13.052 Messaggio concernente la legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero del 7 giugno 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2010

M 09.3974

Legge federale concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero. Revisione (N 7.12.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 09.3465; S 9.3.10)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-0768

4517

Compendio Mediante la revisione totale della legge federale concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero s'intende rafforzare l'importanza delle scuole svizzere come mediatrici della cultura e della formazione svizzera all'estero. Le scuole svizzere all'estero ottengono una maggiore flessibilità gestionale e certezza pianificatoria. Sono inoltre previste nuove possibilità di promozione, in particolare per la formazione professionale di base e per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere. La revisione sarà realizzata nel quadro dell'attuale credito a preventivo.

Situazione iniziale Dall'entrata in vigore dell'attuale legge concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero, nel 1988, sono trascorsi ormai 25 anni. Secondo tale legge le scuole svizzere all'estero sono intese anzitutto a promuovere l'istruzione dei giovani svizzeri all'estero. Tuttavia è diventato sempre più importante il ruolo delle scuole quali mediatrici della cultura e formazione svizzera, portatrici di un'immagine positiva della Svizzera e centri di una vasta rete di relazioni nel Paese ospitante.

La legge vigente necessita di una revisione per i seguenti motivi: ­

la clausola percentuale della quota di allievi svizzeri definita per legge ostacola l'autonomia finanziaria delle scuole svizzere e limita il loro irradiamento nel Paese ospitante;

­

la formazione professionale di base gode da sempre di una grande importanza in Svizzera. Questo elemento caratteristico del sistema scolastico svizzero, esemplare sotto diversi punti di vista, manca attualmente nelle scuole svizzere all'estero;

­

negli ultimi anni è cresciuta l'importanza degli istituti di formazione privati non di pubblica utilità. L'attuale legge non prevede possibilità di cooperazione con tali enti;

­

dal 1980, la Confederazione non versa più sussidi per la fondazione di nuove scuole. Per questo motivo non ne sono state fondate da oltre 30 anni, ad eccezione della scuola svizzera di Curitiba.

Contenuto del disegno di legge Il disegno di legge assegna alle scuole svizzere il duplice compito di pari importanza di trasmettere la formazione e la cultura svizzera all'estero e di formare i giovani svizzeri residenti all'estero, come peraltro traspare dal nuovo titolo proposto: legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero. In termini di contenuti, il nuovo orientamento si manifesta essenzialmente nel seguente modo: 1. rinuncia a esigere una quota minima di allievi svizzeri nelle scuole svizzere all'estero; 2. considerazione dell'effettivo di allievi nella commisurazione dei sussidi alle scuole svizzere; e 3. impegno per le scuole e gli altri enti di trasmissione

4518

della formazione svizzera di curare le relazioni con gli ex-allievi in collaborazione con la rappresentanza svizzera competente.

La rinuncia alla percentuale minima di allievi svizzeri finora prescritta si traduce in una maggiore flessibilità gestionale per le scuole svizzere, che in tal modo potranno esercitare la loro attività ricorrendo in minor misura agli aiuti federali. Grazie ai risparmi che la Confederazione può conseguire in questo ambito si presentano nuove possibilità di promozione, in particolare per la formazione professionale di base e per la fondazione e creazione di nuove scuole svizzere. Per garantire alle scuole una maggiore certezza pianificatoria, è previsto un limite di spesa quadriennale. Inoltre in futuro dovranno essere possibili anche cooperazioni con istituti di formazione privati non di pubblica utilità, purché siano disposti a offrire, grazie al sostegno della Confederazione, servizi supplementari nell'interesse della Svizzera e non generino profitti mediante le offerte formative promosse.

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Indice Compendio

4518

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Scuole svizzere all'estero 1.1.2 Punti essenziali della vigente legge concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero 1.1.3 Lacune delle basi legali vigenti 1.1.4 Preparazione della revisione di legge 1.2 La nuova normativa proposta 1.3 Risultati della procedura di consultazione 1.4 Considerazione dei risultati della procedura di consultazione 1.5 Armonizzazione tra i compiti e le finanze 1.6 Attuazione 1.7 Coordinamento con la legge sugli Svizzeri all'estero 1.8 Interventi parlamentari

4521 4521 4521

2 Commento ai singoli articoli

4529

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 3.1 Per la Confederazione 3.2 Per i Cantoni 3.3 Per l'economia

4541 4541 4541 4541

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4542

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Subordinazione al freno alle spese 5.5 Conformità alla legge sui sussidi 5.6 Delega di competenze legislative

4542 4542 4542 4543 4543 4543 4544

Elenco delle abbreviazioni

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4522 4523 4525 4525 4526 4527 4528 4528 4528 4529

Allegati 1 Sussidi erogati alle scuole svizzere all'estero riconosciute 2 Sussidi federali erogati per la formazione al di fuori delle scuole svizzere all'estero

4547

Legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero (Disegno)

4549

4520

4546

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Scuole svizzere all'estero

La Confederazione riconosce attualmente 17 scuole svizzere all'estero. Le scuole svizzere all'estero sono istituzioni di formazione private, religiosamente neutrali e di utilità pubblica che vengono sostenute da associazioni scolastiche svizzere con una presidenza onoraria (comitato scolastico). Esse sono frequentate da allievi svizzeri, allievi del Paese ospitante e di Stati terzi. L'insegnamento, biculturale e bilingue, consente il passaggio al sistema formativo della Svizzera e del Paese ospitante. Ogni scuola svizzera all'estero ha almeno un Cantone patrocinante che assume la consulenza e la vigilanza pedagogica.

La distribuzione geografica delle scuole svizzere all'estero è la seguente: sette scuole in Europa (Bergamo, Catania, Milano con filiale a Como, Roma, Barcellona e Madrid); otto scuole in America latina (Città del Messico con filiali a Cuernavaca e Querétaro, Bogotà, Lima, Santiago, San Paolo con filiale a Curitiba) e due scuole in Asia (Bangkok, Singapore). Le scuole svizzere di Bergamo, Catania e Singapore consentono di concludere solo il livello secondario I, mentre le altre comprendono tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell'infanzia fino alla conclusione del livello secondario II. Una volta terminati i cicli scolastici, gli allievi hanno la possibilità di proseguire la formazione sia in Svizzera sia nel Paese ospitante.

L'aiuto della Confederazione è sempre stato concepito come sostegno dell'iniziativa individuale. Quindi l'iniziativa per la fondazione di una nuova scuola svizzera deve partire sempre da un gruppo di cittadini svizzeri residenti all'estero interessati. Le attuali basi giuridiche offrono a una siffatta associazione la certezza che la scuola da essi fondata beneficerà del sostegno della Confederazione, a condizione che soddisfi i requisiti previsti dalla legge. I sussidi d'esercizio erogati dalla Confederazione sono la contropartita agli obblighi legali e alle spese sostenute dalle scuole per preservare il loro carattere svizzero.

Con la progressiva diminuzione dei sussidi dal 50 per cento al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 9 ottobre 19871 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE), nel 1988, al 25-30 per cento attuale, le scuole si sono viste costrette a incentivare la propria competitività. Di
conseguenza, hanno ottimizzato lo sfruttamento delle proprie infrastrutture e aumentato le dimensioni medie delle classi. La gestione di doppie sezioni ai livelli scolastici elementari ha assunto un'importanza particolare, in quanto permette alle scuole di avere un numero sufficiente di allievi anche al liceo, proposto con sezioni uniche.

Come conseguenza di questo sviluppo, l'effettivo di allievi è salito da 4620 nel 1985 a 7230 nel 2011, mentre il numero di allievi di nazionalità svizzera è aumentato nello stesso periodo tra 1600 e 1800. Un crescente numero di scuole riscontra una difficoltà sempre maggiore a raggiungere il numero di iscritti di nazionalità svizzera previsto dalla legge.

1

RS 418.0

4521

Alcune scuole hanno fondato cosiddette «filiali di scuole», ossia succursali ubicate ai margini del bacino di utenza di una scuola svizzera. Le filiali di scuole, che fanno parte di una scuola svizzera, portano in genere solo fino al livello secondario I, ma consentono di solito ai loro allievi di frequentare il livello secondario II nella sede principale della scuola.

Occorre inoltre osservare che quasi tutte le scuole svizzere all'estero sono state fondate da famiglie svizzero-tedesche, mentre le famiglie romande usufruiscono volentieri della fitta rete mondiale delle écoles françaises. Attualmente solo la scuola svizzera di Bogotà dispone, in aggiunta alla sezione tedesco-spagnola, di una sezione franco-spagnola che comprende tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell'infanzia alla maturità. Nella prima metà degli anni Novanta, le scuole svizzere di San Paolo e Singapore avevano segnalato la volontà di realizzare una sezione francese. Tuttavia non hanno portato a termine il progetto per non correre il rischio di avere per diversi anni solo un numero molto esiguo di allievi.

Le scuole svizzere sono luoghi d'incontro e di scambio interculturale tra la Svizzera e i rispettivi Paesi ospitanti. Esse sono molto apprezzate nei Paesi ospitanti e riflettono un'immagine positiva costante della Svizzera all'estero. Forniscono un contributo essenziale al sistema scolastico nel Paese ospitante, per la formazione dei giovani svizzeri all'estero, per il reclutamento di studenti e specialisti qualificati per la Svizzera e per la cura delle relazioni con il Paese ospitante. Inoltre, consentono a docenti svizzeri di tutti i livelli scolastici di fare esperienze preziose grazie a un periodo di lavoro all'estero.

Le scuole svizzere assumono un importante ruolo culturale nel Paese ospitante.

L'insegnamento avviene sempre in due lingue e comprende, oltre ad elementi prevalentemente svizzeri, anche elementi locali del Paese ospitante. Nell'insegnamento bilingue e biculturale vengono trasmessi in modo mirato valori culturali fondanti della Svizzera. Questo vale, oltre che per il contesto scolastico, anche per le manifestazioni culturali quali concerti, letture e proiezioni di film organizzate sovente in collaborazione con la Fondazione Pro Helvetia o con le rappresentanze svizzere. Gli scambi culturali con il Paese ospitante e con Stati terzi sono alimentati attivamente.

In questo senso, le scuole svizzere hanno caratteristiche analoghe alle istituzioni culturali.

1.1.2

Punti essenziali della vigente legge concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero

La LISE del 9 ottobre 1987, entrata in vigore il 1° luglio 1988, si basa sull'articolo 45bis, concernente gli Svizzeri all'estero, della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e descrive il suo scopo all'articolo 1 nel modo seguente: «La presente legge mira a rafforzare il legame dei giovani Svizzeri all'estero con la Patria, a facilitar loro il passaggio alla formazione scolastica e professionale in Svizzera e, contestualmente, ad incrementare la presenza culturale svizzera all'estero».

Il mandato culturale delle scuole svizzere all'estero si esprime nel fatto che esse sono cosiddette scuole di incontro con un programma didattico biculturale e un insegnamento bilingue. Il 70 per cento circa degli allievi proviene dal Paese ospitan4522

te e in parte anche da Stati terzi. La quota di allievi svizzeri deve raggiungere almeno il 30 per cento; nel caso delle grandi scuole con più di 60 allievi svizzeri tale quota può scendere al 20 per cento (art. 3 cpv. 2 LISE). Il programma didattico consente agli allievi di continuare la formazione scolastica o professionale in Svizzera o nel Paese di residenza (art. 3 cpv. 6 LISE).

Il carattere svizzero delle scuole è disciplinato da tutta una serie di ulteriori norme di legge: i membri del Comitato scolastico, la direzione e la maggioranza del corpo docente principale devono essere di cittadinanza svizzera (art. 3 cpv. 5 LISE); i giovani Svizzeri all'estero che si trovano in condizioni di bisogno devono essere totalmente o parzialmente esonerati dal pagamento della retta (art. 3 cpv. 1 lett. h LISE); ogni scuola gode della consulenza pedagogica di un Cantone patrocinante, cui spetta anche la vigilanza sul programma didattico e l'insegnamento (art. 6 e 8 LISE); il Cantone patrocinante deve essere sentito prima che il Consiglio federale riconosca una scuola o le revochi il riconoscimento, ossia il diritto a beneficiare di sussidi; il Cantone patrocinante può anche presentare delle proposte in tal senso (art. 9 LISE).

La LISE prevede un sussidio forfettario per i costi di esercizio delle scuole. La commisurazione del sussidio d'esercizio erogato dalla Confederazione si basa su criteri di sovvenzionamento prestabiliti, semplici e trasparenti (numero di allievi svizzeri, numero di docenti principali svizzeri sussidiabili; art. 5 cpv. 1 LISE).

Attualmente la Confederazione sostiene 17 scuole svizzere all'estero (cfr. all. 1: Sussidi alle scuole svizzere all'estero riconosciute per l'anno scolastico 2010/11 e 2011).

La LISE offre altresì la possibilità di promuovere la formazione di giovani svizzeri all'estero anche in luoghi in cui non esistono scuole svizzere. L'articolo 10 LISE consente infatti, purché il richiedente fornisca a sua volta prestazioni finanziarie adeguate, possibilità di sostegno flessibili, come per esempio sussidi per scuole gestite in comune con Stati terzi, per la remunerazione di singoli docenti svizzeri, per corsi nelle lingue nazionali svizzere o per lezioni complementari di conoscenza della Svizzera. Ha assunto crescente importanza il sovvenzionamento di docenti svizzeri
presso le scuole tedesche e francesi all'estero, frequentate anche da molti allievi svizzeri (cfr. all. 2: Sussidi al di fuori delle scuole svizzere all'estero per l'anno scolastico 2011/12).

1.1.3

Lacune delle basi legali vigenti

Dall'entrata in vigore della LISE, nel 1988, sono trascorsi ormai 25 anni. Poiché le circostanze locali variano spesso notevolmente da un Paese all'altro e da un continente all'altro, a suo tempo la LISE era stata concepita in modo sufficientemente flessibile da permettere di tenere conto anche di molti cambiamenti avvenuti nel corso del tempo. Soprattutto l'articolo 10 LISE ha consentito di offrire un sostegno efficace a svariate sedi in modo opportuno, tempestivo e non burocratico.

Tuttavia, la LISE non è sufficientemente flessibile da soddisfare tutti gli sviluppi e occorre pertanto aggiornarla e ottimizzarla. Il nostro rapporto del 19 agosto 2009

4523

«Le scuole svizzere all'estero. Bilancio e prospettive»2 illustra a grandi linee le modalità di tale aggiornamento. Le vostre Camere lo hanno accolto favorevolmente: con l'adozione della mozione 09.3974, il 9 marzo 2010 hanno incaricato il nostro Collegio di preparare una revisione della LISE nel senso proposto. La revisione della legge è dunque stata inserita nel programma di legislatura 2011­2015, che le vostre Camere hanno approvato per decreto (cfr. n. 4), e ha previsto la revisione nei suoi obiettivi per l'anno 2013 ribadendo l'orientamento presentato nel rapporto citato (obiettivo 25, pag.14).

Si tratta segnatamente di risolvere gli aspetti seguenti:

2

­

le scuole svizzere all'estero servono oggi in primo luogo, conformemente all'articolo sullo scopo della LISE, al promovimento dell'istruzione dei giovani di nazionalità svizzera residenti all'estero. Tuttavia è sempre più importante anche il ruolo delle scuole quali mediatrici della formazione e della cultura svizzera e centri di una vasta rete di relazioni nel Paese ospitante.

Occorre tenere conto di questo aspetto;

­

la quota percentuale di allievi svizzeri fissata dalla legge ostacola l'autonomia finanziaria delle scuole svizzere e limita il loro irradiamento nel Paese ospitante;

­

la formazione professionale di base, che da sempre gode di una grande importanza in Svizzera, risulta rafforzata dall'introduzione della maturità professionale, dall'ampliamento delle scuole universitarie professionali, inclusa la possibilità di accesso ad un'università («passerelle»), e dall'ampliamento della formazione professionale superiore. Questa peculiarità fondamentale del sistema formativo svizzero, sovente considerata esemplare, manca attualmente nelle scuole svizzere all'estero;

­

da alcuni anni si osserva una crescente importanza degli istituti di formazione privati non di pubblica utilità che si profilano grazie a un programma didattico spiccatamente internazionale e utilizzano prevalentemente l'inglese e, in alcuni casi, anche la lingua del Paese ospitante come lingue di insegnamento. In futuro dovranno essere consentite anche cooperazioni con tali operatori nel settore della formazione non di pubblica utilità, purché essi siano disposti a offrire, grazie al sostegno della Confederazione, servizi supplementari nell'interesse della Svizzera;

­

come esposto nella mozione Segmüller 09.3550, per le scuole svizzere all'estero risulta difficile operare una pianificazione pluriennale se i sussidi della Confederazione variano sensibilmente da un anno all'altro. Per tenere conto di questo aspetto, occorre vagliare l'opportunità di introdurre un limite di spesa quadriennale;

­

Dal 1980, la Confederazione non versa più sussidi per la fondazione di nuove scuole. Anche per questa ragione da allora non sono più state fondate nuove scuole, ad eccezione della scuola svizzera di Curitiba nei primi anni Ottanta.

www.bak.admin.ch > Produzione culturale > Formazione culturale > Formazione dei giovani svizzeri all'estero

4524

1.1.4

Preparazione della revisione di legge

Con decisione del 17 settembre 2010, il nostro Collegio ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di affidare a un gruppo di lavoro la preparazione della revisione della LISE. Nel gruppo di lavoro, oltre ai Dipartimenti interessati e alle principali istituzioni e organizzazioni interessate, erano rappresentate la Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (CISE), l'Associazione dei Cantoni patrocinanti, Economiesuisse, educationsuisse e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Il mandato del gruppo di lavoro era il seguente: aggiornare e ottimizzare l'attuale modello di promozione rispettando il credito a preventivo di 20 milioni di franchi, come richiesto dalla mozione 09.3974. Il rapporto del gruppo di lavoro e il relativo progetto sono serviti da base per l'elaborazione dell'avamprogetto messo in consultazione.

1.2

La nuova normativa proposta

Sulla base dei lavori preliminari del gruppo di lavoro, la legge qui proposta prevede le seguenti novità: ­

finalità: le scuole svizzere hanno d'ora in poi due obiettivi prioritari di pari importanza. Da un lato continuano ad essere istituti di formazione per i giovani svizzeri all'estero e, dall'altro, diventano un elemento importante anche per la trasmissione della formazione e della cultura svizzera all'estero.

Questo si riflette anche nel nuovo titolo proposto: legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero. In termini di contenuto, il nuovo orientamento si manifesta essenzialmente nel seguente modo: 1. rinuncia a esigere una quota minima di allievi svizzeri nelle scuole svizzere all'estero; 2. considerazione dell'effettivo di allievi per la commisurazione dei sussidi alle scuole svizzere; e 3. impegno per le scuole e gli altri enti di trasmissione della formazione svizzera di curare le relazioni con gli ex-allievi in collaborazione con la rappresentanza svizzera competente;

­

maggiore flessibilità: l'allentamento degli oneri legali per le scuole svizzere riconosciute si traduce in una maggiore flessibilità gestionale e in un crescente finanziamento autonomo. Ciò permette alla Confederazione di conseguire un risparmio a vantaggio di altre forme di promozione;

­

formazione professionale di base: d'intesa con i Cantoni patrocinanti, dovrà essere possibile promuovere la formazione professionale di base sia nelle scuole svizzere all'estero sia presso altri enti privati, in collaborazione con associazioni professionali e imprese svizzere situate nel Paese ospitante;

­

cooperazioni con istituti di formazione privati non di pubblica utilità: dovrà essere possibile promuovere offerte formative (supplementari) peculiari della Svizzera;

­

estensione della rete delle scuole svizzere all'estero: per potenziare e sviluppare ulteriormente la trasmissione della formazione svizzera all'estero dovrà essere possibile erogare aiuti finanziari per la fondazione e lo sviluppo di nuove scuole;

4525

­

certezza pianificatoria: occorre prevedere l'introduzione di un limite di spesa quadriennale.

1.3

Risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione sul rapporto esplicativo e l'avamprogetto di legge è durata dal 1° giugno al 30°settembre 2012. Oltre ai Governi dei 26 Cantoni e alla CDPE, sono stati invitati ad esprimere il loro parere 16 partiti politici, 8 associazioni economiche, 3 associazioni mantello nazionali di Comuni, Città e regioni di montagna, 8 associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate.

Complessivamente, sono stati invitati a prendere posizione 78 destinatari. Entro la scadenza prevista sono pervenuti 55 pareri. Alla consultazione hanno partecipato tutti gli ambienti politicamente rilevanti. I risultati della consultazione sono presentati nel rapporto sui risultati3. Pertanto qui di seguito è riportata solo una sintesi succinta.

Dai pareri pervenuti emerge un ampio consenso sulla necessità di revisione della LISE. Solo l'UDC rinuncerebbe del tutto a una revisione, essendo del parere che il cambio paradigmatico proposto sia sbagliato e che la promozione della formazione dei giovani svizzeri all'estero debba rimanere l'obiettivo principale della legge.

La stragrande maggioranza dei partecipanti è favorevole all'obiettivo del disegno di legge di promuovere la trasmissione della formazione svizzera all'estero e di valorizzare le scuole svizzere all'estero. Numerosi partecipanti sottolineano che le scuole svizzere devono essere considerate non solo come istituti di formazione, ma anche come biglietti da visita della cultura e del sistema educativo svizzeri. Alcuni partecipanti alla consultazione si appellano tuttavia all'autonomia in materia di formazione e si oppongono alla sua strumentalizzazione a favore della politica estera. Il predominio dell'idea di presenza corrisponderebbe a una logica di mercato in contrapposizione con la formazione.

L'allentamento delle disposizioni legali è accolto favorevolmente dalla maggioranza. Sono espresse alcune riserve in merito all'allentamento del requisito di un numero minimo adeguato di allievi svizzeri e della «svizzeritudine» dell'offerta formativa che ne consegue. Per questa ragione alcuni partecipanti chiedono che nel disegno di legge sia fissata una quota percentuale minima di allievi e docenti svizzeri.

Anche le nuove possibilità di promozione raccolgono fondamentalmente consensi.

Tuttavia numerosi partecipanti sottolineano
che il finanziamento e l'esistenza delle attuali scuole svizzere non devono essere pregiudicati dalle nuove possibilità di promozione previste.

Complessivamente, la considerazione della formazione professionale di base duale è accolta favorevolmente, anche se numerosi partecipanti alla consultazione presentano diverse proposte o avanzano riserve in merito (importanza della stretta collaborazione, considerazione della formazione di base che si svolge in un'istituzione scolastica, riconoscimento della formazione professionale superiore, necessità di partnership e cooperazioni con associazioni professionali svizzere e imprese svizzere 3

www.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Procedura di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2012 > Dipartimento federale dell'interno

4526

all'estero ecc.). Un'associazione mantello è contraria a prendere in considerazione la formazione professionale di base duale, in quanto ritiene che una tale offerta sarebbe realizzabile solo se nel rispettivo Paese esistesse già questo tipo di formazione.

Pareri differenziati sono pervenuti anche in merito alla prevista cooperazione con imprese di formazione non di pubblica utilità. Benché la maggioranza sia favorevole a una cooperazione, numerosi partecipanti alla consultazione appoggiano solo con riserve la proposta, perché temono che in questo modo le imprese di formazione con fini commerciali potrebbero essere sovvenzionate o otterrebbero la possibilità di generare ulteriori profitti.

Espressamente condivisa è la gestione dei costi a medio termine mediante il limite di spesa quadriennale, che facilita alle scuole svizzere la pianificazione pluriennale.

1.4

Considerazione dei risultati della procedura di consultazione

I risultati della procedura di consultazione sono serviti da spunto per considerare le seguenti proposte: ­

l'articolo sullo scopo nell'avamprogetto non considerava adeguatamente le differenti funzioni della promozione della formazione svizzera all'estero. La versione rielaborata accentua in egual misura la formazione svizzera all'estero nella sua importanza per la presenza culturale della Svizzera nel rispettivo Paese ospitante e la formazione dei giovani svizzeri all'estero;

­

numerosi partecipanti alla consultazione hanno proposto di premiare le scuole che utilizzano più di una lingua nazionale svizzera come lingua di insegnamento con un incentivo al plurilinguismo sotto forma di aumento del sussidio federale, a condizione che la lingua nazionale supplementare non fosse la lingua del Paese ospitante. In effetti nelle scuole svizzere all'estero l'aspetto del plurilinguismo come espressione della diversità culturale della Svizzera è talvolta trascurato. Ad eccezione della scuola svizzera di Bogotà, le lingue di insegnamento sono il tedesco e la lingua del Paese ospitante. Le scuole svizzere di Bangkok e Singapore, dove le lingue di insegnamento sono il tedesco e l'inglese, costituiscono casi particolari. Sarebbe auspicabile che altre scuole svizzere, oltre a quella di Bogotà, istituissero sezioni francofone (o italofone);

­

nell'avamprogetto di revisione della LISE era prevista solo la formazione professionale organizzata dalle imprese. L'Unione svizzera degli imprenditori e l'Unione svizzera delle arti e mestieri hanno fatto notare l'importanza della formazione professionale che si svolge in un'istituzione scolastica e hanno addotto come esempio il settore alberghiero. Considerate le possibilità della legge sulla formazione professionale, la formazione professionale impartita a scuola non dovrebbe essere esclusa a priori;

­

le disposizioni dell'avamprogetto relative alle cooperazioni con imprese di formazione non di pubblica utilità hanno fatto temere a diversi partecipanti che la nuova legge portasse a un sovvenzionamento delle imprese di formazione private e al loro ulteriore arricchimento. Per poter escludere completamente questi effetti indesiderati, le disposizioni in questione sono state precisate. Il disegno di legge consente la cooperazione con imprese di for4527

mazione orientate al profitto e non di pubblica utilità, a condizione che le loro offerte formative siano nell'interesse pubblico e non generino profitti.

1.5

Armonizzazione tra i compiti e le finanze

Fin dall'inizio, l'obiettivo della revisione di legge consisteva nell'armonizzare al meglio l'attività della Confederazione a favore della formazione svizzera all'estero con i fondi disponibili nel quadro del credito a preventivo. Come già menzionato, l'allentamento degli oneri legali consente alle scuole svizzere riconosciute maggiore flessibilità gestionale e un crescente finanziamento autonomo. I mezzi finanziari liberati in seguito a questo allentamento consentiranno alla Confederazione di considerare nuove attività di promozione, segnatamente la formazione professionale di base o aiuti all'investimento per la fondazione e lo sviluppo di nuove scuole svizzere.

1.6

Attuazione

La nuova legge dovrà essere precisata in un'ordinanza contenente segnatamente disposizioni sui seguenti punti: identità visiva uniforme delle scuole svizzere (art. 7 cpv. 3), rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti degli istituti di previdenza svizzeri, segnatamente la competenza di redigere, concludere e modificare il contratto di affiliazione con PUBLICA (art. 8 cpv. 4), definizione delle basi di commisurazione e delle aliquote di sussidio per le scuole svizzere all'estero (art. 10 cpv. 5) nonché commisurazione dei sussidi e presentazione delle richieste per il sostegno della Confederazione di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a-c (art. 15 cpv. 2).

Intendiamo disporre l'elaborazione dell'ordinanza in modo che possa entrare in vigore contemporaneamente alla legge.

1.7

Coordinamento con la legge sugli Svizzeri all'estero

In adempimento dell'iniziativa parlamentare Lombardi «Per una legge sugli Svizzeri all'estero» (11.446), una sottocommissione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha elaborato un disegno di legge sugli Svizzeri all'estero che è andata in consultazione il 14 maggio 2013.

Per garantire una politica coerente della Confederazione nei confronti degli Svizzeri all'estero, l'iniziativa parlamentare Lombardi chiede l'emanazione di una legge di attuazione dell'articolo costituzionale (art. 40) sugli Svizzeri all'estero. La legge dovrà comprendere i seguenti ambiti: consulenza e interconnessione, diritti politici, aiuto sociale e protezione consolare.

Nell'ambito della procedura di consultazione, la questione dell'integrazione della LISE revisionata nella nuova legge sugli Svizzeri all'estero è stata volutamente lasciata in sospeso. Il nostro Collegio giunge alla conclusione che, in considerazione della diversa natura giuridica dei due atti, un'integrazione non è opportuna.

4528

1.8

Interventi parlamentari

Proponiamo di togliere dal ruolo la mozione 09.3974 «Legge federale concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero. Revisione».

La mozione chiedeva una revisione della LISE secondo la variante III del nostro rapporto del 19 agosto 20094. Il 18 novembre 2009 avevamo proposto di accogliere la mozione, poi adottata dal Consiglio nazionale il 7 dicembre 2009 senza voti contrari.

Con l'elaborazione della legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero, la mozione 09.3974 «Legge federale concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero. Revisione» può essere tolta dal ruolo.

2

Commento ai singoli articoli

Titolo Il nuovo titolo proposto «legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero» rispecchia e sottolinea la nuova impostazione della politica federale. Il disegno di legge assegna alle scuole svizzere il duplice compito di pari importanza
di trasmettere la formazione e la cultura svizzera all'estero e di formare i giovani
svizzeri residenti all'estero.

Ingresso L'articolo 40 Cost. è dedicato agli svizzeri all'estero. Il capoverso 1 di tale disposizione attribuisce alla Confederazione il compito di promuovere le relazioni degli svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera. La Confederazione può altresì sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo. La legge si fonda inoltre sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione, e sull'articolo 69 capoverso 2 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza di sostenere attività culturali d'interesse nazionale.

Art. 2

Scopo

La nuova legge deve sostenere in egual misura la trasmissione della formazione svizzera all'estero e la formazione dei giovani di nazionalità svizzera residenti all'estero. Questo si ripercuote sui requisiti per il riconoscimento delle scuole svizzere all'estero nonché sui criteri per il loro sostegno. Sono considerati giovani svizzeri all'estero i cittadini di nazionalità svizzera di età inferiore ai 25 anni che non risiedono in Svizzera e che sono iscritti nel registro degli Svizzeri all'estero. Per formazione svizzera s'intende un'offerta formativa che è orientata ai programmi didattici svizzeri e promuove la conoscenza della Svizzera e dei suoi valori culturali fondanti. Vi rientrano in particolare uno stile di insegnamento che stimola l'autonomia di pensiero e l'orientamento ai valori democratici e dello stato di diritto.

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Art. 3

Requisiti per il riconoscimento delle scuole

L'articolo 3 disciplina i requisiti che danno diritto a una scuola svizzera di ottenere un sussidio, ossia di beneficiare degli aiuti finanziari di cui all'articolo 10. La competenza per il riconoscimento è sempre stata attribuita al Consiglio federale e così rimarrà anche in futuro. A differenza della LISE, l'articolo 3 disciplina tuttavia solo i requisiti fondamentali per il diritto ai sussidi di una scuola, ma non i requisiti per il riconoscimento di offerte formative speciali di una scuola (cfr. art. 4-6).

Il riconoscimento della sussidiabilità di una scuola svizzera rappresenta una decisione di principio a lungo termine per la quale deve quindi continuare ad essere competente il Consiglio federale. Il volume di ulteriori offerte formative sussidiabili (formazione generale del livello secondario II, offerte della formazione professionale di base e filiali di scuole secondo gli art. 4-6) può invece subire cambiamenti a breve termine. Inoltre, si tratta di offerte di scuole svizzere che sono già state riconosciute dal Consiglio federale. Il riconoscimento del volume delle offerte formative speciali rientra nella competenza dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

Capoverso 1 lettera a: l'autorizzazione all'insegnamento del Paese ospitante è necessaria per garantire che gli allievi possano proseguire i propri studi o la propria formazione senza grandi difficoltà sia in Svizzera sia nel Paese ospitante, come previsto alla lettera j.

Capoverso 1 lettera b: la scuola deve rendere verosimile che avrà un'esistenza duratura mediante un progetto sul proprio sviluppo organizzativo ed economico per i dieci anni successivi. È previsto anche un conto degli investimenti per informare sulle spese e sui ricavi previsti.

Capoverso 1 lettera c: con il requisito dell'utilità pubblica si intende garantire che l'utile realizzato non vada a favore di interessi particolari, bensì della stessa istituzione di formazione, in particolare sotto forma di investimenti.

Capoverso 1 lettera f: il concetto di «numero minimo adeguato di allievi» deve essere precisato nell'ordinanza. L'obiettivo è che le scuole e le classi abbiano dimensioni sufficienti dal punto di vista pedagogico ed economico. Viene tenuto conto degli allievi che all'inizio dell'anno scolastico hanno già compiuto tre anni.

A differenza della LISE,
non sono previste disposizioni che prescrivono un numero minimo o una percentuale minima di allievi svizzeri. Prescriverlo significherebbe ritrovarsi con dimensioni di scuole non ottimali. Rinunciando alla clausola concernente la percentuale di allievi svizzeri aumenta il margine di manovra aziendale delle scuole svizzere, consentendo loro, a medio e lungo termine, una gestione con minori sussidi federali a beneficio di altre forme di promozione. Le esigenze dei bambini e dei giovani svizzeri sono comunque considerate in tutta una serie di disposizioni (soprattutto art. 3 cpv. 1 lett. d, g­o e art. 4­6). Il numero di allievi svizzeri rappresenta inoltre un importante criterio nella commisurazione del sussidio federale.

Capoverso 1 lettera g: per precisare questo requisito, l'ordinanza deve contenere una disposizione secondo cui il programma didattico ­ oltre a prevedere come lingua d'insegnamento una lingua nazionale svizzera ­ garantisce un insegnamento sufficiente in geografia, storia ed educazione civica della Svizzera.

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Capoverso 1 lettera h: questa disposizione deve essere intesa in senso evolutivo. Il riconoscimento di una nuova scuola deve essere possibile anche se il livello secondario I, pur rientrando nel progetto, non esiste ancora e sono in funzione solo la scuola dell'infanzia e il livello elementare.

Capoverso 1 lettera i: la singola scuola decide l'attuazione di questa disposizione d'intesa con il Cantone patrocinante. Conformemente al diritto vigente (art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza del 29 giugno 19885 sull'istruzione degli Svizzeri all'estero, OISE), per docenti s'intendono le persone con abilitazione all'insegnamento svizzera (patente, diploma), anche se non possiedono la cittadinanza svizzera.

Capoverso 1 lettera j: per garantire la qualità, l'ordinanza dovrà prevedere una disposizione secondo cui, di norma, a tutti i livelli l'insegnamento dev'essere impartito da docenti con l'abilitazione all'insegnamento corrispondente. In tal modo è possibile evitare che per motivi economici in determinati livelli di scuola vengano impiegati docenti che non dispongono della dovuta abilitazione.

Capoverso 1 lettera k: la formulazione tiene conto del fatto che esiste l'istituzione del copatrocinio, per cui una scuola svizzera può avere più di un Cantone patrocinante (scuola svizzera di Bogotà: Berna e Vallese; scuola svizzera di Madrid: Sciaffusa e Zurigo; scuola svizzera di San Paolo/Curitiba: Basilea Città e Argovia). La nozione di «Cantone patrocinante» implica questa possibilità.

Capoverso 1 lettera n: per «comitato di gestione» s'intende la gestione strategica della scuola (p. es. comitato scolastico, presidenza, commissione scolastica, consiglio di amministrazione, school board); per direzione della scuola (o rettorato) s'intende l'organo operativo superiore della scuola. La gestione strategica è una funzione onoraria che finora era riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Su richiesta della scuola, il DFI poteva autorizzare eccezioni (art. 3 cpv. 5 LISE), possibilità di cui molte scuole si sono avvalse essendo interessate ad accogliere nel comitato genitori dotati di conoscenze specifiche, disposti ad impegnarsi e con buoni contatti nel Paese ospitante, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Capoverso 1 lettera o: la direzione della scuola è l'organo operativo; la direzione amministrativa vi è subordinata.

Art. 4

Requisiti per il riconoscimento della formazione generale del livello secondario II

Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare una domanda fondata corredata di un conto degli investimenti (cfr. commento all'art. 3 cpv. 1 lett. b), mediante il quale la scuola deve dimostrare che la formazione generale del livello secondario II contribuisce alla sua esistenza duratura ai sensi della lettera a. La decisione di riconoscimento dell'UFC avviene d'intesa con il Cantone patrocinante e previa consultazione della Commissione per la formazione svizzera all'estero (CFSE; cfr. commento all'art. 21).

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RS 418.01

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Art. 5

Requisiti per il riconoscimento di offerte della formazione professionale di base

La presente disposizione si riferisce alla trasmissione della formazione professionale di base ai sensi della legge federale del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale (LFPr) e dell'ordinanza del 19 novembre 20037 sulla formazione professionale (OFPr). Gli esami per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità (AFC) e del certificato di formazione pratica (CFP) possono essere sostenuti, sotto la responsabilità del Cantone patrocinante, sia in Svizzera sia nel Paese ospitante, a seconda delle possibilità della scuola o del Cantone patrocinante. In particolare, la formazione deve permettere di svolgere un'attività qualificata nel Paese ospitante.

Il riconoscimento presuppone una domanda fondata, incluso il conto degli investimenti. La scuola deve rendere verosimile nel conto degli investimenti (cfr. commento all'art. 3 cpv. 1 lett. b) che le offerte nella formazione professionale di base contribuiscono a un esistenza duratura della scuola ai sensi della lettera a.

Secondo l'articolo 3 capoverso 1, il riconoscimento del diritto al sussidio spetta all'UFC. La decisione avviene d'intesa con il Cantone patrocinante e previa consultazione della CFSE (cfr. commento all'art. 21).

Art. 6

Requisiti per il riconoscimento di filiali di scuole

Per «filiale di scuola» s'intende una dépendance, ovvero una succursale della scuola svizzera. Le filiali di scuole portano in genere solo al livello secondario I e, per questa ragione, «forniscono» allievi al liceo nella sede principale della scuola svizzera. In questo modo contribuiscono a creare classi sufficientemente grandi a livello liceale, il che rappresenta un vantaggio pedagogico ed economico. Il loro riconoscimento presuppone una domanda fondata corredata del conto degli investimenti.

La scuola deve dimostrare in un conto degli investimenti (cfr. commento all'art. 3 cpv. 1 lett. b) che la filiale rappresenta un vantaggio economico ai sensi della lettera b per la scuola riconosciuta.

La nuova legge deve prevedere esplicitamente la competenza a sostenere filiali di scuole, in quanto esse esistono di fatto già in molte località. I requisiti per il riconoscimento del diritto ai sussidi di filiali di scuole devono essere disciplinati in un'ordinanza.

Art. 7

Denominazione e identità visiva delle scuole svizzere all'estero

Negli ultimi anni sono stati intensificati gli sforzi per proteggere il marchio «Svizzera». Il nostro Collegio s'impegna segnatamente per proteggere le indicazioni di provenienza in genere e il marchio «Svizzera» nello specifico nel quadro di accordi bilaterali supplementari o dei negoziati sugli accordi di libero scambio. Le scuole svizzere riconosciute, tenute a soddisfare tutta una serie di standard svizzeri, dovranno essere riconoscibili come scuole svizzere all'estero con statuto ufficiale grazie alla loro denominazione protetta. Per questo la denominazione di «scuola svizzera» dovrà essere riservata alle scuole che soddisfano i dovuti requisiti per potere ottenere lo statuto ufficiale. Anche nomi affini o le loro traduzioni come «Schweizer Schule», «Schweizerische Schule», «École suisse», «Swiss School», 6 7

RS 412.10 RS 412.101

4532

«Escuela Suiza», «Colegio Suizo» e «Colegio Suiço» sono riservati alle scuole svizzere riconosciute dalla presente legge. Altre scuole all'estero, non riconosciute come tali dal Consiglio federale, che utilizzano riferimenti alla Svizzera, devono soddisfare almeno i requisiti per l'utilizzazione di indicazioni di provenienza conformemente alla legge del 28 agosto 19928 sulla protezione dei marchi.

Affinché le scuole svizzere all'estero riconosciute siano individuabili come tali per la loro potenziale clientela sul rispettivo mercato formativo locale saranno dotate di un marchio comune. Su iniziativa di educationsuisse le scuole svizzere si sono già mosse in questa direzione e, accanto al loro marchio, indicano quello di educationsuisse. L'ordinanza permetterà di consolidare questi sforzi e di dotare il marchio di uno statuto ufficiale.

Art. 8

Assicurazione sociale dei docenti

Poiché la maggioranza dei docenti con abilitazione all'insegnamento svizzera occupati nelle scuole svizzere all'estero fa ritorno in Svizzera dopo alcuni anni di attività, occorre evitare eventuali lacune assicurative presso le assicurazioni sociali svizzere.

Le scuole svizzere devono versare la quota dei contributi assicurativi a carico del datore di lavoro prevista per legge. Nei Paesi in cui i docenti possono aderire facoltativamente all'AVS/AI svizzera, le scuole sono tenute a rimborsare loro la metà dei contributi versati a tale assicurazione. I docenti assunti in loco occupati presso le scuole svizzere all'estero sottostanno alla legislazione previdenziale del Paese ospitante.

I docenti che si trasferiscono dalla Svizzera alle scuole svizzere in Europa continuano a essere assicurati all'AVS/AI obbligatoria in virtù dell'Accordo di libera circolazione stipulato con l'Unione europea. In Cile possono continuare a essere assicurati all'AVS obbligatoria in virtù della Convenzione di sicurezza sociale con il Cile.

Nelle altre scuole svizzere oltreoceano possono scegliere se assicurarsi all'AVS/AI o meno. Su richiesta, questi docenti possono anche conservare la loro assicurazione obbligatoria in conformità all'articolo 1a capoverso 3 lettera a della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

In entrambi i casi è necessario che i docenti siano stati assicurati obbligatoriamente o facoltativamente all'AVS per almeno cinque anni consecutivi nel periodo che precede immediatamente l'inizio della loro attività lavorativa all'estero. I docenti che non soddisfano le condizioni della LAVS vanno assicurati nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Se tale Paese non offre una sufficiente copertura assicurativa sociale, le lacune devono essere colmate stipulando assicurazioni private. Eventualmente è necessario prevedere una simile procedura anche nell'ambito della previdenza professionale.

La previdenza professionale deve soddisfare i requisiti della relativa legge federale.

Le scuole devono adempiere il proprio ruolo di datori di lavoro assicurando i propri docenti presso la cassa pensioni cantonale cui sono affiliati, ammesso che le disposizioni legali lo consentano, oppure presso la cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. A
seconda della cassa pensioni derivano oneri alquanto differenti in qualità di datore di lavoro. Per questa ragione la decisione, laddove è possibile scegliere, spetta alla scuola.

8 9

RS 232.11 RS 831.10

4533

Come finora, il guadagno assicurato presso PUBLICA viene stabilito in modo forfettario dall'UFC a seconda del livello scolastico. Come negli ultimi decenni, l'adeguamento del guadagno assicurato avviene in linea di principio nella stessa misura e nello stesso momento in cui avviene per il personale federale.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, è compito delle scuole provvedere a una copertura assicurativa paragonabile a quella svizzera.

Capoversi 3 e 4: le scuole svizzere all'estero sono affiliate presso PUBLICA tramite educationsuisse, un'organizzazione affiliata a PUBLICA che rappresenta gli interessi delle scuole svizzere all'estero nei confronti dell'opinione pubblica, dell'economia e delle autorità svizzere. Segnatamente educationsuisse assume in rappresentanza delle scuole svizzere all'estero la conclusione del contratto di affiliazione con PUBLICA e il disbrigo di tutte le formalità. Le scuole stesse fungono però da datrici di lavoro cui spetta anche l'obbligo di notifica, per esempio nel caso di cambiamento dello stato civile degli assicurati. Considerati i frequenti cambiamenti nelle direzioni delle scuole e nei comitati delle associazioni scolastiche con il loro sistema di milizia, è necessario che educationsuisse provveda ad assicurare i docenti. Grazie a questa organizzazione è possibile impedire che un docente venga ignorato inavvertitamente dal sistema di assicurazione sociale svizzero.

Art. 9

Obbligo di notifica

Le scuole sono tenute a comunicare all'UFC gli avvenimenti importanti che hanno ripercussioni immediate o a breve termine per il loro esercizio. Devono essere notificati anche gli sviluppi che influiscono solo a medio o lungo termine sui requisiti del riconoscimento. L'obbligo di informare non sussiste solo dal momento in cui i requisiti del riconoscimento non sono più soddisfatti, bensì fin dal momento in cui iniziano a delinearsi delle difficoltà. Questo vale in particolare per la situazione finanziaria delle scuole. Le difficoltà di natura finanziaria possono infatti minacciare l'esistenza stessa di una scuola e nuocere alla reputazione della Svizzera. Per garantire che la scuola continui a essere riconosciuta occorre quindi individuare tempestivamente i problemi finanziari e prendere le dovute contromisure.

Le scuole svizzere dispongono ormai da dieci anni di una presentazione dei conti elettronica unificata e sono sottoposte a un reporting e controlling costante secondo le Swiss GAAP RPC (Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti).

Art. 10

Natura, entità e commisurazione degli aiuti finanziari

A differenza della LISE, che per calcolare i sussidi si fonda sul numero di allievi svizzeri e sul numero di persone con abilitazione all'insegnamento svizzera sussidiabili, il nuovo modello di promozione considera anche l'effettivo di allievi e persone in formazione. A ciò si aggiunge l'incentivo al plurilinguismo per le scuole che utilizzano come lingua di insegnamento non solo una lingua nazionale svizzera, ma anche una seconda (o eventualmente una terza), a condizione che la lingua supplementare non sia la lingua del Paese ospitante.

Capoverso 1: le scuole riconosciute dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 hanno diritto agli aiuti finanziari della Confederazione. Considerato che le scuole sono esercizi impostati sul lungo periodo e che la loro organizzazione, il corpo docente e l'offerta formativa dipendono in larga misura dagli oneri della

4534

presente legge, esse devono poter contare sulla certezza del diritto per quanto riguarda la concessione di sussidi.

Capoverso 2: considerando l'effettivo di allievi, si vogliono ricompensare le prestazioni delle scuole svizzere a favore della presenza della formazione svizzera nel Paese ospitante. Tuttavia, i contributi per gli allievi e le persone in formazione svizzeri saranno più elevati rispetto a quelli per gli allievi e le persone in formazione senza cittadinanza svizzera. Le scuole che utilizzano come lingue d'insegnamento a tutti gli effetti due lingue nazionali riflettono e sottolineano la diversità culturale della Svizzera. Anche questa prestazione sarà considerata nella commisurazione dei sussidi.

Capoverso 3: attualmente, per tutti i docenti per i quali una scuola ha diritto a ricevere sussidi occorre comprovare un effettivo minimo di sei allievi svizzeri, (art. 11 OISE). Nella nuova legge è previsto, come criterio aggiuntivo, l'effettivo di allievi e persone in formazione.

Capoverso 4: la legislazione del Paese ospitante, ma anche fondate ragioni pedagogiche possono eccezionalmente giustificare, previa autorizzazione del Cantone patrocinante, l'assunzione di un docente senza abilitazione all'insegnamento svizzera, per esempio per l'insegnamento dell'inglese da parte di un docente di madrelingua.

Capoverso 5: il nostro Collegio preciserà nell'ordinanza i criteri elencati nei capoversi 2-4 che costituiscono la base di calcolo per gli aiuti finanziari. Le relative disposizioni sono applicabili a lungo termine. Le aliquote di sussidio per i singoli criteri devono invece essere modificabili a breve termine a seconda dell'ammontare del credito a preventivo. Di conseguenza, il nostro Collegio incaricherà il DFI di fissare le aliquote di sussidio in un'ordinanza dipartimentale.

Art. 11

Indennità straordinarie per le scuole minacciate

Anche la legge vigente contiene una disposizione che ammette supplementi straordinari per le scuole minacciate (art. 5 LISE). Per scongiurare un «grounding», che comprometterebbe gravemente e durevolmente l'immagine delle scuole svizzere e della Svizzera, la legge deve contemplare la possibilità di erogare indennità straordinarie. Tali indennità devono essere concesse allo scopo di aiutare una scuola a rimettersi in sesto e continuare a esistere oppure allo scopo di permettere una regolare chiusura.

Art. 12

Cessione di immobili

Nell'ambito della verifica dei compiti, con decisione del 4 novembre 2009, abbiamo incaricato l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) di analizzare la possibilità di razionalizzare il portafoglio per le costruzioni civili della Confederazione. Questa verifica riguarda anche i due immobili delle scuole svizzere di Catania e Roma, che sono di proprietà della Confederazione. Cedendo i due edifici, la Confederazione può ottimizzare il suo portafoglio immobiliare e risparmiare costi di investimento e manutenzione. Non è escluso che in futuro si possa ricreare una situazione analoga, per esempio in seguito a una donazione di immobili alla Confederazione. Questa circostanza ha portato a prevedere una norma generale e astratta.

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Per principio, la vendita degli immobili deve avvenire a prezzi di mercato10. La donazione di un immobile (gratuità) o la sua cessione a un prezzo simbolico (riduzione dei costi) è quindi considerata un contributo federale (sussidio). La concessione di sussidi necessita di una base legale formale. In tal caso la legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi (LSu) non può essere invocata per la concessione di un contributo specifico. È quindi necessario creare un'adeguata base legale, esigenza soddisfatta con l'inserimento del presente articolo.

La cessione di immobili avviene a condizione che questi siano utilizzati per ospitare scuole svizzere. Eventuali ricavi da una successiva alienazione devono essere destinati a scuole svizzere all'estero riconosciute. I dettagli devono essere disciplinati nel caso concreto nei contratti di cessione corrispondenti. È ipotizzabile, per esempio, che il ricavato di un'alienazione sia utilizzato per l'acquisto di una sede sostitutiva oppure, se questo non è possibile, destinato, su disposizione dell'UFC, a un'altra scuola svizzera all'estero riconosciuta o al Fondo Antonio Cadonau.

Antonio Cadonau (1850­1929), che fece fortuna grazie alla sua attività commerciale a Singapore, donò alla Confederazione 300 000 franchi a favore delle scuole svizzere all'estero. I ricavi degli interessi e i mezzi finanziari del Fondo Antonio Cadonau che superano il suo capitale iniziale possono servire ad erogare alle scuole svizzere contributi per scopi non previsti dalla LISE conformemente all'articolo 3 del Regolamento del 23 agosto 194712 del Fondo Antonio Cadonau.

Nel caso della scuola svizzera di Catania, la cessione dei diritti di proprietà a condizioni speciali ha le sue buone ragioni: a suo tempo la Confederazione aveva ricevuto l'immobile gratuitamente dalla colonia svizzera locale e pertanto la cessione dovrà avvenire senza una contropartita finanziaria. Nel caso della scuola svizzera di Roma, la cessione è prevista per un importo di 1 milione di franchi, dato che la colonia svizzera aveva a suo tempo finanziato quasi per metà l'acquisto dell'immobile con fondi propri. Il Consiglio federale deciderà in merito alle modalità della cessione in un decreto a parte.

Art. 13

Revoca del riconoscimento, oneri

Le disposizioni dell'articolo 13 conferiscono al Consiglio federale e all'UFC la flessibilità necessaria per decidere se a una scuola o alle offerte formative di cui agli articoli 4-6 debba essere revocato definitivamente il riconoscimento oppure se questo debba essere vincolato a oneri ed eventualmente limitato nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito occorre consultare sia il Cantone patrocinante sia la CFSE.

Art. 14

Forme e requisiti

Per quanto riguarda le altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero, si tratta solo in misura limitata di novità sostanziali, in quanto già l'articolo 10 LISE offre la possibilità di sostenere la formazione al di fuori delle scuole svizzere all'estero (cfr. n. 1.1.2 e all. 2). I requisiti per ottenere il sostegno della Confederazione di cui al capoverso 3 permettono di impiegare le risorse in maniera 10 11 12

Art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC, RS 172.010.21).

RS 616.1 RS 418.3

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mirata. Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, il DFI può istituire un ordine di priorità per la loro valutazione (art. 13 cpv. 2 LSu). Nel caso di forme di promozione a lungo termine, gli aiuti finanziari possono essere concessi anche mediante contratti di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSu.

Capoverso 1: conformemente all'articolo 10 LISE, finora la Confederazione poteva sostenere solo «le associazioni di Svizzeri all'estero e gli enti svizzeri». La formulazione della LISE era ed è tuttora eccessivamente restrittiva, in quanto già oggi possono essere erogati sussidi a scuole sostenute in comune con Stati terzi in virtù dell'articolo 10 capoverso 2 lettera a LISE. Il disegno di legge si spinge oltre.

Capoverso 2 lettera a: questa forma di trasmissione della formazione svizzera è già praticata in diverse scuole di Stati terzi e in scuole internazionali, a condizione che sia possibile comprovare che le frequentano almeno 15 allievi svizzeri e che sussistano prestazioni finanziarie proprie adeguate (all. 2). È ipotizzabile anche la cooperazione con operatori nel settore della formazione orientati al profitto e non di pubblica utilità. Tuttavia, la misura sostenuta deve corrispondere anche a un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 (cfr. cpv. 1) e non generare un utile a favore degli operatori della formazione.

Capoverso 2 lettera b: questa forma di promozione della formazione, già contenuta nella LISE, si è dimostrata molto efficace nella pratica. Sono da rilevare segnatamente i corsi per allievi svizzeri che frequentano le scuole del Paese ospitante e il cui rientro in Svizzera può essere notevolmente facilitato grazie a corsi di sostegno nelle lingue nazionali svizzere e su argomenti legati alla Svizzera.

Capoverso 2 lettera c: i contributi all'acquisto di materiale didattico rappresentano una misura che si è bene affermata nella pratica. Questa forma di sostegno, già contemplata nella LISE, permette di tenere conto anche delle esigenze di gruppi di svizzeri all'estero di dimensioni più modeste e rappresenta all'occorrenza un'alternativa più economica rispetto all'erogazione di contributi per un docente con abilitazione all'insegnamento svizzera presso una scuola di un Paese terzo all'estero.

Capoverso 2 lettera d: grazie a questa disposizione
è possibile portare avanti la promozione finora svolta dall'AJAS. AJAS è l'acronimo di Ausbildungswerk für junge Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Nonostante l'AJAS sia diventata nel frattempo l'Associazione per il promovimento dell'istruzione di giovani Svizzere e Svizzeri all'estero, la denominazione AJAS è stata mantenuta. La sua segreteria, che ha sede a Berna, consiglia, assiste e sostiene ogni anno alcune centinaia di giovani svizzeri all'estero durante la loro formazione in Svizzera.

Capoverso 2 lettera e: grazie alla presente disposizione la Confederazione può sostenere la fondazione di una scuola. In mancanza degli aiuti iniziali, che la Confederazione attribuiva fino al 1980, difficilmente saranno aperte nuove scuole svizzere. L'ordinanza dovrà precisare i requisiti per gli aiuti agli investimenti. Questo sostegno dovrà essere concesso soltanto dopo che i rispettivi enti avranno presentato perizie e studi di fattibilità e garantito di poter finanziare autonomamente per metà la fondazione e lo sviluppo della scuola. Essi dovranno rendere verosimile che la scuola soddisferà nel prossimo futuro i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 1. Le domande di sussidio per la fondazione e lo sviluppo di nuove scuole svizzere dovranno essere sottoposte al Parlamento in maniera trasparente e congiuntamente alla prevista dotazione di altri strumenti di promozione, preferibilmente con la richiesta del limite di spesa. La decisione sull'opportunità e le modalità di sostegno 4537

di un progetto è di natura discrezionale e dovrà essere affrontata nel corrispondente messaggio sul finanziamento.

Capoverso 3 lettere b e c: già oggi il numero minimo di allievi svizzeri necessari dipende dalla forma di promozione. Per un contributo alla retribuzione di un docente con abilitazione all'insegnamento svizzera ai sensi del capoverso 2 lettera a sono attualmente necessari 15 allievi svizzeri (art. 15 cpv. 1 OISE), per contributi a corsi ai sensi del capoverso 2 lettera b il numero minimo è di 8, mentre per il sostegno all'acquisto di materiale didattico ai sensi del capoverso 2 lettera c si presuppongono 6 allievi svizzeri (secondo le direttive dell'UFC). Poiché in futuro si dovrà tenere conto anche dell'effettivo di allievi, occorrerà verificare e rivedere le vigenti disposizioni dell'ordinanza.

Capoversi 4 e 5: il sostegno di un Cantone patrocinante è prezioso sotto molti aspetti, ma diventa un requisito indispensabile nelle offerte della formazione professionale di base, in quanto l'applicazione della legge sulla formazione professionale è di competenza dei Cantoni.

Art. 15

Entità e commisurazione degli aiuti finanziari

A differenza degli aiuti finanziari erogati alle scuole svizzere all'estero riconosciute, non è possibile determinare lo stanziamento di aiuti finanziari forfettari generali ai sensi dell'articolo 14. Le aliquote di sussidio di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono essere fissate singolarmente nell'ordinanza per le forme di trasmissione della formazione svizzera indicate all'articolo 14 capoverso 2 lettere a-c.

Art. 16

Assicurazione sociale dei docenti

Gli enti svizzeri o gli enti con partecipazione svizzera che impiegano docenti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 devono, analogamente alle scuole svizzere all'estero, assumere il ruolo di datori di lavoro anche nell'assicurazione sociale oppure fare in modo che questo avvenga presso gli istituti di formazione in cui operano i docenti con abilitazione all'insegnamento svizzera.

Art. 17

Cooperazione e cura delle relazioni

Capoverso 3: la locale rappresentanza svizzera competente è, per molti aspetti, un importante partner della scuola. Sovente la rappresentanza e la scuola collaborano in ambito culturale e, grazie a iniziative comuni, promuovono il contatto sia con le comunità svizzere all'estero sia con il Paese ospitante. I giovani che hanno concluso gli studi costituiscono per le rappresentanze un importante anello di congiunzione nella cura delle relazioni e nella tutela degli interessi, in quanto sovente assumeranno posizioni dirigenziali nel Paese ospitante.

Capoverso 4: le scuole e le altre forme di trasmissione della formazione costituiscono i centri nevralgici di una fitta rete di relazioni nel Paese ospitante. Alla fine del periodo scolastico o della formazione, i giovani che hanno concluso gli studi negli istituti di formazione svizzeri possiedono un solido bagaglio di conoscenze sulla Svizzera, ma anche un legame affettivo con il nostro Paese. La rete di relazioni è tanto più fitta ed efficace se viene costantemente curata.

4538

Art. 18

Finanziamento

Come tematizzato nella mozione Segmüller 09.3550, per gli istituti di formazione è difficile operare una pianificazione pluriennale, se gli aiuti finanziari della Confederazione oscillano notevolmente da un anno all'altro, come avveniva in passato. Per tenere conto di questo aspetto, viene previsto lo strumento del limite di spesa quadriennale.

Il finanziamento della promozione della formazione svizzera è assoggettato all'articolo 27 capoverso 3 lettera b della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura (LPCu)14.

Art. 19

Cantoni patrocinanti

L'articolo 19 corrisponde essenzialmente all'articolo 6 capoverso 2 LISE. È stata modificata o piuttosto precisata la disposizione ambigua contenuta nella lettera f, secondo cui il Cantone «aiuta i docenti a riprendere la professione in Svizzera». La nuova formulazione è la seguente: «consulenza di docenti rientrati in Svizzera nell'ambito del reinserimento professionale».

Il nuovo capoverso 3 prevede che i docenti possano conservare l'affiliazione presso la cassa pensioni cantonale.

Art. 20

Consiglio federale

Capoverso 1: il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in vari ambiti, in particolare a concretizzazione dei requisiti di riconoscimento e di promozione fissati dalla legge.

Art. 21

Commissione per la trasmissione della formazione svizzera all'estero (CFSE)

La CFSE è l'organizzazione che succede all'odierna Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani svizzeri all'estero (CISE). È a disposizione del DFI e dell'UFC per fornire consulenza su questioni di importanza fondamentale. Si tratta segnatamente di decisioni significative, suscettibili di pregiudicare l'ulteriore attuazione, oppure importanti in termini di portata e conseguenze a lungo termine.

L'ordinanza dovrà precisare la composizione e i compiti della Commissione (analogamente all'art. 18 cpv. 4 OISE). Si applicano inoltre le disposizioni della legge del 21 marzo 199715 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e dell'ordinanza del 25 novembre 199816 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione concernenti le commissioni extraparlamentari. La Commissione prenderà posizione sui seguenti punti:

13 14

15 16

RS 442.1 Cfr. rapporto del 19 agosto 2009 (www.bak.admin.ch > Produzione culturale > Formazione culturale > Formazione di giovani svizzeri all'estero); messaggio del 23 febbraio 2011 concernente la promozione della cultura negli anni 2012­2015 (FF 2011 2701).

RS 172.010 RS 172.010.1

4539

­

emanazione o revisione dell'ordinanza dipartimentale in cui vengono fissate le aliquote per calcolare i sussidi federali concessi alle scuole svizzere riconosciute;

­

domande di riconoscimento di una nuova scuola svizzera;

­

domande di riconoscimento del livello secondario II, di offerte di formazione professionale di base o di filiali di scuole svizzere riconosciute;

­

domande di revoca del riconoscimento a una scuola o alle sue offerte di formazione secondo gli articoli 4-6 o di concessione del riconoscimento vincolato a oneri;

­

domande di sussidi ai sensi dell'articolo 14 che hanno carattere pregiudiziale.

Il coinvolgimento della CFSA influenza positivamente l'attuazione della legge: ­

l'input qualificato contribuisce a trovare soluzioni equilibrate e maggioritarie;

­

gli interessi degli ambienti coinvolti sono rappresentati, per esempio nel ridefinire le aliquote di sussidio per il sostegno alle scuole svizzere all'estero (art. 10 cpv. 5);

­

conferisce maggiore legittimità alle decisioni del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale;

­

fin dall'inizio esiste una procedura coordinata degli ambienti interessati alla presenza della formazione svizzera all'estero (sinergia).

Art. 22

Confederazione e Cantoni patrocinanti

Capoverso 2: l'importante ruolo svolto dalle rappresentanze svizzere competenti è già stato illustrato nel commento all'articolo 17. La rappresentanza esamina in particolare all'attenzione dell'UFC la documentazione relativa alla domanda di sussidio presentata dalle scuole ai sensi dell'articolo 10 capoverso 6 ed esprime un parere sulle domande di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 14.

Art. 25

Disposizioni transitorie

Capoverso 1: tutte le scuole esistenti, incluso il loro livello secondario II e le filiali di scuole, svolgono le loro attività a generale soddisfazione. È dunque giustificato il loro ulteriore riconoscimento.

Capoverso 2: già in occasione dell'ultima revisione della legge, entrata in vigore il 1o luglio 1988, il passaggio dai sussidi in virtù del diritto previgente agli aiuti finanziari in virtù della nuova legge era avvenuto gradualmente in tre tempi. A titolo di illustrazione riportiamo il seguente esempio: se il sussidio federale a una scuola per l'anno scolastico 2013/14 ammonta a 480 000 franchi secondo il diritto previgente e a 510 000 franchi per gli anni scolastici 2014/15 e 2016/17 secondo il nuovo disciplinamento (senza considerare le disposizioni transitorie), la differenza è di 30 000 franchi. Dividendo per tre questa differenza, in base alla nuova legislazione la scuola otterrebbe 490 000 franchi nel 2014/15, 500 000 franchi nel 2015/2016 e l'importo intero di 510 000 franchi nel 2016/17.

4540

Capoversi 3 e 4: le scuole svizzere, in quanto datori di lavoro, hanno obblighi sia nei confronti di PUBLICA e degli assicurati attivi, sia nei confronti dei beneficiari di rendite.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

3.1

Per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni sul fabbisogno finanziario della Confederazione, poiché può e deve essere realizzato nel quadro dei crediti iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. Il progetto non ha ripercussioni nemmeno sull'effettivo del personale.

3.2

Per i Cantoni

L'esecuzione della legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero è principalmente di competenza della Confederazione. Come auspicato dai Cantoni patrocinanti, il progetto sottolinea la loro partecipazione alla responsabilità nell'esecuzione (art. 3 cpv.1 lett. l, art. 19 e 22). Per i Cantoni non risultano tuttavia né nuovi compiti di esecuzione né ripercussioni finanziarie salvo che essi lo auspichino esplicitamente. Come specificato a suo tempo nelle direttive dell'associazione dei Cantoni patrocinanti, in vigore dal 1° gennaio 1989, permangono liberi di decidere se assumere un nuovo compito oppure no. Ogni Cantone decide in modo autonomo se vuole assumere il patrocinio per una nuova scuola, promuoverne la fondazione e lo sviluppo mediante sussidi di costruzione facoltativi o assumere nuovi compiti nell'ambito della formazione professionale di base.

3.3

Per l'economia

Per l'economia svizzera le scuole svizzere all'estero svolgono un ruolo importante poiché facilitano il trasferimento all'estero di personale qualificato da parte di aziende svizzere e contribuiscono al reclutamento di studenti e specialisti altamente qualificati per la Svizzera. L'auspicato ampliamento dell'offerta formativa per i bambini dei Paesi ospitanti rafforza inoltre la trasmissione della formazione svizzera all'estero e favorisce la creazione di un'utile rete di contatti per la Svizzera e l'economia svizzera nel Paese ospitante. La considerazione della formazione professionale di base può aiutare le aziende svizzere a formare all'estero gli specialisti di cui hanno bisogno.

L'importanza delle scuole svizzere all'estero sul piano sociale e in materia di politica estera è illustrata esaurientemente al numero 1.1.1.

4541

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201217 sul programma di legislatura 2011­2015 e nel decreto federale del 15 giugno 201218 sul programma di legislatura 2011­2015. Esso fa parte della Strategia internazionale della Confederazione nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, approvata il 30 giugno 201019.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

La presente legge si fonda sugli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 Cost. La prima disposizione autorizza la Confederazione a promuovere i rapporti dei cittadini svizzeri all'estero tra di loro e con la Svizzera e a sostenere le organizzazioni che perseguono lo stesso obiettivo. La seconda disposizione definisce la competenza della Confederazione in materia di affari esteri e il terzo articolo abilita la Confederazione a sostenere attività culturali di interesse nazionale.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno di legge tiene conto dell'Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della Convenzione del 4 gennaio 196021 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), segnatamente delle norme di non discriminazione concernenti l'accesso alle attività economiche (art. 2 ALC, art. 9 par. 1 e 2, Allegato I ALC; art.

2 Allegato K Convenzione AELS e art. 9 par. 1 e 2, Appendice 1, Allegato K Convenzione AELS). Per essere considerati docenti svizzeri non è determinante la cittadinanza svizzera, bensì l'abilitazione all'insegnamento svizzera. Pertanto anche le persone abilitate ad esercitare questa professione in Svizzera sono considerate docenti svizzeri, anche se non possiedono la cittadinanza svizzera. Ad essere determinante è quindi una qualifica professionale specifica. Benché questo criterio possa costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell'Accordo ALC e della Convenzione AELS, esso è giustificato in ragione della specificità delle scuole svizzere all'estero in quanto permette di assicurarsi in modo obiettivo e adeguato che questi docenti abbiano una conoscenza sufficiente del sistema formativo svizzero e della Svizzera e che il loro insegnamento permetterà agli allievi di continuare senza

17 18 19

20 21

FF 2012 305, pag. 407 FF 2012 6413, pag. 6423 www.sbfi.admin.ch > Temi > Cooperazione internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione > Cooperazione bilaterale (disponibile in ted. e franc.), pag. 8, 11, 15 e 17.

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

4542

particolari difficoltà i loro studi e la loro formazione in Svizzera. Il disegno di legge si fonda proprio su questi obiettivi.

Una maggioranza di cittadini svizzeri è richiesta solo per il comitato di gestione della scuola (art. 3 cpv. 1 lett. n). Trattandosi di una funzione onoraria, non è pertinente né all'Accordo ALC né alla Convenzione AELS.

5.3

Forma dell'atto

Il progetto contiene fondamentali norme di diritto, che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale scaturisce dall'articolo 163 capoverso 1 Cost.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lett. b Cost. i decreti di finanziamento che implicano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Questa disposizione è applicabile agli articoli 10 e 14 del presente disegno di legge.

5.5

Conformità alla legge sui sussidi

Importanza dei sussidi federali per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione Senza i sussidi federali la continuità della formazione svizzera all'estero non potrebbe essere garantita. Per assicurare il loro carattere svizzero rispettando i requisiti formativi del Paese ospitante, le scuole svizzere all'estero devono poter contare su docenti svizzeri e locali. Un'offerta formativa biculturale e bilingue ai sensi della legge federale genera ulteriori costi e necessita di un sostegno pubblico. Questo vale sia per le scuole svizzere all'estero sia, in pari misura, per le scuole all'estero dei nostri Paesi limitrofi.

Per realizzare programmi formativi svizzeri anche in Paesi e città in cui non esistono scuole svizzere occorre che la Confederazione preveda forme di sostegno flessibili e limitate nel tempo.

Gli aiuti agli investimenti sono previsti solo per la fondazione e lo sviluppo di nuove scuole svizzere. Si tratta di un sostegno finanziario limitato e temporaneo, di carattere sussidiario. Con questa misura si vuole in particolare incentivare l'iniziativa dei cittadini svizzeri residenti in Paesi emergenti. Senza aiuti agli investimenti risulterà difficile fondare nuove scuole.

Gli aiuti agli investimenti presuppongono, da parte degli enti responsabili, la presentazione di perizie e studi di fattibilità e la garanzia di finanziare autonomamente per metà la fondazione e lo sviluppo di una scuola. Inoltre gli enti responsabili devono rendere verosimile che la scuola soddisferà in un prossimo futuro, ovvero a pochi anni dalla sua apertura, i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 1. Prima di essere riconosciuta dal Consiglio federale, una nuova scuola potrà beneficiare solo degli aiuti finanziari di cui all'articolo 14.

4543

Gestione materiale e finanziaria dei sussidi federali Per il sostegno delle scuole svizzere all'estero sono previsti sussidi d'esercizio forfettari. L'attuale sistema di commisurazione dei sussidi, basato sul numero di allievi svizzeri e sul numero di docenti per i quali la scuola è sussidiabile, si è dimostrato fondamentalmente valido, semplice e trasparente. Così sarà anche quello futuro, che terrà altresì conto dell'effettivo di allievi e di un eventuale «incentivo al plurilinguismo». Con tale incentivo si vogliono premiare gli sforzi culturali supplementari delle scuole in cui l'insegnamento avviene in due o più lingue nazionali svizzere, come è attualmente il caso della scuola svizzera di Bogotà, che offre una sezione tedesco-spagnolo e una sezione francese-spagnolo.

Finché le scuole svizzere all'estero soddisfano i requisiti legali, non è prevista né una limitazione temporale né un'erogazione regressiva degli aiuti finanziari, trattandosi di istituzioni che svolgono un compito permanente.

Anche per il sostegno di forme di trasmissione della formazione svizzera al di fuori delle scuole svizzere all'estero (art. 14) sono previsti sussidi forfettari, generalmente limitati da uno a tre anni e subordinati a proprie prestazioni finanziarie commisurate.

I criteri per la concessione dei sussidi tengono conto delle modalità e della portata dell'offerta formativa svizzera e della relativa domanda da parte di allievi svizzeri e stranieri.

5.6

Delega di competenze legislative

La legge contiene delle norme di delega per l'emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza nella misura in cui il nostro Consiglio, in qualità di istanza competente a emanare ordinanze, può promulgare ordinanze entro i limiti stabiliti dalla legge.

Questa delega è necessaria poiché riguarda disposizioni troppo concrete per essere iscritte nella legge. Per questo nel disegno di legge si è rinunciato volutamente a indicare cifre o percentuali minime.

È prevista la delega di competenze legislative al Consiglio federale nei seguenti ambiti: ­

identità visiva uniforme delle scuole svizzere (art. 7 cpv. 3);

­

rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti degli istituti di previdenza svizzeri, segnatamente la competenza di redigere, concludere e modificare il contratto di affiliazione con PUBLICA (art. 8 cpv. 4);

­

definizione delle basi di commisurazione e delle aliquote di sussidio per gli aiuti finanziari alle scuole svizzere all'estero (art. 10 cpv. 5);

­

definizione della commisurazione dei sussidi e della presentazione delle richieste per il sostegno da parte della Confederazione secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettere a-c (art. 15 cpv. 2).

4544

Elenco delle abbreviazioni AJAS CDPE CFSE CIP-S CISE Cost.

CSEC-S DFAE DFI LAVS Legge su PUBLICA LFPr LISE LSu OFPr OILC OISE Pro Helvetia PUBLICA SEFRI UFC UFCL

Associazione per il promovimento dell'istruzione di giovani Svizzere e Svizzeri all'estero Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Commissione per la trasmissione della formazione svizzera all'estero Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero Costituzione federale (RS 101) Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'interno Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) Legge federale del 9 ottobre 1987 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (RS 418.0) Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1) Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101) Ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21) Ordinanza del 29 giugno 1988 sull'istruzione degli Svizzeri all'estero (RS 418.01).

Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia Cassa pensioni della Confederazione Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Ufficio federale della cultura Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

4545

Allegato 1

Sussidi erogati alle scuole svizzere all'estero riconosciute (anno scolastico 2010/11 e 2011) Scuole

Totale allievi

Accra 1 Bangkok Barcellona Bergamo Bogotá Catania Lima Madrid Milano, Como2 Messico con filiali3 Roma Santiago San Paolo, Curitiba4 Singapore

75 222 640 169 787 65 717 558 417 889 521 634 1 249 287

7 56 160 37 180 22 214 113 135 175 154 174 176 167

59 100 666 150 1 777 900 360 000 1 946 500 218 400 1 857 400 1 361 400 1 468 500 1 817 500 1 852 700 1 950 300 1 828 300 1 553 600

Totale

7 230

1 770

18 717 750

1

2 3 4

Allievi svizzeri

Sussidio federale (in CHF)

A causa della riduzione della comunità di svizzeri all'estero e del corrispondente calo della quota di allievi svizzeri, alla fine dell'anno scolastico 2011/12, la scuola svizzera di Accra ha rinunciato a un ulteriore riconoscimento. La scuola continua comunque a esistere come German Swiss International School e dall'anno scolastico 2012/13 è sostenuta in virtù dell'articolo 10 LISE.

La sede di Como è una filiale della scuola svizzera di Milano.

La scuola svizzera di Città del Messico ha filiali a Cuernavaca e Querétaro.

La sede di Curitiba è una filiale della scuola svizzera di San Paolo.

Nell'anno scolastico 2011/12 e 2012 le scuole svizzere all'estero sono state frequentate da 7 230 allievi, di cui 1 770 ­ ossia un quarto ­ di nazionalità svizzera.

4546

Allegato 2

Sussidi federali erogati per la formazione al di fuori delle scuole svizzere all'estero (anno scolastico 2010/11 e 2012) CHF

Allievi svizzeri

240 000.­ 130 000.­ 92 000.­ 186 000.­ 17 000.­ 113 000.­ 50 000.­ 23 000.­ 39 000.­ 30 000.­

83 25 19 60 24 24 24 19 25 32

80 000.­

30

50 000.­ 32 000.­ 120 000.­ 30 000.­

38 14 33 32

40 000.­ 9 000.­ 2 500.­ 17 000.­

12 20 15 v. sopra

4 000.­

v. sopra

1. Docenti svizzeri (14) in scuole tedesche Hong Kong (2 docenti) Tokio New York Quito (4 docenti) Il Cairo Londra Osorno (Cile) Nairobi Parigi San José 2. Docente svizzero in una scuola francese Hong Kong 3. Docenti svizzeri in scuole internazionali Ruiz de Montoya (scuola professionale svizzero-argentina) Atlanta Rio de Janeiro (scuola svizzera, 2 docenti) Menlo Park San Francisco 4. Corsi di lingua e cultura Montreal San Jerónimo (Argentina) La Paz (Bolivia) Ruiz de Montoya 5. Materiale didattico Ruiz de Montoya

4547

CHF

Allievi svizzeri

200 000.­

ca. 1 000*

1 504 500.­

ca. 1 500

6. Sussidio d'esercizio a favore dell'Associazione per il promovimento dell'istruzione di giovani Svizzere e Svizzeri all'estero (AJAS), Berna Totale *

Ogni anno, 600­900 giovani svizzeri residenti all'estero che desiderano proseguire la propria formazione in Svizzera beneficiano delle prestazioni dell'AJAS. Se si tiene conto anche dei giovani svizzeri residenti all'estero che vengono assistiti in Svizzera (tra cui anche ca. 120 borsisti) il numero delle persone sostenute da AJAS supera il migliaio.

Insieme agli altri 450­500 giovani sostenuti conformemente all'articolo 10 LISE, in tutto sono circa 1 500 i giovani svizzeri residenti all'estero che beneficiano di tali aiuti, per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di franchi.

4548