Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Progetto

(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale dell'8 novembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 20 novembre 20132, decreta: I L'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Art. 6a cpv. 2 e 2bis I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4.

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2bis I membri delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3­11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20034 e all'articolo 7 numeri 3­11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20035 hanno accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle loro commissioni e delle commissioni dell'altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissioni omologhe).

Art. 6b, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 1bis Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento a Extranet Le segreterie dei gruppi parlamentari e i competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso elettronicamente (Extranet) ai verbali delle commissioni:

1

1bis I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno parimenti accesso ai verbali concernenti gli affari interni dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.

1 2 3 4 5

FF 2013 7665 FF 2013 7677 RS 171.115 RS 171.13 RS 171.14

2013-2877

7673

Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Titolo prima dell'art. 16c

Sezione 8: Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica Art. 16c

Basi legali e competenze

L'ordinanza del Consiglio federale del 22 febbraio 20126 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione si applica per analogia anche ai membri dell'Assemblea federale e ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento, salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

1

2 Se l'ordinanza del Consiglio federale dichiara competente il servizio previsto dal piano di protezione dei dati di un organo federale, la Delegazione amministrativa designa il servizio competente per l'Assemblea federale e le segreterie dei gruppi parlamentari.

Art. 16d

Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso

Se una proposta di analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso è presentata al servizio designato dalla Delegazione amministrativa, questi ne informa la persona interessata e chiede il suo consenso all'analisi.

1

Se la persona interessata non acconsente all'analisi, quest'ultima necessita dell'autorizzazione:

2

3

a.

per i deputati: della Delegazione amministrativa;

b.

per i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari: del presidente del gruppo interessato.

Prima dell'analisi il delegato della Delegazione amministrativa verifica: a.

che il sospetto concreto di abuso sia sufficientemente comprovato per scritto oppure che l'abuso sia documentato; e

b.

che la persona interessata sia stata informata per scritto dell'esistenza di un sospetto concreto di abuso o dell'abuso documentato.

Il servizio designato dalla Delegazione amministrativa incarica i Servizi del Parlamento (gestore) di procedere a un'analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.

4

I Servizi del Parlamento trasmettono il risultato dell'analisi al servizio designato dalla Delegazione amministrativa. Quest'ultimo ne informa la persona interessata o l'organo che ha proposto l'analisi.

5

6

RS 172.010.442

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Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore della presente ordinanza dell'Assemblea federale.

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Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

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