Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Disegno

(LPPC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20131, decreta: I La legge del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue: Art. 15 cpv. 5 (nuovo) Essi sono prosciolti d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile al compimento del 65° anno di età.

5

Art. 16 cpv. 2 (nuovo) 2

Non sono reclutate le persone soggette all'obbligo di leva che: a.

a causa di una sentenza penale secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 risultano intollerabili per l'esercito;

b.

non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici nella misura in cui presentano comportamenti che lasciano presagire un potenziale di violenza.

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 3: Chiamata e controlli Art. 27 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Gli interventi per lavori di ripristino devono essere conclusi entro tre anni dal verificarsi dell'evento. I militi della protezione civile possono essere chiamati in servizio per svolgere lavori di ripristino per al massimo 21 giorni all'anno. In casi eccezionali è possibile prolungare il termine e il limite temporale massimo. Il Consiglio federale stabilisce i criteri.

1 2 3

FF 2013 1801 RS 520.1 RS 510.10

2012-0526

1835

Protezione della popolazione e sulla protezione civile. LF

Art. 27a cpv. 4 e 5 (nuovo) Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione per interventi di pubblica utilità.

4

5

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata per interventi di pubblica utilità.

Art. 28

Controlli

1

I Cantoni svolgono i controlli relativi ai militi di protezione civile.

2

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) vigila:

3

a.

sul rispetto dei limiti temporali massimi statuiti negli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33­36 nonché del termine statuito nell'articolo 27 capoverso 2bis;

b.

sulla compatibilità con lo scopo e i compiti della protezione civile dei lavori di ripristino secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b che non sono conclusi entro tre mesi dall'insorgere dell'evento e degli interventi di pubblica utilità secondo l'articolo 27a capoverso 1 lettera b.

I Cantoni informano preventivamente l'UFPP in merito: a.

ai lavori di ripristino che non sono conclusi entro tre mesi dall'insorgere dell'evento;

b.

agli interventi di pubblica utilità.

Se i limiti temporali massimi statuiti negli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33­36 sono superati, l'UFPP ingiunge al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi in questione e informa l'Ufficio centrale di compensazione.

4

5 Se il termine statuito nell'articolo 27 capoverso 2bis non è rispettato, l'UFPP ingiunge al Cantone interessato di non effettuare i lavori di ripristino.

Se i lavori di ripristino o l'intervento di pubblica utilità non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP ingiunge al Cantone interessato di non effettuare i lavori o l'intervento in questione o di effettuare le modifiche necessarie.

6

Il Consiglio federale disciplina la procedura di vigilanza. Esso stabilisce in particolare entro quando deve essere trasmessa all'UFPP l'informazione secondo il capoverso 3 ed emessa un'eventuale ingiunzione dell'UFPP secondo i capoversi 4­6.

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Art. 33

Istruzione di base

Entro la fine dell'anno in cui compiono 26 anni, i militi di protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono un'istruzione di base di 10­19 giorni. I militi cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamati a seguire un'istruzione complementare di 5 giorni al massimo.

1

I militi di protezione civile incorporati nel personale di riserva senza istruzione di base possono essere chiamati a seguire tale istruzione entro la fine dell'anno in cui compiono 30 anni.

2

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Protezione della popolazione e sulla protezione civile. LF

Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Esse assolvono l'istruzione di base al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 30 anni.

3

Le persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile assolvono l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Il Cantone competente decide se le persone che dispongono già di un'istruzione equivalente devono assolvere l'istruzione di base.

4

Art. 34

Istruzione dei quadri

I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 15­24 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 10­12 giorni e dai Cantoni per 5­12 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

1

I militi cui si prevede di affidare un'altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 5­12 giorni.

2

Art. 35

Perfezionamento

I militi con funzioni di quadro o di specialista e i militi che sono stati attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d'impianto possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 12 giorni su un periodo di 4 anni.

1

Nell'ambito del loro perfezionamento secondo il capoverso 1, i militi ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 possono essere chiamati dai Cantoni per un massimo di 5 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

2

Art. 36 cpv. 2 e 3 I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 19 giorni di corso.

2

I militi che assumono altre funzioni di quadro o di specialista e i militi che sono stati attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d'impianto possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 12 giorni di corso.

3

Art. 38 cpv. 2 L'UFPP disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e ai corsi di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.

2

Art. 66b

Ricorso contro decisioni cantonali in ultima istanza

Nelle controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

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Protezione della popolazione e sulla protezione civile. LF

2 Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano senza indugio e gratuitamente al DDPS le loro decisioni.

Art. 72 cpv. 1ter (nuovo) e 5 Per vigilare sul rispetto dei limiti temporali massimi statuiti negli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33­36, l'UFPP tratta i dati d'impiego dei militi di protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell'esercito.

1ter

5

Concerne soltanto il testo tedesco.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d'informazione militari Art. 13 lett. k (nuova) Il PISA serve all'adempimento dei compiti seguenti: k.

impedimento degli abusi in materia d'indennità per perdita di guadagno, segnatamente tramite il controllo dei limiti temporali massimi secondo gli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33­36 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 20025.

Art. 14 cpv. 2 lett. bbis (nuova) Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

2

bbis. dati sui servizi di protezione civile prestati; Art. 16 cpv. 1 lett. h (nuova), cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2 frase introduttiva Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

1

h.

all'Ufficio centrale di compensazione per impedire abusi in materia di indennità per perdita di guadagno;

1bis L'Ufficio centrale di compensazione può comunicare i dati secondo il capoverso 1 lettera h alle rispettive casse di compensazione AVS competenti.

2

4 5

Concerne soltanto il testo tedesco.

RS 510.91 RS 520.1

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Protezione della popolazione e sulla protezione civile. LF

2. Legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 19526 Art. 1a cpv. 1, 3 e 4bis (nuovo) Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio per il quale percepiscono il soldo. Fanno eccezione gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni:

1

a.

il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;

b.

che prestano servizio militare a titolo volontario; oppure

c.

che prestano servizio nell'amministrazione militare.

Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale percepiscono il soldo conformemente all'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20027 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È fatta eccezione per il personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità secondo l'articolo 27a LPPC.

3

4bis Il diritto a un'indennità si estingue con la percezione di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi con il raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 11 cpv. 1, primo periodo Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS9. ...

1

Art. 20a (nuovo)

Responsabilità

I Cantoni sono responsabili dei danni sorti o causati all'assicurazione di perdita di guadagno:

1

a.

per il mancato rispetto delle prescrizioni nella chiamata ad interventi della protezione civile secondo gli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33­36 LPPC10;

b.

per il mancato rispetto delle prescrizioni nell'autorizzazione di interventi di pubblica utilità secondo l'articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC;

c.

illecitamente dai contabili delle organizzazioni di protezione civile.

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive un anno dopo che l'Ufficio delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi dieci anni dopo

2

6 7 8 9 10

RS 834.1 RS 520.1 RS 831.10 SR 831.10 RS 520.1

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Protezione della popolazione e sulla protezione civile. LF

il verificarsi del danno. Qualora la richiesta di risarcimento dei danni sia riconducibile a un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale. La procedura si basa sulla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.

3

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 172.021

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