Codice penale svizzero e Codice penale militare

Disegno

(Attuazione dell'art. 121 cpv. 3­6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20131, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2 Art. 66a (nuovo) 1a. Espulsione dal territorio svizzero.

a. Condizioni

1 2

Il giudice espelle dal territorio svizzero per una durata di 515 anni lo straniero condannato a una pena per uno dei seguenti crimini o delitti:

1

a.

omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), rapina (art. 140), tratta di esseri umani (art. 182), violenza carnale (art. 190) o un altro crimine contro la vita e l'integrità della persona, il patrimonio, la libertà personale o l'integrità sessuale, oppure un crimine di comune pericolo, a condizione che per questi crimini sia comminata una pena detentiva minima di uno o più anni o una pena detentiva massima di dieci o più anni;

b.

furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);

c.

truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);

FF 2013 5163 RS 311.0

2013-0153

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

d.

truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1, 2 e 4 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena massima di uno o più anni;

e.

un'infrazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti.

Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, infligge una pena non superiore a una pena detentiva di sei mesi, a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o a 720 ore di lavoro di pubblica utilità, può espellere lo straniero dal territorio svizzero soltanto se l'interesse pubblico all'espulsione prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.

2

Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, infligge una pena detentiva superiore a sei mesi o una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, può eccezionalmente rinunciare all'espulsione dal territorio svizzero se questa non è ragionevolmente esigibile perché violerebbe in modo grave i diritti personali dello straniero garantiti dal diritto internazionale dei diritti dell'uomo.

3

Se nello stesso procedimento infligge allo straniero una pena per più reati, il giudice stabilisce la parte della pena che riguarda i reati di cui al capoverso 1. Questa parte della pena è determinante per decidere se occorre eseguire un esame secondo i capoversi 2 o 3. Nell'ambito di tale esame il giudice tiene conto di tutti i reati contenuti nella sentenza.

4

Art. 66b (nuovo) b. Recidiva

Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell'espulsione dal territorio svizzero secondo l'articolo 66a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero è condannata a una nuova espulsione della durata di 20 anni.

c. Momento dell'esecuzione

1

Art. 66c (nuovo) L'espulsione dal territorio svizzero è esecutiva dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Prima dell'espulsione dal territorio svizzero devono essere eseguite le pene o le parti di pena senza condizionale, come pure le misure privative della libertà.

2

3 4

RS 313.0 RS 812.121

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

L'espulsione è eseguita appena il condannato è liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura oppure appena la misura privativa della libertà è soppressa, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura privativa della libertà.

3

Se la persona nei confronti della quale è stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero è trasferita nel suo Paese d'origine per l'esecuzione della pena o della misura, l'espulsione è considerata eseguita al momento del trasferimento.

4

La durata dell'espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera.

5

Art. 66d (nuovo) d. Sospensione dell'esecuzione

L'autorità competente sospende l'esecuzione dell'espulsione dal territorio svizzero se l'interessato:

1

a.

è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all'espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifugiati che, conformemente all'articolo 5 capoverso 2 della legge 26 giugno 19985 sull'asilo, non possono far valere il divieto di respingimento;

b.

rischia la tortura o un altro genere di trattamento o pena crudele o inumano.

L'autorità competente verifica periodicamente se le condizioni della sospensione permangono.

2

Art. 105 cpv. 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione dal territorio svizzero (art. 66a66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102 e 102a) non sono applicabili alle contravvenzioni.

1

Art. 148a (nuovo) 1 Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti Ottenimento illecito di prestazioni di un'assicu- o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l'errore, ottenenrazione sociale o do in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un'assicurazione sociadell'aiuto sociale

le o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

5

RS 142.31

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

2

Nei casi poco gravi la pena è la multa.

Art. 367 cpv. 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies e 2septies (nuovo) 2ter Le autorità di cui ai capoversi 2 lettere c­l e 2septies possono consultare le sentenze che contengono l'espulsione dal territorio svizzero soltanto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 determina la durata del diritto di consultazione.

2quater

Cpv. 2ter vigente

Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2quater che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.

2quinquies

2sexies La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quinquies possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.

2septies

Cpv. 2sexies vigente

Art. 369 cpv. 5bis (nuovo) 5bis Le sentenze che contengono l'espulsione dal territorio svizzero rimangono iscritte nel casellario giudiziale sino alla morte dell'interessato. Se l'interessato non dimora in Svizzera, la sentenza è cancellata dal casellario giudiziale al più tardi 100 anni dopo la sua nascita.

Se acquisisce la cittadinanza svizzera, otto anni dopo la naturalizzazione l'interessato può presentare una domanda di cancellazione della sentenza secondo i termini di cui ai capoversi 15.

Art. 371 cpv. 3, 4, 4bis (nuovo) e 5 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 15 e 6.

3

Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 15 e 6.

4

4bis Le sentenze che contengono l'espulsione dal territorio svizzero figurano nell'estratto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nei capoversi 3 o 4 determina la durata durante la quale la misura figura nell'estratto.

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Scaduto il termine di cui ai capoversi 3, 4 e 4bis, la sentenza è riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.

5

2. Codice penale militare del 13 giugno 19276 Art. 49a (nuovo) 1a. Espulsione dal territorio svizzero a. Condizioni

Il giudice espelle dal territorio svizzero per una durata 5­15 anni lo straniero condannato a una pena per uno dei seguenti crimini o delitti:

1

a.

omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), rapina (art. 132), violenza carnale (art. 154) o un altro crimine contro la vita e l'integrità della persona, il patrimonio, la libertà personale o l'integrità sessuale, oppure un crimine di comune pericolo, a condizione che per questi crimini sia comminata una pena detentiva minima di uno o più anni o una pena detentiva massima di dieci o più anni;

b.

furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152).

Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, infligge una pena non superiore a una pena detentiva di 6 mesi, a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o a 720 ore di lavoro di pubblica utilità, può espellere lo straniero dal territorio svizzero soltanto se l'interesse pubblico all'espulsione prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera.

2

Il giudice che, per un reato di cui al capoverso 1, infligge una pena detentiva superiore a sei mesi o una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, può eccezionalmente rinunciare all'espulsione dal territorio svizzero se questa non è ragionevolmente esigibile perché violerebbe in modo grave i diritti personali dello straniero garantiti dal diritto internazionale dei diritti dell'uomo.

3

Se nello stesso procedimento infligge allo straniero una pena per più reati, il giudice stabilisce la parte della pena che riguarda i reati di cui al capoverso 1. Questa parte della pena è determinante per decidere se occorre eseguire un esame secondo i capoversi 2 o 3. Nell'ambito di tale esame il giudice tiene conto di tutti i reati contenuti nella sentenza.

4

6

RS 321.0

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Art. 49b (nuovo) b. Recidiva

Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell'espulsione dal territorio svizzero secondo l'articolo 49a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero è condannata a una nuova espulsione della durata di 20 anni.

Art. 49c (nuovo)

c. Esecuzione

L'esecuzione è retta dagli articoli 66c e 66d del Codice penale7.

Art. 60b cpv. 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37), sull'espulsione dal territorio svizzero (art. 49a-49c) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravvenzioni.

1

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7

RS 311.0

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 120c capoversi 1 e 2 l'espressione «del Codice penale» è sostituita con «CP».

Art. 5 cpv. 1 lett. d 1

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: d.

non deve essere oggetto di una misura di respingimento o di un'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale9 (CP) o dell'articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (CPM).

Art. 59 cpv. 3 Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure è stato condannato con sentenza passata in giudicato all'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP o dell'articolo 49a CPM.

3

Art. 61 cpv. 1 lett. e 1

Un permesso decade: e.

con il passaggio in giudicato dell'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP11 o dell'articolo 49a CPM12.

Art. 62 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 (nuovo) L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

1

8 9 10 11 12

RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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b.

lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP13;

È inammissibile revocare un permesso adducendo unicamente che è stato commesso un reato di cui all'articolo 66a CP o all'articolo 49a CPM14 per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena ma ha rinunciato all'espulsione dal territorio svizzero.

2

Art. 63 cpv. 3 (nuovo) È inammissibile revocare un permesso adducendo unicamente che è stato commesso un reato di cui all'articolo 66a CP15 o all'articolo 49a CPM16 per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena ma ha rinunciato all'espulsione dal territorio svizzero.

3

Art. 71, frase introduttiva Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione, dell'allontanamento o dell'espulsione oppure dell'esecuzione dell'espulsione di stranieri dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP17 o dell'articolo 49a CPM18, in particolare: Art. 75 cpv. 1, frase introduttiva e lettera a Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP19 o dell'articolo 49a CPM20, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

1

a.

13 14 15 16 17 18 19 20

nella procedura d'asilo o d'allontanamento oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP o dell'articolo 49a CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità;

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4 Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d'allontanamento o d'espulsione oppure è stata pronunciata l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP21 o dell'articolo 49a CPM22, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

1

I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP o dell'articolo 49a CPM sono intrapresi senza indugio.

4

Art. 78 cpv. 1 Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione passata in giudicato d'allontanamento, d'espulsione o d'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP23 o dell'articolo 49a CPM24, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

1

Art. 83 cpv. 7 lett. a e cpv. 9 (nuovo) L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

7

a.

è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59­61 o 64 CP25;

L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato di un'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP o dell'articolo 49a CPM26.

9

Art. 86 cpv. 1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80­84 LAsi27 concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a 1

21 22 23 24 25 26 27

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31

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CP28 o dell'articolo 49a CPM29 si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

2. Legge sull'asilo del 26 giugno 199830 Sostituzione di un'espressione Nell'articolo 115, frase introduttiva, l'espressione «Codice penale» è sostituita con «CP».

Art. 37 cpv. 4 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione oppure se nei suoi confronti è stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale31 (CP) o dell'articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 192732 (CPM), l'Ufficio federale decide con particolare celerità.

4

Art. 53

Indegnità

Non è concesso asilo al rifugiato: a.

che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili;

b.

che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; oppure

c.

nei confronti del quale sia stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP33 o dell'art. 49a CPM34.

Art. 59

Effetti

Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 195135 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 64 cpv. 1 lett. d ed e 1

L'asilo in Svizzera ha termine se: d.

28 29 30 31 32 33 34 35

è stata eseguita l'espulsione;

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 0.142.30

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e.

è passata in giudicato l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP36 o dell'articolo 49a CPM37.

Art. 73 La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione: a.

adempie la fattispecie dell'articolo 53;

b.

ha attentato all'ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gravemente; o

c.

è oggetto di una decisione d'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP38 o dell'articolo 49a CPM39 passata in giudicato.

Art. 79 La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: a.

trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese;

b.

rinuncia alla protezione provvisoria;

c.

ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStr40; o

d.

è oggetto di una decisione d'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP41 o dell'articolo 49a CPM42 passata in giudicato.

Art. 109 cpv. 5 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione o se nei suoi confronti è stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP43 o dell'articolo 49a CPM44, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.

5

3. Legge sull'asilo nella versione del 14 dicembre 201245 Art. 88 cpv. 3 3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0 FF 2012 8515

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in giudicato, l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a CP46 o dell'articolo 49a CPM47, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.

4. Legge del 19 marzo 201048 sull'organizzazione delle autorità penali Art. 74 cpv. 1 lett. gbis (nuova) I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:

1

gbis. espulsioni dal territorio svizzero;

5. Codice di procedura penale49 Art. 130 lett. b L'imputato deve essere difeso se: b.

rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l'espulsione dal territorio Svizzero;

Art. 220 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese) e 2 La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l'inizio di una sanzione privativa della libertà, l'esecuzione dell'espulsione dal territorio svizzero o la liberazione.

2

Art. 352 cpv. 2 Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67­73 CP50.

2

46 47 48 49 50

RS 311.0 RS 321.0 RS 173.71 RS 312.0 RS 311.0

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

6. Legge federale del 22 marzo 197451 sul diritto penale amministrativo Art. 21 cpv. 1 Del giudizio è competente l'amministrazione in causa; tuttavia, se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale52, il giudizio spetta al tribunale.

1

Art. 73 cpv. 1, primo periodo Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale53, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente. ...

1

7. Procedura penale militare del 23 marzo 197954 Art. 56, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a L'imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l'istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che: a.

si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione o

Art. 119 cpv. 2 lett. e 2

La procedura del decreto d'accusa non ha luogo: e.

51 52 53 54 55

se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM55), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47 o 50 CPM, oppure se è prevista l'espulsione dal territorio svizzero (art. 49a CPM).

RS 313.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 322.1 RS 321.0

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sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

8. Legge federale del 13 giugno 200856 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 15 cpv. 1 lett. d Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

1

d.

eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l'articolo 66a del Codice penale57 o l'articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 192758, la legge federale del 16 dicembre 200559 sugli stranieri e la legge federale del 26 giugno 199860 sull'asilo.

9. Legge del 20 giugno 200361 sui profili del DNA Art. 16 cpv. 4 In caso di esecuzione di una pena detentiva, di un internamento, di misure terapeutiche o di un'espulsione dal territorio svizzero ai sensi dell'articolo 66a del Codice penale62 o dell'articolo 49a del Codice penale militare del 13 giugno 192763, l'Ufficio federale cancella il profilo del DNA 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall'internamento o dopo l'esecuzione della misura o dell'espulsione dal territorio svizzero.

56 57 58 59 60 61 62 63

RS 361 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 363 RS 311.0 RS 321.0

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