Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata ­ Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria» del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata ­ Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria», depositata il 4 luglio 20112; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 4 luglio 2011 «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata ­ Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 (nuovo) Fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l'interruzione di gravidanza e l'embrioriduzione non sono incluse nell'assicurazione obbligatoria.

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1 2 3

RS 101 FF 2011 5851 FF 2012 4777

2012-0296

6301

Iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni) Trascorso un periodo transitorio di nove mesi dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni e fino all'entrata in vigore della nuova legislazione federale, tutte le disposizioni in virtù delle quali l'interruzione di gravidanza o l'embrioriduzione sono incluse nell'assicurazione obbligatoria sono sostituite dalla disposizione dell'articolo 117 capoverso 3 della Costituzione federale.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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