Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra (Cost.-GE) del 14 ottobre 2012 (Entrata in vigore: 1° giugno 2013)
Preambolo Il Popolo di Ginevra, cosciente del proprio retaggio umanistico, spirituale, culturale e scientifico e della propria appartenenza alla Confederazione Svizzera, conscio della ricchezza costituita dagli apporti consecutivi e dalla diversità dei propri membri, determinato a rinnovare il contratto sociale al fine di preservare la giustizia e la pace e a garantire il benessere delle generazioni attuali e future, convinto dell'apertura di Ginevra al mondo, della sua vocazione umanitaria e dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, determinato a consolidare una repubblica fondata sulle decisioni della maggioranza e sul rispetto delle minoranze, nel rispetto del diritto federale e di quello internazionale, adotta la presente Costituzione:
Titolo primo Disposizioni generali Art. 1
Repubblica e Cantone di Ginevra
La Repubblica di Ginevra è uno Stato di diritto democratico fondato sulla libertà, sulla giustizia, sulla responsabilità e sulla solidarietà.
1
È uno dei Cantoni sovrani della Confederazione Svizzera ed esercita tutte le competenze che la Costituzione federale non attribuisce alla Confederazione.
2
Art. 2
Esercizio della sovranità
La sovranità appartiene al Popolo, che l'esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della suprema autorità del Popolo.
1
Le strutture e l'autorità dello Stato sono fondate sul principio della divisione dei poteri.
2
3
Le autorità collaborano per conseguire gli scopi dello Stato.
2013-2788
7977
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 3 1
Laicità
Lo Stato è laico. Osserva la neutralità religiosa.
2
Non stipendia né sovvenziona alcuna attività di culto.
3
Le autorità curano le relazioni con le comunità religiose.
Art. 4
Territorio
Il Cantone comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione. È costituito da Comuni.
Art. 5 1
Lingua
La lingua ufficiale è il francese.
Lo Stato promuove l'insegnamento e l'uso della lingua francese. Ne garantisce la tutela.
2
Art. 6
Diritto di cittadinanza
La legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza ginevrina.
Art. 7
Stemma e motto
Lo stemma della Repubblica e Cantone di Ginevra rappresenta la fusione dell'aquila nera con testa coronata su fondo giallo e della chiave d'oro su fondo rosso. Il cimiero rappresenta un sole che si leva sul bordo superiore e che riporta il trigramma IHS in lettere greche.
1
2
Il motto è «Post tenebras lux».
Art. 8
Scopi
La Repubblica e Cantone di Ginevra garantisce i diritti fondamentali e s'impegna per la prosperità comune, la coesione e la pace sociale, la sicurezza e la salvaguardia delle basi naturali della vita.
Art. 9
Principi dell'attività pubblica
Lo Stato agisce al servizio della collettività, in complemento all'iniziativa privata e alla responsabilità individuale.
1
2 L'attività pubblica è fondata sul diritto ed è nell'interesse pubblico. È proporzionata allo scopo prefissato.
È esercitata in maniera trasparente, secondo i principi della buona fede, nel rispetto del diritto federale e del diritto internazionale.
3
4
Deve essere pertinente, efficace ed efficiente.
7978
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 10
Sviluppo sostenibile
L'attività pubblica si svolge nell'ambito di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
Art. 11
Informazione
Lo Stato informa in modo ampio, consulta in modo regolare e appronta quadri di concertazione.
1
Le norme di diritto sono pubblicate. Le relative direttive sono pubblicate, a meno che un interesse pubblico preponderante non vi si opponga.
2
Art. 12
Responsabilità
Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali.
1
La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell'esercizio delle attività ufficiali.
2
Art. 13 1
Responsabilità individuale
Tutti devono rispettare l'ordinamento giuridico.
Ognuno assume la propria parte di responsabilità verso se stesso, la propria famiglia, gli altri, la collettività, le generazioni future e l'ambiente.
2
Titolo secondo Diritti fondamentali Art. 14
Dignità
1
La dignità umana è inviolabile.
2
La pena di morte è vietata.
Art. 15 1
Uguaglianza giuridica
Tutti sono uguali davanti alla legge.
Nessuno deve essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della situazione sociale, dell'orientamento sessuale, delle convinzioni o di una disabilità.
2
Donne e uomini hanno pari diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, la formazione e il lavoro.
3
4
Donne e uomini hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
Art. 16
Diritti dei disabili
Per i disabili, l'accesso a edifici, impianti e attrezzature, nonché la fruizione di prestazioni destinate al pubblico sono garantiti.
1
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Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Nei rapporti con lo Stato, i disabili hanno il diritto di ricevere informazioni e di comunicare in forma adeguata alle loro esigenze e capacità.
2
3
La lingua dei segni è riconosciuta.
Art. 17
Divieto dell'arbitrarietà e tutela della buona fede
Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo il principio della buona fede.
Art. 18
Diritto alla vita e all'integrità
Ognuno ha il diritto alla protezione della propria vita e della propria integrità fisica e psichica.
1
La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
2
Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano o altri gravi danni alla propria integrità.
3
Art. 19
Diritto a un ambiente sano
Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano.
Art. 20
Libertà personale
Ognuno ha diritto alla libertà personale, alla sicurezza e alla libertà di movimento.
Art. 21
Protezione della sfera privata
Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza e delle sue comunicazioni.
1
2
Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
Art. 22
Matrimonio, famiglia e altri modi di vita
Ognuno ha il diritto di contrarre matrimonio, di costituire un'unione domestica registrata, di fondare una famiglia o di scegliere un altro modo di vita, da solo o in comune.
Art. 23 1
Diritti dei fanciulli
I diritti fondamentali dei fanciulli devono essere rispettati.
L'interesse preminente del fanciullo e il suo diritto di essere sentito sono garantiti per le decisioni e le procedure che lo concernono.
2
Il fanciullo è protetto contro ogni forma di maltrattamento, di sfruttamento, di trasferimento illecito o di prostituzione.
3
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Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Il diritto a un assegno di nascita o di adozione e a un assegno mensile per ogni fanciullo è garantito.
4
Art. 24
Diritto alla formazione
1
Il diritto all'istruzione, alla formazione e al perfezionamento è garantito.
2
Ognuno ha diritto a una formazione iniziale pubblica gratuita.
Chiunque sia sprovvisto delle risorse finanziarie necessarie a una formazione riconosciuta ha il diritto di ottenere un aiuto dallo Stato.
3
Art. 25 1
Libertà di credo e di coscienza
La libertà di credo e di coscienza è garantita.
Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente le proprie convinzioni religiose o filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
2
3
Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa e di uscirne.
4
Nessuno può essere tenuto a contribuire alle spese di un culto.
Art. 26
Libertà di opinione e di espressione
Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di diffonderla liberamente.
1
Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
2
Chiunque, in buona fede e per salvaguardare l'interesse generale, riveli agli organi competenti comportamenti illegali constatati in maniera lecita beneficia di una protezione adeguata.
3
Art. 27
Libertà dei media
1
La libertà dei media e il segreto delle fonti sono garantiti.
2
La censura è vietata.
Art. 28 1
Diritto all'informazione
Il diritto all'informazione è garantito.
Ognuno ha il diritto di prendere conoscenza delle informazioni e di consultare i documenti ufficiali, a meno che interessi preponderanti non vi si oppongano.
2
3
L'accesso ai media di servizio pubblico è garantito.
Ognuno ha il diritto a un'informazione sufficiente e pluralista che gli permetta di partecipare pienamente alla vita politica, economica, sociale e culturale.
4
7981
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 29
Libertà dell'arte
La libertà dell'arte e della creazione artistica è garantita.
Art. 30
Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita.
Art. 31
Libertà d'associazione
La libertà d'associazione è garantita.
Art. 32 1
Libertà di riunione e di manifestazione
La libertà di riunione e di manifestazione è garantita.
La legge può sottoporre ad autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.
2
Art. 33
Diritto di petizione
Ognuno ha il diritto, senza che gliene derivino pregiudizi, di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.
1
Le autorità esaminano le petizioni loro rivolte. Forniscono una risposta al più presto.
2
Art. 34 1
Garanzia della proprietà
La proprietà è garantita.
In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
2
Art. 35 1
Libertà economica
La libertà economica è garantita.
Include in particolare la libera scelta della professione e dell'impiego, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
2
Art. 36 1
Libertà sindacale
La libertà sindacale è garantita.
Nessuno deve subire pregiudizi a causa della sua appartenenza a un sindacato o a causa della sua attività sindacale.
2
3
Le informazioni sindacali sono consultabili sul posto di lavoro.
4
I conflitti sono innanzitutto composti in via negoziale o conciliativa.
7982
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 37
Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere alla conciliazione.
1
La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone o limitarne l'uso per garantire un servizio minimo.
2
Art. 38
Diritto all'alloggio
Il diritto all'alloggio è garantito. Chiunque si trovi in stato di bisogno ha il diritto di essere alloggiato in modo appropriato.
Art. 39
Diritto a un livello di vita adeguato
Ognuno ha il diritto alla copertura del proprio fabbisogno vitale per favorire la propria integrazione sociale e professionale.
1
Ognuno ha il diritto di ricevere le cure e l'assistenza personale necessarie al suo stato di salute, all'età o a una disabilità.
2
Art. 40
Garanzie procedurali
Ognuno ha diritto che la sua causa sia trattata con imparzialità ed entro un termine ragionevole.
1
2
Il diritto d'essere sentiti è garantito.
Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo.
3
Art. 41
Attuazione dei diritti fondamentali
I diritti fondamentali devono essere rispettati e protetti e devono improntare l'intero ordinamento giuridico.
1
Chi svolge compiti pubblici è tenuto a rispettare, proteggere e attuare i diritti fondamentali.
2
Per quanto vi si prestino, i diritti fondamentali sono realizzati anche nelle relazioni tra privati.
3
Lo Stato dispensa l'educazione al rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali.
4
Art. 42
Valutazione
L'attuazione dei diritti fondamentali è valutata periodicamente in maniera indipendente.
7983
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 43
Limitazioni dei diritti fondamentali
Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste da una legge. Sono fatti salvi i casi di pericolo serio, diretto e imminente.
1
Le limitazioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
2
La limitazione di un diritto fondamentale dev'essere proporzionata allo scopo prefissato.
3
4
L'essenza dei diritti fondamentali è inviolabile.
Titolo terzo Diritti politici Capitolo 1
Disposizioni generali
Art. 44
Garanzia
1
I diritti politici sono garantiti.
La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione dell'opinione e l'espressione fedele e sicura del voto.
2
3
La legge provvede all'integrità, alla sicurezza e al segreto del voto.
Art. 45
Oggetto
I diritti politici hanno per oggetto la partecipazione alle elezioni e alle votazioni, l'eleggibilità e la firma delle domande d'iniziativa e di referendum.
1
La legge garantisce che chi è in possesso dei diritti politici possa effettivamente esercitarli.
2
Art. 46
Operazioni elettorali
1
Il Consiglio di Stato organizza e sorveglia le operazioni elettorali.
2
Le votazioni hanno luogo il più presto possibile, ma al più tardi un anno dopo: a)
l'adozione di una legge costituzionale da parte del Gran Consiglio;
b)
il rifiuto di un'iniziativa senza controprogetto o l'adozione di un controprogetto laddove l'iniziativa non sia ritirata;
c)
la scadenza del termine stabilito dalla Costituzione per la trattazione di un'iniziativa;
d)
l'accertamento da parte del Consiglio di Stato della riuscita formale di una domanda di referendum.
7984
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 47
Diritto di raccogliere firme
Il diritto di utilizzare gratuitamente il suolo pubblico per la raccolta di firme per iniziative o domande di referendum è garantito.
Art. 48
Titolarità
Sono titolari dei diritti politici a livello cantonale le persone di nazionalità svizzera che hanno compiuto 18 anni e sono domiciliate nel Cantone, nonché le persone domiciliate all'estero che esercitano i propri diritti politici federali nel Cantone.
1
Sono titolari dei diritti politici a livello comunale le persone di nazionalità svizzera che hanno compiuto 18 anni e sono domiciliate nel Comune.
2
Sono titolari del diritto di eleggere, votare e firmare iniziative e domande di referendum a livello comunale le persone di nazionalità straniera che hanno compiuto 18 anni e sono legalmente domiciliate in Svizzera da almeno 8 anni.
3
I diritti politici delle persone permanentemente incapaci di discernimento possono essere sospesi mediante decisione di un'autorità giudiziaria.
4
Art. 49
Preparazione alla cittadinanza
Lo Stato contribuisce alla preparazione alla cittadinanza.
Art. 50
Rappresentanza femminile e maschile
Lo Stato promuove un'equilibrata rappresentanza d'ambo i sessi in seno alle autorità.
1
2 Prende misure affinché le persone elette possano conciliare la loro vita professionale e familiare con il loro mandato.
Art. 51 1
Partiti politici
Il contributo dei partiti politici al funzionamento della democrazia è riconosciuto.
Lo Stato fissa i requisiti di trasparenza richiesti ai partiti e può sostenerli finanziariamente.
2
Capitolo 2
Elezioni
Art. 52
Elezioni cantonali
1
Il corpo elettorale cantonale elegge: a)
il Gran Consiglio;
b)
il Consiglio di Stato;
c)
i magistrati del potere giudiziario;
7985
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
d)
la Corte dei conti;
e)
la deputazione ginevrina al Consiglio degli Stati.
L'elezione per il Consiglio degli Stati ha luogo insieme a quella per il Consiglio nazionale, per un mandato di 4 anni, secondo le modalità di elezione del Consiglio di Stato.
2
In caso di elezione al Consiglio di Stato o al Consiglio degli Stati, le persone domiciliate all'estero sono tenute a prendere domicilio nel Cantone.
3
Art. 53
Elezioni comunali
Il corpo elettorale comunale elegge: a)
il Consiglio comunale;
b)
l'Esecutivo comunale.
Art. 54
Sistema proporzionale
Le elezioni secondo il sistema proporzionale hanno luogo in un'unica circoscrizione.
1
Le liste che hanno raccolto meno del sette per cento dei suffragi validi emessi non ottengono alcun seggio.
2
Art. 55
Sistema maggioritario
Le elezioni secondo il sistema maggioritario hanno luogo in un'unica circoscrizione.
1
Sono eletti al primo turno i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ma almeno la maggioranza assoluta delle schede valide, comprese quelle lasciate in bianco.
2
Se è necessario per completare l'elezione, il ballottaggio si svolge a maggioranza relativa.
3
Se un seggio diventa vacante durante un mandato, si procede al più presto a un'elezione complementare. La legge può prevedere eccezioni.
4
Se il numero di candidature è uguale al numero di seggi da assegnare, l'elezione è tacita. Tale regola non si applica al primo turno dell'elezione del Consiglio di Stato, della deputazione ginevrina al Consiglio degli Stati e dell'Esecutivo comunale.
5
Capitolo 3
Iniziativa popolare cantonale
Art. 56
Iniziativa costituzionale
Il quattro per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.
1
7986
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
La proposta può rivestire la forma di progetto elaborato (iniziativa elaborata) oppure una forma generica, da elaborare mediante una revisione della Costituzione (iniziativa non elaborata). Un'iniziativa parzialmente elaborata è considerata come non elaborata.
2
Dopo la sua pubblicazione, un'iniziativa costituzionale non può essere trasformata in iniziativa legislativa.
3
Art. 57
Iniziativa legislativa
Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta legislativa riguardante qualsiasi materia di competenza dei suoi membri.
1
L'iniziativa può essere elaborata o non elaborata. Un'iniziativa parzialmente elaborata è considerata come non elaborata.
2
Art. 58
Clausola di ritiro
L'iniziativa indica la composizione del comitato d'iniziativa che ha facoltà di ritirarla.
Art. 59
Termine
Le firme a sostegno di un'iniziativa devono essere depositate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.
Art. 60
Esame della validità
1
La validità dell'iniziativa è esaminata dal Consiglio di Stato.
2
L'iniziativa che non rispetta l'unità del genere è dichiarata nulla.
L'iniziativa che non rispetta l'unità della materia è scissa o dichiarata parzialmente nulla, a seconda che le diverse parti dell'iniziativa siano o no valide in se stesse. Se non lo sono o se il mancato rispetto dell'unità della materia era manifesto sin dall'inizio, l'iniziativa è dichiarata nulla.
3
L'iniziativa una cui parte non è conforme al diritto è dichiarata parzialmente nulla se la parte o le parti restanti sono valide in se stesse. In caso contrario, l'iniziativa è dichiarata nulla.
4
Art. 61
Pronuncia sull'iniziativa
1
Il Gran Consiglio si pronuncia sull'iniziativa.
2
Può opporre un controprogetto elaborato a un'iniziativa costituzionale.
3
Se rifiuta un'iniziativa legislativa, può opporle un controprogetto elaborato.
Se accetta un'iniziativa non elaborata, la concretizza mediante un progetto elaborato.
4
7987
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 62
Procedura e termini
La legge disciplina la procedura in modo da rispettare i termini qui appresso, appena sia accertata la riuscita formale dell'iniziativa:
1
a)
4 mesi al massimo per decidere se l'iniziativa è valida;
b)
12 mesi al massimo per decidere se prenderla in considerazione;
c)
24 mesi al massimo per l'insieme della procedura, se il Gran Consiglio ha approvato un'iniziativa generica o deciso di elaborare un controprogetto.
Tali termini sono imperativi. In caso di impugnazione sono sospesi fino al pronunciamento.
2
Art. 63
Votazione
Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale.
1
L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale.
2
Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria.
3
Art. 64
Concretizzazione di un'iniziativa non elaborata
Se il corpo elettorale accetta un'iniziativa non elaborata, il Gran Consiglio è tenuto a concretizzarla entro 12 mesi mediante un progetto elaborato.
Capitolo 4
Referendum cantonale
Art. 65
Referendum obbligatorio
Le revisioni della Costituzione sono sottoposte d'ufficio al corpo elettorale.
Art. 66
Referendum in materia di risanamento finanziario
Nel quadro delle misure necessarie al risanamento finanziario, la legge può prevedere che misure a livello legislativo siano sottoposte d'ufficio al corpo elettorale.
1
Nella votazione relativa a ciascuna misura che comporti una riduzione degli oneri, alla modifica legislativa proposta è contrapposto un aumento d'imposte di effetto equivalente.
2
Ogni votante deve operare una scelta e non può opporre una doppia accettazione o un doppio rifiuto all'alternativa proposta.
3
7988
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 67
Referendum facoltativo
Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal tre per cento dei titolari dei diritti politici.
1
Se il referendum è chiesto da 500 titolari dei diritti politici, sono sottoposti al corpo elettorale anche:
2
a)
le leggi il cui oggetto sia una nuova imposta o una modifica dell'aliquota d'imposta o della base d'imposizione esistente;
b)
le leggi che comportano una modifica della legislazione sugli alloggi, sulla protezione degli inquilini e sul contesto abitativo, comprese le vie legali in merito.
Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti al corpo elettorale anche quando il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri.
3
Art. 68
Termini
Le firme a sostegno di una domanda di referendum devono essere depositate entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'atto.
1
2 Il termine di scadenza è sospeso dal 15 luglio al 15 agosto compreso e dal 23 dicembre al 3 gennaio compreso.
Art. 69
Bilancio di previsione
È escluso il referendum contro la legge annuale sulle entrate e sulle uscite considerata nel suo complesso, salvo per ciò che concerne le disposizioni speciali che stabiliscono una nuova imposta o che modificano il tasso o la base d'imposizione.
Art. 70
Clausola d'urgenza
Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione del Gran Consiglio presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza contare le astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri.
Tali leggi entrano in vigore immediatamente.
1
Se è chiesto il referendum, la legge decade un anno dopo essere entrata in vigore, a meno che nel frattempo non sia stata accettata dal corpo elettorale. La legge decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d'urgenza.
2
7989
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Capitolo 5
Iniziativa popolare comunale
Art. 71
Principi
1
Può chiedere al Consiglio comunale di deliberare su un oggetto determinato: a)
il 20 per cento dei titolari dei diritti politici nei Comuni con meno di 5000 titolari dei diritti politici;
b)
il 10 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 1000 di loro, nei Comuni in cui si contano da 5000 a 30 000 titolari dei diritti politici;
c)
il 5 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 3000 e al massimo 4000 di loro, nei Comuni con più di 30 000 titolari dei diritti politici.
2
La legge definisce gli ambiti in cui può essere esercitato il diritto di iniziativa.
3
Sono applicabili gli articoli 58 e 59.
Art. 72 1
Esame della validità
La validità dell'iniziativa è esaminata dal Consiglio di Stato.
L'iniziativa che non rispetta l'unità della materia è scissa o dichiarata parzialmente nulla, a seconda che le diverse parti dell'iniziativa siano o no valide in se stesse. Se non lo sono o se il mancato rispetto dell'unità della materia era manifesto sin dall'inizio, l'iniziativa è dichiarata nulla.
2
L'iniziativa una cui parte non è conforme al diritto è dichiarata parzialmente nulla se la parte o le parti restanti sono valide in se stesse. In caso contrario, l'iniziativa è dichiarata nulla.
3
Art. 73
Pronuncia sull'iniziativa
1
Il Consiglio comunale si pronuncia sull'iniziativa.
2
Se l'accetta, la concretizza mediante delibera.
3
Se la rifiuta, può opporvi un controprogetto.
Art. 74
Procedura e termini
La legge disciplina la procedura in modo da rispettare i termini qui appresso, appena sia accertata la riuscita formale dell'iniziativa:
1
a)
4 mesi al massimo per decidere se l'iniziativa è valida;
b)
12 mesi al massimo per decidere se prenderla in considerazione;
c)
24 mesi al massimo per l'insieme della procedura, se il Consiglio comunale ha approvato l'iniziativa o ha deciso di opporvi un controprogetto.
Tali termini sono imperativi. In caso di impugnazione sono sospesi fino al pronunciamento.
2
7990
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 75
Votazione
Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Consiglio comunale è sottoposta al corpo elettorale.
1
L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 74 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale.
2
Il controprogetto che il Consiglio comunale oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria.
3
Art. 76
Concretizzazione
Se il corpo elettorale accetta un'iniziativa o un controprogetto non elaborati, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare una delibera conforme entro 12 mesi.
Capitolo 6
Referendum comunale
Art. 77
Delibere dei Consigli comunali
Le delibere dei Consigli comunali sono sottoposte al voto del corpo elettorale comunale quando il referendum è chiesto dal:
1
2
a)
20 per cento dei titolari di diritti politici nei Comuni con meno di 5000 titolari di diritti politici;
b)
10 per cento dei titolari di diritti politici, ma almeno 1000 di loro, nei Comuni in cui si contano da 5000 a 30 000 titolari di diritti politici;
c)
5 per cento dei titolari di diritti politici, ma almeno 3000 e al massimo 4000 di loro, nei Comuni con più di 30 000 titolari di diritti politici.
È applicabile l'articolo 68.
Art. 78
Bilancio di previsione
Il referendum è escluso contro il bilancio di previsione comunale nel suo complesso.
1
Può essere chiesto solo contro le disposizioni del bilancio di previsione che prevedono una nuova entrata o una nuova uscita o che modificano l'aliquota di un'imposta o l'importo di un'uscita dell'esercizio precedente.
2
Art. 79
Clausola d'urgenza
Le delibere la cui esecuzione non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione del Consiglio comunale presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza contare le astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri.
1
7991
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Se è chiesto il referendum contro una delibera che verte su un regolamento o un decreto di portata generale, la delibera decade un anno dopo essere entrata in vigore, a meno che nel frattempo non sia stata accettata dal corpo elettorale. La delibera decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d'urgenza. Contro le altre delibere dichiarate urgenti è escluso il referendum.
2
Titolo quarto
Autorità
Capitolo 1
Gran Consiglio
Sezione 1
Principio
Art. 80
Potere legislativo
Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo.
Sezione 2
Composizione
Art. 81
Elezione
1
Il Gran Consiglio si compone di 100 deputati.
È eletto ogni 5 anni, in alternanza con le elezioni comunali, secondo il sistema proporzionale.
2
Art. 82
Supplenza
Il Gran Consiglio comprende i deputati supplenti.
Art. 83 1
2
Incompatibilità
Il mandato di membro del Gran Consiglio è incompatibile con: a)
un mandato al Consiglio nazionale o al Consiglio degli Stati;
b)
ogni mandato elettivo all'estero;
c)
una funzione in seno alla magistratura del potere giudiziario e della Corte dei conti.
È altresì incompatibile con le seguenti funzioni: a)
stretto collaboratore dei consiglieri di Stato e del cancelliere dello Stato;
b)
collaboratore della segreteria generale del Gran Consiglio;
c)
quadro superiore dell'amministrazione cantonale e degli istituti autonomi di diritto pubblico.
7992
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 84
Indipendenza
I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato. Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.
1
Si astengono dal partecipare al dibattito e al voto su un oggetto riguardo al quale hanno un conflitto di interessi oppure quando hanno collaborato all'elaborazione della proposta o del parere del Consiglio di Stato in veste di membri dell'amministrazione cantonale.
2
Art. 85
Immunità
I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono liberamente in Gran Consiglio. Non incorrono in alcuna responsabilità giuridica per quanto vi dichiarano, salvo eccezioni previste dalla legge.
Sezione 3
Organizzazione
Art. 86
Sedute
1
Il Gran Consiglio si riunisce periodicamente in seduta ordinaria.
Si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di 30 dei suoi membri o del Consiglio di Stato.
2
I membri del Consiglio di Stato assistono alle sedute e possono partecipare ai dibattiti.
3
Le sedute sono pubbliche. Il Gran Consiglio può riunirsi a porte chiuse per deliberare su determinati oggetti.
4
Art. 87
Ufficio
Il Gran Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e gli altri membri del suo ufficio per la durata prevista dalla legge.
1
2
Ogni gruppo parlamentare è rappresentato nell'ufficio.
Art. 88
Segreteria
Il Gran Consiglio dispone di mezzi amministrativi propri.
Art. 89
Rapporti con l'amministrazione
Il Consiglio di Stato fornisce al Gran Consiglio tutte le informazioni utili per l'esercizio delle sue funzioni.
Art. 90
Commissioni
Il Gran Consiglio costituisce commissioni al fine di preparare i propri dibattiti. La legge ne limita il numero.
1
7993
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
2 Per via legislativa può delegare determinate decisioni alle commissioni. Può sempre proporre un determinato oggetto.
Le commissioni dispongono del personale e dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento del loro mandato.
3
Possono procurarsi informazioni, consultare documenti, svolgere indagini e ottenere la collaborazione attiva del potere esecutivo.
4
Sezione 4
Competenze
Art. 91
Procedura parlamentare
1
Il Gran Consiglio emana le leggi.
Ogni membro del Gran Consiglio esercita il proprio diritto d'iniziativa presentando un progetto di legge, una mozione, una risoluzione, un postulato o una domanda scritta.
2
3
Alle revisioni della Costituzione si applica la procedura legislativa.
Art. 92
Relazioni esterne
Il preavviso del Consiglio di Stato è richiesto nei casi in cui il Gran Consiglio è chiamato a deliberare sulle relazioni esterne e sugli affari federali.
Art. 93
Convenzioni intercantonali
Il Gran Consiglio autorizza per via legislativa la ratifica delle convenzioni intercantonali.
1
2
Le convenzioni intercantonali sono sottoposte periodicamente a valutazione.
Il presente articolo non si applica alle convenzioni intercantonali che riguardano oggetti di rango regolamentare.
3
Art. 94
Alta vigilanza
Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione, sulle istituzioni cantonali di diritto pubblico e sulla gestione e l'amministrazione del potere giudiziario e della Corte dei conti.
Art. 95
Perseguimento penale
Il perseguimento penale dei membri del Consiglio di Stato, dei magistrati del potere giudiziario e della Corte dei conti per infrazioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni è sottoposta a previa autorizzazione del Gran Consiglio.
7994
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 96
Finanze
Il Gran Consiglio adotta il bilancio di previsione, autorizza le spese e approva i conti annuali. Stabilisce le imposte.
Art. 97
Voto del bilancio di previsione
Nel votare il bilancio di previsione, il Gran Consiglio non può superare l'importo totale delle spese indicate nel progetto che gli è presentato se non prevede nel contempo la relativa copertura finanziaria. Il prestito non può essere considerato una copertura finanziaria.
Art. 98
Alienazione di beni fondiari
Il Gran Consiglio approva in via legislativa l'alienazione di beni fondiari di proprietà dello Stato o di una persona giuridica di diritto pubblico a persone fisiche o giuridiche non di diritto pubblico.
1
2
Fanno eccezione e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato: a)
l'alienazione di beni fondiari di proprietà dei Servizi industriali, di un Comune o di una fondazione comunale di diritto pubblico;
b)
gli scambi e i trasferimenti effettuati nell'ambito di operazioni di pianificazione territoriale, di ricomposizione fondiaria e di progetti stradali o altri progetti dichiarati di pubblica utilità.
L'alienazione di beni fondiari di proprietà della Banca cantonale non è sottoposta ad autorizzazione.
3
Art. 99
Diritto di grazia
1
Il Gran Consiglio esercita il diritto di grazia.
2
È possibile rinnovare una domanda di grazia concernente la medesima condanna.
Art. 100
Amnistia
Il Gran Consiglio può concedere l'amnistia generale o particolare in via legislativa.
Capitolo 2
Consiglio di Stato
Sezione 1
Principio
Art. 101
Potere esecutivo
Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo.
7995
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Sezione 2
Composizione
Art. 102
Elezione
1
Il Consiglio di Stato si compone di sette consiglieri di Stato.
È eletto ogni cinque anni con il sistema maggioritario. Il primo scrutinio ha luogo insieme all'elezione del Gran Consiglio.
2
Art. 103 1
Incompatibilità
Il mandato di membro del Consiglio di Stato è incompatibile con: a)
ogni altro mandato elettivo;
b)
ogni altra attività lucrativa.
L'impresa appartenente a un consigliere di Stato o in cui un consigliere di Stato esercita un'influenza preponderante, direttamente o per interposta persona, non può intrattenere relazioni commerciali, dirette o indirette, con lo Stato.
2
Art. 104
Indipendenza
I membri del Consiglio di Stato esercitano liberamente il loro mandato. Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.
Sezione 3
Organizzazione
Art. 105
Collegialità e presidenza
1
Il Consiglio di Stato è un'autorità collegiale.
2
Nomina tra i suoi membri un presidente per la durata della legislatura.
Art. 106
Dipartementi
Il Consiglio di Stato provvede all'organizzazione dell'amministrazione cantonale in dipartimenti e la dirige.
1
Ogni modifica della composizione dei dipartimenti è sottoposta all'approvazione del Gran Consiglio. Esso si esprime mediante decisione durante la seduta che segue la proposta del Consiglio di Stato.
2
Il presidente del Consiglio di Stato dirige il dipartimento presidenziale. Tale dipartimento è incaricato in particolare di curare le relazioni esterne, le relazioni con la Ginevra internazionale e la coerenza dell'operato governativo.
3
7996
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Sezione 4
Competenza
Art. 107
Programma di legislatura
Il Consiglio di Stato presenta il programma di legislatura al Gran Consiglio entro sei mesi dalla propria entrata in funzione.
1
2
Il Gran Consiglio si esprime mediante decisione entro due mesi.
All'inizio di ogni anno, il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio sullo stato di attuazione del programma di legislatura.
3
Il Consiglio di Stato può modificare il programma nel corso della legislatura.
Presenta le modifiche al Gran Consiglio.
4
5 Il Consiglio di Stato garantisce un'analisi sul lungo periodo, indipendentemente dalla durara della legislatura.
Art. 108
Bilancio di previsione e rendiconto
Il Consiglio di Stato sottopone ogni anno al Gran Consiglio il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite. Gli sottopone altresì un resoconto sullo stato delle finanze e sulle attività dell'amministrazione.
Art. 109
Procedura legislativa
1
Il Consiglio di Stato dirige la fase preparatoria della procedura legislativa.
2
Può presentare progetti di legge, emendamenti e proposte al Gran Consiglio.
Nei rapporti al Gran Consiglio, illustra le conseguenze economiche, finanziarie, ecologiche e sociali a lungo termine dei progetti legislativi.
3
Promulga le leggi. È incaricato della loro esecuzione e a tal fine emana i regolamenti e i decreti necessari.
4
Se il Gran Consiglio adotta un progetto di legge che non è stato presentato dal Consiglio di Stato, quest'ultimo, prima di promulgare la legge, può sottoporlo nuovamente al Gran Consiglio con le proprie osservazioni, entro il termine di sei mesi.
Se, dopo nuova deliberazione, il Gran Consiglio adotta il progetto elaborato in precedenza, il Consiglio di Stato promulga la legge.
5
Art. 110
Consultazione
I Comuni, i partiti politici e le cerchie rappresentative sono invitati a esprimersi nell'ambito dei lavori preparatori concernenti atti legislativi e convenzioni intercantonali importanti nonché sugli altri progetti di ampia portata.
Art. 111
Politica estera
1
Il Consiglio di Stato attua la politica estera del Cantone.
2
Sottopone al Gran Consiglio un piano d'azione per la durata della legislatura.
7997
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 112
Sicurezza
Il Consiglio di Stato è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine, può avvalersi soltanto di corpi organizzati dalla legge.
1
Può chiedere il sostegno dell'esercito, di altri servizi federali o di altri Cantoni a fini civili.
2
Art. 113
Stato di necessità
In caso di catastrofe o di altre situazioni straordinarie, il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione. Ne informa il Gran Consiglio.
1
2
Se può riunirsi, il Gran Consiglio constata la situazione straordinaria.
Le misure disposte in stato di necessità permangono valide se il Gran Consiglio le approva. Altrimenti, decadono al più tardi un anno dopo.
3
Art. 114
Cancelleria di Stato
La cancelleria di Stato è sottoposta all'autorità del presidente del Consiglio di Stato. È al servizio di tutti i dipartimenti e garantisce la trasversalità delle informazioni.
1
2
Il Consiglio di Stato nomina il cancelliere.
Il cancelliere dirige la cancelleria di Stato e ha voto consultivo durante le sedute del Consiglio di Stato.
3
4
È applicabile l'articolo 103.
Art. 115
Organo di mediazione
Un organo di mediazione indipendente è competente del trattamento extragiudiziale delle divergenze tra l'amministrazione e gli amministrati.
1
Il Gran Consiglio elegge la persona responsabile dell'organo di mediazione per la durata della legislatura dopo essersi consultato con il Consiglio di Stato.
2
Capitolo 3 Sezione 1
Potere giudiziario Principi
Art. 116
Organizzazione
1
La giustizia è amministrata da: a)
il pubblico ministero;
b)
le giurisdizioni in materia costituzionale, amministrativa, civile e penale.
7998
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
2
I tribunali d'eccezione sono vietati.
3
La giustizia è amministrata con diligenza.
Art. 117
Indipendenza
1
L'autonomia del potere giudiziario è garantita.
2
I magistrati sono indipendenti.
Art. 118
Pubblicità
Il carattere pubblico delle udienze e delle sentenze è garantito. La legge stabilisce le eccezioni.
Art. 119
Opinioni divergenti
Le decisioni delle giurisdizioni di secondo grado possono comportare opinioni divergenti.
Art. 120
Mediazione
Lo Stato incoraggia la mediazione e le altre modalità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Art. 121
Bilancio di previsione e rendiconto
Il potere giudiziario allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio.
Sezione 2
Elezioni
Art. 122
Principi
I magistrati del potere giudiziario sono eletti ogni sei anni con il sistema maggioritario.
1
La legge può prevedere che sia il Gran Consiglio a eleggerli, eccetto per le elezioni generali e la creazione di nuove giurisdizioni.
2
Art. 123
Giudici probiviri
I giudici probiviri sono eletti dal Gran Consiglio. L'elezione è paritaria e per gruppi professionali.
1
Possono essere eletti stranieri che hanno esercitato la propria attività professionale in Svizzera per almeno otto anni, di cui almeno l'ultimo nel Cantone.
2
7999
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Sezione 3
Corte costituzionale
Art. 124
Competenze
La Corte costituzionale: a)
controlla su richiesta la conformità delle norme cantonali con il diritto di rango superiore; la legge definisce la legittimazione attiva;
b)
tratta le controversie relative all'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale;
c)
risolve i conflitti di competenza tra autorità.
Sezione 4
Consiglio superiore della magistratura
Art. 125
Principi
I magistrati del potere giudiziario sottostanno alla vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.
1
La legge può affidare le funzioni di Consiglio superiore della magistratura a un organo intercantonale.
2
Art. 126
Composizione
Il Consiglio superiore della magistratura si compone di un minimo di sette e di un massimo di nove membri. Può comprendere membri supplenti. La legge stabilisce la modalità di designazione.
1
2
Una minoranza dei suoi membri proviene dal potere giudiziario.
Art. 127
Preavviso
Prima di ogni elezione del potere giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura valuta le competenze dei candidati. Formula un preavviso.
Capitolo 4
Corte dei conti
Art. 128
Principi
La Corte dei conti garantisce un controllo indipendente e autonomo dell'amministrazione cantonale, dei Comuni, delle istituzioni di diritto pubblico e degli organi privati sovvenzionati o nei quali i poteri pubblici esercitano un'influenza preponderante.
1
I controlli operati dalla Corte avvengono a sua libera scelta e sono oggetto di relazioni rese pubbliche che possono comportare raccomandazioni. Le relazioni sono comunicate al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio e all'ente controllato.
2
8000
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
La Corte dei conti esercita il proprio controllo in base ai criteri della legalità delle attività, della regolarità dei conti e del buon impiego dei fondi pubblici. È anche incaricata di valutare le politiche pubbliche.
3
Art. 129
Elezione
La Corte dei conti è eletta ogni sei anni secondo il sistema maggioritario.
Art. 130
Bilancio di previsione e rendiconto
La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio.
Art. 131
Segreto d'ufficio
Nessuno può far valere il segreto d'ufficio di fronte alla Corte dei conti. Sono fatti salvi il segreto fiscale e gli altri segreti istituiti dalla legge.
1
La Corte dei conti può chiedere lo scioglimento dai segreti previsti dalla legge mediante richiesta motivata che fissi i limiti e le finalità dell'indagine.
2
Titolo quinto Organizzazioni territoriali e relazioni esterne Capitolo 1 Comuni Sezione 1 Disposizioni generali Art. 132
Statuto
1
I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico dotati di personalità giuridica.
2
La loro autonomia è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.
Art. 133
Compiti
La ripartizione dei compiti è improntata ai principi di prossimità, sussidiarietà, trasparenza ed efficacia.
1
La legge fissa i compiti attribuiti al Cantone e quelli che sono di competenza dei Comuni. Definisce i compiti congiunti e i compiti complementari.
2
3
Il Cantone si assume i compiti che superano la capacità dei Comuni.
Art. 134
Partecipazione
I Comuni promuovono la partecipazione della popolazione all'elaborazione della pianificazione e delle decisioni comunali. Le autorità riferiscono in merito nella motivazione delle loro decisioni.
8001
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 135 1
Concertazione
Il Cantone tiene conto delle ripercussioni della sua attività sui Comuni.
Mette in atto un processo di concertazione con i Comuni fin dall'inizio della procedura di pianificazione e di decisione.
2
Art. 136
Collaborazione intercomunale
Per lo svolgimento dei propri compiti, i Comuni possono collaborare tra loro o con collettività vicine situate oltre il confine cantonale o nazionale.
1
2
La legge definisce gli strumenti della collaborazione intercomunale.
Garantisce il controllo democratico delle strutture intercomunali. Può prevedere l'esercizio dell'iniziativa popolare e del referendum a livello intercomunale.
3
Art. 137
Vigilanza
I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato che provvede affinché esercitino le loro competenze conformemente a quanto stabilito dalla legge.
Sezione 2
Aggregazione, divisione e riassetto
Art. 138
Principi
1
Il Cantone promuove e agevola l'aggregazione di Comuni.
2
A tale scopo prevede incentivi, in particolare finanziari.
Art. 139
Procedura
Un'aggregazione può essere proposta dalle autorità comunali, mediante un'iniziativa popolare o dal Cantone.
1
2 L'aggregazione, la divisione e il riassetto di Comuni richiedono il consenso del corpo elettorale di tutti i Comuni coinvolti. È richiesta la maggioranza in ogni Comune.
Sezione 3
Autorità
Art. 140
Consiglio comunale
1
Il Consiglio comunale è l'autorità deliberativa del Comune.
La legge fissa il numero dei membri del Consiglio comunale in base alla popolazione del Comune.
2
3
Il Consiglio comunale è eletto ogni cinque anni secondo il sistema proporzionale.
8002
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 141
Esecutivo comunale
1
L'Esecutivo comunale è un organo collegiale che si organizza liberamente.
2
È costituito: a)
di un Municipio composto di cinque membri nei Comuni con più di 50 000 abitanti;
b)
di un Municipio composto di tre membri nei Comuni con più di 3000 abitanti;
c)
di un sindaco e di due assessori negli altri Comuni.
Il Municipio è eletto ogni cinque anni secondo il sistema maggioritario. Il primo turno ha luogo contemporaneamente all'elezione del Consiglio comunale.
3
Art. 142
Incompatibilità
Nessuno può essere nel contempo membro del Consiglio comunale e dell'Esecutivo comunale.
1
Il mandato di membro del Consiglio comunale è incompatibile con le funzioni seguenti:
2
a)
stretto collaboratore dei membri dell'Esecutivo;
b)
quadro superiore dell'amministrazione comunale.
Il mandato di membro dell'Esecutivo comunale è incompatibile con una funzione nell'amministrazione comunale. La legge definisce le altre incompatibilità.
3
Sezione 4
Finanze
Art. 143
Principi
La ripartizione delle responsabilità finanziarie tiene conto del principio secondo il quale i compiti sono finanziati dall'ente pubblico che li dispone e ne beneficia.
1
2
Per il resto, si applicano le disposizioni di cui al titolo sesto capitolo 2 .
Capitolo 2
Relazioni esterne
Art. 144
Principi
1
La Repubblica e Cantone di Ginevra è aperta all'Europa e al mondo.
Nell'attuare la sua politica estera collabora strettamente con la Confederazione, gli altri Cantoni e le regioni confinanti. Promuove le iniziative comunali e i partenariati tra attori pubblici e privati.
2
3
I diritti di partecipazione democratica sono garantiti.
8003
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 145
Politica regionale
La politica regionale si prefigge uno sviluppo sostenibile, equilibrato e solidale della regione franco-vodese-ginevrina.
1
Il Cantone promuove una stabile collaborazione istituzionale transfrontaliera, coerente e democratica, con la partecipazione degli enti pubblici, dei settori socioeconomici e dell'ambito associativo.
2
Art. 146
Cooperazione internazionale
Lo Stato sostiene la vocazione internazionale di Ginevra in quanto centro di dialogo, di decisione e di cooperazione internazionale fondato sulla tradizione umanitaria e sul diritto, nonché sui valori della pace e della solidarietà.
1
Conduce una politica improntata alla solidarietà internazionale sostenendo la protezione e la realizzazione dei diritti umani, la pace, l'azione umanitaria e la cooperazione allo sviluppo.
2
3 Prende tutte le iniziative utili a tal fine e mette a disposizione i relativi mezzi, coordinando le proprie attività con la Confederazione.
Art. 147
Accoglienza
Lo Stato offre condizioni d'accoglienza favorevoli agli operatori della cooperazione internazionale.
1
Agevola lo sviluppo di centri di competenze e favorisce l'interazione, la ricerca e la formazione.
2
Sostiene le misure di ospitalità, concertazione, sensibilizzazione ed educazione che permettono di garantire una buona intesa tra la popolazione.
3
Titolo sesto Compiti e finanze pubbliche Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 148
Principi
I compiti dello Stato sono assolti dal Cantone e, in conformità alla Costituzione e alla legge, dai Comuni e dagli enti di diritto pubblico.
1
2
Lo Stato svolge i suoi compiti con diligenza, efficacia e trasparenza.
Si organizza in maniera strutturata. Definisce le responsabilità dei suoi agenti e si avvale della loro autonomia e delle loro competenze.
3
Art. 149 1
Obiettivi sociali
Lo Stato prende tutte le misure necessarie per permettere a ognuno di: a)
8004
sopperire ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia con un lavoro appropriato, svolto in condizioni eque;
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
b)
beneficiare dell'aiuto necessario quando si trovi in stato di bisogno per ragioni di età, infermità o deficienza fisica, mentale o psichica.
Contrasta gli effetti soglia che potrebbero ostacolare l'efficacia degli incentivi e delle misure di inserimento.
2
Art. 150
Servizio pubblico
Il servizio pubblico si fa carico dei compiti per i quali è necessario un intervento dei poteri pubblici.
Art. 151
Valutazione
Lo Stato valuta regolarmente la pertinenza, l'efficacia e l'efficenza della propria azione.
1
Si assicura che le ripercussioni finanziarie della propria attività siano sotto controllo.
2
Capitolo 2
Finanze pubbliche
Art. 152
Principi
1
Lo Stato predispone una pianificazione finanziaria globale.
2
La gestione delle finanze pubbliche è oculata ed efficace.
3
Di regola, lo Stato provvede all'equilibrio corrente delle proprie finanze.
Tiene conto della situazione congiunturale e si dota di riserve anticicliche. I deficit devono essere compensati a medio termine.
4
Il bilancio di previsione e i conti del Cantone, dei Comuni e degli enti di diritto pubblico sono pubblici.
5
Art. 153
Patrimonio pubblico
Lo Stato amministra, conserva, protegge e sviluppa il patrimonio pubblico.
Art. 154 1
2
Risorse
Le risorse dello Stato sono segnatamente: a)
le imposte e altri tributi;
b)
i redditi patrimoniali;
c)
le prestazioni della Confederazione e di terzi;
d)
le donazioni e i legati.
Lo Stato può far ricorso a prestiti.
8005
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 155
Fiscalità
Il regime fiscale si fonda sui principi di legalità, universalità, uguaglianza e capacità economica.
1
Le imposte sulle persone fisiche sono concepite in modo da non pesare in modo eccessivo sui contribuenti economicamente più deboli, salvaguardare lo spirito di iniziativa del singolo e promuovere la previdenza individuale.
2
Le imposte sulle persone giuridiche sono concepite in modo da preservare la competitività di queste ultime tenendo conto dei loro sforzi intesi a salvaguardare e sviluppare la piena occupazione.
3
4
Lo Stato combatte la frode e la sottrazione fiscale.
Art. 156
Freno all'indebitamento
Lo Stato tiene sotto controllo l'indebitamento e lo mantiene a un livello che non costituisca una minaccia per gli interessi delle generazioni future.
1
Un preventivo di funzionamento deficitario può essere approvato solo dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2
3 Lo Stato verifica periodicamente l'efficacia, la necessità e la sostenibilità finanziaria delle prestazioni che fornisce e delle sovvenzioni che accorda. Rinuncia alle prestazioni e alle sovvenzioni che non dovessero soddisfare tali condizioni.
Capitolo 3 Sezione 1
Compiti pubblici Ambiente
Art. 157
Principi
1
Lo Stato tutela gli esseri umani e il loro ambiente.
Combatte tutte le forme di inquinamento e mette in atto i principi di prevenzione, precauzione e attribuzione dei costi ai responsabili dell'inquinamento.
2
Lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente acqua, aria, suolo, sottosuolo, foreste, biodiversità e paesaggio, deve essere sostenibile.
3
Art. 158
Clima
Lo Stato mette in atto politiche volte a ridurre i gas a effetto serra.
Art. 159
Acqua
L'approvvigionamento idrico è garantito in modo che la qualità e la quantità dell'acqua siano sufficienti. La risorsa idrica deve essere preservata ed economizzata.
1
8006
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Fatti salvi i diritti privati validamente costituiti, il lago, i corsi d'acqua, le falde freatiche sotterranee principali e profonde, così come sono definiti dalla legge, sono beni pubblici e devono essere salvaguardati.
2
Art. 160
Protezione della natura e del paesaggio
1
Lo Stato tutela la natura e il paesaggio.
2
Definisce le zone protette e ne promuove l'interconnessione.
Art. 161 1
Ecologia industriale
Lo Stato rispetta i principi dell'ecologia industriale.
Mette in atto una politica di riduzione alla fonte dei rifiuti, in particolare quelli più nocivi per l'ambiente.
2
Art. 162
Caccia
La caccia a mammiferi e uccelli è vietata. Sono fatti salvi i provvedimenti ufficiali di regolazione della fauna.
Sezione 2
Pianificazione del territorio
Art. 163
Principi
Lo Stato si assicura che la pianificazione del territorio rispetti i principi di un agglomerato compatto, multipolare e verde. Preserva la superficie agricola utile e le zone protette.
1
2 Organizza il territorio in una prospettiva regionale transfrontaliera e promuove la mescolanza sociale e intergenerazionale.
Garantisce un uso razionale del suolo ottimizzando la densità delle zone urbanizzate.
3
Art. 164
Spazi di prossimità
Lo Stato garantisce lo sviluppo di spazi di prossimità destinati alla pratica dello sport, alla cultura e ad attività ricreative.
Art. 165
Quartieri sostenibili
Lo Stato promuove la realizzazione di quartieri sostenibili.
Art. 166
Accesso alle rive
Lo Stato garantisce il libero accesso alle rive del lago e dei corsi d'acqua nel rispetto dell'ambiente e degli interessi pubblici e privati preponderanti.
8007
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Sezione 3
Energie
Art. 167
Principi
1
La politica energetica dello Stato si fonda sui principi seguenti: a)
approvvigionamento energetico;
b)
forme di risparmio energetico;
c)
sviluppo prioritario delle energie rinnovabili e locali;
d)
rispetto dell'ambiente;
e)
promozione della ricerca in questi campi.
Le collettività e gli enti pubblici sono vincolati dagli obiettivi della presente sezione, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e l'esercizio dei loro diritti sociali.
2
La collaborazione tra lo Stato e le imprese private per il conseguimento di tali obiettivi è incoraggiata.
3
Art. 168
Servizi industriali
L'approvvigionamento e la distribuzione di acqua ed elettricità, nonché l'evacuazione e la depurazione delle acque reflue, costituiscono un monopolio cantonale nei limiti di quanto consentito dal diritto federale.
1
Tale monopolio può essere delegato a un ente di diritto pubblico. Quest'ultimo offre anche prestazioni nel campo dei servizi industriali, in particolare la fornitura di gas ed energia termica e lo smaltimento dei rifiuti.
2
L'ente di diritto pubblico acquista a condizioni eque l'energia prodotta da privati o imprese attraverso fonti rinnovabili.
3
Non pratica tariffe decrescenti non conformi agli obiettivi della politica energetica dello Stato.
4
Art. 169
Energia nucleare
Le autorità cantonali si oppongono con ogni mezzo di cui dispongono e nei limiti delle loro competenze all'installazione di centrali nucleari, di depositi di rifiuti radioattivi e di impianti di ritrattamento sul territorio cantonale e nelle sue vicinanze.
Per gli impianti non conformi a tali condizioni di ubicazione, il preavviso del Cantone è dato dal Gran Consiglio sotto forma di legge.
Art. 170
Sottosuolo e geotermia
1
Il Cantone ha il diritto esclusivo di sfruttare le risorse del sottosuolo e la geotermia.
2
Può esercitarlo direttamente o incaricare terzi.
8008
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Sezione 4
Sanità
Art. 171
Principi
1
Lo Stato garantisce l'accesso al sistema sanitario e alle cure mediche.
È responsabile della pianificazione sanitaria generale e del soddisfacimento delle esigenze in materia ospedaliera e ambulatoriale, di strutture sanitarie e sociosanitarie, di case di cura, nonché di assistenza e cura a domicilio.
2
3
I diritti dei pazienti sono garantiti.
Art. 172
Promozione della salute
Lo Stato mette in atto misure di prevenzione e promozione della salute. Si adopera per ridurre l'impatto di fattori ambientali e sociali nocivi per la salute.
1
Sostiene la diversificazione delle prestazioni sanitarie e un concetto di assistenza globale ai pazienti.
2
Coordina gli operatori del sistema sanitario e ne promuove la collaborazione affinché siano offerte prestazioni di qualità in un'ottica di efficienza.
3
Art. 173
Professioni del settore sanitario
Le cure sono dispensate da membri delle professioni sanitarie debitamente qualificati.
1
2 La vigilanza sulla loro formazione e la loro attività è di competenza dello Stato.
Non può essere delegata.
3
Lo Stato sostiene chi assiste membri della famiglia.
Art. 174
Strutture sanitarie pubbliche
Le strutture sanitarie di diritto pubblico forniscono, a seconda delle proprie caratteristiche specifiche, prestazioni di cura, insegnamento e ricerca.
1
Il disavanzo d'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche è coperto da una sovvenzione iscritta ogni anno nel preventivo dello Stato.
2
Art. 175
Libera scelta
Lo Stato garantisce la libera scelta dell'operatore sanitario.
Art. 176
Protezione contro il fumo passivo
È vietato fumare nei luoghi pubblici interni o chiusi, in particolare quelli che sottostanno a un'autorizzazione di esercizio.
8009
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 177
Cani pericolosi
I cani pericolosi o appartenenti a razze dette d'attacco, nonché i loro incroci, sono vietati sul territorio cantonale.
Sezione 5
Alloggio
Art. 178
Principi
Lo Stato prende tutte le misure necessarie per permettere a ognuno di trovare, per se stesso e per la propria famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili.
1
2
Mette in atto una politica sociale dell'alloggio, concertata e basata su incentivi.
Per contrastare la penuria di alloggi, promuove la costruzione in numero sufficiente di abitazioni che rispondano alle diverse esigenze della popolazione.
3
Conduce una politica attiva di offerta di alloggi a buon mercato che rispondano alle esigenze primarie della popolazione.
4
5
Lotta contro la speculazione fondiaria.
Art. 179
Costruzione di abitazioni
Il piano direttore cantonale prevede la messa a disposizione di sufficienti terreni edificabili e un'adeguata densità urbanistica.
1
La regolamentazione in materia di dezonamento, costruzione, trasformazione e ristrutturazione prevede procedure semplici che permettano una rapida realizzazione dei progetti.
2
3
È incentivata la ricerca di soluzioni costruttive a basso consumo energetico.
Lo Stato conduce una politica attiva di acquisizione di terreni, da destinare in primo luogo alla costruzione di abitazioni d'utilità pubblica attraverso enti di diritto pubblico o senza scopo di lucro come le cooperative di costruzione.
4
Art. 180
Accesso alla proprietà
Lo Stato promuove l'accesso alla proprietà dell'abitazione.
Art. 181
Sostegno ai Comuni
Il Cantone sostiene finanziariamente i Comuni che accolgono nuove abitazioni, segnatamente d'utilità pubblica, sul proprio territorio.
1
2
Sostiene la costruzione di nuove infrastrutture.
Art. 182
Altre misure
Lo Stato prende le misure necessarie a rimettere sul mercato alloggi lasciati vuoti a fini speculativi.
1
8010
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
2
Vigila affinché sia sempre disponibile un numero minimo di abitazioni popolari.
Prende tutte le misure atte a evitare che le persone vengano a trovarsi senza un alloggio, segnatamente in caso di evacuazione forzata.
3
Sezione 6
Sicurezza
Art. 183
Principio
Lo Stato garantisce la sicurezza e l'ordine pubblico.
Art. 184 1
Forze dell'ordine
Il Cantone ha il monopolio della forza pubblica.
La legge disciplina la delega di poteri di polizia limitati al personale qualificato dei Comuni.
2
Le situazioni conflittuali sono trattate in via prioritaria in modo da evitare o limitare il ricorso alla forza. Le persone interessate sono tenute a dare il loro contributo in tal senso.
3
Sezione 7
Economia
Art. 185
Principi
Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli a un'economia libera, responsabile, diversificata e solidale.
1
2
Punta alla piena occupazione.
Promuove la creazione e la conservazione di imprese innovative, dinamiche, che creano posti di lavoro e ricchezza e che operano in un'ottica di lungo periodo e secondo i bisogni della regione.
3
Art. 186
Impiego
Lo Stato conduce una politica attiva nell'ambito dell'impiego e prende misure atte a prevenire la disoccupazione. Favorisce il reinserimento professionale.
1
Promuove il dialogo tra le parti sociali e la conclusione di contratti collettivi di lavoro.
2
Art. 187
Agricoltura
Lo Stato promuove un'agricoltura diversificata e di qualità, rispettosa dell'ambiente e di prossimità.
1
2
Promuove i prodotti agricoli del Cantone.
3
Sostiene la formazione e l'impiego nell'agricoltura.
8011
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 188
Consumo
Lo Stato assicura l'informazione e la tutela dei consumatori.
Art. 189
Banca cantonale
La Banca cantonale di Ginevra è una società anonima di diritto pubblico il cui scopo è contribuire allo sviluppo economico del Cantone e della regione.
1
Il Cantone e i Comuni detengono la maggioranza dei voti connessi al capitale sociale della Banca.
2
Sezione 8
Mobilità
Art. 190
Principi
Lo Stato elabora una politica globale della mobilità coordinando le politiche pianificatorie, energetiche, di protezione dell'ambiente e della circolazione.
1
Agevola gli spostamenti puntando alla complementarietà, alla sicurezza e alla fluidità dei diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.
2
3
Garantisce la libertà individuale di scelta del modo di trasporto.
4
Promuove la mobilità dolce.
Art. 191
Trasporti pubblici
1
Lo Stato sviluppa la rete dei trasporti pubblici e l'offerta a livello di agglomerato.
2
Favorisce l'utilizzo di trasporti pubblici rispettosi dell'ambiente.
Si adopera affinché siano accessibili all'insieme della popolazione e rispondano alle esigenze preponderanti di quest'ultima.
3
4
Un ente autonomo di diritto pubblico gestisce i trasporti pubblici.
Art. 192
Insfrastrutture
Il Cantone pianifica a lungo termine e realizza le infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'agglomerato.
1
La concezione e la realizzazione delle vie di comunicazione, delle infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità dolce sono complementari ai progetti di costruzione di abitazioni e a quelli relativi all'impiego, al commercio e alle attività ricreative.
2
3
Lo Stato può concludere accordi di partenariato con il settore privato.
8012
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Sezione 9
Insegnamento e ricerca
Art. 193
Principi
1
Lo Stato organizza e finanzia un insegnamento pubblico, laico e di qualità.
2
L'insegnamento pubblico ha come obiettivi principali: a)
la trasmissione e l'acquisizione di conoscenze e di competenze;
b)
la promozione dei valori umanistici e della cultura scientifica;
c)
lo sviluppo dello spirito civico e critico.
Art. 194 1
Formazione obbligatoria
La formazione è obbligatoria almeno fino al raggiungimento della maggiore età.
Dopo la scolarità obbligatoria può proseguire sotto forma di insegnamento o in ambito professionale.
2
Art. 195
Accesso alla formazione
1
Lo Stato agevola l'accesso alla formazione e promuove le pari opportunità.
2
Contrasta l'illetteratismo e l'analfabetismo.
Art. 196
Insegnamento superiore
L'insegnamento superiore è dispensato dall'università e dalle scuole universitarie professionali.
1
2 Esse puntano a un elevato livello qualitativo e al riconoscimento internazionale.
Promuovono l'interdisciplinarietà. Contribuiscono allo sviluppo della vita scientifica, culturale, economica e sociale della collettività.
Art. 197
Ricerca
Lo Stato sostiene la ricerca di base e applicata.
Art. 198
Formazione continua
Lo Stato sostiene la formazione continua e il perfezionamento professionale.
Art. 199
Insegnamento privato
Gli istituti privati contribuiscono all'offerta di formazione. La legge ne disciplina la procedura di autorizzazione e la vigilanza.
8013
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Sezione 10
Custodia prescolastica e parascolastica
Art. 200
Custodia prescolatica
L'offerta di posti di custodia diurna per bambini in età prescolare è adeguata alle necessità.
Art. 201 1
Organizzazione
Il Cantone e i Comuni organizzano la custodia prescolastica.
Valutano le necessità, pianificano, coordinano e favoriscono la creazione di posti di custodia.
2
3
Il Cantone è responsabile del controllo degli spazi di custodia diurna.
Art. 202
Finanziamento
I Comuni o associazioni di Comuni finanziano la costruzione e la manutenzione delle strutture di custodia diurna.
1
Il Cantone e i Comuni o associazioni di Comuni ne finanziano la gestione previa deduzione dei contributi delle famiglie e di eventuali altre entrate.
2
Art. 203
Partenariato
Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese.
1
2
Favoriscono lo sviluppo di partenariati tra operatori pubblici e privati.
Art. 204 1
Custodia parascolastica
Lo Stato è responsabile della custodia parascolastica.
I bambini che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica beneficiano della custodia diurna tutti i giorni di apertura della scuola.
2
Sezione 11
Coesione sociale
Art. 205
Famiglia
Lo Stato attua una politica familiare. Riconosce il ruolo sociale, educativo ed economico delle famiglie.
1
2
Fissa l'ammontare minimo degli assegni familiari.
Garantisce, a complemento di quanto previsto dal diritto federale, un congedo di almeno 16 settimane in caso di maternità o di adozione.
3
8014
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 206
Solidarietà intergenerazionale
Lo Stato tiene conto delle esigenze della solidarietà intergenerazionale nella definizione delle sue politiche e nella sua azione.
Art. 207
Giovani
Lo Stato attua una politica della gioventù che tiene conto delle esigenze e degli interessi dei fanciulli e dei giovani, in particolare nel campo della formazione, dell'impiego, dell'alloggio e della salute.
1
Agevola l'accesso dei fanciulli e dei giovani all'insegnamento artistico e alla cultura.
2
3
Promuove la pratica sportiva di fanciulli e giovani.
Art. 208 1
Anziani
Lo Stato tiene conto dell'invecchiamento della popolazione.
Risponde ai bisogni degli anziani, in particolare nel campo dell'assistenza a domicilio, delle case di cura, delle attività ricreative e associative e del volontariato.
2
Art. 209 1
Disabili
Lo Stato promuove l'integrazione economica e sociale dei disabili.
Nel caso di nuove costruzioni, le abitazioni e i posti di lavoro sono resi accessibili e adattabili alle necessità delle persone disabili. Nel caso di ristrutturazioni, le loro esigenze sono prese adeguatamente in considerazione.
2
Art. 210 1
Popolazione straniera
Lo Stato agevola l'accoglienza, la partecipazione e l'integrazione degli stranieri.
Facilita la loro naturalizzazione. La procedura è semplice e rapida. Può essere richiesto un emolumento solo a copertura delle spese.
2
Art. 211
Associazioni e volontariato
Lo Stato riconosce e sostiene il ruolo delle associazioni e del volontariato nella vita collettiva.
1
2
Rispetta l'autonomia delle associazioni.
3
Può stringere partenariati per attività di interesse generale.
8015
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Sezione 12
Azione sociale
Art. 212
Principi
1
Lo Stato si prende cura delle persone nel bisogno.
Promuove la previdenza e la mutua assistenza, combatte le cause della povertà e previene le situazioni di emergenza sociale.
2
3
Si adopera per l'integrazione delle persone vulnerabili.
Art. 213
Aiuto sociale
L'aiuto sociale è destinato a persone che hanno delle difficoltà o sono prive dei mezzi necessari per soddisfare i loro bisogni vitali e personali.
1
È sussidiario rispetto alle altre prestazioni sociali federali, cantonali o comunali e a quelle delle assicurazioni sociali.
2
Lo Stato mette in atto la propria azione sociale e offre aiuto sociale in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private.
3
Art. 214 1
Ospizio generale
L'Ospizio generale è un ente autonomo di diritto pubblico.
È incaricato dell'aiuto sociale, segnatamente finanziario, dell'assistenza e del reinserimento. La legge può affidargli altri compiti.
2
Art. 215
Finanziamento
L'Ospizio generale conserva i suoi beni, che rimangono separati da quelli del Cantone e non possono essere distolti dalla loro destinazione.
1
I redditi provenienti dai suoi beni e da altre risorse servono allo svolgimento dei suoi compiti.
2
Il Cantone garantisce le prestazioni dell'Ospizio generale. Gli fornisce i mezzi per assolvere i suoi compiti e copre le eccedenze di spesa con un credito iscritto ogni anno nel bilancio di previsione cantonale.
3
Sezione 13
Cultura, patrimonio e tempo libero
Art. 216
Arte e cultura
Lo Stato promuove la creazione artistica e le attività culturali. Garantisce la loro diversificazione e accessibilità.
1
A tale scopo mette a disposizione mezzi finanziari, spazi e strumenti di lavoro adeguati.
2
3
Incoraggia gli scambi culturali.
8016
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 217
Patrimonio culturale
Lo Stato provvede alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale.
1
Può contribuire alle spese di conservazione e di ristrutturazione degli edifici religiosi protetti.
2
Art. 218
Edifici ecclesiastici
Gli edifici ecclesiastici la cui proprietà è stata trasferita alle chiese dai Comuni conservano la loro destinazione religiosa. Non se ne può disporre a titolo oneroso.
La legge può prevedere eccezioni.
1
Il tempio di Saint-Pierre è di proprietà della Chiesa protestante di Ginevra. Lo Stato ne dispone per le cerimonie ufficiali.
2
Art. 219
Attività ricreative e sport
1
Lo Stato agevola l'accesso della popolazione ad attività ricreative diversificate.
2
Promuove e sostiene lo sport nelle sue pratiche educative, popolari e di alto livello.
Art. 220
Informazione
Lo Stato riconosce l'importanza di un'informazione ampia e diversificata e promuove il pluralismo dei media.
1
Favorisce l'accesso all'informazione digitale. Non può disturbarla, manipolarla o vietarla.
2
Capitolo 4
Organi di vigilanza
Art. 221
Controllo e verifiche interni
Il Consiglio di Stato organizza in ogni dipartimento un sistema di controllo interno.
Lo stesso fanno i Comuni e gli enti di diritto pubblico.
1
Un organo di verifica interno vigila sull'intera amministrazione cantonale. Aggregato sotto il profilo amministrativo al Consiglio di Stato, definisce liberamente gli ambiti da sottoporre a verifica. I suoi rapporti sono trasmessi al Consiglio di Stato e alle commissioni competenti del Gran Consiglio.
2
3 La legge stabilisce quali Comuni ed enti di diritto pubblico devono istituire un tale organo.
Art. 222 1
Controllo esterno e revisione
Il controllo esterno dello Stato è assicurato dalla Corte dei Conti.
La revisione dei conti dello Stato è assicurata da un organo esterno indipentente designato dal Gran Consiglio. Può trattarsi della Corte dei Conti.
2
8017
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Art. 223
Segreto d'ufficio
L'articolo 131 si applica per analogia al controllo e alla verifica interni oltre che alla revisione dei conti dello Stato.
Titolo settimo Disposizioni finali e transitorie Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 224 1
Entrata in vigore
La presente Costituzione entra in vigore il 1° giugno 2013.
Gli articoli 229 capoverso 2 e 231 entrano in vigore al momento dell'approvazione della presente Costituzione da parte del corpo elettorale.
2
Art. 225
Abrogazione del diritto anteriore
La Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 24 maggio 1847 è abrogata.
1
Sono parimenti abrogate le disposizioni del diritto anteriore contrarie alle norme direttamente applicabili della presente Costituzione.
2
3 Per il resto, il diritto anteriore rimane in vigore fintanto che non sia stata emanata la legislazione di applicazione richiesta dalla presente Costituzione.
Art. 226
Legislazione di applicazione
Le modifiche di legge richieste dalla presente Costituzione sono emanate senza indugio, ma al più tardi entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
1
A tal fine, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un programma legislativo prima del 1° gennaio 2014.
2
Art. 227
Autorità
Le autorità elette prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione portano a termine il loro mandato conformemente al diritto anteriore.
1
2
Il loro rinnovo è retto dal nuovo diritto.
Capitolo 2
Disposizioni particolari
Art. 228
Disposizione transitoria dell'articolo 48 capoverso 4 (Titolarità)
Nell'attesa di una legge di applicazione, l'autorità giudiziaria competente in materia di protezione degli adulti può sospendere i diritti politici giusta l'articolo 48 capoverso 4. Decide in merito all'entità della sospensione.
1
8018
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
Le persone private dei diritti politici al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione restano prive di tali diritti fino alla decisione di un'autorità giudiziaria, ma al massimo per tre anni. Possono rivolgersi in qualsiasi momento all'autorità indicata nel capoverso precedente o all'autorità giudiziaria designata dalla legge di applicazione, che deciderà sulla sospensione o meno dei diritti politici e, se del caso, della sua entità.
2
Art. 229
Disposizione transitoria degli articoli 5664 e 7176 (Iniziative popolari)
1
Alle iniziative popolari pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione si applica il diritto anteriore.
2
Le iniziative costituzionali pendenti sono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione della presente Costituzione.(a)
Art. 230
Disposizione transitoria degli articoli 6570 e 7779 (Referendum)
Alle richieste di referendum riguardanti atti adottati prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione si applica il diritto anteriore.
1
All'entrata in vigore della presente Costituzione, la legislazione di cui all'articolo 67 capoverso 2 lettera b comprende le seguenti leggi:
2
a)
la legge sull'organizzazione giudiziaria, del 26 settembre 2010, nella misura in cui concerne la Commissione di conciliazione in materia di locazioni e pigioni oppure le competenze e la composizione del Tribunale delle locazioni e delle pigioni, ossia gli articoli 1 lettera b numeri 2 e 3, 83 capoversi 3 e 4, 8890, 117 capoverso 3, 121 e 122;
b)
la legge sull'organizzazione della Commissione di conciliazione in materia di locazioni e pigioni, del 28 novembre 2010;
c)
la legge generale sull'alloggio e sulla protezione degli inquilini, del 4 dicembre 1977;
d)
la legge sulle demolizioni, trasformazioni e rinnovazioni di case d'abitazione (misure di sostegno in favore degli inquilini e dell'impiego), del 25 gennaio 1996;
e)
la legge sui piani di utilizzazione del suolo, ossia gli articoli 15A15G della legge sull'estensione delle vie di comunicazione e la sistemazione dei quartieri o delle località, del 26 giugno 1983;
f)
gli articoli 10, 17 capoverso 1 e 26 della legge di applicazione del Codice civile svizzero e altre leggi federali in materia civile, del 28 novembre 2010.
Art. 231
(a)
Disposizione transitoria degli articoli 56 capoverso 1, 57 capoverso 1, 67 capoverso 1, 71 capoverso 1 e 77 capoverso 1
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato definisce il numero di firme richieste per la riuscita di un'iniziativa o di una 8019
Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra
domanda di referendum conformememente agli articoli 56 capoverso 1, 57 capoverso 1, 67 capoverso 1, 71 capoverso 1 e 77 capoverso 1.
Art. 232
Disposizione transitoria degli articoli 81 capoverso 2 e 102 capoverso 2 (Data delle elezioni cantonali)
L'elezione del Gran Consiglio e il primo turno per l'elezione del Consiglio di Stato hanno luogo nel mese di ottobre 2013, alla fine della legislatura in corso.
1
2
Le elezioni successive hanno luogo tra i mesi di marzo e di maggio 2018.
Art. 233
Disposizione transitoria dell'articolo 82 (Supplenza)
Fino all'emanazione di una legislazione di applicazione, i deputati supplenti sono eletti conformemente ai seguenti principi: a)
ogni lista che ha ottenuto dei seggi ha diritto a un numero di deputati supplenti pari a un terzo del numero di tali seggi;
b)
sono deputati supplenti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto della lista;
c)
in caso di assenza in occasione di una seduta plenaria o di commissione, un membro del Gran Consiglio può farsi sostituire da un deputato supplente.
Art. 234
Disposizione transitoria dell'articolo 126 (Designazione del Consiglio superiore della magistratura)
Nel caso non fosse stata ancora emanata la legislazione di applicazione, il primo rinnovo del Consiglio superiore della magistratura dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione sottostà al diritto anteriore.
Art. 235
Disposizione transitoria degli articoli 138 e 139 (Aggregazione di Comuni)
Il Gran Consiglio adotta le disposizioni di applicazione degli articoli 138 e 139 entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.
Art. 236
Disposizione transitoria degli articoli 200203 (Custodia prescolastica)
L'offerta di posti di custodia diurna è adeguata alle necessità entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.
Art. 237
Pubblicità delle sedute dell'Assemblea costituente
I verbali delle Commissioni dell'Assemblea costituente sono pubblici.
8020