6343

Risanamento fonico delle ferrovie. LF

Art. 2 cpv. 1 e 2 Il risanamento fonico dev'essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata.

1

2 Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

Art. 3

Termini

I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

1

2 I provvedimenti complementari di cui all'articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari Art. 4 cpv. 3­5 Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.

3

Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l'entrata in vigore dei valori limite.

4

Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici.

5

Art. 5 cpv. 3 I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L'aiuto finanziario dev'essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio.

3

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 3: Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono Art. 7 cpv. 1 e 5 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

1

5

Abrogato

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Risanamento fonico delle ferrovie. LF

Art. 7a

Provvedimenti complementari

Se sono state accordate facilitazioni secondo l'articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l'Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

1

Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

2

Art. 8, primo periodo La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono. ...

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 4: Provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti Art. 10, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 5: Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico Art. 10a La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'acquisto e per l'esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.

1

2 I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d'impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15 cpv. 4 4

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.

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Risanamento fonico delle ferrovie. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Il presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Martina Buol

Data della pubblicazione: 8 ottobre 20134 Termine di referendum: 16 gennaio 2014

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