Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» depositata il 1° aprile 20102; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 20113, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 1° aprile 2010 «Sì alla medicina di famiglia» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 118c4 (nuovo)

Medicina di famiglia

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione disponga di un'assistenza medica sufficiente, pluridisciplinare, accessibile a tutti e di elevata qualità da parte di medici specialisti della medicina di famiglia.

1

La Confederazione e i Cantoni salvaguardano e promuovono la medicina di famiglia quale elemento essenziale delle cure di base e, di regola, quale prima risorsa per la cura di malattie e infortuni, nonché per questioni riguardanti l'educazione alla salute e la prevenzione delle malattie.

2

Essi perseguono una ripartizione regionale equilibrata, creano condizioni favorevoli all'esercizio della medicina di famiglia e promuovono la collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni e istituzioni del settore sanitario e sociale.

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2010 2581 FF 2011 6713 L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale articolo 118b. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (medicina complementare) e 118b (ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulla medicina di famiglia viene assegnato il numero 118c.

2011-2351

6297

Iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia». DF

4

La Confederazione emana prescrizioni concernenti: a.

la formazione universitaria, il perfezionamento professionale dei medici specialisti e la ricerca clinica nell'ambito della medicina di famiglia;

b.

l'accesso assicurato alla professione e l'agevolazione dell'esercizio della professione;

c.

l'estensione e l'adeguata remunerazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e preventive della medicina di famiglia;

d.

il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari attività volte alla consulenza e al coordinamento per i pazienti;

e.

le semplificazioni amministrative e forme moderne di esercizio della professione.

Nella sua politica della sanità, la Confederazione tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dei Comuni, nonché dell'economia nell'ambito della medicina di famiglia.

Essa li sostiene nelle loro iniziative a favore di un impiego economico dei mezzi e della garanzia della qualità delle prestazioni.

5

Art. 2 Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del 19 settembre 2013 concernente le cure mediche di base), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

1

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

2

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

6298