Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 20142020 del 10 settembre 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10 capoverso 1 e 16h della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20133, decreta: Art. 1 Per gli anni 20142020 è stanziato un credito complessivo di 4389,3 milioni di franchi per finanziare la partecipazione della Svizzera:
1
2
a.
al programma quadro dell'Unione europea (UE) di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
b.
al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica («programma Euratom») 20142018 e alla sua possibile continuazione negli anni 20192020;
c.
al progetto ITER, connesso al programma Euratom.
Il credito complessivo comprende i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
contributo obbligatorio per la partecipazione a Orizzonte 2020, inclusi Euratom e ITER
b.
contributo per le misure di accompagnamento nazionali
109,0
c.
riserva per aumenti del contributo di cui alla lettera a dovuti a fluttuazioni del tasso di cambio e del rapporto del PIL, nonché ad aumenti di bilancio da parte dell'UE
325,0
Totale
1 2 3
3955,3
4389,3
RS 101 RS 420.1 FF 2013 1687
2013-0044
6759
Finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 20142020. DF
Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno per il contributo obbligatorio e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento nazionali.
3
4 Il sistema di controlling che misura il rapporto costi-efficacia e gli effetti positivi concreti della partecipazione svizzera ai diversi programmi e progetti è mantenuto.
Art. 2 Qualora le disposizioni finanziarie dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE siano applicabili soltanto dopo il 1° gennaio 2014, sino all'applicabilità dell'Accordo i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti.
Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 10 giugno 2013
Consiglio degli Stati, 10 settembre 2013
La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol
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