ad 12.462 Iniziativa parlamentare Numero dei posti di giudice presso il Tribunale penale federale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 2013 Parere del Consiglio federale del 10 aprile 2013

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 2013 concernente l'iniziativa parlamentare «Numero dei posti di giudice presso il Tribunale penale federale».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 aprile 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere 1

Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 41 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), il Tribunale penale federale (TPF) si compone di 15­35 giudici ordinari e l'effettivo è integrato con giudici non di carriera, il cui numero è al massimo pari alla metà di quello dei giudici ordinari. L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici in un'ordinanza. In virtù dell'articolo 46 capoverso 3 LOAP, l'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza anche il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Nel 2003, al momento della prima elezione dei giudici al TPF, l'Assemblea federale ha rinunciato a emanare un'ordinanza sul numero di giudici, soprattutto perché allora il numero minimo legale dei posti di giudice non era raggiunto. Attualmente il TPF è composto da 15,5 posti di giudice ordinario, ma manca ancora un'ordinanza sul numero di giudici presso il TPF. Del resto, finora al TPF non è stato eletto alcun giudice non di carriera.

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Progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

Con la sua iniziativa parlamentare, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) propone di adottare due ordinanze: la prima prevede un numero massimo di posti di giudice ordinario, corrispondente agli attuali 16 posti, e fissa a tre il numero massimo di giudici non di carriera; la seconda disciplina la retribuzione dei giudici non di carriera, soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli omologhi giudici del Tribunale federale e del Tribunale federale dei brevetti.

Questa proposta della CAG-S fa seguito alla richiesta presentata dal TPF alle Commissioni degli affari giuridici delle Camere federali il 17 aprile 2012 e sostenuta dal Tribunale federale con lettera del 23 aprile 2012. Il TPF chiedeva che l'Assemblea federale, mediante ordinanza, sancisse le basi legali necessarie per eleggere i giudici non di carriera al TPF.

Il TPF, infatti, ha un problema di effettivi per quanto riguarda i giudici italofoni, a causa delle norme sulla ricusazione; i giudici che hanno emanato una decisione in sede di ricorso non possono infatti più decidere sulla stessa causa all'interno della Corte penale (art. 21 cpv. 3 e 56 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007 [CPP; RS 312.0]).

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale constata che il numero massimo di 16 posti di giudice ordinario proposto dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati corrisponde all'attuale numero (arrotondato) di posti di giudice ordinario presso il TPF.

Constata peraltro che la creazione, mediante ordinanza, delle basi legali necessarie per l'elezione di massimo tre giudici non di carriera non ha l'obiettivo di aumentare 2516

le capacità del TPF, ma di garantire il buon funzionamento del Tribunale quando alcuni dei suoi giudici devono ricusarsi. Il Consiglio federale è cosciente del fatto che le norme sulla ricusazione possono porre problemi per quanto riguarda i giudici italofoni. Nel suo messaggio concernente la LOAP aveva del resto giustificato la possibilità di impiegare giudici non di carriera, perché a volte il TPF riscontra difficoltà nella composizione dei collegi giudicanti, in particolare per quanto riguarda le lingue di lavoro dei giudici (Messaggio del 10 set. 2008 concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 7093, in particolare pag. 7132).

In linea di massima, il Consiglio federale è d'accordo con i due progetti di ordinanza della CAG-S. Si chiede tuttavia se il fatto di fissare un numero massimo anziché un numero specifico di giudici sia davvero conforme alla volontà del legislatore.

L'articolo 41 capoverso 3 LOAP, infatti, prevede espressamente che l'Assemblea federale stabilisca il numero di giudici in un'ordinanza, ossia in un atto normativo.

La delega alla Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale non è prevista per legge. Il riferimento a un numero massimo di giudici andrebbe pertanto eliminato dall'articolo 1 lettere a e b del progetto di ordinanza sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale. Il Consiglio federale, tuttavia, rinuncia ad avanzare una proposta in tal senso.

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