Decreto del Consiglio federale concernente lautorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Neuchâtel nellambito della votazione popolare federale del 24 novembre 2013 dell'8 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; esaminata la richiesta supplementare del Cantone di Neuchâtel del 25 settembre 2013, decreta: 1.

La richiesta supplementare del Cantone di Neuchâtel concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico con un sistema ottimizzato nell'ambito della votazione federale del 24 novembre 2013 soddisfa le esigenze degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

La sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 24 novembre 2013 è approvata a condizione che i risultati degli imminenti test vengano valutati positivamente dalla Cancelleria federale e dal gruppo di accompagnamento.

3.

La sperimentazione del voto elettronico soggiace per altro alle condizioni precisate nell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio federale il 22 agosto 20133.

4.

La Cancelleria federale è incaricata della comunicazione al Cantone di Neuchâtel.

8 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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RS 161.1 RS 161.5 FF 2013 5793

2013-2510

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Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione federale del 24 novembre 2013. Richiesta supplementare del Cantone di Neuchâtel

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