Legge federale sulle tasse di bollo

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 novembre 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 gennaio 20132, decreta: Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Pardini, Schelbert) Non entrata in materia I La legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo č modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. a Abrogato Capo primo (art. 5­12) Abrogato Art. 28 cpv. 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, č da convertire in franchi svizzeri al momento in cui č sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).

Art. 29 frase introduttiva Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 č riscosso, senza diffida, un interesse di mora. ...

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FF 2013 967 FF 2013 985 RS 641.10

2012-3008

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Tasse di bollo. LF

Art. 30 cpv. 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui č sorto (art. 15 e 23).

Art. 34 cpv. 2 Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), č tenuto a presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dai documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

Art. 36 Abrogato Minoranza (Leutenegger Oberholzer, de Buman, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, MeierSchatz, Pardini, Schelbert) Art. 53a (nuovo) Il Consiglio federale provvede entro i prossimi cinque anni alla compensazione delle minori entrate, che risultano dalla presente modifica legislativa.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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