Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 14 maggio 2013

L'Ufficio federale dell'agricoltura visto l'articolo 38 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: 1. I seguenti prodotti fitosanitari in passato omologati o omologati all'estero sono stralciati dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Terano

Numero di omologazione svizzero: A-4246 Paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 2603-0 distributore: Bayer Austria GmbH Geschäftsbereich für Pflanzenschutz, A-1011 Vienna, Austria

2. Il termine per l'immissione sul mercato delle scorte disponibili scade il 13 maggio 2014.

3. Il termine per l'utilizzo dei prodotti scade il 13 maggio 2015.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2013

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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RS 916.161

2013-1334

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