13.047 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel e Ginevra del 29 maggio 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova

2013-0135

3267

Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire con un decreto federale semplice la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel e Ginevra. Le modifiche costituzionali ­ che riguardano i temi più disparati ­ sono tutte conformi al diritto federale ed è pertanto possibile accordare la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1 ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale deve essere approvata dal Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va accordata se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Uri: ­

la scuola materna obbligatoria;

nel Cantone di Soletta: ­

il completamento delle disposizioni in materia di incompatibilità;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

la modifica dell'organizzazione giudiziaria;

­

la riorganizzazione delle autorità competenti in materia di diritto civile;

nel Cantone dei Grigioni: ­

la riforma territoriale;

nel Cantone di Argovia: ­

i diritti di regalìa;

nel Cantone di Neuchâtel: ­

la maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio per l'approvazione di determinate leggi e decreti;

nel Cantone di Ginevra: ­

la custodia diurna di bambini in età prescolastica.

Le modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale: la garanzia federale deve dunque essere accordata.

1

RS 101

3268

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Uri

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012

Nella votazione popolare del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato la modifica dell'articolo 34 della Costituzione cantonale del 28 ottobre 19842 (Cost./UR) (scuola materna obbligatoria) con 4758 voti contro 4220.

Con lettera del 4 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Uri ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.1.2

Scuola materna obbligatoria

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 34

Art. 34

Scuole di base.

a. frequentazione La frequentazione della scuola di base è gratuita e, eccettuata la scuola materna, obbligatoria.

Scuole di base.

a. frequentazione La frequentazione della scuola di base è gratuita e obbligatoria, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.

Il vecchio articolo costituzionale sanciva l'obbligatorietà della scuola di base, ma non della scuola materna. Il nuovo articolo costituzionale sopprime questa eccezione. In futuro, sarà il Legislatore a decidere se e quando derogare all'obbligo di frequenza della scuola materna.

La modifica della Cost./UR è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.2

Costituzione del Cantone di Soletta

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012

Nella votazione popolare del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Soletta hanno approvato il nuovo articolo 58 capoverso 4 della Costituzione cantonale dell'8 giugno 19863 (Cost./SO) (completamento delle disposizioni in materia di incompatibilità) con 57 703 voti contro 7506.

Con lettera del 2 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

2 3

RS 131.214 RS 131.221

3269

1.2.2

Completamento delle disposizioni in materia di incompatibilità Nuovo testo Art. 58 cpv. 4 (nuovo) 4 Non possono essere membri del Gran Consiglio neppure i giudici non di carriera e i giudici supplenti dei tribunali cantonali che sottostanno alla vigilanza diretta del Gran Consiglio.

Allo scopo di rafforzare il principio della divisione dei poteri, il nuovo capoverso della Costituzione cantonale sancisce che i giudici non di carriera e i giudici supplenti dei tribunali cantonali sottoposti alla vigilanza diretta del Gran Consiglio non possono appartenere a quest'ultimo.

La modifica della Cost./SO è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.3

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 17 giugno 2012

Nella votazione popolare del 17 giugno 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato la seguenti modifiche della Costituzione cantonale del 17 maggio 19844 (Cost./BL): ­

modifica dell'organizzazione giudiziaria (modifica dei §§ 25 cpv. 1 lett. c, 42, 43 e 83 cpv. 1 lett. b) con 45 541 voti contro 21 871;

­

riorganizzazione delle autorità competenti in materia di diritto civile (modifica dei §§ 41 e 79 cpv. 1) con 40 566 voti contro 25 903.

Con lettera del 23 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.3.2

Modifica dell'organizzazione giudiziaria

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 25 cpv. 1 lett. c 1 [Il Popolo elegge alle urne:] c. i tribunali distrettuali;

1

§ 42 Distretti giudiziari 1 I distretti giudiziari sono enti territoriali decentralizzati incaricati di eseguire compiti della giustizia civile.

2 Il Cantone comprende i distretti giudiziari di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach, Gelterkinden e Waldenburg.

4

RS 131.222.2

3270

§ 25 cpv. 1 lett. c [Il Popolo elegge alle urne:] c. i tribunali circondariali civili;

§ 42 Circondari giudiziari civili 1 Il Cantone comprende due circondari giudiziari civili.

2 La legge disciplina l'appartenenza del territorio cantonale ai due circondari giudiziari civili.

3

La legge disciplina l'appartenenza dei Comuni ai diversi distretti giudiziari. I Comuni possono essere attribuiti a un altro distretto soltanto con il loro consenso.

§ 43 Circondari elettorali Le elezioni cantonali e distrettuali e le votazioni popolari cantonali si svolgono in circondari elettorali situati all'interno dei distretti.

2 La legge disciplina il numero, i compiti e l'organizzazione dei circondari elettorali.

§ 43 Circondari elettorali 1 Le elezioni e le votazioni popolari cantonali si svolgono in circondari elettorali situati all'interno dei distretti.

2 L'elezione dei membri dei tribunali circondariali civili si svolge all'interno dei circondari giudiziari civili.

3 La legge disciplina i compiti, il numero e l'organizzazione dei circondari elettorali e dei circondari giudiziari civili.

§ 83 cpv. 1 lett. b 1 [La giurisdizione civile è esercitata da:] b. i tribunali distrettuali;

§ 83 cpv. 1 lett. b 1 [La giurisdizione civile è esercitata da:] b. i tribunali circondariali civili;

1

Il pacchetto di misure del Cantone di Basilea Campagna per lo sgravio delle finanze cantonali («Entlastungspaket 12/15») prevede importanti cambiamenti nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria. Per modernizzarla e renderla più efficiente, ma anche per ridurne i costi, gli attuali sei tribunali distrettuali, ubicati in cinque località diverse, confluiranno in due tribunali circondariali civili con sede a Sissach e Arlesheim.

La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.3.3

Riorganizzazione delle autorità competenti in materia di diritto civile

Vecchio testo § 41 Distretti amministrativi 1 I distretti amministrativi sono enti territoriali decentralizzati incaricati di eseguire compiti dell'amministrazione cantonale.

2 Il Cantone comprende i distretti amministrativi di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach e Waldenburg.

3 La legge disciplina l'appartenenza dei Comuni ai diversi distretti amministrativi. I Comuni possono essere attribuiti a un altro distretto soltanto con il loro consenso.

§ 79 cpv. 1 L'amministrazione cantonale comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato. Gli organi dei distretti sono le segreterie distrettuali.

1

Nuovo testo § 41 Distretti I distretti sono enti territoriali incaricati dell'espletamento regionale di compiti pubblici.

2 Il Cantone comprende i distretti di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach e Waldenburg.

3 La legge disciplina l'appartenenza dei Comuni ai diversi distretti. I Comuni possono essere attribuiti a un altro distretto soltanto con il loro consenso.

1

§ 79 cpv. 1 L'amministrazione cantonale comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.

1

3271

Il Cantone di Basilea Campagna conta attualmente 26 uffici del registro fondiario, dello stato civile, delle successioni, delle esecuzioni e dei fallimenti. In futuro, vi sarà un solo ufficio cantonale del registro, delle successioni e dello stato civile ad Arlesheim e un ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti a Liestal. Essi faranno capo ad un ente unico («Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft»), il quale sostituirà anche le sei segreterie distrettuali esistenti. L'abolizione dei distretti amministrativi e il conseguente riordino amministrativo implicano una modifica della Costituzione.

La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.4

Costituzione del Cantone dei Grigioni

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012

Nella votazione popolare del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone dei Grigioni hanno approvato il nuovo articolo 108, la modifica dell'articolo 3 capoverso 3, 10 capoverso 1, 11 numero 4, 26 capoverso 1, 27 capoverso 3, 54 numero 2, 55 capoverso 2 numero 2, il titolo prima dell'articolo 68, gli articoli 68, 71, 74 e 76 capoverso 2 e l'abrogazione degli articoli 11 numeri 5 e 6, 69, 70, 72 e 73 della Costituzione cantonale del 14 settembre 20035 (Cost./GR) (riforma territoriale) con 31 788 voti contro 9410.

Con lettera del 17 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.4.2

Riforma territoriale

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 3 cpv. 3 3 I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

Art. 3 cpv. 3 3 I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

Art. 10 cpv.1 Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee di circolo e comunali.

Art. 10 cpv.1 1 Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee comunali.

1

5

RS 131.226

3272

Art. 11 n. 4, 5 e 6 [Le e gli aventi diritto di voto eleggono:] 4. i membri dei tribunali distrettuali; 5. le e i presidenti di circolo nonché le loro e i loro supplenti; 6. le e i presidenti delle corporazioni regionali;

Art. 11 n. 4, 5 e 6 [Le e gli aventi diritto di voto eleggono:] 4. i membri dei tribunali regionali; 5. abrogato 6. abrogato

Art. 26 cpv. 1 1 Il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio.

Art. 26 cpv. 1 1 Il Cantone, le regioni e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio.

Art. 27 cpv. 3 I circondari formano i circondari elettorali.

Art. 27 cpv. 3 3 Il Cantone è suddiviso in al massimo 39 circondari elettorali. La legge disciplina l'appartenenza dei comuni ai circondari elettorali, nonché le conseguenze di aggregazioni di comuni sul numero di circondari elettorali.

Art. 54 n. 2 [La giurisdizione civile e penale è esercitata:] 2. dai tribunali distrettuali;

Art. 54 n. 2 [La giurisdizione civile e penale è esercitata:] 2. dai tribunali regionali quali tribunali cantonali inferiori;

Art. 55 cpv. 2 n. 2 2 [In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica:] 2. i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni, dei circoli e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

Art. 55 cpv. 2 n. 2 2 [In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica:] 2. i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

Titolo prima dell'articolo 68: 2. Circoli, distretti e corporazioni regionali

Titolo prima dell'articolo 68: 2. Regioni

Art. 68 Distretti e circoli 1 Il Cantone è suddiviso nei Distretti e nei Circoli seguenti: 1. Albula (Circoli di Alvaschein, Belfort, Bergün e Surses); 2. Bernina (Circoli di Brusio e Poschiavo); 3. Hinterrhein (Circoli di Avers, Domleschg, Rheinwald, Schams e Thusis); 4. Imboden (Circoli di Rhäzüns e Trins); 5. Inn (Circoli di Ramosch, Suot Tasna, Sur Tasna e Val Müstair);

Art. 68 Regioni 1 Il Cantone è suddiviso nelle regioni seguenti: 1. Albula; 2. Bernina; 3. Engiadina Bassa/Val Müstair; 4. Imboden; 5. Landquart; 6. Maloja; 7. Moesa; 8. Plessur; 9. Prättigau/Davos; 10. Surselva; 11. Viamala.

3

3273

Landquart (Circoli Fünf Dörfer e di Maienfeld); 7. Maloja (Circoli di Bregaglia e Engadina Alta); 8. Moesa (Circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo); 9. Plessur (Circoli di Coira, Churwalden e Schanfigg); 10. Prettigovia/Davos (Circoli di Davos, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers e Seewis); 11. Surselva (Circoli di Disentis, Ilanz, Lumnezia/Lugnez, Ruis e Safien).

2 Con l'approvazione del Gran Consiglio, i circoli di un medesimo distretto possono aggregarsi fra loro.

2

Art. 69 Corporazioni regionali Per assolvere compiti regionali, i comuni si aggregano costituendo corporazioni regionali.

2 Le corporazioni regionali vanno delimitate in modo che siano in grado di assolvere i loro compiti in maniera opportuna ed economica.

Art. 69 Abrogato

Art. 70 Circoli I circoli sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.

2 Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni.

3 Formano i circondari elettorali per le elezioni del Gran Consiglio.

4 Il Cantone promuove l'aggregazione di circoli.

Art. 70 Abrogato

Art. 71 Distretti 1 I distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale.

2 Lo stato giuridico dei distretti è disciplinato dalla legge.

Art. 71 Regioni 1 Le regioni sono corporazioni del diritto pubblico cantonale e assolvono esclusivamente i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni.

2 L'organizzazione delle regioni e i diritti politici si conformano alla legge.

3 Le regioni costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per i tribunali regionali.

Art. 72 Corporazioni regionali 1 Le corporazioni regionali sono enti del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.

2 Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone, dai circoli o dai comuni.

Art. 72 Abrogato

6.

1

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La legge disciplina l'appartenenza dei comuni alle regioni.

Art. 73 Organi 1 Organi obbligatori dei circoli e delle corporazioni regionali sono: 1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici tramite votazione per urna o votazione per alzata di mano nell'assemblea popolare dei cittadini; 2. il consiglio del circolo rispettivamente le o i delegati della corporazione regionale; 3. la o il presidente del circolo rispettivamente della corporazione regionale; 4. altri organi a norma di legge.

2 La legge provvede affinché i circoli e le unioni di comuni garantiscano l'esercizio dei diritti politici.

Art. 73 Abrogato

Art. 74 Vigilanza 1 Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sui circoli, sui distretti e sulle corporazioni regionali. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia.

2 Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato ai circoli e alle corporazioni regionali, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 74 Vigilanza 1 Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sulle regioni. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia.

2 Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato alle regioni, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 76 cpv. 2 Il Cantone, le corporazioni regionali, i circoli e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati.

Art. 76 cpv. 2 2 Il Cantone, le regioni e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati.

2

Art. 108 (nuovo) Circoli, distretti, corporazioni regionali 1 I circoli che assolvono compiti loro delegati dai comuni continuano a esistere fino ad al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni quali corporazioni del diritto pubblico cantonale. La durata di carica delle e dei presidenti, nonché delle e dei loro supplenti dei circoli rimanenti è prorogata fino al momento dell'abrogazione.

2 Fino alla fine del 2016, i distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale. Il loro stato giuridico si conforma alla legge.

3 A partire dall'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni, non sarà più ammesso assegnare compiti ai circoli e alle corporazioni regionali.

3275

4 La responsabilità dello Stato per i circoli, i distretti e le corporazioni regionali, nonché la vigilanza su di essi sono garantite per l'intera durata della loro esistenza nella misura prevista dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003/14 settembre 2003.

L'attuale livello statale intermedio del Cantone dei Grigioni comprende complessivamente 11 distretti, 14 corporazioni regionali e 39 circoli. Nell'ambito della riforma territoriale queste strutture statali saranno radicalmente semplificate. Verranno definite 11 regioni che, in qualità di corporazioni di diritto pubblico, dal 2015 assolveranno ai compiti regionali e ai compiti loro delegati dai comuni e dal Cantone. In particolare, alle regioni sarà delegata anche la giurisdizione civile e penale degli attuali distretti.

La modifica della Cost./GR è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.5

Costituzione del Cantone di Argovia

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012

Nella votazione popolare del 23 settembre 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato il nuovo § 55 capoverso 1 lettera g della Costituzione cantonale del 25 giugno 19806 (Cost./AG) (diritti di regalìa) con 111 175 voti contro 28 061.

Con lettera del 10 ottobre 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.5.2

Diritti di regalìa Nuovo testo § 55 cpv. 1 lett. g (nuova) 1 [Il Cantone ha il diritto esclusivo di esercitare a fini economici le seguenti attività:] g. sfruttamento del sottosuolo profondo

Secondo il § 55 capoverso 1 della Costituzione cantonale il Cantone di Argovia ha il «diritto esclusivo di esercitare a fini economici» attività quali la caccia, la pesca, la vendita del sale, nonché «l'estrazione delle ricchezze naturali del sottosuolo» quali petrolio, gas naturale, carbone o sale. Per altre tipologie di sfruttamento del sottosuolo profondo, in particolare per l'estrazione dell'energia geotermica, la Costituzione cantonale non prevedeva una base legale esplicita. La nuova disposizione colma dunque questa lacuna.

6

RS 131.227

3276

La modifica della Cost./AG è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.6

Costituzione del Cantone di Neuchâtel

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 17 giugno 2012

Nella votazione popolare del 17 giugno 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Neuchâtel hanno approvato il nuovo articolo 57 capoverso 3bis della Costituzione cantonale del 24 settembre 20007 (Cost./NE) (maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio per l'approvazione di determinate leggi e decreti) con 20 081 voti contro 17 720.

Con lettera del 14 agosto 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.6.2

Maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio per l'approvazione di determinate leggi e decreti Nuovo testo Art. 57 cpv. 3bis (nuovo) 3bis L'approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio è richiesta anche per leggi e decreti che permettono al Cantone di realizzare economie importanti e sono adottati nell'ottica di rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell'indebitamento. La legge definisce la nozione di economia importante.

In virtù dell'articolo 57 capoverso 3bis Cost./NE le leggi e i decreti che consentono al Cantone di realizzare economie importanti devono essere approvati dalla maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio, sempreché la loro adozione sia finalizzata a rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell'indebitamento.

La modifica della Cost./NE è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

7

RS 131.233

3277

1.7

Costituzione del Cantone di Ginevra

1.7.1

Votazione popolare del 17 giugno 2012

Nella votazione popolare del 17 giugno 2012 gli aventi diritto di voto del Cantone di Ginevra hanno approvato il nuovo titolo decimo F e il nuovo articolo 160 G della Costituzione cantonale del 24 maggio 18478 (Cost./GE) (custodia diurna di bambini in età prescolastica) con 56 174 voti contro 48 918.

Con lettera del 29 agosto 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto il conferimento della garanzia federale.

1.7.2

Custodia diurna di bambini in età prescolastica Nuovo testo Titolo prima dell'art. 160 G Titolo X F (nuovo): Bambini piccoli Art. 160 G (nuovo) Custodia diurna Principio 1 L'offerta di posti per la custodia diurna di bambini in età prescolastica è adeguata al fabbisogno.

Organizzazione 2 Lo Stato e i Comuni organizzano la custodia diurna di bambini in età prescolastica.

3 Valutano il fabbisogno e pianificano, coordinano e promuovono la creazione di posti per la custodia diurna.

4 Lo Stato è responsabile della sorveglianza sui posti per la custodia diurna.

Finanziamento pubblico 5 I Comuni e le federazioni di Comuni finanziano la costruzione e la manutenzione delle strutture per la custodia diurna.

6 Lo Stato, i Comuni e le federazioni di Comuni finanziano la loro gestione, al netto della partecipazione dei genitori e di eventuali ulteriori entrate.

Partenariato pubblico-privato 7 Lo Stato e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture private per la custodia diurna, segnatamente di asili nido aziendali.

8 Lo Stato e i Comuni promuovono i partenariati pubblici-privati.

8

RS 131.234

3278

Termine 9 Lo Stato e i Comuni adeguano l'offerta di posti per la custodia diurna al fabbisogno entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

La nuova disposizione della Costituzione ginevrina sancisce l'obbligo del Cantone e dei Comuni di adeguare al fabbisogno l'offerta di posti per la custodia diurna di bambini in età prescolastica entro un termine di cinque anni. Stabilisce inoltre determinati principi in merito all'organizzazione, al finanziamento e alla promozione di partenariati pubblici-privati.

La modifica della Cost./GE è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

2

Costituzionalità

2.1

Conformità al diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Uri, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Argovia, Neuchâtel, Ginevra adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 della Costituzione federale. Alle disposizioni modificate deve essere pertanto conferita la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, l'Assemblea federale è competente per conferire la garanzia alle costituzioni cantonali. Accorda la garanzia con un decreto federale semplice, ovvero non sottostante a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).

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