Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 23 maggio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2008, del 30 giugno 2009, del 18 maggio 2010, del 23 agosto 2011 e del 6 dicembre 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata con effetto sino al 31 dicembre 20142.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 4

Salario

III Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

23 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2003 4473, 2006 6205, 2008 5258, 2009 4475, 2010 3651, 2011 5939, 2012 8583 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna

2013-1291

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

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