ad 13.401 Iniziativa parlamentare Competenza della Delegazione amministrativa di conferire il titolo di ambasciatore al responsabile delle relazioni internazionali del Parlamento Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 17 maggio 2013 Parere del Consiglio federale del 3 luglio 2013

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 17 maggio 20131 concernente l'iniziativa parlamentare «Competenza della Delegazione amministrativa di conferire il titolo di ambasciatore al responsabile delle relazioni internazionali del Parlamento».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 luglio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2013 5669

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Parere 1

Situazione iniziale

Secondo le vigenti basi legali, il Consiglio federale ha il potere di attribuire il titolo di ambasciatore al responsabile delle relazioni internazionali del Parlamento. La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers, RS 172.220.1) si applica infatti anche al personale dei Servizi del Parlamento (art. 2 cpv. 1 lett. b), come ribadito anche dall'articolo 25 dell'ordinanza del 3 ottobre 2003 sull'amministrazione parlamentare (Oparl, RS 171.115). Tale ordinanza precisa inoltre che, salvo disposizione contraria, sono applicabili anche le disposizioni d'esecuzione della legge sul personale federale. Dato che l'Oparl non prevede alcuna disposizione concernente l'attribuzione di titoli diplomatici, l'articolo 3 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers, RS 172.220.111.3) si applica dunque anche al personale dei Servizi del Parlamento.

Sinora il Consiglio federale aveva risposto negativamente alle richieste della Delegazione amministrativa del 18 febbraio 2011 e del 7 ottobre 2011, motivando il proprio rifiuto non tanto con l'assenza di una base legale, quanto piuttosto con la prassi restrittiva in materia di attribuzione di titoli diplomatici e con i criteri cui è subordinata tale attribuzione, tra cui figurano in particolare il fatto che un ambasciatore debba rappresentare l'Esecutivo all'estero e che disponga di proprie competenze decisionali. Il Consiglio federale rileva che nel presente caso questi criteri non sono soddisfatti.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale riconosce tuttavia la necessità del Parlamento di essere rappresentato, nelle relazioni internazionali, da una persona di rango pari a quello degli omologhi stranieri. È pertanto disposto, a titolo unico ed eccezionale, a conferire il titolo di ambasciatore al responsabile delle relazioni internazionali del Parlamento.

Grazie al titolo diplomatico, il capo del Servizio Relazioni internazionali dei Servizi del Parlamento sarà dunque facilitato nello stabilire contatti con gli omologhi stranieri. Il titolo lo agevolerà inoltre nell'intrattenere rapporti stretti con le numerose rappresentanze bilaterali di Berna e Ginevra quando si tratta di preparare le visite di delegazioni parlamentari estere. In tal senso, il Consiglio federale riconosce che il titolo diplomatico può essere utile all'adempimento delle funzioni.

Va da sé che le competenze decisionali del capo del servizio Relazioni internazionali dei Servizi del Parlamento non possono eccedere i limiti stabiliti dagli articoli 166 della Costituzione federale (Cost.)2 e 24 LParl riguardo alle competenze dell'Assemblea federale in materia di politica estera. Il conferimento del titolo di ambasciatore non modifica affatto la situazione sotto questo profilo. Conformemente all'articolo 184 Cost., il Consiglio federale mantiene dunque la competenza di rappresentare

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la Svizzera nei confronti dell'estero e, in particolare, di curare le relazioni internazionali e concludere trattati con altri Stati.

Il Consiglio federale propone pertanto di ritirare l'iniziativa, in quanto l'obiettivo della stessa è stato sostanzialmente raggiunto.

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