Termine di referendum: 16 gennaio 2014

Legge federale sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA) del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; in esecuzione dell'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 20132 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA3 (Accordo FATCA); visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20134, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'attuazione dell'Accordo FATCA, in particolare: a.

gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti d'America;

b.

lo scambio d'informazioni tra l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'IRS;

c.

il prelevamento di un'imposta alla fonte;

d.

le pene previste per violazioni dell'Accordo FATCA e della presente legge.

Art. 2

Diritto applicabile

Gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell'IRS sono retti dal diritto statunitense applicabile, salvo espressa disposizione contraria dell'Accordo FATCA.

1

Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari svizzeri sono retti dall'allegato I dell'Accordo FATCA. Gli obblighi di diligenza degli istituti finanziari che hanno

2

1 2 3 4

RS 101 RS ...; FF 2013 2701 Foreign Account Tax Compliance Act.

FF 2013 2643

2013-0482

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scelto di applicare la procedura stabilita nelle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense5 sono retti da tali disposizioni d'esecuzione.

Gli istituti finanziari svizzeri possono applicare le definizioni delle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense invece di quelle corrispondenti dell'Accordo FATCA. La loro applicazione non deve pregiudicare lo scopo dell'Accordo FATCA.

3

Art. 3

Definizioni

I termini impiegati nella presente legge, segnatamente i termini qui appresso, sono da intendersi ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo FATCA:

1

a.

istituto finanziario (n. 7);

b.

istituto finanziario svizzero (n. 13);

c.

istituto finanziario svizzero notificante (n. 15);

d.

istituto finanziario non partecipante (n. 17);

e.

importo estero soggetto a notifica (n. 8);

f.

nuovo conto (n. 19);

g.

conto statunitense (n. 20);

h.

accordo FFI (n. 23);

i.

soggetto statunitense (n. 26);

j.

TIN statunitense (n. 31).

Se un istituto finanziario svizzero fa le scelte previste dall'articolo 2 capoverso 2 o 3, i termini interessati da tali scelte e quelli utilizzati nella presente legge sono da intendersi ai sensi delle definizioni contenute nelle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense.

2

Sezione 2: Obblighi Art. 4

Obbligo di registrazione

1

Gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti ad iscriversi nel registro dell'IRS.

2

Non sottostanno all'obbligo di registrazione gli istituti finanziari svizzeri:

5

a.

elencati nell'allegato II sezioni I e II lettera B dell'Accordo FATCA;

b.

considerati dal diritto statunitense applicabile come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA che non sottostanno all'obbligo di registrazione.

Le disposizioni d'esecuzione possono essere consultate all'indirizzo www.irs.gov

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Art. 5

Obblighi derivanti da un accordo FFI

Gli istituti finanziari svizzeri iscritti nel registro dell'IRS devono adempiere per tutta la loro clientela gli obblighi derivanti da un accordo FFI come previsto dall'articolo 3 paragrafo 1 lettera a dell'Accordo FATCA.

1

Gli istituti finanziari svizzeri di cui all'allegato II sezione II lettera A paragrafo 2 e sezione II lettera C dell'Accordo FATCA sono tenuti ad adempiere tali obblighi in relazione ai conti da loro gestiti soltanto se non è garantito che un altro istituto finanziario li rispetta.

2

Gli istituti finanziari svizzeri di cui all'allegato II sezione II lettera A paragrafo 1 dell'Accordo FATCA, conformemente all'allegato II sezione II lettera A paragrafo 1 lettere f­h, sono tenuti ad adempiere tali obblighi in relazione ai conti da loro gestiti detenuti da persone fisiche non residenti in Svizzera o da imprese.

3

Art. 6

Beneficiari effettivi esonerati, conti e prodotti esenti

Per i conti e i prodotti dei beneficiari effettivi esonerati di cui all'allegato II sezione I e i conti e prodotti esenti di cui all'allegato II sezione III dell'Accordo FATCA, gli obblighi si limitano a stabilire l'esclusione di questi conti e prodotti dal campo di applicazione della normativa FATCA.

Art. 7

Obbligo d'identificazione

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono identificare conformemente all'allegato I dell'Accordo FATCA i conti statunitensi da loro gestiti.

Art. 8

Prova di non essere un soggetto statunitense

Se un istituto finanziario svizzero notificante chiede al titolare di un conto il consenso alla notifica dei dati sul conto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera b dell'Accordo FATCA, il titolare del conto può esigere da tale istituto una copia dei documenti che sono serviti per qualificarlo come soggetto statunitense.

1

Se presenta le prove necessarie di cui all'allegato I sezione II lettera B paragrafo 4 dell'Accordo FATCA, il titolare del conto può far valere di non essere un soggetto statunitense. Se le prove presentate lo confermano, l'istituto finanziario svizzero notificante lo annota nei documenti relativi al conto e ne informa il titolare del conto.

2

Art. 9

Apertura di un nuovo conto o sottoscrizione di un nuovo impegno

Un istituto finanziario svizzero notificante può aprire un nuovo conto statunitense soltanto se il titolare dà il consenso alla notifica dei dati sul conto all'IRS conformemente all'articolo 3 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo FATCA. Chiude il conto se il titolare non gli comunica il TIN statunitense entro 90 giorni dall'apertura del conto.

1

Se prevede di pagare un importo estero soggetto a obbligo di notifica in relazione all'apertura di un nuovo conto per un istituto finanziario non partecipante o in rela-

2

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zione a un impegno nei confronti di un simile istituto, l'istituto finanziario svizzero notificante non può aprire un conto o sottoscrivere un impegno prima di aver ottenuto da questo istituto il consenso alla notifica all'IRS.

Art. 10

Obbligo di notifica

L'istituto finanziario svizzero notificante comunica annualmente all'IRS i seguenti dati relativi ai conti statunitensi:

1

a.

i dati concernenti i conti dei soggetti statunitensi che hanno dato il consenso alla notifica, conformemente alle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense;

b.

il numero e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per i quali i titolari non hanno dato il consenso alla notifica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Per gli anni 2015 e 2016, l'istituto finanziario svizzero notificante comunica all'IRS, conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA, i seguenti dati relativi agli istituti finanziari non partecipanti:

2

a.

i dati concernenti i conti degli istituti finanziari non partecipanti che hanno dato il consenso alla notifica, conformemente alle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense;

b.

il numero degli istituti finanziari non partecipanti che non hanno fornito una dichiarazione di consenso e ai quali durante l'anno sono stati pagati importi esteri soggetti a notifica, nonché il valore complessivo di tali pagamenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Sezione 3: Scambio d'informazioni Art. 11

Domande raggruppate

L'AFC riceve le domande raggruppate che l'IRS presenta in base ai dati notificati di cui all'articolo 10 capoversi 1 lettera b o 2 lettera b.

Art. 12

Procedura

Non appena riceve una domanda raggruppata, l'AFC comunica simultaneamente nel Foglio federale e sul suo sito Internet che:

1

a.

ha ricevuto una domanda raggruppata;

b.

per ogni conto interessato dalla domanda raggruppata verrà emanata una decisione finale;

c.

entro 20 giorni dalla data della comunicazione, i titolari dei conti interessati hanno la possibilità di presentare all'AFC il loro parere in merito alla prevista trasmissione dei dati che li concernono.

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L'AFC chiede contemporaneamente all'istituto finanziario svizzero notificante di trasmetterle separatamente entro dieci giorni:

2

a.

i dati soggetti a notifica, in formato elettronico;

b.

i documenti che le permettono di verificare se si tratta di un conto soggetto a notifica.

La decisione finale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 3 lettera b dell'Accordo FATCA.

3

Art. 13

Trasmissione dei dati

Se la decisione finale passa in giudicato oppure una decisione su ricorso la conferma interamente o autorizza la trasmissione dei dati, l'AFC trasmette all'IRS i dati richiesti concernenti il conto. Non trasmette i documenti che le permettono di verificare lo status di soggetto statunitense del titolare del conto e la sua qualità di beneficiario effettivo.

1

L'AFC segnala all'IRS la limitazione d'utilizzo delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto secondo l'articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 19966 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

2

L'AFC informa l'IRS del numero di casi in cui non è prestata l'assistenza amministrativa.

3

Art. 14

Procedura in caso di averi non rivendicati

Se il conto statunitense consiste in averi non rivendicati di cui all'articolo 37l capoverso 4 della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche, l'istituto finanziario svizzero notificante deve segnalarlo nei documenti che permettono all'AFC di verificare se il titolare del conto è un soggetto statunitense e il beneficiario effettivo.

1

2

L'AFC non emana in tal caso alcuna decisione finale.

L'AFC trasmette all'IRS i dati richiesti concernenti il conto entro otto mesi dalla ricezione della domanda.

3

L'AFC informa l'IRS del numero di casi in cui non è prestata l'assistenza amministrativa.

4

Art. 15

Diritto applicabile

Salvo disposizione contraria dell'Accordo FATCA o della presente legge, allo scambio d'informazioni si applica la legge del 28 settembre 20128 sull'assistenza amministrativa fiscale.

6 7 8

RS 0.672.933.61 RS 952.0 RS 672.5

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Sezione 4: Imposta alla fonte Art. 16

Prelevamento

Se non può trasmettere le informazioni sollecitate mediante domanda raggruppata entro otto mesi dalla ricezione della domanda, l'AFC ne informa l'istituto finanziario svizzero notificante. Lo informa quanto prima della data di trasmissione delle informazioni.

1

2 L'istituto finanziario svizzero notificante preleva l'imposta alla fonte sui proventi accreditati sul conto conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA.

Esso versa annualmente all'IRS le imposte alla fonte prelevate in un anno civile conformemente al diritto statunitense applicabile.

3

Art. 17

Addebito

L'imposta alla fonte prelevata conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 dell'Accordo FATCA è a carico del titolare del conto. Essa può essere addebitata sul conto.

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 18

Violazione degli obblighi

È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola uno dei seguenti obblighi:

1

2

a.

l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 4;

b.

gli obblighi derivanti da un accordo FFI di cui all'articolo 5;

c.

l'obbligo d'identificazione di cui all'articolo 7;

d.

gli obblighi di notifica di cui agli articoli 8­10; oppure

e.

l'obbligo di prelevamento dell'imposta alla fonte di cui all'articolo 16.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

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Art. 19 1

2

Inosservanza degli obblighi di documentazione

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, omette di: a.

richiedere al titolare del conto statunitense il consenso alla notifica dei dati sul conto e la comunicazione del TIN statunitense; oppure

b.

richiedere all'istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica dei dati sul conto.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 20

Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque: a.

viola disposizioni d'esecuzione, per quanto un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure

b.

contravviene a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 21

Procedura e autorità competente

1

Nel caso dei reati secondo la presente legge si applica la DPA10.

2

L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

Art. 22

Rinuncia al procedimento penale

L'AFC può prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un'autorità statunitense o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 23

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 24

Disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica

Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica.

10

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Art. 25

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 8 ottobre 201311 Termine di referendum: 16 gennaio 2014

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