Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 2014­2020 del 10 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10 capoverso 1 e 16h della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20133, decreta: Art. 1 Per gli anni 2014­2020 è stanziato un credito complessivo di 4389,3 milioni di franchi per finanziare la partecipazione della Svizzera:

1

2

a.

al programma quadro dell'Unione europea (UE) di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;

b.

al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica («programma Euratom») 2014­2018 e alla sua possibile continuazione negli anni 2019­2020;

c.

al progetto ITER, connesso al programma Euratom.

Il credito complessivo comprende i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

a.

contributo obbligatorio per la partecipazione a Orizzonte 2020, inclusi Euratom e ITER

b.

contributo per le misure di accompagnamento nazionali

109,0

c.

riserva per aumenti del contributo di cui alla lettera a dovuti a fluttuazioni del tasso di cambio e del rapporto del PIL, nonché ad aumenti di bilancio da parte dell'UE

325,0

Totale

1 2 3

3955,3

4389,3

RS 101 RS 420.1 FF 2013 1687

2013-0044

6759

Finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 2014­2020. DF

Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno per il contributo obbligatorio e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento nazionali.

3

4 Il sistema di controlling che misura il rapporto costi-efficacia e gli effetti positivi concreti della partecipazione svizzera ai diversi programmi e progetti è mantenuto.

Art. 2 Qualora le disposizioni finanziarie dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE siano applicabili soltanto dopo il 1° gennaio 2014, sino all'applicabilità dell'Accordo i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti.

Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 10 giugno 2013

Consiglio degli Stati, 10 settembre 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

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