Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare federale «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare» (Iniziativa per l'abbandono del nucleare) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)», depositata il 16 novembre 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20133, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 16 novembre 2012 «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 90

Energia nucleare

L'esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato.

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La legislazione d'esecuzione si fonda sull'articolo 89 capoversi 2 e 3; attribuisce particolare importanza alle misure di risparmio energetico, a un'utilizzazione efficiente dell'energia e alla produzione di energie rinnovabili.

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1 2 3

RS 101 FF 2013 551 FF 2013 6489

2013-1977

6731

Iniziativa popolare federale «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 94 9. Disposizione transitoria dell'art. 90 (Energia nucleare) Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue:

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a.

la centrale di Beznau 1: un anno dopo l'accettazione dell'articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni;

b.

le centrali di Mühleberg, Beznau 2, Gösgen e Leibstadt: 45 anni dopo la loro messa in esercizio.

È fatta salva la messa fuori esercizio anticipata al fine di preservare la sicurezza nucleare.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettare l'iniziativa.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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