Decisione generale concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto del 9 agosto 2013

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 52 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali (OPV), decide: 1. Proibizioni concernenti Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, in seguito «organismo specificato», non deve essere introdotto o diffuso in Svizzera.

2. Importazione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl. originari di Stati terzi Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl., in seguito «vegetali specificati», originari di Paesi terzi diversi dal Principato del Liechtenstein e dagli Stati membri dell'Unione europea, in seguito «Stati terzi», possono essere introdotti in Svizzera solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato 1.

3. Circolazione dei vegetali specificati I vegetali specificati possono circolare all'interno della Svizzera solo se rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 2.

4. Ispezioni e notifica obbligatoria dell'organismo specificato I Cantoni effettuano ispezioni annuali ufficiali per riscontrare l'eventuale presenza, sul loro territorio, dell'organismo specificato nei vegetali specificati e notificano i risultati di tali ispezioni al Servizio fitosanitario federale entro il 31 dicembre di ogni anno.

1

Se l'organismo specificato è rinvenuto o si sospetta che sia presente in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, è data immediatamente notifica al servizio fitosanitario cantonale.

2

5. Durata di validità La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

1

RS 916.20

2013-1823

5689

6. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale è tolto l'effetto sospensivo.

7. Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

20 agosto 2013

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

5690

Allegato 1 (art. 2)

Sezione I Prescrizioni specifiche per l'importazione dei vegetali specificati originari di Stati terzi 1. I vegetali specificati originari di Stati terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario (in seguito «certificato»), come previsto dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a OPV.

2. Il certificato riporta alla voce «Dichiarazione supplementare» l'informazione che una delle seguenti esigenze è soddisfatta:

2 3

a.

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un Paese notoriamente indenne dall'organismo specificato;

b.

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne dall'organismo specificato, definita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (in seguito «NPPO») del Paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 (in seguito «ISPM 4») della FAO2;

c.

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenne dall'organismo specificato, definito dall'NPPO in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 10 (in seguito «ISPM 10») della FAO3, segnatamente: ­ che i vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato, ­ che i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati esenti dall'organismo specificato, ­ che il luogo o il sito di produzione in questione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 m, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti;

ISPM N. 4: Requirements for the establishment of pest free areas, FAO. www.ippc.int > CoreActivities > Adopted Standards.

ISPM N. 10: Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms, FAO www.ippc.int > CoreActivities > Adopted Standards.

5691

d.

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne dall'organismo specificato, definito dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10, segnatamente: ­ che il luogo di produzione e la zona che lo circonda con un raggio di 4500 m sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali, campionamento e prove due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione, ­ che le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove non hanno consentito di rilevare la presenza dell'organismo specificato.

3. Laddove il certificato contiene le informazioni di cui al punto 2 lettera c o d, alla voce «Dichiarazione supplementare» è riportata altresì l'informazione che una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a.

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2 lettera a, b o c;

b.

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall'organismo specificato;

c.

i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 per cento.

4. Laddove il certificato contiene l'informazione di cui al punto 2 lettera a, alla voce «Luogo di origine» è riportato il nome della zona indenne da organismi nocivi.

Sezione II Controllo all'importazione dei vegetali specificati originari di Stati terzi 1. A meno che non emerga dal certificato fitosanitario o da qualsiasi altro documento, come lettere di vettura o bollette di transito, o dal documento fitosanitario di circolazione conformemente all'articolo 9 capoverso 1 OPV che i vegetali specificati originari di Stati terzi hanno subito un'ispezione fitosanitaria completa in uno Stato membro dell'UE, tali vegetali, al momento del loro ingresso in Svizzera, sono sottoposti a un'ispezione fitosanitaria e, ove previsto, sono sottoposti a test per rilevare la presenza dell'organismo specificato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 OPV e, se del caso, all'articolo 18 OPV.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 OPV sono applicabili ai vegetali specificati originari di Stati terzi che giungono in Svizzera per via aerea e non proseguono a destinazione di uno Stato membro dell'UE per via aerea.

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Allegato 2 (art. 3)

Prescrizioni per la circolazione dei vegetali specificati 1. I vegetali specificati possono circolare soltanto se adempiono le esigenze stabilite al punto 2 e: a.

sono accompagnati da un passaporto fitosanitario svizzero redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 OPV; o

b.

sono accompagnati da un passaporto fitosanitario dell'UE redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della Direttiva 92/105/CEE4.

2. I vegetali specificati soddisfano una delle seguenti condizioni:

4

5

a.

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE notoriamente indenne dall'organismo specificato;

b.

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta riconosciuta per quanto riguarda l'organismo specificato in conformità all'articolo 2 paragrafo 1 lettera h della Direttiva 2000/29/CE5;

c.

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne dall'organismo specificato, definita dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro dell'UE conformemente alla ISPM 4;

d.

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenne dall'organismo specificato, definito dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro dell'UE conformemente alla ISPM 10, segnatamente ­ che i vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato, e ­ che i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati esenti dall'organismo specificato;

e.

i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne dall'organismo specificato, definito dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM 10, segnatamente ­ che i vegetali specificati del luogo di produzione e quelli situati nella zona che lo circonda con un raggio di 500 m, in seguito «zona circostante», sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali, campionamento e prove due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sinDirettiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

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­

tomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima della circolazione e che le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove non hanno consentito di rilevare la presenza dell'organismo specificato; che nella zona avente un raggio di 4 km che circonda la zona circostante, nella quale sono state effettuate ispezioni ufficiali, campionamento e prove due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima della circolazione, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l'organismo specificato è stato riscontrato nei vegetali specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei vegetali specificati infetti e di tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m.

3. Laddove sono adempiute le esigenze di cui al punto 2 lettera d o e, è soddisfatta altresì una delle condizioni seguenti: a.

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2 lettera a, b, c o d;

b.

i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall'organismo specificato;

c.

i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore a 0,1 per cento.

4. I vegetali specificati originari di Stati terzi conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1 possono circolare soltanto se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.

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