Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza Concluso il 17 maggio 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

La Confederazione Svizzera (in seguito denominata la «Svizzera») da una parte, e l'Unione europea (in seguito denominata l'«Unione») dall'altra, in seguito denominate la «Parte» o le «Parti», considerando le strette relazioni esistenti tra l'Unione e la Svizzera e riconoscendo che la cooperazione ai fini del contrasto delle attività anticoncorrenziali contribuirà a migliorare e a rafforzare le loro relazioni; osservando che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza è un aspetto fondamentale per il buon funzionamento dei loro rispettivi mercati, così come per il benessere economico dei consumatori di entrambe le Parti e per i loro scambi; tenendo conto del fatto che i sistemi d'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e della Svizzera si basano sugli stessi principi e prevedono norme analoghe; vista la raccomandazione rivista del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra gli Stati membri in materia di pratiche anticoncorrenziali che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995; riconoscendo che la cooperazione e il coordinamento, compresi lo scambio di informazioni e in particolare la trasmissione di informazioni ottenute dalle Parti nel corso dei loro processi d'indagine, contribuiranno all'applicazione più efficace del diritto della concorrenza di entrambe le Parti, hanno convenuto quanto segue:

1

FF 2013 3317

2013-0606

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Cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. Acc. con l'UE

Art. 1

Scopo

Scopo del presente Accordo è di contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte attraverso la cooperazione e il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra le autorità in materia di concorrenza delle Parti, ed eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le Parti in tutte le questioni riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

2

1)

«autorità in materia di concorrenza» delle Parti: a) per l'Unione, la Commissione europea, nel quadro delle sue competenze a norma del diritto della concorrenza dell'Unione, e b) per la Svizzera, la Commissione svizzera della concorrenza, compresa la sua segreteria;

2)

«autorità competente di uno Stato membro»: l'autorità, per ciascuno degli Stati membri dell'Unione, che è competente per l'applicazione del diritto della concorrenza. Al momento della firma del presente Accordo l'Unione notifica alla Svizzera un elenco di tali autorità. La Commissione europea notifica all'autorità svizzera della concorrenza un elenco aggiornato ogniqualvolta intervenga un cambiamento;

3)

«diritto della concorrenza»: a) per l'Unione, gli articoli 101, 102 e 105 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (in seguito denominato «regolamento (CE) n. 139/2004»), gli articoli 53 e 54 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «Accordo SEE») quando sono applicati in combinato disposto con gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i loro regolamenti di esecuzione nonché tutti i relativi emendamenti, e b) per la Svizzera, la legge federale del 6 ottobre 19952 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (in seguito denominata «LCart») e i suoi regolamenti di esecuzione, nonché tutti i relativi emendamenti;

4)

«atto anticoncorrenziale»: qualsiasi atto che possa essere oggetto di un divieto, di sanzioni o di altre misure correttive da parte delle autorità in materia di concorrenza a norma del diritto della concorrenza di una delle Parti o di entrambe le Parti;

5)

«atto di esecuzione»: qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte;

RS 251

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6)

«informazioni ottenute tramite il procedimento di indagine»: qualsiasi informazione ottenuta da una delle Parti avvalendosi dei suoi diritti formali d'indagine oppure presentata a una delle Parti in virtù di un obbligo legale: a) per l'Unione, le informazioni ottenute attraverso le richieste di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato3 (in seguito denominato «regolamento (CE) n. 1/2003»), le dichiarazioni orali conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 e gli accertamenti svolti dalla Commissione europea o a nome della Commissione europea conformemente agli articoli 20, 21 o 22 del regolamento (CE) n. 1/2003, o le informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004; b) per la Svizzera, le informazioni ottenute attraverso le richieste conformemente all'articolo 40 LCart, le dichiarazioni orali conformemente all'articolo 42 capoverso 1 LCart e le perquisizioni svolte dall'autorità in materia di concorrenza conformemente all'articolo 42 capoverso 2 LCart, o le informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione dell'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese;

7)

«informazioni ottenute nell'ambito della procedura di trattamento favorevole»: a) per l'Unione, le informazioni ottenute ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese; e b) per la Svizzera, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2 LCart e degli articoli 8­14 dell'ordinanza del 12 marzo 2004 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza;

8)

«informazioni ottenute nell'ambito della procedura di transazione»: a) per l'Unione, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 10bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE4 (in seguito denominato «regolamento (CE) n. 773/2004»); e b) per la Svizzera, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 29 LCart.

Conformemente all'articolo 5 del Trattato di Lisbona, gli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea sono stati rinumerati come articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 5 del Trattato di Lisbona, gli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea sono stati rinumerati come articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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Art. 3

Notifiche

1. L'autorità in materia di concorrenza di una Parte notifica per scritto all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte gli atti di esecuzione che essa ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte. Le notifiche ai sensi del presente articolo possono essere effettuate per via elettronica.

2. Gli atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte includono, in particolare: a)

gli atti di esecuzione riguardanti atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni, nei confronti di un'impresa costituita o organizzata secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;

b)

gli atti di esecuzione che riguardano comportamenti considerati come favoriti, imposti o approvati dall'altra Parte;

c)

gli atti di esecuzione che riguardano una concentrazione in cui una o più Parti dell'operazione sono imprese costituite o organizzate secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;

d)

gli atti di esecuzione che riguardano una concentrazione in cui un'impresa che controlla una o più Parti dell'operazione è costituita o organizzata secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;

e)

gli atti di esecuzione nei confronti di atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni che sono anch'essi compiuti o che sono stati compiuti in misura significativa nel territorio dell'altra Parte, e

f)

gli atti di esecuzione che riguardano misure correttive che espressamente esigano o vietino determinati comportamenti nel territorio dell'altra Parte o che contengano obblighi vincolanti per le imprese stabilite in tale territorio.

3. Le notifiche ai sensi del paragrafo 1 relative alle concentrazioni sono effettuate: a)

nel caso dell'Unione, all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004; e

b)

nel caso della Svizzera, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 33 LCart.

4. Le notifiche ai sensi del paragrafo 1 relative a questioni diverse dalle concentrazioni sono effettuate: a)

nel caso dell'Unione, all'avvio del procedimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004; e

b)

nel caso della Svizzera, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 27 LCart.

5. Le notifiche includono in particolare i nomi delle Parti dell'indagine, le attività esaminate e i mercati cui sono correlate, le disposizioni giuridiche rilevanti e la data degli atti d'esecuzione.

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Art. 4

Coordinamento degli atti di esecuzione

1. Qualora le autorità in materia di concorrenza di entrambe le Parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate, esse possono coordinare tali atti. Esse possono in particolare coordinare la tempistica dei loro accertamenti o delle loro perquisizioni.

2. Per stabilire se determinati atti di esecuzione possano essere coordinati, le autorità in materia di concorrenza delle Parti tengono conto in particolare dei seguenti elementi: a)

le conseguenze di tale coordinamento sulla capacità delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di conseguire gli obiettivi dei loro atti di esecuzione;

b)

le capacità delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere gli atti di esecuzione;

c)

la possibilità di evitare obblighi confliggenti e oneri inutili alle imprese oggetto degli atti di esecuzione; e

d)

l'opportunità di utilizzare più efficacemente le risorse.

3. L'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte, mediante adeguata comunicazione all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, può in qualsiasi momento limitare il coordinamento degli atti di esecuzione e procedere autonomamente ad uno specifico atto di esecuzione.

Art. 5

Prevenzione dei conflitti (cortesia passiva)

1. L'autorità in materia di concorrenza di una Parte riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra Parte in tutte le fasi dei suoi atti di esecuzione, incluse le decisioni riguardanti l'avvio degli atti di esecuzione, l'ambito di applicazione degli stessi e la natura delle sanzioni o delle altre misure correttive richieste in ciascun caso.

2. Se un determinato atto di esecuzione previsto dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte può influire su interessi rilevanti dell'altra Parte, la prima Parte, pur mantenendo completo potere discrezionale, fa tutto il possibile per: a)

informare senza indugio l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte in merito agli sviluppi significativi per gli interessi di tale Parte;

b)

dare all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte la possibilità di presentare osservazioni; e

c)

prendere in considerazione le osservazioni dell'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte nell'adottare decisioni.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica gli obblighi delle autorità in materia di concorrenza delle Parti ai sensi dell'articolo 3 paragrafi 3 e 4.

3. Se l'autorità in materia di concorrenza di una delle Parti ritiene che i suoi atti d'esecuzione possano influire negativamente sugli interessi rilevanti dell'altra Parte, 3323

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essa si adopera al massimo per ricercare una soluzione che concili i rispettivi interessi. Nel ricercare tale soluzione, l'autorità in materia di concorrenza della Parte interessata dovrebbe prendere in considerazione i seguenti elementi, oltre a qualsiasi altro fattore che possa essere rilevante nella fattispecie: a)

l'importanza relativa degli effetti reali o potenziali degli atti anticoncorrenziali sugli interessi rilevanti della Parte che adotta gli atti di esecuzione, rispetto ai loro effetti sugli interessi rilevanti dell'altra Parte;

b)

l'importanza relativa, per quanto riguarda gli atti anticoncorrenziali in questione, dei comportamenti o delle operazioni posti in essere nel territorio di una Parte rispetto ai comportamenti o alle operazioni posti in essere nel territorio dell'altra Parte;

c)

la misura in cui possono essere influenzati atti di esecuzione adottati dall'altra Parte nei confronti delle medesime imprese; e

d)

la misura in cui le imprese si vedranno imporre obblighi confliggenti da entrambe le Parti.

Art. 6

Cortesia attiva

1. Quando ritenga che gli atti anticoncorrenziali compiuti nel territorio dell'altra Parte possano influire negativamente sui propri interessi rilevanti, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può, tenendo conto dell'importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte sia in grado di porre in essere atti di esecuzione più efficaci nei confronti di tali attività anticoncorrenziali, richiedere che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte adotti atti di esecuzione adeguati o li estenda.

2. La richiesta è formulata con la massima precisione riguardo alla natura degli atti anticoncorrenziali e ai loro effetti reali o potenziali sugli interessi rilevanti della Parte la cui autorità in materia di concorrenza ha effettuato la richiesta, e comprende un'offerta di tali ulteriori informazioni e della cooperazione complementare che l'autorità in materia di concorrenza è in grado di fornire.

3. L'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta decide, dopo attenta valutazione, sull'opportunità di adottare atti di esecuzione oppure sull'estensione di quelli già adottati nei confronti degli atti anticoncorrenziali descritti nella richiesta. L'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte della propria decisione. Nel caso di adozione di atti di esecuzione o dell'estensione di atti già adottati, l'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta informa l'autorità in materia di concorrenza richiedente del loro esito e, per quanto possibile, dei principali sviluppi intermedi.

4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta, secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere in via discrezionale se adottare o no atti di esecuzione nei riguardi degli atti anticoncorrenziali indicati nella

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richiesta, né ostano a che l'autorità in materia di concorrenza richiedente ritiri la sua richiesta.

Art. 7

Scambio di informazioni

1. Per realizzare lo scopo del presente Accordo quale enunciato all'articolo 1, le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono scambiarsi pareri e informazioni sull'applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza, ai sensi del presente articolo e degli articoli 8, 9 e 10.

2. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono discutere tutte le informazioni, incluse quelle ottenute tramite il procedimento d'indagine, necessarie per realizzare la cooperazione e il coordinamento previsti dal presente Accordo.

3. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono trasmettersi vicendevolmente informazioni in loro possesso previo esplicito consenso scritto dell'impresa che le ha fornite. Qualora tali informazioni contengano dati personali, tali dati possono essere trasmessi solo se le autorità in materia di concorrenza delle Parti stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlati. In ogni altro caso si applica l'articolo 9 paragrafo 3.

4. In mancanza del consenso di cui al paragrafo 3, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può, su richiesta, trasmettere all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, ai fini di utilizzo come prova, informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine e già in suo possesso, alle seguenti condizioni: a)

le informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine possono essere trasmesse solo quando le due autorità in materia di concorrenza stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlati;

b)

la richiesta di tali informazioni è fatta per scritto e include una descrizione generale dell'oggetto e della natura del'indagine o del procedimento su cui verte la richiesta, nonché le specifiche disposizioni giuridiche interessate.

Identifica inoltre le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento la cui identità è disponibile al momento della richiesta; e

c)

l'autorità in materia di concorrenza che riceve la richiesta determina, in concertazione con l'autorità in materia di concorrenza richiedente, quali informazioni in suo possesso siano rilevanti e possano essere trasmesse.

5. Nessuna delle due autorità in materia di concorrenza è tenuta a discutere informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine o a trasmetterle all'altra autorità in materia di concorrenza, in particolare se ciò è incompatibile con i suoi interessi rilevanti o se è indebitamente gravoso.

6. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono né si trasmettono vicendevolmente informazioni ottenute nel quadro di una procedura di trattamento favorevole o di una procedura di transazione, a meno che l'impresa che ha fornito le informazioni non abbia dato esplicito consenso scritto.

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7. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono, richiedono o trasmettono informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine se l'uso di tali informazioni è vietato in virtù dei diritti e privilegi procedurali garantiti dai rispettivi diritti delle Parti e applicabili ai loro atti di esecuzione, incluso il principio di nonautoincriminazione e il diritto al segreto professionale.

8. Se un'autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che uno dei documenti trasmessi in virtù del presente articolo contiene informazioni inesatte, ne informa immediatamente l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte che le corregge o le elimina.

Art. 8

Utilizzo delle informazioni

1. Le informazioni che l'autorità in materia di concorrenza di una Parte discute con l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o che trasmette a quest'ultima in virtù del presente Accordo sono utilizzate solo ai fini dell'applicazione delle norme di concorrenza di quest'ultima Parte dalla sua autorità in materia di concorrenza.

2. Le informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine e discusse con l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o a questa trasmesse in virtù del presente Accordo sono utilizzate dall'autorità in materia di concorrenza ricevente solo ai fini dell'applicazione del suo diritto della concorrenza nel caso di uno stesso comportamento o di una stessa operazione, o nel caso di comportamenti od operazioni correlati.

3. Le informazioni trasmesse in virtù dell'articolo 7 paragrafo 4 sono usate dall'autorità in materia di concorrenza ricevente solo ai fini definiti nella richiesta.

4. Nessuna informazione discussa o trasmessa a norma del presente Accordo è utilizzata per irrogare sanzioni a persone fisiche.

5. L'autorità in materia di concorrenza di una Parte può chiedere che le informazioni trasmesse a norma del presente Accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'autorità in materia di concorrenza ricevente non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare dell'autorità in materia di concorrenza che le ha trasmesse.

Art. 9

Protezione e confidenzialità delle informazioni

1. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti trattano una richiesta fatta o ricevuta come un atto confidenziale. L'autorità in materia di concorrenza ricevente mantiene la confidenzialità delle informazioni ottenute a norma del presente Accordo conformemente alla sua legislazione. Entrambe le autorità in materia di concorrenza si oppongono, in particolare, a qualsiasi richiesta di divulgazione delle informazioni ricevute avanzata da un terzo o da un'altra autorità. Ciò non impedisce la divulgazione delle informazioni in questione: a)

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ai fini dell'ottenimento di un ordine dell'autorità giudiziaria riguardante l'applicazione da parte dei pubblici poteri del diritto della concorrenza di una Parte;

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b)

ad imprese oggetto di un'indagine o di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza delle Parti e contro le quali potrebbero essere usate le informazioni, se tale divulgazione è richiesta dalla legislazione della Parte che riceve le informazioni;

c)

alle autorità giudiziarie nelle procedure d'appello;

d)

se e nella misura in cui ciò è indispensabile per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti secondo il diritto di una Parte.

In tali casi, l'autorità in materia di concorrenza ricevente garantisce pienamente la protezione dei segreti commerciali.

2. Se l'autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che malgrado tutti i suoi sforzi le informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni del presente articolo, essa ne informa immediatamente l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte. Le Parti si consultano senza indugio sui provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione e per garantire che tale situazione non si ripeta.

3. Le Parti assicurano la protezione dei dati personali conformemente alle loro rispettive legislazioni.

Art. 10

Informazione delle autorità in materia di concorrenza degli Stati membri e dell'Autorità di vigilanza AELS

1. La Commissione europea, agendo conformemente al diritto della concorrenza dell'Unione o di altre disposizioni internazionali riguardanti la concorrenza: a)

può informare le autorità competenti di uno Stato membro i cui interessi rilevanti sono coinvolti delle notifiche inviate dall'autorità in materia di concorrenza della Svizzera ai sensi dell'articolo 3;

b)

può informare le autorità competenti di uno Stato membro dell'esistenza di una cooperazione e di un coordinamento degli atti d'esecuzione;

c)

può solo divulgare le informazioni trasmesse dall'autorità in materia di concorrenza della Svizzera ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo alle autorità competenti degli Stati membri per adempiere ai suoi obblighi di informazione ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 139/2004; e

d)

può solo divulgare le informazioni trasmesse dall'autorità in materia di concorrenza della Svizzera ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo all'Autorità di vigilanza AELS per adempiere ai suoi obblighi di informazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del protocollo n. 23 dell'Accordo SEE riguardante la cooperazione fra le autorità di vigilanza.

2. Le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate alle autorità competenti di uno Stato membro e all'Autorità di vigilanza AELS ai sensi del paragrafo 1 sono utilizzate al solo fine dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione da parte della Commissione europea e non sono divulgate.

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Art. 11

Consultazioni

1. Le Parti si consultano, su richiesta di una di loro, su qualsiasi questione possa sorgere in relazione all'attuazione del presente Accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti prendono in considerazione un riesame del funzionamento del presente Accordo ed esaminano la possibilità di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione.

2. Le Parti si informano reciprocamente, al più presto, di qualsiasi modifica intervenuta nel loro diritto della concorrenza, così come di ogni modifica di altre leggi e regolamenti e di ogni cambiamento nelle prassi di esecuzione delle loro autorità in materia di concorrenza che possa incidere sul funzionamento del presente Accordo.

Su richiesta di una di loro, le Parti procedono a consultazioni per valutare le specifiche implicazioni di tali modifiche o cambiamenti per il presente Accordo, e in particolare per determinare se quest'ultimo debba essere modificato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 2.

3. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti si riuniscono al livello appropriato, su richiesta di una di loro. A tali riunioni possono: a)

informarsi reciprocamente in merito ai loro attuali sforzi nell'applicazione delle normative e alle loro priorità in relazione al diritto della concorrenza di ciascuna Parte;

b)

scambiarsi pareri sui settori economici di interesse comune;

c)

discutere questioni politiche di interesse reciproco; e

d)

discutere altre questioni di interesse reciproco relative all'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte.

Art. 12

Comunicazioni

1. Salvo altrimenti convenuto fra le Parti o le loro autorità in materia di concorrenza, le comunicazioni ai sensi del presente Accordo avvengono in inglese.

2. L'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte designa un punto di contatto per facilitare le comunicazioni fra le Parti su ogni argomento relativo all'attuazione del presente Accordo.

Art. 13

Diritto vigente

Nessun elemento del presente Accordo è interpretato in modo da pregiudicare la formulazione o l'applicazione del diritto della concorrenza dell'una o dell'altra Parte.

Art. 14

Entrata in vigore, modifica e denuncia

1. Il presente Accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro procedure interne. Le Parti si notificano vicendevolmente il completamento delle rispettive procedure. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica d'approvazione.

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2. Le Parti possono decidere qualsiasi modifica del presente Accordo. Salvo altrimenti convenuto, la modifica entra in vigore secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1.

3. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il presente Accordo cessa di essere in vigore trascorsi sei (6) mesi dalla data di ricevimento di tale notifica.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine dalla rispettiva Parte, hanno apposto la propria firma in calce al presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Bruxelles, il 17 maggio 2013, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Per la Confederazione svizzera:

Per l'Unione europea:

Johann N. Schneider-Ammann

J. Almunia Tom Hanney

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