13.070 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) del 4 settembre 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 settembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-1708

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Compendio L'Accordo di libero scambio (ALS) di ampia portata tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) è stato firmato il 24 giugno 2013 a Trondheim. Esso corrisponde in larga misura ai nuovi ALS degli Stati dell'AELS con Paesi terzi e ha un campo d'applicazione molto vasto dal punto di vista dei settori interessati. Include disposizioni su scambi di merci, scambi di servizi, investimenti, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza, appalti pubblici, commercio e sviluppo sostenibile, cooperazione economica e disposizioni istituzionali (Comitato misto e procedura di composizione delle controversie).

Situazione iniziale L'ALS con gli Stati dell'America centrale estende la rete di accordi di libero scambio che la Svizzera conclude con Stati terzi al di fuori dell'Unione europea (UE) dall'inizio degli anni '90. La Svizzera, Paese dipendente dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, ha fatto della conclusione di ALS uno dei tre pilastri della politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro di economia esterna, insieme alla partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE. Il contributo specifico degli accordi di libero scambio alla politica economica esterna della Svizzera consiste nell'impedire o eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i concorrenti, oppure nel creare un vantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti che non hanno concluso alcun accordo preferenziale con un nostro partner. Al contempo gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti e contribuiscono a diversificare e dinamizzare gli scambi commerciali transfrontalieri.

Contenuto del disegno L'ALS elimina completamente o parzialmente i dazi doganali ­ in parte con termini transitori ­ per la maggior parte degli scambi bilaterali con il Costa Rica e il Panama e promuove il commercio mediante l'agevolazione delle procedure doganali. Nell'ambito degli ostacoli tecnici al commercio e in quello delle misure sanitarie e fitosanitarie, mira alla riduzione degli ostacoli non tariffari al commercio. In relazione al commercio
di servizi, vigono norme più precise rispetto all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, ad esempio riguardo alla procedura di omologazione, e sono stati migliorati gli impegni in materia di accesso al mercato per diversi servizi. L'ALS migliora inoltre l'accesso al mercato degli investimenti e permette di accedere ai mercati degli appalti pubblici dei Paesi dell'America centrale e dell'Autorità del Canale di Panama. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, per alcuni settori sancisce un livello di protezione superiore agli standard dell'OMC e contiene inoltre disposizioni concernenti l'applicazione del diritto. L'ALS prevede un'attuazione coerente, orientata ai principi delle rela-

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zioni internazionali e all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. A tal fine, nel preambolo sono riaffermati, tra l'altro, i valori fondamentali e i principi dell'ONU e del diritto internazionale; in altre disposizioni dell'Accordo inoltre sono sancite norme sugli aspetti della questione ambientale e di quella del lavoro rilevanti per il commercio. Infine, l'ALS prevede l'approfondimento della cooperazione bilaterale in diversi settori. Sul piano istituzionale istituisce un Comitato misto al fine di vigilare sull'applicazione dell'Accordo, svilupparlo ulteriormente ed effettuare consultazioni. Per le controversie non risolvibili mediante consultazioni, l'Accordo prevede una procedura arbitrale vincolante.

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Indice Compendio

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1

Punti essenziali dell'Accordo 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento dei negoziati 1.3 Risultato dei negoziati 1.4 Sintesi del contenuto dell'Accordo 1.5 Valutazione 1.6 Consultazione

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2

Situazione economica del Costa Rica e del Panama e relazioni della Svizzera con i due Paesi 2.1 Situazione sociale ed economica e politica economica esterna del Costa Rica 2.2 Situazione sociale ed economica e politica economica esterna del Panama 2.3 Relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Costa Rica 2.4 Relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Panama 2.5 Commercio e investimenti tra la Svizzera e gli Stati dell'America centrale

3

Commento alle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Coste Rica e il Panama) 3.1 Preambolo 3.2 Capitolo 1: Disposizioni generali (art.1.1­1.9) 3.3 Capitolo 2: Commercio di prodotti non agricoli (art. 2.1­2.20) 3.4 Capitolo 3: Commercio di prodotti agricoli (art. 3.1­3.7) 3.5 Capitolo 4: Scambi di servizi (art. 4.1­4.21) 3.6 Capitolo 5: Investimenti (art. 5.1­5.11) 3.7 Capitolo 6: Protezione della proprietà intellettuale (art. 6.1) 3.8 Capitolo 7: Appalti pubblici (art. 7.1­7.28) 3.9 Capitolo 8: Concorrenza (art. 8.1­8.4) 3.10 Capitolo 9: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 9.1­9.11) 3.11 Capitolo 10: Cooperazione tecnica ed economica (art. 10.1­10.4) 3.12 Capitolo 11: Disposizioni istituzionali (art. 11.1­11.2) 3.13 Capitolo 12: Composizione delle controversie (art. 12.1­12.10) 3.14 Capitolo 13: Disposizioni finali (art. 13.1­13.8)

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Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione 4.1.1 Ripercussioni finanziarie 4.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 4.3 Ripercussioni per l'economia 4.4 Ripercussioni per la società e l'ambiente

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Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale 5.1 Rapporto con il programma di legislatura 5.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

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Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Validità per il Principato del Liechtenstein 6.4 Forma dell'atto 6.5 Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati dell'ALS 6.6 Entrata in vigore e applicazione provvisoria

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Allegati: 1

2

Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) (Disegno)

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale

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Messaggio 1

Punti essenziali dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale

L'ALS con gli Stati dell'America centrale, concluso con il Costa Rica e il Panama (di seguito «ALS con gli Stati dell'America centrale») estende la rete di accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera dall'inizio degli anni '90 con Stati terzi al di fuori dell'Unione europea. La Svizzera, Paese dipendente dalle esportazioni e con mercati di sbocco nel mondo intero, non appartenente ad alcuna grande associazione come l'Unione europea (UE), ha fatto della conclusione di accordi libero scambio uno dei tre pilastri della politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro di economia esterna, insieme alla partecipazione all'OMC e agli accordi bilaterali con l'UE. Il contributo specifico degli ALS alla politica economica esterna della Svizzera consiste nell'impedire o eliminare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con nostri concorrenti e nell'assicurarsi vantaggi concorrenziali rispetto ai concorrenti che non hanno concluso alcun accordo preferenziale con il relativo partner. Al contempo gli accordi di libero scambio migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre al presente Accordo, all'ALS del 19721 con la Comunità economica europea (CEE) e alla Convenzione dell'AELS2, attualmente la Svizzera dispone di una rete complessiva di 27 ALS. Si tratta di 24 accordi conclusi nel quadro dell'AELS3 e degli accordi bilaterali con le Isole Färöer4, il Giappone5 e la Cina6.

Il presente Accordo migliora l'accesso delle esportazioni svizzere di merci e servizi ai due dinamici mercati dell'America centrale, agevola gli scambi reciproci, rafforza la protezione della proprietà intellettuale, migliora in generale la certezza del diritto negli scambi economici e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'ALS riduce la 1 2 3

4

5 6

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401).

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

Albania (RS 0.632.311.231), Egitto (RS 0.632.313.211), Bosnia Erzegovina (firmato il 24 giugno 2013), Cile (RS 0.632.312.451), Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar, FF 2009 6323), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Canada (RS 0.632.312.32), Colombia (RS 0.632.312.631), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Libano (RS 0.632.314.891), Marocco (RS 0.632.315.491), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Messico (RS 0.632.315.631.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Perù (RS 0.632.316.411), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS 0.632.311.181), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.631), Ucraina (RS 0.632.317.671).

Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo Svizzero da un parte, il Governo della Danimarca e il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.946.293.142).

Accordo del 19 febbraio 2009 di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS 0.946.294.632).

L'ALS tra Svizzera e Cina è stato firmato il 6 luglio 2013. Sarà presentato al Parlamento con un messaggio nell'autunno 2013 (FF 2013 7031).

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discriminazione dei soggetti economici svizzeri rispetto ai partner di libero scambio presenti (in particolare Stati Uniti e UE) e futuri dei due Stati dell'America centrale e crea un vantaggio concorrenziale per l'economia svizzera rispetto ai Paesi che non hanno concluso alcun ALS con gli Stati dell'America centrale. Inoltre crea un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra autorità a fini di vigilanza, ulteriore sviluppo dell'Accordo e soluzione di problemi concreti.

1.2

Svolgimento dei negoziati

Nel 2009 Costa Rica e Panama hanno segnalato separatamente il proprio interesse all'esame di negoziati per un accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS. I successivi colloqui hanno portato, il 20 luglio 2010, alla firma da parte degli Stati dell'AELS e di Panama di una dichiarazione congiunta di cooperazione. Il 23 marzo 2011, a Panama City, si è riunito per la prima volta il Comitato misto AELS-Panama istituito dalla dichiarazione. L'incontro si è svolto in forma di colloqui esplorativi, ai quali hanno partecipato anche Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Honduras, mentre il Nicaragua ha deciso di non essere presente. L'obiettivo era quello di scambiare informazioni concernenti le relazioni economiche esistenti e la politica di libero scambio di entrambe le Parti, nonché di esaminare la possibilità di negoziati di libero scambio tra Stati dell'AELS e Stati dell'America centrale. Mentre il Panama e il Costa Rica avevano già deciso a livello politico di perseguire l'inizio immediato dei negoziati, El Salvador, Guatemala e Honduras hanno specificato di trovarsi ancora in fase di accertamento, confermando tuttavia il proprio sostanziale interesse a possibili relazioni di libero scambio con l'AELS. In seguito, in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS del 14 novembre 2011 a Ginevra, è stata annunciata l'apertura dei negoziati con Costa Rica, Honduras e Panama. El Salvador e Guatemala hanno comunque lasciato aperta la possibilità di partecipare al processo negoziale in un momento successivo.

Nel corso del 2012 hanno avuto luogo complessivamente cinque tornate negoziali. A partire dalla terza, anche il Guatemala, una volta concluse le procedure preparatorie interne, ha partecipato al processo negoziale con gli Stati dell'AELS. Nicaragua ed El Salvador, invece, non vi hanno mai preso parte. Con il Costa Rica e il Panama i negoziati si sono sostanzialmente conclusi alla quinta tornata, nel dicembre 2012. I pochi punti ancora in sospeso sono stati risolti successivamente, in sede di conferenze. Dopo la verifica legale dei testi dell'Accordo, in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS del 24 giugno 2013 a Trondheim, in Norvegia, l'Accordo è stato firmato dai ministri competenti degli Stati dell'AELS, da una parte, e del Costa Rica e del Panama, dall'altra.

I negoziati con
Guatemala e Honduras, invece, non si sono ancora conclusi con un risultato soddisfacente per entrambe le Parti, sebbene nel febbraio 2013 abbia avuto luogo una nuova tornata negoziale con il Guatemala. È stato concordato di riprendere i contatti con i due Stati in un momento successivo per l'eventuale prosecuzione dei negoziati. L'Accordo prevede una clausola di adesione che, oltre che per Guatemala e Honduras, è valida anche per Nicaragua ed El Salvador.

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1.3

Risultato dei negoziati

L'ALS con gli Stati dell'America centrale corrisponde in ampia misura al nuovo accordo di libero scambio degli Stati dell'AELS con Paesi terzi e ha un campo d'applicazione molto vasto dal punto di vista dei settori interessati. Include disposizioni su scambi di merci (beni industriali, alcuni prodotti agricoli, regole d'origine, procedure doganali, agevolazione degli scambi, ostacoli non tariffari al commercio, misure sanitarie e fitosanitarie, provvedimenti a protezione della politica commerciale), scambi di servizi, investimenti, protezione della proprietà intellettuale, concorrenza, appalti pubblici, questioni ambientali e del lavoro rilevanti per il commercio, cooperazione economica e tecnica e disposizioni istituzionali (Comitato misto e procedura di composizione delle controversie). A differenza degli altri accordi di libero scambio dell'AELS, in cui il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato in accordi bilaterali aggiuntivi tra i singoli Stati dell'AELS e gli Stati partner, in quello con gli Stati dell'America centrale è stata impiegata una nuova configurazione: i prodotti agricoli non trasformati sono parte integrante dell'accordo principale e gli elenchi bilaterali delle concessioni per l'accesso al mercato relative ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati sono riportati in allegati separati (allegati IX, X, XI, XII, XIII, XIV). La nuova struttura contiene un capitolo sul commercio di prodotti non agricoli e uno sul commercio di prodotti agricoli. Tale struttura ha il vantaggio, da un lato, di agevolare il processo di ratifica e l'attuazione dell'ALS da parte di Costa Rica e Panama e, dall'altro, di semplificare la presentazione delle concessioni per tutte le Parti contraenti. La rinuncia all'accordo bilaterale aggiuntivo per i prodotti agricoli non trasformati, invece, non ha alcuna conseguenza per le concessioni nel settore agricolo dal punto di vista del contenuto. La nuova struttura sarà proposta dall'AELS ai Paesi partner anche in altri processi negoziali.

1.4

Sintesi del contenuto dell'Accordo

L'ALS (allegato al presente messaggio) include un preambolo e i seguenti capitoli: 1. Disposizioni generali, 2. Commercio di prodotti non agricoli, 3. Commercio di prodotti agricoli, 4. Scambi di servizi, 5. Investimenti, 6. Protezione della proprietà intellettuale, 7. Appalti pubblici, 8. Concorrenza, 9. Commercio e sviluppo sostenibile, 10. Cooperazione, 11. Disposizioni istituzionali, 12. Composizione delle controversie, 13. Disposizioni finali. I 21 allegati sono parte integrante dell'Accordo (art.13.2).

1.5

Valutazione

In relazione all'accesso al mercato e alla certezza del diritto, l'ALS con gli Stati dell'America centrale, in quanto accordo preferenziale in diversi settori, supera il livello degli accordi dell'OMC. Migliora ampiamente l'accesso al mercato o accresce la certezza del diritto per le merci e i servizi svizzeri nei dinamici mercati dell'America centrale, rafforza la certezza del diritto per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale e in generale per gli scambi economici e contribuisce allo sviluppo sostenibile. Inoltre crea un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra autorità allo scopo di vigilare sulla sua applicazione, di svilupparlo ulteriormente e di risolvere problemi concreti.

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L'ALS previene la potenziale discriminazione rispetto ad altri partner di libero scambio degli Stati dell'America centrale e crea su questi mercati un vantaggio concorrenziale per i soggetti economici svizzeri rispetto ai concorrenti di Paesi che non hanno concluso un simile accordo con gli Stati centroamericani. Consente di evitare discriminazioni potenziali o effettive risultanti in particolare dall'Accordo di associazione dei Paesi membri del SICA7 (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) con l'UE e gli Stati Uniti (eccetto Panama)8 (cfr.

n. 2.1).

1.6

Consultazione

Dall'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione (LCo) risulta che, nel caso di un trattato internazionale che non sottostà a referendum facoltativo e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, in linea di principio non viene effettuata la procedura di consultazione, tranne quando si tratta di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Il presente Accordo corrisponde essenzialmente, sia per quanto riguarda il contenuto sia per l'importanza finanziaria, politica ed economica, ai precedenti ALS conclusi dalla Svizzera. Non si tratta pertanto di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo. Conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale del 22 dicembre 199910 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC), i Cantoni sono stati coinvolti sia nella preparazione del mandato negoziale sia, nella misura del necessario, durante i negoziati. Inoltre, poiché l'esecuzione degli accordi non sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale, si è potuto rinunciare allo svolgimento di una consultazione.

2

Situazione economica del Costa Rica e del Panama e relazioni della Svizzera con i due Paesi

2.1

Situazione sociale ed economica e politica economica esterna del Costa Rica

Dal punto di vista politico, il Costa Rica è uno dei Paesi più stabili dell'America latina e, a differenza di altri Paesi dell'America centrale, non è mai stato teatro di guerre civili. Oltre alla lunga traduzione democratica e a una stabilità sociale relativamente elevata, nel confronto regionale il Costa Rica beneficia anche di un'economia prospera con un mercato aperto orientato all'esportazione. Anche se i beni d'esportazione tradizionali quali caffè e banane hanno perso d'importanza, l'agricoltura rimane la principale fonte di valuta estera del Paese dopo il turismo e il settore informatico. Nonostante gli sforzi di diversificazione della struttura delle sue

7 8 9 10

SICA: Sistema de la Integración Centroamericana.

Panama ha concluso con gli Stati Uniti un ALS bilaterale nel 2007, in vigore dal 2012.

RS 172.061 RS 138.1

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esportazioni, la dipendenza del Costa Rica dal suo principale partner commerciale e investitore, gli Stati Uniti, è ancora significativa.

Nel 2012 il prodotto interno lordo del Paese, pari a 45,1 miliardi di dollari americani, si attestava al secondo posto tra gli Stati dell'America centrale dopo il Guatemala. Lo stesso anno il Costa Rica ha registrato il più alto reddito pro capite della regione (9673 dollari americani) davanti al Panama. Dopo che nel 2009 l'economia del Paese si è lievemente contratta in seguito alla crisi economica e finanziaria globale (­1,1 %), il Costa Rica ha segnato una crescita annua costante del 4­5 per cento. Questo successo, oltre che alla ripresa congiunturale degli Stati Uniti, è riconducibile al piano d'incentivazione «Plan Escudo», in vigore dal 2009.

Il «Plan Escudo» è però anche corresponsabile della principale sfida di politica economica del Paese, l'elevato deficit di bilancio rispetto agli altri Stati dell'America latina. Nel periodo tra il 2010 e il 2011, il Costa Rica è riuscito a ridurre il deficit al di sotto del 5 per cento del PIL. Tuttavia, dal 2011, il deficit è tornato ad aumentare. Senza un cambiamento di rotta da parte del governo, si prevede che entro il 2015 il rapporto debito pubblico/PIL supererà il 50 per cento. Il motivo principale sono le deboli entrate fiscali, che ammontano appena al 14,4 per cento del PIL (2102) e sono quindi basse anche nel confronto regionale. Il governo della presidente Chinchilla ha già fallito più volte nel tentativo di attuare la riforma fiscale urgente per le entrate pubbliche. Un nuovo tentativo è stato annunciato per l'anno in corso.

Il Costa Rica è membro del GATT dal 1990 ed è stato membro fondatore dell'OMC nel 1995. Insieme a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, il Paese partecipa al «Sistema de la Integración Centroamericana» (SICA), fondato nel 1991. Nel 2007 gli Stati membri (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) hanno firmato un accordo quadro per l'introduzione di un'unione doganale. Da allora sono stati compiuti sostanziali progressi nella graduale liberalizzazione del traffico merci e nella semplificazione e unificazione del quadro normativo. Nonostante un'ampia armonizzazione dei dazi doganali, tuttavia, continua a non esistere una tariffa doganale comune. Il
1° gennaio 2009 per il Costa Rica è entrato in vigore l'ALS CAFTA, firmato con gli Stati Uniti, la Repubblica Dominicana e gli altri Stati dell'America centrale (eccetto il Panama). L'Accordo mira in primo luogo ad assicurare l'accesso privilegiato già esistente del Costa Rica al mercato statunitense. Nel 2012 è stato firmato un accordo di associazione tra i Paesi membri del SICA e l'Unione europea, la cui ratifica è prevista per il 2013. Il Costa Rica ha inoltre concluso ALS con Colombia, Canada, CARICOM11, Cile, Cina, Messico, Singapore e Perù.

Nell'ONU e negli altri organismi internazionali il Costa Rica ha un ruolo non trascurabile rispetto alle sue dimensioni. In particolare, il Paese svolge un ruolo di guida sul piano internazionale nella protezione del clima e nella politica di pace. Insieme alla Svizzera, il Costa Rica si è impegnato per la riforma dei metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, nel quadro del gruppo degli «S-5» e del gruppo di follow up ACT (cfr. n. 2.3). A livello regionale il Paese persegue una politica pragmatica, orientata soprattutto alla cooperazione economica.

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Caribbean Community and Common Market (15 Stati membri: Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Repubblica Dominicana, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Granadine, Suriname, Trinidad e Tobago).

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In Costa Rica sono garantite le libertà fondamentali (libertà di espressione, di stampa, di riunione e di associazione) e la libertà religiosa. Tuttavia, per quanto riguarda la criminalità organizzata, esistono carenze nel sistema giudiziario nell'ambito della violenza contro donne e minori, nella tratta di esseri umani e in relazione ai diritti dei gruppi indigeni. Sebbene il Costa Rica sia un Paese con un reddito medio, la povertà continua a essere diffusa: nel 2012 oltre il 20 per cento della popolazione viveva al di sotto della soglia di povertà nazionale e tale percentuale tende al rialzo.

Il governo si impegna a livello nazionale e internazionale per un miglioramento della situazione dei diritti umani. Date le risorse finanziarie limitate, però, sul piano nazionale si registrano solo progressi esigui. A livello multilaterale il Cosa Rica, quale membro dell'ONU, ha firmato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ratificato tutti gli importanti accordi e convenzioni nel campo dei diritti umani, incluse le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il Paese è membro del Consiglio dei diritti dell'uomo per il periodo 2011­2014.

Un ambiente intatto è molto importante per il Costa Rica, non da ultimo data la sua rilevanza per il settore turistico. Il Costa Rica è caratterizzato da un'elevata biodiversità. Il Paese, coperto da boschi per il 50 per cento, ha una legislazione avanzata in materia di biodiversità (protezione delle specie e impiego delle risorse naturali) e di gestione forestale, che riconosce esplicitamente le prestazioni ecosistemiche.

L'attuazione delle leggi forestali costituisce una sfida e il disboscamento illegale rappresenta un problema; le monocolture (ad. es. ananas, caffè) hanno conseguenze in parte negative per l'ambiente; esiste inoltre una grande necessità di recupero nella gestione dei rifiuti. Il Costa Rica è l'unico Paese dell'America centrale con una normativa in materia di rifiuti elettronici (e-waste). Una grande sfida nelle regioni popolate è rappresentata dalle acque reflue, che per la maggior parte sono riversate nei fiumi senza essere depurate. Il Paese si è posto l'ambizioso obiettivo di raggiungere un bilancio neutro delle emissioni di CO2 entro il 2021 e sta elaborando le relative misure per i settori
prioritari (trasporti, energia, bosco, gestione dei rifiuti).

Il Costa Rica ha ratificato i principali accordi internazionali sul clima (Convenzione sulla diversità biologica [CBD], Protocollo di Cartagena, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [UNFCCC], Protocollo di Kyoto, Convenzione contro la desertificazione [UNCCD], Convenzioni di Rotterdam, Stoccolma e Basilea, Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [UNCLOS]). Nei negoziati climatici internazionali, il Costa Rica assume una posizione progressista in America latina (Cartagena Dialogue for Progressive Action, AILAC), impegnandosi per soluzioni pragmatiche nei ristagnanti negoziati sul clima. Inoltre, insieme ad altri Paesi che non fanno parte del G20, tra cui la Svizzera, detti «Friends of Fossil Fuel Subsidies Reform», il Costa Rica si batte per priorizzare, nell'agenda politica internazionale, lo smantellamento di sistemi di sovvenzioni inefficienti per i vettori energetici fossili. Come il Panama, è per lo più un alleato della Svizzera nei processi ambientali internazionali e si impegna per ambiziose norme ambientali globali.

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2.2

Situazione socio-economica e politica economica esterna del Panama

Secondo la Costituzione del 1972, il Panama è una democrazia presidenziale, in cui il voto è libero, diretto e segreto. Lo sviluppo storico ed economico del Paese è fortemente caratterizzato dalla sua posizione geografica. Quale anello di congiunzione tra i due subcontinenti americani nonché tra Atlantico e Pacifico (Canale di Panama), il Panama è in primo luogo un Paese di transito. Di conseguenza è fortemente accentuato il settore dei servizi (commercio, finanza, trasporti), che contribuisce per quasi l'80 per cento al PIL e alle esportazioni totali. Il Paese persegue una politica economica aperta e ha un'economia di mercato con diritti di proprietà garantiti dalla Costituzione. Oltre alla posizione geografica privilegiata, l'economia del Panama si distingue per una piazza finanziaria moderna, l'ancoraggio al dollaro, una bassa inflazione, buoni collegamenti aerei, porti su entrambe le coste del Paese e la principale zona di libero scambio del continente. Sono di estrema importanza per il Panama le relazioni economiche con gli Stati Uniti. Dal 1904 il Paese utilizza come valuta il dollaro americano.

Nel 2012 il PIL del Panama è stato pari a 41,5 miliardi di dollari americani. Il Paese registra il secondo reddito pro capite più alto della regione dopo il Costa Rica.

L'economia panamense si sviluppa in maniera molto dinamica e negli ultimi anni è cresciuta in media del 9 per cento. Nel 2012 ha superato il 10 per cento e anche per i prossimi anni si prevedono tassi di crescita tra il 5 e l'8 per cento. Insieme alla ripresa del commercio mondiale, hanno avuto un effetto stimolante sull'economia del Paese la forte domanda interna e i grossi progetti infrastrutturali statali (ampliamento del Canale di Panama, metro, aeroporto). Questa estensione dell'infrastruttura mira a rafforzare la posizione del Panama quale hub logistico regionale.

Oltre al commercio e ai trasporti, un importante ramo dell'economia panamense è il settore finanziario e bancario, che è evoluto positivamente anche durante la crisi e riveste un'importanza regionale. A causa delle pressioni internazionali, il Panama si è dichiarato disposto ad adottare le Linee guida dell'OCSE sullo scambio di informazioni. Anche il settore turistico riveste un ruolo sempre più importante, rappresentando circa il 10 per cento del PIL. L'agricoltura,
invece, perde sempre più d'importanza nell'economia nazionale.

Nonostante lo sviluppo economico positivo, nel Panama continuano a esistere grandi disparità nella distribuzione della ricchezza e la povertà è molto diffusa. Secondo la Banca mondiale, il 10 per cento più povero della popolazione dispone di meno dell'1 per cento del reddito, mentre il 10 per cento più ricco ne possiede il 40 per cento. Oltre il 27 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà nazionale. Vi sono inoltre differenze molto grandi tra città e campagna. Negli ultimi anni, tuttavia, la povertà si è ridotta.

Ragioni storiche, geografiche ed economiche hanno reso gli Stati Uniti il principale partner della politica estera panamense. Fino al 1999 la zona del Canale era sotto il controllo statunitense. Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale del Panama sia per le importazioni sia per le esportazioni. Nell'ottobre 2012 è entrato in vigore l'ALS concluso nel 2007 tra Stati Uniti e Panama. Insieme a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Costa Rica, il Paese partecipa al «Sistema de la Integración Centroamericana» (SICA), fondato nel 1991, e intrattiene relazioni di libero scambio con tutti questi Stati dell'America centrale. Tuttavia, soltanto il commercio con il Costa Rica è di notevole rilievo. Il Panama ha inoltre stipulato 6940

accordi di libero scambio con Messico, Taiwan, Cile, Singapore, Cuba, Israele, Canada, Trinidad e Tobago e Perù. Nel 2012 è stato firmato un accordo di associazione tra i Paesi membri del SICA e l'Unione europea, la cui ratifica è prevista per il 2013. Sebbene il Panama abbia annunciato di voler estendere il commercio con l'Asia, negli scorsi anni sono stati compiuti solo pochi sforzi in questa direzione. Il Paese continua a non intrattenere relazioni diplomatiche con la Cina, mentre riconosce invece Taiwan.

Il Panama è membro di tutte le organizzazioni dell'ONU e ospita la sede più importante dell'ONU in America latina.

Nel Panama vi sono limitazioni della libertà di stampa e di opinione. Oltre alla povertà diffusa, che colpisce oltre un quarto della popolazione, il Paese è confrontato con altri problemi quali: tratta di esseri umani, violenza contro le donne, corruzione e mancanza di indipendenza della giustizia, abusi da parte delle forze di sicurezza, pessime condizioni di carcerazione (con casi di tortura) e discriminazione della comunità indigena. A livello multilaterale il Panama, quale membro dell'ONU, ha firmato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i principali accordi e convenzioni nel campo dei diritti umani, comprese le otto Convenzioni fondamentali dell'OIL. La prossima verifica del Panama da parte del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU è prevista per il 2015, nel quadro della 22a sessione.

Il Panama è caratterizzato da un'elevata biodiversità e dalla più grande foresta vergine dell'America centrale. Conservare le foreste e la biodiversità e impedire l'erosione di superficie coltivata e zone costiere rientrano tra le principali sfide. La deforestazione costante ed eccessiva (la superficie boschiva si è ridotta dall'originario 75 % al 40 % circa) è in gran parte responsabile delle crescenti emissioni di CO2 del Panama e, al contempo, si ripercuote negativamente sulla biodiversità e sulla qualità del suolo. La biodiversità è inoltre minacciata dalle attività agricole, dallo sfruttamento illegale del legname, dalla caccia, dall'inquinamento di laghi e fiumi e dall'espansione dei centri urbani. L'insufficiente smaltimento dei rifiuti e le sostanze chimiche utilizzate nell'industria e in agricoltura contribuiscono all'inquinamento idrico. Collaborando a un'iniziativa
dell'ONU, il Panama sta sviluppando un regime di misure per la protezione dei boschi, per l'immagazzinamento di carbonio attraverso riforme più sostenibili della gestione forestale e per il miglioramento della situazione economica delle persone nei territori interessati (UN-REDD+).

Il Panama ha ratificato i principali accordi internazionali sul clima (Convenzione sulla diversità biologica [CBD], Protocollo di Cartagena, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [UNFCCC], Protocollo di Kyoto, Convenzione contro la desertificazione [UNCCD], Convenzioni di Rotterdam, Stoccolma e Basilea, Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [UNCLOS]). Nei negoziati climatici internazionali, il Panama assume una posizione progressista in America latina (Cartagena Dialogue for Progressive Action, AILAC), impegnandosi per soluzioni pragmatiche nei ristagnanti negoziati sul clima. Come il Costa Rica, il Panama è per lo più un alleato della Svizzera nei processi ambientali internazionali e si impegna per ambiziose norme ambientali globali.

6941

2.3

Relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Costa Rica

Le relazioni bilaterali tra Svizzera e Costa Rica non pongono problemi e sono molto positive. La Svizzera ha riconosciuto immediatamente la Repubblica di Costa Rica dopo la conquista dell'indipendenza nel 1848. Nel 19° secolo il Costa Rica è stato anche Paese di destinazione di emigranti svizzeri e di imprese svizzere. Nel 1912 il Consiglio federale ha nominato un console onorario e nel 1957 i due Paesi hanno avviato relazioni diplomatiche. Allo stesso tempo, la Svizzera ha convertito la propria rappresentanza in consolato generale e 10 anni più tardi ha aperto un'ambasciata nella capitale San José. Dal 1981 il Costa Rica ha un'ambasciata a Berna.

Negli ultimi anni vi sono stati ripetuti contatti bilaterali a livello ministeriale. Nel maggio 2011 il ministro degli esteri costaricano ha incontrato l'allora capo del DFAE , mentre nel maggio 2013 il capo del DFAE ha ricevuto il suo omologo costaricano a Berna. Inoltre nel gennaio 2013, in occasione del Forum economico mondiale di Davos, si è tenuto un incontro tra il capo del DEFR e la ministra costaricana dell'industria e del commercio.

Sul piano multilaterale Svizzera e Costa Rica collaborano in molti ambiti. Già prima dell'adesione della Svizzera all'ONU, nel 2002, il Costa Rica era un partner importante attraverso cui la Svizzera poteva far confluire le proprie esigenze nei processi dell'ONU. Nel quadro del gruppo degli «Small Five» (S-5), la Svizzera, insieme a Costa Rica, Giordania, Singapore e Liechtenstein, si è impegnata per metodi di lavoro più trasparenti nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dopo il ritiro del progetto di risoluzione, nel maggio 2012, questi obiettivi continuano ad essere perseguiti nel nuovo gruppo ACT (Accountability, Coherence, Transparency), in cui Svizzera e Costa Rica svolgono un ruolo attivo.

Nel 2000 la Svizzera ha firmato un accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti con il Costa Rica, entrato in vigore nel 2002, dopo la ratifica da parte dei due Paesi. Nel marzo 2006 è stata parafata una convenzione di doppia imposizione, che però dev'essere rinegoziata, poiché il Costa Rica ha voluto l'adeguamento alle norme dell'OCSE della clausola sull'assistenza amministrativa in materia fiscale. I due Stati hanno soppresso reciprocamente l'obbligo del visto già nel 1966. La Svizzera e il Costa Rica
hanno anche stipulato un Trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato (1965) e un Accordo di cooperazione tecnica e scientifica (1971).

Il Costa Rica, vista la sua situazione di Paese dal reddito medio, non rientra tra i Paesi prioritari della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Nel quadro del suo impegno regionale per la riduzione dei rischi di catastrofe, la Svizzera partecipa comunque all'ampliamento dell'Accademia per la formazione di squadre di ricerca e soccorso (Academía Nacional de Bomberos) a San José.

2.4

Relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Panama

La Svizzera ha riconosciuto il Panama subito dopo la fondazione dello Stato nel 1903. L'inizio delle relazioni diplomatiche risale al 1941. Già nel 1884 la Svizzera aveva aperto un consolato nella Città di Panama, chiuso nel 1891 e successivamente riaperto nel 1913. Nel 1959 è diventato consolato generale e nel 1980 è stato convertito in ambasciata. Dal 1995, l'Ambasciata di Svizzera a San José (Costa Rica) cura 6942

gli affari diplomatici elvetici. Negli ultimi tempi non vi sono state visite a livello ministeriale.

Gli interessi svizzeri a Panama sono in primo luogo di natura economica. Il Panama è il principale partner commerciale della Svizzera in America centrale. Dal 1985 è in vigore un accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti. Già nel 1966 è entrato in vigore un accordo sul traffico aereo e nel 1967 i due Stati hanno soppresso reciprocamente l'obbligo del visto.

Il Panama non è un Paese prioritario della DSC, ma è comunque incluso in misura ridotta in progetti regionali.

2.5

Commercio e investimenti tra la Svizzera e gli Stati dell'America centrale

Secondo la Direzione generale delle dogane, nel 2012 il volume degli scambi della Svizzera con i Paesi membri del SICA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) ammontava a 636,3 milioni di franchi. La regione centroamericana è così il terzo principale partner commerciale della Svizzera in America latina dopo il Brasile e il Messico. Tradizionalmente la bilancia commerciale della Svizzera con gli Stati membri del SICA è molto positiva (2012: 141 mio. CHF).

Negli scorsi anni lo sviluppo del commercio bilaterale della Svizzera con gli Stati membri del SICA è stato relativamente volatile. Dopo aver registrato elevati tassi di crescita tra il 2006 e il 2008, i flussi commerciali sono crollati in seguito alla recessione del 2009 e finora non hanno ancora raggiunto il livello precedente alla crisi.

In America centrale il Panama è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera (2012: 302,8 mio. CHF). Il Costa Rica si trova al secondo posto (168,6 mio.), seguito da Guatemala (72,6 mio.), Honduras (48,1 mio.), El Salvador (18,8 mio.) e Nicaragua (15,2 mio.). I principali beni d'esportazione della Svizzera nel complesso degli Stati centroamericani sono i prodotti farmaceutici e chimici, gli orologi e gli strumenti di precisione, i metalli, le pietre preziose e semipreziose. I principali beni d'importazione dagli Stati dell'America centrale sono caffè e tè, spezie, metalli, pietre preziose e semipreziose, frutta e noci.

La Svizzera esporta in Panama principalmente prodotti farmaceutici (41 %), orologi (32 %), pietre preziose e semipreziose (9 %). Le importazioni della Svizzera consistono per il 55 per cento di pietre preziose e semipreziose, per il 26 per cento di oggetti d'arte e per l'11 per cento di bigiotteria. La maggior parte del commercio ha luogo attraverso la zona di libero scambio di Colón. Una quota considerevole delle esportazioni svizzere in Panama viene riesportata nella regione. Il volume degli scambi con il Panama è quasi identico a quello complessivo con i restanti Paesi dell'America centrale (2012: 333,5 mio. CHF).

Negli ultimi cinque anni, il commercio con il Costa Rica è aumentato quasi del 20 per cento. Le esportazioni consistono per la maggior parte di prodotti farmaceutici (52 %), orologi (17 %) e macchine (11 %), mentre la Svizzera importa
per l'85 per cento prodotti agricoli e per il 12 per cento strumenti di precisione.

Secondo la Banca nazionale svizzera, alla fine del 2011 gli investimenti diretti della Svizzera negli Stati dell'America centrale ammontavano a circa 1,7 miliardi di franchi (5° posto in America latina), di cui 524 milioni in Costa Rica. Non sono 6943

inclusi gli investimenti diretti svizzeri in Panama12. Praticamente tutte le imprese multinazionali svizzere sono presenti nei Paesi dell'America centrale, dove impiegano circa 16 000 lavoratori.

3

Commento alle disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama)

3.1

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione delle Parti nel quadro dell'ALS. Le Parti sottolineano e riaffermano il loro impegno per i diritti e i principi fondamentali in materia di democrazia, diritti dell'uomo, sviluppo economico e sociale e diritti dei lavoratori, per il diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite13, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le Convenzioni dell'OIL ­, per la protezione ambientale e per lo sviluppo sostenibile. Il preambolo riprende anche le finalità enunciate all'articolo 1.2 (Obiettivi), vale a dire la liberalizzazione del commercio di merci e servizi conformemente alle norme dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, l'apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e l'espansione del commercio globale. Inoltre, le Parti affermano il loro sostegno ai principi di buon governo societario e di responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'OCSE o delle Nazioni Unite, il loro intento di promuovere la trasparenza e la loro volontà di agire contro la corruzione.

3.2

Capitolo 1: Disposizioni generali (art.1.1­1.9)

Gli articoli 1.1 e 1.2 fissano gli obiettivi dell'Accordo. Conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT 1994) e all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) viene istituita una zona di libero scambio al fine di conseguire la liberalizzazione del commercio di merci e servizi, l'aumento reciproco delle possibilità d'investimento, la promozione della concorrenza, la garanzia di una protezione adeguata ed efficace e l'applicazione della proprietà intellettuale, la reciproca liberalizzazione degli appalti pubblici e lo sviluppo del commercio internazionale tenendo conto dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 1.3 disciplina il campo d'applicazione geografico dell'Accordo. L'ALS si applica al territorio delle Parti contraenti conformemente al diritto internazionale e alle loro legislazioni nazionali.

Art. 1.4 (Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo): l'Accordo non intacca i diritti e gli obblighi che regolano le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS. Esse sono disciplinate dalla Convenzione del 4 gennaio 196014 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Inoltre, in virtù del 12 13 14

Poiché per la Banca nazionale svizzera Panama rientra tra i centri finanziari offshore, non sono disponibili dati sull'ammontare degli investimenti diretti svizzeri in questo Paese.

RS 0.120 RS 0.632.31

6944

Trattato di unione doganale del 29 marzo 192315 tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera applica anche per il Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci.

L'articolo 1.5 disciplina il rapporto con altri accordi internazionali. In sostanza, assicura che siano rispettati anche gli obblighi e gli impegni delle Parti sul piano internazionale.

Art. 1.6 (Imposizione fiscale): l'Accordo non limita la sovranità fiscale delle Parti.

Allo stesso tempo, le Parti non possono far valere la loro sovranità fiscale per aggirare il livello di liberalizzazione convenuto.

L'articolo 1.7, sulla trasparenza, tratta il dovere d'informazione che compete alle Parti. Da un lato, esse devono pubblicare o rendere accessibili le loro leggi, le regolamentazioni e le decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i loro accordi internazionali e, se disponibili, le sentenze giudiziarie che possono avere un impatto sull'attuazione dell'Accordo. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge, nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, il dovere di informare e di rispondere a qualsiasi domanda riguardante misure che possano influire sull'applicazione dell'Accordo.

Art. 1.8: per tener conto dell'importanza crescente del commercio elettronico nello sviluppo del commercio internazionale in generale, l'ALS vi dedica un articolo e un allegato (allegato II). In virtù dell'articolo 1.8, le Parti, da un lato riconoscono l'importanza crescente del commercio elettronico per i loro scambi e, dall'altro, si impegnano a intensificare la loro cooperazione in materia, al fine di consolidare le disposizioni dell'Accordo relative agli scambi di merci e servizi. I metodi di questa cooperazione, fondata principalmente sullo scambio di informazioni e sulla creazione di un organo di contatto per agevolare tale scambio, sono disciplinate nell'allegato. In quest'ultimo le Parti riconoscono inoltre l'importanza di non creare ostacoli all'impiego e allo sviluppo del commercio elettronico e la necessità di creare un clima di fiducia per gli utenti. Infine, le Parti affermano il loro intento di proseguire gli sforzi per promuovere il commercio elettronico tra loro e per rafforzare il sistema commerciale multilaterale.

3.3

Capitolo 2: Commercio di prodotti non agricoli (art. 2.1­2.20)

Art. 2.1: il campo d'applicazione del capitolo 2 dell'ALS include i prodotti industriali, vale a dire i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 198316 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, il pesce e gli altri prodotti del mare, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli, classificati secondo il capitolo 24 del Sistema armonizzato.

L'ambito dei prodotti non agricoli coperto dall'Accordo è riportato nell'allegato III dell'ALS. Il campo d'applicazione relativo ai prodotti di origine non agricola è definito nell'allegato III dell'ALS.

15 16

RS 0.631.112.514 RS 0.632.11

6945

Art. 2.2: affinché le merci beneficino dei dazi preferenziali del presente Accordo, esse devono soddisfare le regole d'origine (art. 2.2). Le disposizioni dettagliate, definite nell'allegato I (cfr. n. 3.3.3), stabiliscono in particolare quali merci si qualificano come merci originarie, quali prove d'origine devono essere impiegate per l'imposizione all'aliquota preferenziale e in che modo avviene la cooperazione delle amministrazioni interessate. Le regole d'origine del presente Accordo sono dedotte dagli accordi di libero scambio dell'AELS con altri Paesi sudamericani e con il Messico, tuttavia sono un po' meno restrittive. Ciò corrisponde agli interessi delle Parti contraenti, poiché le loro imprese dipendono dalle importazioni di materie prime provenienti dall'esterno dell'area di libero scambio.

L'articolo 2.3 disciplina il regime tariffario preferenziale che le Parti si accordano nel quadro dell'ALS in relazione al commercio di prodotti industriali, del pesce e di altri prodotti del mare. Gli obblighi delle Parti in materia di riduzione dei dazi all'importazione (art. 2.3 e allegati IV, V) sono asimmetrici. In questo modo, il presente Accordo tiene conto, come altri accordi di libero scambio dell'AELS, della differenza del livello di sviluppo economico tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale. Ad eccezione di alcune voci di tariffa concernenti la politica agricola (in particolare i foraggi, allegato IIIb), gli Stati dell'AELS sopprimono totalmente i loro dazi nell'ambito dei prodotti industriali e del pesce dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo. Lo stesso dicasi per la maggior parte delle linee tariffarie del Costa Rica e del Panama. Per quanto riguarda l'eliminazione dei restanti dazi doganali, sono stati concessi termini transitori che vanno da 5 a 15 anni per il Costa Rica e da 5 a 10 anni per il Panama. Trattandosi dell'ambito del pesce e degli altri prodotti del mare, è prevista una riduzione asimmetrica dei dazi doganali soltanto a favore del Costa Rica, con un periodo di transizione di cinque anni al massimo (allegato IV, art.1). Tale regime corrisponde a quanto il Costa Rica ha negoziato nel quadro di altri accordi. Il settore del pesce e degli altri prodotti del mare, invece, non ha rappresentato un ostacolo per il Panama.

Art. 2.4­2.6 e art. 2.8: come
gli altri accordi di libero scambio dell'AELS, il presente Accordo comprende anche disposizioni che vietano i dazi all'esportazione (art. 2.4). L'allegato VI, tuttavia, prevede eccezioni al divieto delle imposizioni all'esportazione, che permettono al Costa Rica di mantenere alcune misure (contributi sull'esportazione di banane, caffè e carne) per finanziare fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo. Simili disposizioni sono previste negli accordi conclusi dal Costa Rica con UE, Stati Uniti e Canada. L'Accordo prevede inoltre il divieto di applicare restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione (art. 2.6) e l'applicazione del trattamento nazionale (art. 2.8). Contrariamente agli accordi conclusi dagli Stati dell'America centrale con Stati Uniti e Canada, il presente Accordo non prevede alcuna eccezione a tali principi.

Art. 2.9­2.10: dopo i rinvii alle disposizioni OMC concernenti i regolamenti tecnici e le misure sanitarie e fitosanitarie, negli articoli 2.9 e 2.10 le Parti hanno concordato la creazione di organi di contatto ufficiali che si avvalgono di esperti. Mediante tali organi si promuove, da un lato, il generale scambio di informazioni tra le autorità competenti. Dall'altro, in caso di ostacoli tecnici al commercio ed eventuali problemi per le aziende legati a tali ostacoli, è possibile accedere in maniera rapida e diretta agli specialisti dei rispettivi Paesi e cercare insieme soluzioni pragmatiche.

Le Parti intendono inoltre rafforzare la cooperazione bilaterale e in tal modo la fiducia reciproca. Nell'articolo 2.10 concordano pertanto la cooperazione per il riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità. Le disposizioni sulla 6946

cooperazione contemplano anche l'impegno comune a basare le prescrizioni tecniche, per quanto possibile, su norme internazionali. Infine, nell'articolo 2.10, le Parti si assicurano con una clausola evolutiva che, nel quadro di una revisione dell'Accordo, si tenga conto delle eventuali concessioni agevolanti gli scambi accordate nell'ambito dei regolamenti tecnici da Costa Rica, Panama e Stati dell'AELS a Paesi terzi. Tale disposizione permette di impedire eventuali discriminazioni dell'AELS, ad esempio nei confronti dell'UE.

Art. 2.11: l'Accordo contempla misure di agevolazione degli scambi, che obbligano in particolare le Parti a pubblicare su Internet leggi, ordinanze ed emolumenti rilevanti, e a rispettare le norme internazionali nella definizione delle procedure doganali. Inoltre, gli esportatori possono presentare le proprie dichiarazioni doganali per via elettronica. Le disposizioni dettagliate sono definite nell'allegato VII (cfr. n. 3.3.4).

Art. 2.7 e art. 2.13­2.20: per una serie di altre misure concernenti il commercio, l'ALS rinvia ai diritti e agli obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. È il caso delle spese e formalità (art. 2.7), delle imprese commerciali di Stato (art. 2.13), delle sovvenzioni e misure compensative (art. 2.14), delle misure antidumping (art. 2.15), delle misure di salvaguardia globali (art. 2.16), delle misure di salvaguardia bilaterali (art. 2.17), delle eccezioni generali, in particolare quelle miranti a proteggere l'ordine pubblico, la salute e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.18 e art. 2.19), e delle misure relative alla bilancia dei pagamenti (art. 2.20). Negli articoli 2.14­2.17, tenendo conto del carattere preferenziale delle relazioni commerciali tra le Parti, l'ALS prevede meccanismi di consultazione che presentano standard superiori alle norme dell'OMC. In particolare, l'articolo 2.17 stabilisce un meccanismo di salvaguardia bilaterale, applicabile anche nel settore agricolo.

Art. 2.12: l'ALS istituisce un Sottocomitato (cfr. cap. 11 relativo alle disposizioni istituzionali) per gli scambi di merci (art. 2.12 e allegato VIII). I compiti del Sottocomitato concernono le regole d'origine, le procedure doganali, l'agevolazione degli scambi e il controllo dell'attuazione degli impegni contratti dalle Parti in ambito non agricolo. È inoltre
incaricato di regolare lo scambio di informazioni in materia doganale e di preparare gli emendamenti tecnici relativi allo scambio di merci.

Rientrano nelle sue competenze anche le questioni di cooperazione amministrativa (allegato I, Sezione V).

Allegato I sulle regole d'origine e sulla cooperazione amministrativa Gli articoli 2 e 3 definiscono in linea di principio quali merci possono essere considerate merci originarie. Si tratta, da un lato, dei cosiddetti prodotti indigeni interamente prodotti in una Parte contraente. Dall'altro, di prodotti per cui sono stati utilizzati materiali di Paesi terzi, nel caso in cui siano stati sufficientemente trasformati (cfr. anche art. 4). I materiali che già si qualificano come merci originarie possono essere impiegati senza che ciò pregiudichi l'origine (cosiddetto «cumulo»).

Art. 4 (Trasformazione sostanziale): le merci che sono state prodotte utilizzando materiali di Paesi terzi sono considerate sufficientemente trasformate se soddisfano i criteri elencati nell'appendice 1 dell'allegato I (elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni, di seguito «regole dell'elenco»). I prodotti agricoli di base devono soddisfare le stesse condizioni dei prodotti indigeni. Per i prodotti agricoli trasformati si applicano norme che tengono conto delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria alimentare di trasformazione. Contrariamente ai prodotti industriali, negli scambi con il Costa Rica e il Panama vigono «regole dell'elenco» parzialmente 6947

diverse. Quelle per i prodotti industriali corrispondono agli attuali metodi di produzione dei produttori svizzeri. Di conseguenza, è per lo più sufficiente che i prodotti chimici e farmaceutici, i prodotti tessili e le merci del settore meccanico abbiano subito un trattamento minimo (cfr. art.5) o che i materiali provenienti da Paesi terzi siano collocati sotto un'altra voce di tariffa rispetto alle merci finite. Inoltre, trova larga applicazione un criterio alternativo che consente di impiegare materiali da Paesi terzi nella misura del 50­70 per cento. È stato inoltre possibile tenere conto delle esigenze dell'industria orologiera; per tali merci la quota di materiali da Paesi terzi è infatti limitata al 40 per cento.

Nell'articolo 5 sono elencati i trattamenti minimi che, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 4, non sono sufficienti a determinare il carattere originario di un prodotto. Consistono in trattamenti semplici, quali ad esempio il confezionamento, la ripartizione, la pulizia, la colorazione, lo snocciolamento e la pelatura di frutta e verdura o la macellazione di animali, che di per sé non rappresentano un trattamento determinante il carattere originario.

Art. 6: le disposizioni concernenti il cumulo prevedono il cumulo diagonale, che consente di utilizzare materiali di altre Parti contraenti (Costa Rica, Panama, Stati dell'AELS) con carattere originario. Tuttavia, si può fare ricorso al cumulo soltanto se tutte le Parti applicano le stesse regole d'origine e se la Parte importatrice garantisce ai materiali utilizzati l'accesso al mercato in franchigia doganale. Pertanto, in un certo qual modo, il ricorso al cumulo è limitato ai prodotti industriali, poiché le «regole dell'elenco» concordate con il Costa Rica e il Panama nel settore agricolo possono variare e raramente viene garantito un accesso al mercato completamente esente da dazi doganali.

Art. 13: il principio di territorialità stabilisce che l'osservanza delle regole d'origine debba avvenire all'interno della zona e che in linea di principio le merci di reintroduzione sdoganate in un Paese terzo perdono il carattere originario. Sussiste tuttavia un margine di tolleranza: i prodotti reimportati senza subire modifiche mantengono il carattere originario; inoltre, una trasformazione può avere luogo in un Paese terzo se
il valore aggiunto ivi prodotto non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Questa regolamentazione è particolarmente importante per la piazza industriale svizzera, poiché consente l'esternalizzazione di fasi produttive ad alta intensità di lavoro in Paesi terzi.

Art. 14 (Trasporto diretto): le merci originarie devono essere trasportate direttamente fra le Parti contraenti, tuttavia possono transitare in Paesi terzi, purché non finiscano sul mercato di tali Paesi. I prodotti di origine non possono essere trasformati durante il trasporto, ma possono essere trasbordati. La ripartizione delle spedizioni è possibile. Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria esportatrice svizzera, agevolando così le esportazioni.

Art. 15­20: come per gli altri partner di libero scambio dell'America latina e meridionale, sono previsti quali prove dell'origine il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la dichiarazione d'origine. Gli esportatori abilitati sono esonerati dall'utilizzo del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e, indipendentemente dal valore della merce, riportano una dichiarazione d'origine su un documento commerciale.

L'articolo 28 costituisce la base per la procedura di controllo delle prove d'origine.

Nel quadro del controllo si accerta se la prova d'origine in questione è autentica e se i prodotti per i quali sussistono dubbi sono effettivamente qualificabili come merci 6948

originarie. Le autorità competenti della Parte esportatrice svolgono un controllo su domanda della Parte importatrice. A tal fine possono esigere dall'esportatore documenti che attestino l'origine o effettuare una verifica presso la sede sociale dell'esportatore o del produttore. Il termine per evadere la domanda di controllo è in linea generale di 12 mesi, ma può essere prorogato previo accordo.

Art. 29 (Notifiche): l'articolo disciplina la cooperazione tra le autorità competenti.

Esse si informano reciprocamente in merito agli indirizzi delle autorità, ai sistemi degli esportatori abilitati e ai timbri impiegati per la validazione dei certificati d'origine. Le questioni e i problemi relativi all'applicazione vengono discussi direttamente tra le autorità competenti o nel quadro del Sottocomitato per le questioni doganali.

Allegato VII sulle procedure doganali e l'agevolazione degli scambi Art. 1­3: le Parti eseguono controlli effettivi per agevolare il commercio e promuovere il suo sviluppo e semplificano le procedure per gli scambi di merci. Creano trasparenza pubblicando su Internet leggi, ordinanze e decisioni generali, se possibile in inglese. Su richiesta, forniscono informazioni vincolanti in relazione alla classificazione tariffale, alle aliquote di dazio applicabili, al valore in dogana e alle regole d'origine applicabili. L'impegno delle Parti a pubblicare su Internet le prescrizioni applicabili nel commercio transnazionale e la possibilità di chiedere informazioni vincolanti aumentano la trasparenza e certezza del diritto per gli operatori economici.

Art. 4: le Parti applicano procedure doganali, commerciali e di frontiera semplici, adeguate e oggettive. I controlli, le formalità e i documenti necessari devono limitarsi allo stretto necessario. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi nel commercio, occorre adottare procedure commerciali per quanto possibile basate su standard internazionali.

Art. 6­9: le Parti applicano un controllo dei rischi che semplifica lo sdoganamento delle merci a scarso rischio. In tal modo si mira a velocizzare il traffico di confine per una gran parte delle merci e a limitare i controlli al minimo indispensabile. I costi e gli emolumenti da prelevare devono corrispondere al valore della prestazione e non basarsi sul valore della merce; le aliquote devono essere pubblicate su Internet.

3.4

Capitolo 3: Commercio di prodotti agricoli (art. 3.1­3.7)

Art. 3.1: il campo d'applicazione del capitolo 3 include i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati, vale a dire i capitoli 1­24 del Sistema armonizzato, ad eccezione del pesce e degli altri prodotti del mare. Comprende anche alcuni prodotti agricoli classificati secondo il capitolo 24 del Sistema armonizzato.

Articoli 3.2­3.3 (Concessioni tariffarie, Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli): trattandosi di prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS accordano agli Stati dell'America centrale concessioni sotto forma di un trattamento preferenziale equivalente a quello di cui beneficiano i prodotti originari dell'UE (art. 3.2 e allegati IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Sezione 2, art. 2c). Gli Stati dell'AELS eliminano 6949

di conseguenza l'elemento di protezione industriale dei dazi doganali gravante su tali prodotti e conservano il diritto di applicare prelievi all'importazione per compensare la differenza tra il prezzo delle materie prime sui mercati dell'AELS e quello del mercato mondiale (allegati IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Sezione 2, art. 2a e 2b). Per altri prodotti agricoli trasformati che non contengono materie prime sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS (ad es. caffè, cacao, acqua minerale, birra, alcune bevande spiritose e aceto), questi ultimi accordano agli Stati dell'America centrale un accesso ai loro mercati in franchigia doganale. Come previsto anche dagli ALS precedentemente conclusi tra gli Stati dell'AELS e il Perù e la Colombia, le Parti rinunciano alla possibilità di applicare sovvenzioni all'esportazione per i prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali (art. 3.3).

Per i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'America centrale accordano agli Stati dell'AELS concessioni analoghe a quelle accordate all'UE. Per le loro esportazioni più importanti nell'ambito dei prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS beneficeranno di un accesso ai mercati degli Stati dell'America centrale in franchigia doganale a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo o al termine di periodi di smantellamento tariffario di 5­10 anni. In alcuni casi isolati e per prodotti sensibili, i periodi di smantellamento raggiungono i 15 anni (nell'ambito delle bevande in generale e, nel caso specifico del Panama, per alcuni prodotti relativi al cioccolato e alle preparazioni a base di cereali). Per determinati prodotti, il Panama non prevede periodi di smantellamento in vista di un'eliminazione completa dei dazi doganali, bensì un accesso preferenziale al mercato sotto forma di una riduzione delle aliquote applicate (alcune preparazioni a base di cereali e verdura, preparazioni alimentari e bevande). Analogamente agli accordi conclusi da Costa Rica e Panama con altri loro partner di libero scambio, il caffè è escluso dal trattamento preferenziale mediante regole d'origine molto restrittive. Le preferenze nell'ambito dei prodotti agricoli trasformati sono paragonabili a quelle accordate dagli Stati dell'America centrale all'UE.

Nell'ambito dei prodotti agricoli di base, la Svizzera offre al
Costa Rica e al Panama concessioni bilaterali separate (art. 3.2, allegato XI e allegato XIV), in linea generale paragonabili a quelle concesse al Perù e alla Colombia. Le concessioni tariffarie sono accordate tramite riduzione o eliminazione dei dazi doganali per una serie di prodotti agricoli per i quali gli Stati dell'America centrale hanno fatto valere un interesse. Si tratta in particolare di carne di maiale e di pollame (nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC), miele, alcune piante vive e fiori recisi, vari tipi di frutta e verdura, soprattutto tropicali, quali arance, mandarini, banane, svariati semi, una selezione di vari succhi di frutta (soprattutto tropicali), bevande spiritose e sigarette. Le concessioni accordate dalla Svizzera (generalmente nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC o delle restrizioni stagionali, quando ciò è applicabile) non mettono in discussione la sua politica agricola. Non è accordata nessuna concessione che vada oltre il contenuto degli ALS precedenti o di quello del Sistema di preferenze generalizzate (SPG). Le concessioni offerte dalla Svizzera agli Stati dell'America centrale nel quadro dell'ALS sostituiscono inoltre quelle del SPG. È mantenuta la protezione tariffaria per i prodotti sensibili dal punto di vista della politica agricola svizzera.

Gli Stati dell'America centrale hanno concesso alla Svizzera l'eliminazione o la riduzione di dazi doganali gravanti su una serie di prodotti di particolare interesse per gli esportatori svizzeri di prodotti agricoli di base. Così, dall'entrata in vigore o dopo un periodo di smantellamento, la Svizzera beneficerà di un accesso in franchi6950

gia ai mercati di Panama e Costa Rica per carne secca, preparazioni a base di frutta, succhi, vino, preparazioni per l'alimentazione animale, sigarette e una serie di prodotti di interesse minore per gli esportatori svizzeri. Inoltre, il Panama concede alla Svizzera un contingente bilaterale in franchigia per il formaggio e un accesso preferenziale al mercato per le preparazioni a base di carne. Nel quadro di tale contingente preferenziale, gli esportatori di formaggio fuso o di formaggi svizzeri tipici a pasta dura, quali l'Emmental o il Gruyère, beneficeranno di un accesso al Panama esente da dazi doganali. A causa delle possibilità limitate della Svizzera di offrire per i prodotti agricoli di base un accesso al mercato esteso quanto quello dell'UE, le concessioni ottenute dal Costa Rica ­ e in casi più rari dal Panama ­ sono inferiori a quelle ricevute dall'UE, in particolare nel settore lattiero.

Articoli 3.4­3.7: in base all'ALS, il Costa Rica può mantenere prezzi d'esportazione minimi per le banane (art. 3.4), conformemente alle disposizioni in vigore nella sua legislazione. Un miglioramento del reciproco accesso al mercato sarà esaminato periodicamente nel quadro di una specifica clausola di revisione (art. 3.7). Riguardo al disciplinamento del commercio, il capitolo sui prodotti agricoli rinvia alle disposizioni pertinenti del capitolo 2 (art. 3.5). Ciò vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati. In caso di controversia, è possibile ricorrere alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC oppure a quella prevista dall'ALS (cfr. cap. 12).

3.5

Capitolo 4: Scambi di servizi (art. 4.1­4.21)

Il capitolo 4 dell'ALS tratta gli scambi di servizi. Le definizioni e le norme che disciplinano tali scambi (in particolare le quattro modalità di fornitura17, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni) sono conformi all'Accordo generale sul commercio dei servizi18 (GATS), benché alcune disposizioni siano state precisate e adattate al contesto bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 4 sono completate da norme settoriali nell'ambito dei servizi finanziari mediante l'allegato XVII. Gli elenchi nazionali degli impegni specifici in materia di accesso ai mercati e trattamento nazionale sono contenute nell'allegato XV mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono rette dall'allegato XVI.

Art. 4.1­4.3: la caratteristica principale del capitolo 4 è il fatto di ricalcare il GATS.

Si fa sistematicamente ricorso a rinvii diretti alle disposizioni del GATS, le quali sono inserite nel capitolo e ne divengono parte integrante, salvo quando le Parti hanno preferito precisare, semplificare o rafforzare una determinata disposizione del GATS. Rispetto a una redazione per esteso, questo approccio con rinvii garantisce maggiormente che le disposizioni del presente Accordo identiche a quelle del GATS siano interpretate allo stesso modo. Il capitolo 4 riprende essenzialmente le definizioni e le norme del GATS. Di conseguenza, il campo d'applicazione del capitolo sugli scambi di servizi è identico a quello del GATS (art. 4.1). Quasi tutte le definizioni contenute nell'Accordo generale sul commercio dei servizi sono riprese nel capitolo 4, nella maggior parte dei casi con un corrispondente rinvio. Soltanto la 17 18

Si tratta delle quattro forme seguenti: 1) fornitura transfrontaliera; 2) fruizione all'estero; 3) presenza commerciale e 4) circolazione di persone fisiche.

RS 0.632.20, allegato II.1B

6951

definizione di persona giuridica è stata modificata nella sostanza per adattarla al contesto bilaterale. Nel capitolo figurano soltanto le persone giuridiche costituite o organizzate secondo le leggi di una Parte e che sono domiciliate e attive sul territorio della stessa, nonché le entità (ad es. le succursali) possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche di una Parte, anch'esse domiciliate e professionalmente attive sul territorio della stessa.

Art. 4.4: per quanto riguarda la clausola della nazione più favorita, l'articolo si allinea in larga misura alla disposizione corrispondente del GATS. È inoltre precisato che gli ALS con Paesi terzi notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo derivante dalla suddetta clausola. Ciò nonostante, le Parti si impegnano, su domanda di una Parte, a negoziare i vantaggi accordati da un'altra Parte nel quadro di tali accordi.

Art. 4.5­4.7, 4.11, 4.16­4.17: gli articoli relativi all'accesso al mercato (art. 4.5), al trattamento nazionale (art. 4.6), agli impegni supplementari (art. 4.7), alla trasparenza (art. 4.11), alle eccezioni generali (art. 4.16) e alle eccezioni in materia di sicurezza (art. 4.17) sono ripresi con rinvio diretto dal GATS.

Art. 4.8: le disposizioni relative alla regolamentazione nazionale si basano su quelle del GATS. Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, la loro portata è stata estesa. La maggior parte di esse non si applica unicamente nei settori in cui sono stati assunti impegni specifici, bensì a tutti i servizi contemplati dal capitolo 4.

Articoli 4.9­4.10, 4.12­4.13, 4.18: le disposizioni relative al riconoscimento (art.

4.9), alla circolazione di persone fisiche (art. 4.10), ai monopoli e prestatori esclusivi di servizi (art. 4.12), alle pratiche commerciali (art. 4.13) e agli elenchi degli impegni specifici (art. 4.18) sono identiche nella sostanza a quelle del GATS, ma sono state adattate al contesto bilaterale.

Art. 4.14­4.15: l'articolo sui pagamenti e trasferimenti (art. 4.14) riprende in larga misura le disposizioni del GATS. Tuttavia, le Parti rinunciano a limitare i pagamenti e i trasferimenti non solo per le transazioni correnti connesse ai loro impegni specifici, ma per tutte le transazioni correnti con un'altra Parte, purché non compromettano la bilancia dei
pagamenti. L'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 4.15) prevede che tali restrizioni siano adottate o mantenute conformemente all'articolo corrispondente del GATS.

Allegato XVII: Servizi finanziari Art. 1: per tenere debitamente conto delle specificità del settore finanziario, le disposizioni generali del capitolo 4 sono integrate da disposizioni specifiche che figurano nell'allegato XVII. Le definizioni delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi, di commercio di valori mobiliari) e le eccezioni relative alla politica monetaria e ai sistemi di sicurezza sociale sono riprese dal corrispondente allegato del GATS.

Art. 2: le disposizioni riguardanti il trattamento nazionale si basano sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari («Memorandum»), al quale i membri dell'OMC aderiscono tuttavia a titolo esclusivamente facoltativo. Le Parti del presente Accordo si impegnano dunque ad accettare in modo non discriminatorio la partecipazione di prestatori di servizi finanziari delle altre Parti aventi una presenza commerciale a organismi e simili necessari per la fornitura di servizi finanziari, ovvero ai sistemi pubblici di pagamento e di compen-

6952

sazione, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi regolamentari autonomi, alle borse o ad altre organizzazioni o associazioni.

Art. 3­4: le Parti contraenti si impegnano inoltre a rispettare norme supplementari in materia di trasparenza (art. 3) e di esecuzione delle procedure di applicazione (art. 4). In tema di trasparenza, ad esempio, le autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute a fornire, su richiesta degli interessati, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e le procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. Le Parti si impegnano anche a indicare i tempi normalmente necessari per espletare la procedura di rilascio. Per quanto riguarda la rapida esecuzione delle procedure di applicazione, ad esempio, le autorità competenti delle Parti devono trattare prontamente le domande e rilasciare l'autorizzazione o la licenza una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di inoltro della richiesta.

Art. 5: l'ampia eccezione prevista dal GATS per le misure prudenziali (contenuta nell'allegato del GATS sui servizi finanziari) ha potuto essere equilibrata nell'ambito del presente Accordo prevedendo di sottoporre tali misure a un esame di proporzionalità. Le autorità di vigilanza finanziaria non possono adottare misure più restrittive, in termini di impatto sul commercio dei servizi, a meno che ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi del controllo prudenziale. Inoltre, queste misure non devono essere adottate a fini di restrizione commerciale né devono applicarsi in maniera discriminatoria. Allo stesso tempo, le Parti applicano, nella misura del possibile, gli standard in materia di regolamentazione e di vigilanza convenuti a livello internazionale.

Art. 7: in linea con quanto previsto dal Memorandum, ai prestatori di servizi finanziari devono essere consentiti il trattamento e il trasferimento delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, con riserva delle misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali.

Articolo 4.18 e allegato XV: Impegni specifici Gli impegni specifici riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale nel settore del commercio dei servizi figurano in elenchi stilati dalle singole Parti. In maniera analoga al GATS,
gli impegni specifici assunti dalle Parti si basano su elenchi positivi. Secondo il metodo di questi elenchi, una Parte si impegna a non applicare restrizioni riguardanti l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, sottosettori o attività iscritti nell'elenco e per le modalità di fornitura dei servizi previste, tenendo conto delle condizioni e limitazioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente.

La non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore alcun impegno in termini di accesso al mercato e di trattamento.

Nell'ALS, Costa Rica e Panama hanno ampiamente esteso il loro livello di impegni rispetto agli elenchi previsti nel quadro del GATS. Gli impegni specifici assunti da queste due Parti vanno ben oltre le offerte trasmesse all'OMC nell'ambito dei negoziati di Doha. Per di più, i due Paesi si impegnano a garantire un livello di accesso al mercato che non comporti alcuna discriminazione degli esportatori svizzeri nei confronti dei loro principali concorrenti. Rispetto agli impegni assunti nel quadro del GATS, Costa Rica e Panama hanno accettato di estendere i loro impegni in tutta una serie di settori importanti per l'industria d'esportazione elvetica, in particolare nei 6953

settori dei servizi finanziari (ad es. servizi di riassicurazione e valori mobiliari), dei servizi alle imprese (ad es. servizi d'architettura e di ingegneria e servizi annessi alle industrie manifatturiere), dei servizi di distribuzione, di trasporto aereo e di logistica.

Inoltre, si sono impegnati ad accordare l'ingresso sul proprio territorio a persone fisiche di cittadinanza svizzera per fornire servizi di installazione e manutenzione di macchine ed equipaggiamenti.

Gli impegni di accesso al mercato che la Svizzera ha assunto corrispondono ampiamente ai livelli concessi nell'ambito dei precedenti ALS, in particolare dell'Accordo concluso tra l'AELS e la Corea del Sud e tra l'AELS e Singapore. Anche la Svizzera ha dunque esteso i suoi impegni rispetto all'elenco in vigore nell'ambito del GATS.

In particolare, ha assunto impegni supplementari riguardanti gli installatori e il personale addetto alla manutenzione di macchine ed equipaggiamenti nonché, tra l'altro, nell'ambito dei servizi di trasporto aereo e marittimo.

In qualità di impegno supplementare, inoltre, le Parti hanno fatto proprie le regole specifiche del documento di riferimento del GATS riguardante i servizi di telecomunicazione di base.

Il presente Accordo contiene altresì una clausola di riesame (art. 4.20), secondo cui le Parti devono riesaminare periodicamente gli elenchi degli impegni specifici concernenti l'accesso al mercato al fine di ottimizzare la liberalizzazione degli scambi.

3.6

Capitolo 5: Investimenti (art. 5.1­5.11)

Le disposizioni sulla costituzione di imprese che figurano nel capitolo dell'ALS sullo scambio di servizi e sugli investimenti completano gli accordi bilaterali concernenti la promozione e la reciproca protezione degli investimenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Costa Rica (in vigore dal 19 novembre 200219) e tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama (in vigore dal 22 agosto 198520). Detti accordi disciplinano la fase successiva alla costituzione delle imprese (la cosiddetta fase di «post-establishment») e, insieme all'ALS, coprono l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso al mercato allo sfruttamento dell'investimento fino alla sua liquidazione.

Art. 5.1: le disposizioni del capitolo sugli investimenti si applicano alla costituzione di imprese (o, in altri termini, all'accesso al mercato per gli investimenti diretti, cosiddetta fase di «pre-establishment») in tutti i settori ad eccezione di quello dei servizi (art. 5.1), poiché gli investimenti in quest'ultimo settore sono disciplinati dalle diposizioni sulla modalità di fornitura «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (cfr. n. 3.4).

Art. 5.2­5.4, 5.11: il capitolo sugli investimenti conferisce agli investitori delle Parti contraenti il diritto di costituire o di rilevare un'impresa in un'altra Parte contraente alle medesime condizioni applicate agli investitori nazionali (art. 5.3). Il principio del trattamento nazionale copre la costituzione, l'acquisizione e il mantenimento non solamente di imprese con personalità giuridica (persone giuridiche), bensì anche di succursali o di rappresentanze (art. 5.2). Deroghe al principio del trattamento 19 20

RS 0.975.228.5 RS 0.975.262.7

6954

nazionale (disparità di trattamento tra gli investitori nazionali e stranieri) sono permesse soltanto per le misure e i settori economici riportati negli elenchi delle esenzioni (elenchi negativi) delle Parti, allegati all'ALS (art. 5.4). Le riserve della Svizzera riguardano, come di consueto, l'acquisto di fondi, le condizioni in materia di domiciliazione conformemente al diritto societario e il settore energetico. Dal canto suo, il Costa Rica ha avanzato riserve relative al trattamento nazionale nei seguenti ambiti: svariate disposizioni del diritto societario, misure a livello di governi locali (Comuni), sovvenzioni, energia, armi ed esplosivi, diritti o trattamento preferenziale di minoranze e gruppi di popolazione indigeni, risorse naturali, piscicoltura e caccia. Le riserve del Panama riguardano anch'esse alcune disposizioni del diritto societario, l'acquisto di fondi, l'energia, le miniere e le risorse naturali, la pesca, i diritti o il trattamento preferenziale di minoranze e di alcuni gruppi di popolazione indigeni, il Canale di Panama e la privatizzazione di imprese statali.

L'iscrizione di ulteriori riserve nell'elenco negativo rimane possibile, a condizione tuttavia che il livello generale degli impegni assunti dalla Parte in questione non si riduca e che le altre Parti siano informate nonché, su loro richiesta, consultate (art. 5.4 par. 4). In seno al Comitato misto, le Parti contraenti esaminano periodicamente le riserve al fine di ridurle o di eliminarle (art. 5.4 par. 2 e art. 5.11).

Art. 5.5­5.10: il capitolo sugli investimenti contiene inoltre una disposizione sul personale in posizioni chiave, la quale conferisce all'investitore e ai suoi dirigenti, consulenti, esperti, ecc. il diritto di recarsi nello Stato ospitante (art. 5.5.). Tuttavia, è fatta espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti, per cui la Svizzera non assume alcun obbligo che trascenda quanto stabilito nella legislazione interna.

Un'altra disposizione dell'Accordo prevede la libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti (art. 5.7). A determinate condizioni, tuttavia, questi trasferimenti possono essere soggetti a restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 5.8).

Lo Stato che ospita un investimento mantiene inoltre il diritto di adottare misure nell'interesse pubblico (in
particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente) o a scopi prudenziali, senza tuttavia ricorrervi appositamente per attirare investimenti esteri (art. 5.6). Per quanto concerne le consuete eccezioni relative alla protezione dell'ordine pubblico (art. 5.9) e della sicurezza nazionale (art. 5.10), si applicano le regole sancite negli articoli XIV e XIVbis del GATS.

3.7

Capitolo 6: Protezione della proprietà intellettuale (art. 6.1)

In virtù delle disposizioni contenute nell'Accordo, le Parti si impegnano a garantire una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale e a tutelarne l'applicazione.

In termini di certezza del diritto e di visibilità delle clausole di salvaguardia, in diversi settori importanti il risultato dei negoziati è di gran lunga migliore di quello al quale si è giunti nell'Accordo esistente tra l'Unione europea, il Costa Rica e il Panama. Per quanto riguarda la certezza del diritto, il presente capitolo va collocato allo stesso livello degli accordi conclusi tra gli Stati Uniti e questi due Paesi.

Ai sensi dell'articolo 6.1, i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti 6955

al commercio21). Il presente Accordo prevede inoltre che le Parti possano riesaminare le disposizioni riguardanti la proprietà intellettuale per estendere ulteriormente i livelli di protezione e promuovere gli scambi tra le Parti.

Allegato XIX: Protezione dei diritti di proprietà intellettuale Negli articoli dell'allegato XIX sono fissati tutti gli standard di protezione materiali concernenti determinati settori del diritto della proprietà intellettuale. In linea di massima, sono equivalenti agli standard europei e, in diversi ambiti, oltrepassano il livello di protezione garantito dall'Accordo TRIPS dell'OMC.

Art. 2 (Accordi internazionali): come in altri ALS conclusi dagli Stati dell'AELS, nell'articolo 2 dell'allegato XIX relativo all'articolo 6.1 dell'Accordo principale, le Parti contraenti confermano gli impegni assunti in virtù di diversi accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale da esse sottoscritti [(Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale22, riveduta il 14 luglio 1967, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche23, riveduta il 24 luglio 1971, Convenzione internazionale del 26 ottobre 196124 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma), Trattato di cooperazione in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 2001 e Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti)] e si impegnano altresì ad osservare le disposizioni materiali di una serie di altri Accordi (Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto il 28 settembre 1979, Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore, Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali nella versione riveduta del 1991, salvo nel caso in cui una Parte contraente abbia già aderito alla versione del 1978 ed abbia deciso di non aderire a quella del 1991). Inoltre, le Parti
assumono l'impegno, se ancora non vi hanno provveduto, di compiere i passi interni necessari per aderire ad altri Accordi (Atto di Ginevra del 2 luglio 199925 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, Trattato di Pechino dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, nonché Accordo di Madrid del 27 giugno 1989 per la registrazione internazionale dei marchi).

Art. 3­5, art. 12 (protezione dei marchi, brevetti, protezione dei dati, misure d'intervento doganali): le disposizioni in materia di protezione dei brevetti impongono esplicitamente agli Stati anche l'obbligo di equiparare prodotti brevettati importati a prodotti brevettati prodotti localmente e a prevedere un certificato protettivo complementare per prodotti farmaceutici protetti da brevetto quando la protezione sia terminata per effetto di una procedura di autorizzazione di immissione in commercio (il Panama, tuttavia, è esonerato da questo obbligo). Le disposizioni sulla protezione dei dati confidenziali prevedono una protezione della durata di cinque 21 22 23 24 25

RS 0.632.20, allegato 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.121.4

6956

anni per i prodotti farmaceutici e di dieci anni per i prodotti agrochimici (allegato XIX, art. 5). Per quanto riguarda la protezione dei marchi, nell'allegato si rinvia alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione di marchi notori (allegato XIX, art. 3).

In materia di misure d'intervento doganali, infine, la competenza delle autorità doganali non riguarda più solo le esportazioni di prodotti contraffatti e di riproduzioni pirata bensì anche la loro importazione (allegato XIX, art. 12).

Art. 7­8: l'Accordo obbliga inoltre le Parti alla protezione delle indicazioni d'origine (estensione del livello di protezione più elevato ai prodotti agricoli e alimentari) (allegato XIX, art. 7), dei nomi di Paese delle Parti (per la Svizzera, ad esempio: «Switzerland», «Schweiz», «Swiss») e di stemmi, bandiere ed emblemi, in particolare per evitarne l'impiego abusivo all'interno di marchi riferiti sia a beni materiali che a servizi (allegato XIX, art. 8).

Art. 9: a titolo di concessione ai due Paesi dell'America centrale, la Svizzera ha voluto dimostrarsi cooperativa nel settore delle disposizioni sulla biodiversità e sul sapere tradizionale, convenendo un risultato che è comunque compatibile con la legge svizzera sui brevetti.

3.8

Capitolo 7: Appalti pubblici (art. 7.1­7.28)

Il capitolo 7 disciplina le condizioni e le procedure d'accesso agli appalti pubblici tra le Parti. Riprende le disposizioni principali del pertinente Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici nella versione riveduta del 30 marzo 2012, sebbene Panama e Costa Rica non abbiano aderito all'Accordo originario dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP). Si tratta in particolare delle disposizioni riguardanti la portata e il campo d'applicazione (art. 7.1), i principi del trattamento nazionale e della non discriminazione (art. 7.4), la prevenzione di conflitti d'interesse e di pratiche corrotte (art. 7.6), il divieto di misure di compensazione chiamate «offsets» (art. 7.8), la trasparenza (art. 7.9), le condizioni riguardanti la pubblicazione dei bandi di gara (art. 7.10), le condizioni di partecipazione nonché di esclusione dei prestatori di servizi (art. 7.11), le procedure di qualificazione (art. 7.12), la documentazione di gara (art. 7.14), le procedure di gara a trattativa privata, con una modifica consistente nel fatto che gli appalti che si estendono su un breve periodo e prevedono condizioni estremamente economiche non sono contemplati (art. 7.18), le aste elettroniche (art. 7.19), le trattative (art. 7.20), l'aggiudicazione degli appalti (art. 7.22), le informazioni sugli appalti (art. 7.23) e la protezione giuridica; al riguardo, Panama e Costa Rica hanno accettato il termine minimo di dieci giorni per la preparazione e la presentazione di un ricorso (art. 7.25). Altre disposizioni del capitolo 7, non contemplate nell'AAP, riguardano la cooperazione tecnica (art. 7.27) e la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione delle concessioni che una Parte deciderà di accordare a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 7.28).

La garanzia di accesso ai mercati riguarda in sostanza gli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione oggetto degli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell'AAP del 199426. La Svizzera non ha potuto proporre lo stesso campo d'applicazione dell'AAP riveduto, poiché quest'ultimo non è ancora stato sottoposto al Parlamento per approvazione. Conformemente agli impegni bilaterali nei confron26

RS 0.632.231.422

6957

ti dei partner dell'AELS e dell'UE, nonché agli obblighi convenuti negli accordi di libero scambio dell'AELS con il Cile, la Colombia, il Perù, i Paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo e l'Ucraina, la Svizzera si è impegnata nei confronti del Costa Rica e del Panama, in base al principio di reciprocità, ad applicare le disposizioni dell'Accordo anche al livello istituzionale comunale. Per quanto concerne i valori soglia, la Svizzera applica quelli stabiliti nell'AAP, mentre Panama e Costa Rica si sono impegnati ad applicare i valori convenuti, sempre nell'ambito dell'AAP, dagli Stati Uniti e dal Canada. Ciò significa che, in sede di appalti per merci e servizi a livello subterritoriale, i due Paesi adotteranno valori soglia di 355 000 DSP (diritti speciali di prelievo) invece che di 200 000 DSP. Questi valori determinano l'importo a partire dal quale gli appalti pubblici soggiacciono all'Accordo e di conseguenza sono oggetto di un bando di gara pubblico. Gli Stati membri dell'AELS hanno inoltre accesso agli appalti riguardanti il Canale di Panama (appendice 3 dell'allegato XX, elenco C).

Gli impegni assunti nel campo degli appalti pubblici offrono ai potenziali appaltatori degli Stati dell'AELS le condizioni di accesso sancite nell'AAP riveduto. Esse equivalgono alle concessioni pattuite da Panama e Costa Rica con gli Stati Uniti e con l'UE. Il fatto che l'AAP riveduto costituisca la base legale del capitolo 7 dovrebbe offrire ai potenziali appaltatori una gradita certezza del diritto. Questo risultato negoziale è degno di nota se si considera che né il Panama né il Costa Rica sono Parti contraenti dell'AAP e che per il momento non intendono aderirvi.

3.9

Capitolo 8: Concorrenza (art. 8.1­8.4)

La liberalizzazione del commercio internazionale di merci e servizi, come quella degli investimenti esteri, può essere ostacolata da pratiche aziendali restrittive della concorrenza. Per questo, gli accordi di libero scambio dell'AELS contemplano normalmente regole tese a proteggere la concorrenza contro comportamenti e pratiche volti ad ostacolarla, senza tuttavia voler armonizzare le politiche delle Parti contraenti in questo ambito.

Nel capitolo 8 (Concorrenza), le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS (art. 8.1).

Le Parti si impegnano ad applicare queste regole anche alle attività di imprese pubbliche nella misura in cui non sono in contrasto con le legislazioni nazionali (art.

8.1 par. 2). Tuttavia, le regole in questione non creano obblighi diretti per le imprese (art. 8.1 par. 3). La Parte che ancora non abbia adottato una legislazione in materia di concorrenza si impegna a provvedervi entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (art. 8.1 par. 4).

L'Accordo prevede altresì regole tese a rafforzare la cooperazione tra le Parti al fine di limitare le pratiche anticoncorrenziali (art. 8.2). In quest'ottica, le Parti si scambiano informazioni non confidenziali (art. 8.2 par. 2). Lo scambio di informazioni rimane soggetto alle disposizioni nazionali sulla confidenzialità. L'Accordo prevede altresì la possibilità di procedere a consultazioni in seno al Comitato misto istituito dall'Accordo (art. 8.3).

Il meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 12 (art. 8.4) non si applica alle controversie riguardanti l'applicazione delle regole del capitolo 8.

6958

3.10

Capitolo 9: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 9.1­9.11)

In materia di commercio e sviluppo sostenibile, gli Stati dell'AELS hanno proposto al Costa Rica e al Panama il proprio modello di disposizioni (cfr. capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile»). Queste disposizioni, accolte quasi integralmente dai due Paesi dell'America centrale, completano la dichiarazione d'intenti sullo sviluppo sostenibile che figura nel preambolo (cfr. n. 3.1) e le pertinenti disposizioni dei vari capitoli settoriali dell'ALS.

Gli Stati membri dell'AELS e i due Paesi dell'America centrale riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 2). Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere il commercio internazionale e bilaterale affinché sia compatibile con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 4). Il capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti e riguardanti questioni ambientali o legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti (art. 9.2).

Per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano aspetti ambientali, le Parti si impegnano a prevedere e promuovere nelle rispettive legislazioni nazionali un livello elevato di protezione ambientale e a concretizzare tale protezione nel rispetto sia degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie sia dei principi ambientali cui hanno aderito (art. 9.3 e art. 9.6) e che figurano in strumenti internazionali quali la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile (art. 9.1 par. 1). L'obiettivo è di rafforzare la capacità economica dei Paesi mantenendo tuttavia il consumo di risorse a un livello sostenibile, o riducendolo a tale livello, e di tenere conto della pari importanza che riveste l'ambiente rispetto alle norme commerciali.

In materia di norme del lavoro, le Parti si impegnano a garantire e promuovere attraverso le proprie legislazioni nazionali un livello elevato di protezione del lavoro (art. 9.3 par. 2) nonché ad attuare le proprie leggi e regolamentazioni in modo efficace (art. 9.4 par. 1)
e nel rispetto dell'impegno di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile (art. 9.5 par. 2), impegno questo assunto con la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le Parti riaffermano inoltre il proprio impegno a rispettare i principi e diritti fondamentali che scaturiscono dalla Dichiarazione dell'OIL alla quale hanno aderito (libertà di associazione e diritto di negoziazione collettiva, abolizione del lavoro forzato e minorile ed eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione; art. 9.5 par. 1). Infine, si adoperano per attuare le Convenzioni fondamentali dell'OIL e per scambiarsi informazioni sulla propria situazione e sui progressi compiuti per ratificare le altre Convenzioni dell'Organizzazione (art. 9.5 par. 3) Le Parti riconoscono inoltre l'inopportunità di ridurre il livello di protezione dell'ambiente o del lavoro garantito dalle legislazioni nazionali allo scopo di attrarre investimenti o ottenere un vantaggio competitivo commerciale (art. 9.4 par. 2). Si sforzano altresì di agevolare e promuovere gli scambi di merci e servizi e gli in6959

vestimenti che arrecano beneficio all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, nonché di intensificare la loro cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile nell'ambito di specifici consessi internazionali (art. 9.7 e 9.9). In seno a questi organismi, si impegnano a collaborare per lottare contro il riscaldamento globale, ovvero per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione. A tal fine, si adoperano per migliorare l'applicazione delle normative in ambito forestale, la governance e il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili (art. 9.8).

A livello istituzionale il Comitato misto dell'ALS è abilitato a trattare e discutere qualsiasi questione riguardante le disposizioni del presente capitolo, nonché ad avviare consultazioni su richiesta di una Parte (Art. 9.10 par. 2). Compete a tale Comitato anche la composizione di eventuali divergenze d'opinione sull'applicazione delle disposizioni in materia ambientale (art. 9.10 par. 3­4). L'arbitrato non è applicabile al capitolo 9.

In virtù della clausola di riesame che figura nell'ALS, infine, una Parte può chiedere di analizzare il grado di realizzazione degli obiettivi del presente capitolo e di valutare eventuali provvedimenti futuri alla luce degli sviluppi internazionali rilevanti (art. 9.11).

3.11

Capitolo 10: Cooperazione tecnica ed economica (art. 10.1­10.4)

Analogamente ad altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS con partner aventi un livello di sviluppo diverso da quello dei suoi Stati membri, il presente Accordo comprende disposizioni concernenti la cooperazione economica e l'assistenza tecnica. Esse si concentrano in particolare sui settori da cui dipende il buon funzionamento dell'Accordo e la realizzazione dei suoi obiettivi (art. 10.1). A questo proposito sono citati esplicitamente la creazione di nuove opportunità di scambio e di investimento, il potenziamento degli scambi per contribuire allo sviluppo sostenibile, la cooperazione economica e il trasferimento di tecnologie. Le misure e i progetti di cooperazione economica e assistenza tecnica degli Stati dell'AELS sono gestiti e attuati dal Segretariato dell'AELS (art. 10.2).

Tra le possibile misure tese a consentire ai due Paesi dell'America centrale di trarre il massimo profitto dalle nuove possibilità offerte dall'ALS vi sono la promozione delle esportazioni verso gli Stati dell'AELS e delle importazioni da questi Paesi, nonché la promozione delle reciproche opportunità di mercato. Altri ambiti che possono essere coperti dalla cooperazione economica e dall'assistenza tecnica sono: questioni in materia doganale e d'origine; regolamenti tecnici e misure sanitarie e fitosanitarie; protezione della proprietà intellettuale; appalti pubblici e questioni legate all'ambiente e all'occupazione (art. 10.3).

Gli organi di contatto delle Parti agevoleranno la realizzazione delle misure e dei progetti (art. 10.4).

6960

3.12

Capitolo 11: Disposizioni istituzionali (art. 11.1­11.2)

Il Comitato misto è l'organo preposto al buon funzionamento dell'Accordo e all'applicazione corretta delle sue norme. A tale Comitato, che si compone di rappresentanti di tutte le Parti dell'Accordo, compete in particolare il compito di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalle Parti (art. 11.1 par. 2 lett. a), di esaminare le possibilità di estensione e approfondimento degli impegni (art. 11.1 par. 2 lett. b) e di tenere consultazioni in caso di problemi in sede di applicazione dell'Accordo. In alcuni casi, inoltre, l'Accordo conferisce al Comitato misto competenze decisionali.

Al Comitato misto è conferita ad esempio la competenza di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro (oltre al Sottocomitato per gli scambi di merci) affinché, su mandato del Comitato (o, nel caso del Sottocomitato per gli scambi di merci, sulla base del mandato definito nell'Accordo) lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti (art. 11.1 par. 2 lett. d).

Inoltre, il Comitato misto può formulare ed elaborare proposte di emendamento dell'Accordo (art. 11.1 par. 3 lett. c). In genere tali proposte sono presentate alle Parti per approvazione e ratifica, secondo le loro procedure interne. Il Comitato misto ha tuttavia la competenza di decidere autonomamente di emendare allegati e appendici di natura tecnica. Questa competenza gli è delegata al fine di semplificare la procedura per gli adattamenti tecnici e agevolare così la gestione dell'Accordo.

Diversi allegati agli accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS vengono periodicamente aggiornati, in particolare per tener conto degli sviluppi nel sistema di commercio internazionale (ad es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner). Nel caso del presente Accordo, gli allegati tecnici che rientrano in questa delega di competenze sono (art. 11.1 par. 3 lett. a e b): allegato I (Rules of Origin and Methods of Administrative Cooperation), allegato III (Product Coverage of Non-Agricultural Products), allegato IV (Tariff Dismantling Costa Rica), allegato V (Tariff Dismantling Panama), allegato VII (Trade Facilitation), allegato VIII (Mandate of the SubCommittee on Trade in Goods), allegato IX (Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Iceland), allegato XI (Tariff Concessions Agriculture Costa
Rica-Switzerland/Liechtenstein), allegato XII (Tariff Concessions Agriculture Panama-Iceland), allegato XIII (Tariff Concessions Agriculture Panama-Norway), allegato XIV (Tariff Concessions Agriculture Panama-Switzerland/Liechtenstein), allegato XV (Schedules of Specific Commitments), allegato XVI (Lists of MFN Exemptions), allegato XVIII (Lists of Reservations) e allegato XX (Covered Entities). In Svizzera, l'approvazione di queste decisioni del Comitato misto spetta normalmente al Consiglio federale27, il quale informa l'Assemblea federale in merito agli emendamenti in questione nell'ambito del proprio rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi.

In quanto organo paritario, il Comitato misto prende le proprie decisioni su base consensuale (art. 11.1 par. 7). Per adottare decisioni vincolanti è dunque necessaria l'approvazione di tutte le Parti. Il Comitato misto può inoltre formulare raccomandazioni all'attenzione delle Parti contraenti.

Ciascuna Parte designa un organo di contatto per agevolare la comunicazione tra le Parti (art. 11.2 par. 1).

27

In particolare ai sensi dell'art. 7a cpv. 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); RS 172.010.

6961

3.13

Capitolo 12: Composizione delle controversie (art. 12.1­12.10)

Il capitolo 12 dell'ALS prevede una procedura dettagliata di consultazione e arbitrato, che può essere avviata se una Parte contraente ritiene che una misura adottata da un'altra Parte violi gli obblighi dell'Accordo.

Art. 12.1: se la controversia concerne sia le disposizioni dell'AELS sia quelle dell'OMC, la Parte richiedente può scegliere di sottoporre il caso o alla procedura di risoluzione delle controversie contemplata dall'ALS o alla procedura dell'OMC (art. 12.1 par. 3). La scelta è definitiva.

Art. 12.2: in alternativa o a complemento della procedura di composizione delle controversie, le Parti possono convenire di ricorrere alle procedure volontarie di conciliazione o di mediazione o ai buoni uffici. Queste possono iniziare e terminare in qualsiasi momento; sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.

L'articolo 12.3 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono tenere prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che domanda le consultazioni ne informa anche le Parti contraenti che non sono implicate nella controversia. In caso di composizione amichevole della controversia le altre Parti vengono informate (art. 12.3 par. 8).

Se la controversia non può essere composta entro 50 giorni (20 in casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non sono tenute entro il termine previsto dall'Accordo (ovvero entro 15 giorni per le questioni urgenti, 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti abbiano deciso altrimenti) o ancora se la Parte cui è rivolta la richiesta non ha risposto entro i 10 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta di consultazione del ricorrente, la Parte richiedente è abilitata a esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 12.3 par. 3). Analogamente ad altri accordi di libero scambio dell'AELS, le Parti contraenti non coinvolte nella controversia hanno la possibilità, a determinate condizioni, d'intervenire nella procedura d'arbitrato in qualità di Parti interessate (art.

12.3 par. 4).

Art. 12.4­12.6, 12.8: il tribunale arbitrale si compone di tre membri, due dei quali nominati dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta (art. 12.4 par. 3). Ai fini dell'istituzione del tribunale arbitrale, e in particolare in relazione ai
criteri di scelta di un suo membro o se vi sono ostacoli alla nomina di un giudice, si applicano le norme opzionali della Corte Permanente di Arbitrato (art. 12.4 par. 3). Tali norme si applicano anche alle procedure del tribunale arbitrale (art. 12.5). Al più tardi 90 giorni dopo essere stato istituito, il tribunale arbitrale rende nota la sua decisione iniziale, sulla quale le Parti alla controversia possono prendere posizione entro quattordici giorni (art. 12.6 par. 1). Il tribunale arbitrale formula la sua decisione finale nei 30 giorni successivi alla presentazione della sua prima decisione (art. 12.6 par. 1). La decisione finale del tribunale arbitrale è vincolante e definitiva (art. 12.6 par. 3). È resa pubblica, salvo avviso contrario delle Parti alla controversia (art. 12.6 par. 2). Queste ultime adottano misure adeguate per mettere in atto la decisione. Se le Parti non raggiungono un'intesa sulle misure da adottare o se una di esse non rispetta quanto convenuto, si tengono nuove consultazioni (art. 12.8 par. 1). In assenza di un'intesa, la Parte attrice può sospendere provvisoriamente i vantaggi accordati all'altra Parte (art. 12.8 par. 1). In tal caso, la sospensione provvisoria dei 6962

benefici derivanti dalle disposizioni dell'Accordo dovrà essere commisurata ai benefici interessati dalle misure che, secondo il tribunale, hanno violato l'Accordo.

3.14

Capitolo 13: Disposizioni finali (art. 13.1­13.8)

Il capitolo 13 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 13.6), gli emendamenti (art. 13.3), il ritiro di una Parte, l'estinzione dell'Accordo (art. 13.5) e l'adesione di nuove Parti.

L'Accordo è aperto all'adesione di altri Stati, su invito del Comitato misto e alle condizioni e modalità che dovranno essere negoziate con le Parti (art. 13.4).

L'articolo 13.7 sancisce che le Parti contraenti del presente Accordo vi aderiscono senza riserva ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il governo norvegese agisce in qualità di Depositario dell'Accordo (art. 13.8). In caso di discrepanza tra i testi autentici in inglese e in spagnolo dell'ALS, fa fede la versione inglese.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell'ALS si limiteranno ad una riduzione parziale dei proventi generati dai dazi sul commercio con i due Paesi dell'America centrale.

Attualmente il Costa Rica e il Panama beneficiano delle agevolazioni tariffarie concesse autonomamente dalla Svizzera in base al Sistema di preferenze tariffali generali a favore dei Paesi in sviluppo; tali agevolazioni saranno sostituite dalle concessioni tariffarie contemplate dall'ALS. Nel 2012 i proventi dai dazi sul commercio con il Costa Rica e il Panama sono ammontati complessivamente a 3,96 milioni di franchi.

Le ripercussioni finanziarie dovrebbero dunque risultare contenute e vanno rapportate agli effetti economici positivi che, per la Svizzera, deriveranno in particolare dal migliore accesso delle esportazioni elvetiche di merci e servizi ai mercati del Costa Rica e del Panama. Decorso il periodo transitorio, i risparmi in termini di dazi doganali per gli esportatori elvetici verso il Costa Rica e il Panama dovrebbero superare nettamente i mancati proventi doganali da parte svizzera.

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Ripercussioni sull'organico della Confederazione possono derivare dal crescente numero complessivo di ALS da mettere in atto e sviluppare. Per il periodo dal 2010 al 2014 le risorse necessarie a tal fine sono già state approvate. Sul periodo considerato, il presente Accordo non ha dunque alcun impatto in termini di personale supplementare. A tempo debito, il Consiglio federale rivaluterà la situazione per determinare l'entità delle risorse che si renderanno necessarie dopo il 2014 per negoziare nuovi accordi e per attuare e sviluppare quelli esistenti.

6963

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, il presente Accordo non ha ripercussioni né sul piano finanziario né su quello del personale. Al contrario, tutto il Paese dovrebbe beneficiare degli effetti economici positivi menzionati al numero 4.1.

4.3

Ripercussioni per l'economia

Oltre ad aumentare la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, l'ALS migliora l'accesso reciproco ai mercati delle merci, dei servizi e degli investimenti. Così facendo rafforza la piazza economica svizzera e la sua capacità di generare valore aggiunto e creare e preservare posti di lavoro.

In linea con la politica agricola e con la politica estera svizzera, l'ALS consente di eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio tra la Svizzera e il Costa Rica e il Panama: il migliore accesso a questi mercati di merci e servizi potenzia la competitività delle esportazioni elvetiche verso i due Paesi in questione, in particolare anche rispetto a concorrenti di altri Paesi con i quali non sono stati conclusi ALS. Allo stesso tempo, l'accordo di libero scambio previene le potenziali discriminazioni nei confronti di altri partner di libero scambio del Costa Rica e del Panama, quali, in particolare, l'UE e gli Stati Uniti. L'abolizione o la riduzione di dazi doganali o di ostacoli non tariffari al commercio come pure l'agevolazione degli scambi di servizi riducono inoltre i costi di produzione delle imprese in Svizzera e conseguentemente il livello dei prezzi per i consumatori elvetici, effetti questi che si manifesteranno anche nei due Paesi dell'America centrale.

4.4

Ripercussioni per la società e l'ambiente

Come tutti gli accordi di questo tipo, l'ALS in esame è innanzitutto un accordo economico, teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici con il Costa Rica e il Panama. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica, costaricana e panamense nonché sulla capacità di tali economie di creare e preservare posti di lavoro.

Ripercussioni per la sostenibilità L'attività economica richiede risorse e manodopera, e comporta dunque conseguenze sull'ambiente e la società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'accrescimento del benessere badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o a raggiungere tale livello. Mira altresì a garantire o a migliorare la coesione sociale28. Nell'ALS, e in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», figurano pertanto disposizioni il cui obiettivo è 28

Rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010, FF 2010 393, in particolare pag. 406.

6964

garantire un'attuazione dell'accordo economico coerente con gli obiettivi sociali ed economici dello sviluppo sostenibile (cfr. n. 3.10). Sempre in un'ottica di coerenza, l'ALS contiene una disposizione nella quale le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.5), ossia da accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Particolarmente rilevanti al riguardo sono anche le eccezioni di cui ai capitoli sullo scambio di merci e servizi (art. 2.18 e 4.16), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nel presente Accordo, ad esempio al fine di tutelare la sicurezza, la vita e la salute degli esseri viventi (uomini, animali o piante).

Ripercussioni per la società In virtù di un accresciuto impegno a livello bilaterale e multilaterale e grazie a condizioni economiche quadro garantite sul piano internazionale oltre che più favorevoli agli scambi commerciali, gli ALS promuovono lo Stato di diritto e concorrono allo sviluppo e al benessere economico29, in particolare sostenendo il settore privato e promuovendo il libero mercato. Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti importanti per la promozione dei nostri valori, ovvero, in particolare, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Le conquiste in termini di benessere rese possibili dagli ALS estendono anche i margini di manovra economici per misure a favore dell'ambiente e dell'uguaglianza sociale. Gli ALS non possono ovviamente sancire l'orientamento che i sistemi politici nazionali devono dare a queste misure, tuttavia la Svizzera può offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale, a incoraggiare le misure che, proprio sfruttando i più ampi margini di manovra, puntano allo sviluppo sostenibile.

Ripercussioni per l'ambiente In generale il commercio e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, non possono essere dissociati da un impatto sull'ambiente. La portata di questo impatto dipende dalla legislazione nazionale, ma anche dai settori in cui si concentrano il commercio bilaterale e gli investimenti. Questi possono risultare più intensi, ad esempio, laddove
entrano in gioco sistemi di produzione ecologici o viceversa in settori più inquinanti30.

Le possibilità accordate dalle regole dell'OMC e dalle disposizioni di accordi multilaterali di protezione ambientale per ridurre il commercio di beni particolarmente pericolosi o nocivi per l'ambiente non subiscono restrizioni in virtù dell'ALS. Anzi, le disposizioni dell'Accordo riconoscono esplicitamente alle Parti, in analogia alle regole dell'OMC, la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute di essere viventi (uomini, animali o piante) o per preservare le risorse naturali non rinnovabili (art. 2.9­2.10 dell'ALS, cfr. n. 3.3). Le disposizioni nazionali adottate a tal fine non sono messe in discussione dall'ALS. La Svizzera garantisce che le disposizioni dell'Accordo siano interpretate in modo che non vengano violate né le 29 30

Rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010, FF 2010 393, in particolare pag. 410.

Per maggiori dettagli sulle varie ripercussioni, cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2009 del 13 gennaio 2010, FF 2010 393, in particolare pag. 411.

6965

legislazioni sull'ambiente degli Stati partner né le norme internazionali in materia e che ai governi non venga impedito di mantenere o migliorare le proprie norme in materia ambientale.

5

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

L'ALS con gli Stati dell'America centrale figura tra i provvedimenti elencati nel messaggio del 25 gennaio 201231 sul programma di legislatura 2011­2015 (obiettivo «Sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio») e nel decreto federale del 15 giugno 201232 sul programma di legislatura 2011­2015.

5.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

L'ALS con i due Paesi dell'America centrale s'iscrive nell'orientamento strategico della politica economica esterna definito dal Consiglio federale nel 200433 e nella strategia di economia esterna del 201134. Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile convenute nell'ALS coincidono altresì con la Strategia del Consiglio federale del 25 gennaio 201235 per uno sviluppo sostenibile 2012­2015 (cfr. in particolare capitolo 3, misura 8b).

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale36 (Cost.) secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'approvazione dei trattati internazionali compete all'Assemblea federale, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199737 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

31 32 33 34 35 36 37

FF 2012 305, in particolare pag. 375 FF 2012 6413, in particolare pag. 6417 Rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2004 del 12 gennaio 2005, n. 1 (FF 2005 949).

Rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2011 dell'11 gennaio 2012, n. 1 (FF 2012 623).

www.are.admin.ch > Temi > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile RS 101 RS 172.010

6966

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati membri dell'AELS, il Costa Rica e il Panama sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ritengono che l'Accordo concluso sia conforme agli impegni che hanno assunto aderendo a tale Organizzazione. Gli ALS sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'istituzione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE e tantomeno agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni del presente Accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi.

6.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS con gli Stati dell'America centrale. In virtù del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 192338 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 2.1 e 5.1 dell'ALS).

6.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata o indenunciabili, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200239 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Gli Accordi con il Panama e il Costa Rica contemplano disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl (concessioni tariffarie, parità di trattamento, ecc.). Per determinare se si tratta di disposizioni importanti, eventualmente sottoposte a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. art. 22 cpv. 4 LParl) va notato, da un lato, che le disposizioni degli Accordi possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 198640 sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie e, dall'altro, che non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né comportano alcuna decisione 38 39 40

RS 0.631.112.514 RS 171.10 RS 632.10

6967

di principio per la legislazione nazionale. Non si tratta dunque di disposizioni fondamentali al punto da dovere essere qualificate come importanti. Gli impegni assunti con questi Accordi non oltrepassano quelli presi nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal punto di vista dei contenuti, e dunque del loro peso giuridico, economico e politico, si tratta di accordi simili ad altri accordi bilaterali di libero scambio o a quelli conclusi nel quadro dell'AELS. Le differenze che sussistono in alcuni ambiti (ad es. nei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile) non comportano per la Svizzera nuovi importanti impegni supplementari rispetto ad accordi stipulati in precedenza.

Conformemente all'articolo 13.5, l'ALS con gli Stati dell'America centrale può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Gli Accordi in questione non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale e la loro attuazione non esige alcuna modifica delle leggi federali.

In occasione dei dibattiti sulla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del 22 aprile 2004 e sui messaggi concernenti gli ALS successivamente conclusi, entrambe le Camere hanno sostenuto il parere del Consiglio federale secondo cui i trattati internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sottostanno al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Il nostro Consiglio sta riesaminando la prassi in vigore secondo cui gli accordi internazionali «standard» non sottostanno a referendum facoltativo per verificarne la conformità con l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. È del resto lecito chiedersi se in effetti non si debba adottare il referendum facoltativo anche per questi accordi, analogamente a quanto deciso dal Consiglio federale per le convenzioni di doppia imposizione.

6.5

Versioni linguistiche e pubblicazione degli allegati dell'ALS

La versione originale del presente Accordo è in lingua inglese. È inoltre disponibile una versione autentica in spagnolo. La conclusione di questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera ha sempre adottato in passato per la negoziazione e la stipula di ALS. L'inglese è, inoltre, la lingua ufficiale di lavoro dell'AELS. Tale prassi è in linea con quanto sancito nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201041 sulle lingue. Visto il volume dell'Accordo, inoltre, la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti avrebbero richiesto un investimento sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale del testo dell'Accordo in una delle lingue ufficiali elvetiche richiede che sia tradotto nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per gli allegati e le appendici, dato che questi ultimi contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Conformemente agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200442 sulle pubblicazioni ufficiali e all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200443 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di 41 42 43

RS 441.11 RS 170.512 RS 170.512.1

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simili testi può limitarsi al titolo e a un rinvio o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna44 o consultati sul sito Internet della SECO45. Le traduzioni degli allegati dell'ALS riguardanti le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate on-line dall'Amministrazione federale delle dogane46.

6.6

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

Secondo l'articolo 13.6, l'ALS entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno uno degli Stati partner dell'America centrale e di almeno uno degli Stati dell'AELS. Per gli Stati dell'America centrale e dell'AELS che lo ratificano dopo la sua entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica.

44 45 46

www.pubblicazionifederali.admin.ch www.seco.admin.ch www.ezv.admin.ch

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