Codice civile svizzero

Disegno

(Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20131, decreta: I Il Codice civile svizzero2 è modificato come segue: Art. 89a cpv. 6 n. 3a, 3b (nuovo) e 4a (nuovo) Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

6

3a. l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5), 3b. la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 26a), 4a. il consenso in caso di liquidazione in capitale (art. 37a), Art. 122 D. Previdenza professionale I. Principio

Le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono conguagliate.

Art. 123

II. Conguaglio in 1 Le prestazioni d'uscita acquisite, compresi gli averi di libero passagcaso di prestazioni gio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, sono divisi d'uscita

per metà.

2

1 2 3

Fanno eccezione i versamenti unici di beni propri per legge.

FF 2013 4151 RS 210 RS 831.40

2013-0033

4221

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Le prestazioni d'uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15-17 e 22a o 22b della legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP).

3

Art. 124 III. Conguaglio delle rendite d'invalidità versate prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento

Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità prima di aver raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe conformemente all'articolo 2 capoverso 1ter LFLP5 in caso di soppressione della rendita d'invalidità vale come prestazione d'uscita.

1

Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d'uscita si applicano per analogia.

2

Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo, l'importo di cui al capoverso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.

3

Art. 124a (nuovo) 1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un IV. Conguaglio delle rendite coniuge percepisce una rendita d'invalidità dopo aver raggiunto l'età d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento o una rendita di vecchiaia, di pensionamento il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal stabilita dal regolamento fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisoo di rendite di gni di previdenza di entrambi i coniugi.

vecchiaia

La parte di rendita attribuita al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest'ultima gli è versata dall'istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.

2

3

Il Consiglio federale disciplina: 1.

la conversione attuariale della parte di rendita in una rendita vitalizia;

2.

il modo di procedere in caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo.

Art. 124b (nuovo) V. Eccezioni

4 5

RS 831.42 RS 831.42

4222

In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

1

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Il giudice attribuisce al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o rifiuta completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo: 2

1.

della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio;

2.

dei bisogni previdenziali dei coniugi, in particolare tenuto conto della loro differenza di età.

Il giudice può attribuire più della metà della prestazione d'uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli in comune dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e l'invalidità del coniuge debitore rimane adeguata.

3

Art. 124c (nuovo) VI. Compensazione di crediti reciproci

I crediti reciproci dei coniugi a prestazioni d'uscita o a parti di rendite sono compensati. La compensazione dei crediti è compiuta prima di convertire la parte di rendita attribuita al coniuge creditore in una rendita vitalizia.

1

Le prestazioni d'uscita possono essere compensate con parti di rendite soltanto se i coniugi e gli istituti di previdenza professionale vi acconsentono.

2

Art. 124d (nuovo) VII. Conguaglio non ragionevolmente esigibile

Se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che il conguaglio dei fondi della previdenza professionale non può essere ragionevolmente preteso, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale.

Art. 124e (nuovo) Se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

VIII. Conguaglio 1 impossibile

Una sentenza svizzera può essere modificata su richiesta del coniuge debitore, se pretese in materia di previdenza professionale sussistenti all'estero sono prima state conguagliate da un'indennità adeguata ai sensi del capoverso 1 e sono poi divise da una sentenza estera vincolante per il debitore estero della previdenza.

2

4223

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 7d (nuovo) 4. Previdenza professionale

La previdenza professionale in caso di divorzio è retta dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della legge federale del ....

1

Ai processi di divorzio pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento dell'entrata in vigore della legge federale del ... si applica la legge nuova. Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva.

2

Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge federale del ... ; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.

3

Art. 7e (nuovo) Se, in un divorzio sopravvenuto dopo la realizzazione di un caso di previdenza, il giudice ha attribuito al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un'indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest'ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall'entrata in vigore della legge federale del ..., di attribuirgli invece una rendita vitalizia secondo l'articolo 124a, se il coniuge debitore percepiva una rendita d'invalidità dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento o una rendita di vecchiaia.

5. Conversione di 1 rendite in corso

Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l'articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato.

2

La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita attribuita.

3

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

6

RS 291

4224

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4225

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni7 Art. 331d cpv. 5, secondo periodo e cpv. 6 ... Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. ...

5

Se la costituzione in pegno avviene prima di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

6

Art. 331e cpv. 5, 6 e 8 Per i lavoratori coniugati il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

5

Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l'articolo 123 del Codice civile9 (CC), gli articoli 280 e 281 CPC10 e gli articoli 22-22b della legge del 17 dicembre 199311 sul libero passaggio (LFLP). La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

6

8 Sono inoltre applicabili gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

7 8 9 10 11 12

RS 220 RS 831.40 RS 210 RS 272 RS 831.42 RS 831.40

4226

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

2. Codice di procedura civile13 Art. 280, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e b nonché cpv. 3 Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese in materia di previdenza professionale se:

1

a.

i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d'esecuzione;

b.

i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti e delle rendite da dividere; e

Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d'ufficio se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

3

Art. 281, rubrica, cpv. 1 e 3, frase introduttiva, lett. c e d Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale Se i coniugi non giungono a un'intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC14 e della legge del 17 dicembre 199315 sul libero passaggio (LFLP) (art. 122-124a CC in combinato disposto con gli art. 22-22b LFLP), stabilisce l'importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata.

1

Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un'intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:

3

c.

gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e l'importo di tali averi;

d.

gli istituti di previdenza professionale che versano rendite ai coniugi, gli importi di queste ultime e le parti di rendita attribuite.

Art. 283 cpv. 3 (nuovo) Il conguaglio delle pretese relative alla previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all'estero sussistono pretese relative alla previdenza professionale ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l'apposito procedimento fino alla decisione straniera. Può già stabilire il modo di ripartizione.

3

13 14 15

RS 272 RS 210 RS 831.42

4227

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Art. 284 cpv. 1 Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124e capoverso 2, 129 e 134 CC16.

1

3. Legge federale del 18 dicembre 198717 sul diritto internazionale privato Art. 61 II. Diritto applicabile

Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero.

Art. 63 cpv. 1bis (nuovo) e 2, primo periodo Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese relative alla previdenza nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.

1bis

Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero. ...

2

Art. 64 cpv. 1bis (nuovo) e 2, primo periodo 1bis I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese relative alla previdenza nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri della sede dell'istituto di previdenza.

Il completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o di separazione è regolato dal diritto svizzero. ...

2

4. Legge federale del 25 giugno 198218 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 15 cpv. 1 lett. c, d ed e (nuove) nonché cpv. 4 (nuovo) 1

L'avere di vecchiaia consta:

16 17 18 19

c.

dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l'articolo 30d capoverso 6;

d.

degli importi versati e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22c capoverso 3 LFLP19;

RS 210 RS 291 RS 831.40 RS 831.42

4228

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

e.

degli importi accreditati nell'ambito di un riacquisto secondo l'articolo 22d capoverso 1 LFLP.

Regola la fissazione della quota dell'avere di vecchiaia sull'avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.

4

Art. 17 cpv. 2 (nuovo) Il diritto a una rendita per i figli che sussiste nel momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a del Codice civile20 (CC).

2

Art. 21 cpv. 3 e 4 (nuovi) Le parti di rendita attribuite al coniuge creditore di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a CC21 non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.

3

Se una rendita per i figli è rimasta intatta nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.

4

Art. 24 cpv. 5 (nuovo) La rendita d'invalidità è adeguata, se in occasione di un conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC22. Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento.

5

Art. 25 cpv. 2 (nuovo) Il diritto a una rendita per i figli che sussiste nel momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124a CC23.

2

Art. 30c cpv. 5 e 6 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

5

Se i coniugi divorziano o vi è scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente all'arti-

6

20 21 22 23

RS 210 RS 210 RS 210 RS 210

4229

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

colo 123 CC24, agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile25 e agli articoli 22-22b LFLP26.

Art. 30d cpv. 6 Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 e gli altri averi, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato.

6

Art. 37 cpv. 5 Abrogato Art. 37a (nuovo)

Consenso alla liquidazione in capitale

Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento della liquidazione in capitale secondo l'articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto se il coniuge o il partner registrato vi acconsente per scritto. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

1

Finché l'assicurato non attesta il consenso secondo il capoverso 1, l'istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.

2

Art. 49 cpv. 2 n. 3a, 3b (nuovo) e 5a (nuovo) Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2

3a. l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5), 3b. la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a), 5a. il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a), Art. 53g cpv. 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80­89a CC27.

1

24 25 26 27

RS 210 RS 272 RS 831.42 RS 210

4230

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Art. 60, rubrica e cpv. 2 lett. f (nuova) Compiti 2

Esso è obbligato: f.

ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60a).

Art. 60a (nuovo)

Fondi previdenziali versati in seguito al divorzio

Se non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d'uscita o la rendita vitalizia attribuitale in seguito al divorzio, una persona può chiedere che questi fondi siano versati all'istituto collettore.

1

L'istituto collettore, su richiesta del beneficiario, converte l'avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell'età minima di pensionamento secondo il regolamento dell'istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di 5 anni al massimo in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.

2

3

L'istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.

4

L'articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 62 cpv. 2 Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti designati negli articoli 85-86b CC28.

2

5. Legge del 17 dicembre 199329 sul libero passaggio Art. 5 cpv. 3 Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.

3

Titolo prima dell'art. 15

Sezione 4: Calcolo della prestazione d'uscita e diritto ai fondi liberi Art. 18a (nuovo) Ex art. 23

28 29

RS 210 RS 831.42

4231

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Art. 19 cpv. 2 Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP30 non sia più raggiunto.

2

Titolo prima dell'art. 22 (nuovo)

Sezione 5a: Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata Art. 22

Principio

In caso di divorzio le prestazioni d'uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122-124a del Codice civile31 (CC) e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile32 (CPC); gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Art. 22a

Calcolo della prestazione d'uscita da dividere

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del promovimento della procedura di divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono presi in considerazione.

1

Le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC33) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

2

Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione secondo gli articoli 30c LPP34 e 331e del Codice delle obbligazioni35, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

3

30 31 32 33 34 35

RS 831.40 RS 210 RS 272 RS 210 RS 831.40 RS 220

4232

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Il Consiglio federale disciplina il calcolo da eseguire per le rendite d'invalidità in corso o se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge tra il promovimento della procedura di divorzio e la decisione definitiva sul conguaglio della previdenza.

4

Art. 22b

Calcolo della prestazione d'uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995

In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22a capoverso 1.

1

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

2

a.

la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.

la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo il capoverso 2 lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo il capoverso 2 lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista al capoverso 2 lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente al capoverso 2 lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

3

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

4

5 I capoversi 1-3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Art. 22c

Trasferimento della prestazione d'uscita e della rendita vitalizia

La prestazione d'uscita da trasferire è prelevata presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l'avere di

1

4233

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

vecchiaia (art. 15 LPP36) e il rimanente avere di previdenza. Per il trasferimento di una rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC37 occorre procedere per analogia.

Una volta trasferita, la prestazione d'uscita o la rendita è accreditata all'avere obbligatorio e agli altri averi presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento della rendita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'istituto di previdenza del coniuge debitore e il coniuge creditore possono convenire un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

3

Gli istituti di previdenza e di libero passaggio rilevano come la prestazione d'uscita o la rendita sia distribuita tra l'avere di vecchiaia e il rimanente avere di previdenza.

Trasmettono questa informazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio a cui trasferiscono gli averi.

4

Art. 22d

Riacquisto dopo il divorzio

Dopo il divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati vengono assegnati all'avere di vecchiaia (art. 15 LPP38) e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l'articolo 22c capoverso 1.

1

Dopo il trasferimento di un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC39 non sussiste diritto al riacquisto.

2

Art. 22e (nuovo)

Pagamento per vecchiaia o invalidità

Se ha diritto a una rendita piena d'invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP40), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC41.

1

Se ha raggiunto l'età del pensionamento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di riscattare.

2

36 37 38 39 40 41

RS 831.40 RS 210 RS 831.40 RS 210 RS 831.40 RS 210

4234

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Art. 22f (nuovo)

Indennità

Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 CC42, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sull'indennità.

1

Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; per il trasferimento sono applicabili per analogia gli articoli 3­5.

2

Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l'articolo 124d o 124e capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l'importo sia versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia.

3

Art. 23 Ex art. 22d Art. 24 cpv. 3 e 4 (nuovo) In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice su:

3

4

a.

l'importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d'uscita da dividere;

b.

la parte dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP43 sull'intero avere dell'assicurato.

Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori obblighi d'informazione.

Art. 24a

Obbligo d'annuncio degli istituti

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l'avere nel dicembre dell'anno precedente.

Art. 24b Abrogato Art. 25a cpv. 1 Se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC44, il

1

42 43 44

RS 210 RS 831.40 RS 272

4235

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 LPP45, dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), procede d'ufficio alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio. Nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio, è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 della legge federale del 18 dicembre 198746 sul diritto internazionale privato).

Art. 26 cpv. 3 Per il calcolo delle prestazioni d'uscita da dividere conformemente all'articolo 22a, il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni d'uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.

3

45 46

RS 831.40 RS 291

4236