B Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Disegno

(LPRI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20131, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 29 cpv. 1 lett. d, e, f (nuova) e g (nuova) Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

1

d.

sussidi a imprese svizzere per l'elaborazione di proposte di progetti per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;

e.

sussidi a imprese svizzere per promuovere la loro partecipazione a programmi quadro di ricerca dell'Unione europea nonché a iniziative e programmi cofinanziati da questi programmi quadro, nella misura in cui tale partecipazione presuppone un sussidio statale.

f.

attuale lett. d

g.

attuale lett. e

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 2013 1687 FF 2012 8489, non ancora in vigore.

2013-0269

1761

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

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