Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa», depositata il 14 febbraio 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 14 febbraio 2012 «Contro l'immigrazione di massa» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 121, rubrica (nuova) Legislazione sugli stranieri e sull'asilo Art. 121a (nuovo) 1

Regolazione dell'immigrazione

La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

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I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

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RS 101 FF 2012 3451 FF 2013 275

2012-2576

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Iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». DF

4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

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La legge disciplina i particolari.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 94 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione) I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

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2 Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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