Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Perù

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20122, decreta: Art. 1 La Convenzione del 21 settembre 20123 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2013 361 RS ...; FF 2013 375

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Approvazione di una Convenzione tra Svizzera e Perù per evitare le doppie imposizioni. DF

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