Decisione generale concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione del genere Pomacea (Perry) del 9 agosto 2013

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 52 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali (OPV), decide: 1. Proibizioni relative al genere Pomacea (Perry) Il genere Pomacea (Perry), in seguito «organismo specificato», non deve essere introdotto o diffuso in Svizzera.

2. Importazione e transito di vegetali che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua originari di Stati terzi I vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua, in seguito «vegetali specificati», originari di Paesi terzi diversi dal Principato del Liechtenstein e dagli Stati membri dell'Unione europea, in seguito «Stati terzi», possono essere introdotti in Svizzera se soddisfano i requisiti di cui all'allegato 1 sezione I punto 1.

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Le condizioni di cui al capoverso 1 sono altresì applicabili agli invii di vegetali specificati originari di Stati terzi in transito, che giungono in Svizzera per via aerea e proseguono a destinazione di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) per via diversa da quella aerea.

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3 I vegetali specificati originari di Stati terzi sono ispezionati e liberati dal Servizio fitosanitario federale (SFF) prima di essere importati o, in caso di transito, prima di proseguire a destinazione di uno Stato membro dell'UE, conformemente all'allegato 1 sezione I punto 2.

3. Circolazione dei vegetali specificati I vegetali specificati originari di zone delimitate in Svizzera costituite a norma dell'articolo 5 o di zone delimitate negli Stati membri dell'UE conformemente alla Decisione d'esecuzione 2012/697/UE2 possono circolare all'interno della Svizzera purché soddisfino le condizioni di cui all'allegato 1 sezione II.

4. Ispezioni e notifica obbligatoria dell'organismo specificato Nelle regioni in cui si coltiva riso, i servizi fitosanitari cantonali effettuano ispezioni annuali per riscontrare l'eventuale presenza dell'organismo specificato sulle

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RS 916.20 Decisione d'esecuzione 2012/697/UE della Commissione dell'8 novembre 2012 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere Pomacea (Perry), GU L 311 del 10.11.2012, pag. 14.

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piante di riso e, se del caso, su altri vegetali specificati in campi e in corsi d'acqua.

Notificano i risultati di tali ispezioni al SFF entro il 30 novembre di ogni anno.

Se l'organismo specificato è rinvenuto o si sospetta che sia presente in campi e in corsi d'acqua, ne è data senza indugio notifica al servizio fitosanitario cantonale.

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5. Zone delimitate e misure da attuare in tali zone Se sulla base dei risultati delle ispezioni di cui all'articolo 4 capoverso 1, o di altre prove, si constata che l'organismo specificato è presente in un campo o in un corso d'acqua in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, il servizio fitosanitario cantonale stabilisce o, se necessario, modifica senza indugio, una zona delimitata consistente in una zona infestata e una zona cuscinetto, come indicato nell'allegato 2 sezione II. All'interno della zona delimitata adotta tutte le misure necessarie per eradicare l'organismo specificato, conformemente all'allegato 2 sezione II.

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Se una zona delimitata è stabilita o modificata conformemente al capoverso 1, il Cantone interessato conduce, se necessario d'intesa con il SFF, una campagna di sensibilizzazione.

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Qualora in base alle ispezioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 l'organismo specificato non venga rilevato per un periodo di quattro anni consecutivi in una zona delimitata, il servizio fitosanitario cantonale interessato conferma che tale organismo non è più presente nella zona suddetta e sospende le misure che erano state ivi disposte.

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Qualora un Cantone adotti misure in conformità ai capoversi 1­3, esso notifica immediatamente al SFF l'elenco delle zone delimitate, le informazioni sulla loro delimitazione, comprese le mappe che indicano la loro ubicazione, nonché una descrizione delle misure applicate in tali zone delimitate.

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6. Durata di validità La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

7. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale è tolto l'effetto sospensivo.

8. Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

20 agosto 2013

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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Allegato 1 (art. 2 e 3)

Sezione I Prescrizioni specifiche per l'importazione e il transito dei vegetali specificati originari di Stati terzi 1. I vegetali specificati originari di Stati terzi sono accompagnati da un certificato fitosanitario, come previsto dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a OPV, che riporti alla voce «Dichiarazione supplementare» l'informazione che i vegetali specificati sono stati riconosciuti indenni dall'organismo specificato immediatamente prima di lasciare lo Stato terzo interessato.

2. A meno che non emerga dal certificato fitosanitario o da qualsiasi altro documento, come lettere di vettura o bollette di transito, o dal documento fitosanitario di circolazione conformemente all'articolo 9 capoverso 1 OPV che i vegetali specificati originari di Stati terzi hanno subito un'ispezione fitosanitaria completa in uno Stato membro dell'UE, tali vegetali, al momento del loro ingresso in Svizzera, sono sottoposti a un'ispezione fitosanitaria ove si accerti che sono conformi alle condizioni di cui al punto 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 22 OPV sono applicabili ai vegetali specificati originari di Stati terzi che giungono in Svizzera per via aerea e non proseguono a destinazione di uno Stato membro dell'UE per via aerea.

Sezione II Condizioni per la circolazione dei vegetali specificati originari di zone delimitate verso zone non delimitate I vegetali specificati originari di zone delimitate possono circolare tra queste zone e le zone non delimitate se:

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a.

sono accompagnati da un passaporto fitosanitario svizzero redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 OPV qualora i vegetali specificati provengano da una zona delimitata ubicata in Svizzera,

b.

sono accompagnati da un passaporto fitosanitario dell'UE redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della Direttiva 92/105/CEE3 qualora i vegetali specificati provengano da una zona delimitata ubicata nell'UE.

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

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Allegato 2 (art. 5)

Sezione I Definizione delle zone delimitate 1. Le zone delimitate di cui all'articolo 5 sono composte di: a.

un focolaio, che comprende almeno i luoghi in cui è stata rilevata la presenta dell'organismo specificato (qualora la presenza dell'organismo specificato sia rilevata soltanto su una parte di un campo coltivato, anche il resto del campo è incluso nel focolaio); e

b.

una zona cuscinetto di un raggio di almeno 500 m intorno al focolaio, che tuttavia comprende solo i corsi d'acqua e zone sature d'acqua dolce.

2. Se il focolaio comprende parte di un corso d'acqua, la zona cuscinetto comprende il corso d'acqua per una lunghezza di almeno 1000 m a valle e 500 m a monte del luogo in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo specificato.

3. Laddove diverse zone cuscinetto si sovrappongono o sono geograficamente vicine le une alle altre, le zone delimitate interessate e le zone che le separano sono riunite in un'unica grande zona delimitata.

4. Per delimitare i focolai e le zone cuscinetto si considerano, sulla base di fondati principi scientifici, i seguenti elementi: la biologia dell'organismo specificato, il livello di infestazione, la distribuzione dei vegetali specificati, le prove di insediamento dell'organismo specificato e la sua capacità di diffusione spontanea.

5. Se viene rilevata la presenza dell'organismo specificato nella zona cuscinetto, la delimitazione del focolaio e della zona cuscinetto è modificata di conseguenza.

Sezione II Misure nelle zone delimitate Le misure di eradicazione adottate nelle zone delimitate comprendono almeno i seguenti elementi: a.

la rimozione e l'eliminazione dell'organismo specificato;

b.

il monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni due volte l'anno con una particolare attenzione alle zone cuscinetto;

c.

l'introduzione di un protocollo d'igiene per tutti i macchinari utilizzati in agricoltura e acquacoltura che possano venire in contatto con l'organismo specificato ed essere in grado di diffonderlo.

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