Traduzione1

Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica Concluso a Nagoya il 29 ottobre 2010 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Le Parti del presente Protocollo, essendo Parti della Convenzione sulla diversità biologica, qui di seguito denominata «la Convenzione», ricordando che la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche costituisce uno dei tre principali obiettivi della Convenzione, e riconoscendo che il presente Protocollo persegue la realizzazione di questo obiettivo nell'ambito della Convenzione, riaffermando i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali e in conformità alle disposizioni della Convenzione, richiamando inoltre l'articolo 15 della Convenzione, riconoscendo l'importante contributo dato allo sviluppo sostenibile dal trasferimento di tecnologie e dalla collaborazione, volto a creare capacità di ricerca e innovazione per dare valore aggiunto alle risorse genetiche dei Paesi in sviluppo, in conformità con gli articoli 16 e 19 della Convenzione, riconoscendo che la pubblica consapevolezza del valore economico degli ecosistemi e della biodiversità e la giusta ed equa condivisione di questo valore economico con i custodi della biodiversità costituiscono incentivi fondamentali per la conservazione della diversità biologica e per l'uso sostenibile dei suoi componenti, riconoscendo il ruolo potenziale dell'accesso e della condivisione dei benefici nel contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, allo sradicamento della povertà e alla sostenibilità ambientale, e contribuendo pertanto al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, riconoscendo il legame che esiste tra l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse, riconoscendo l'importanza di fornire certezza legale in relazione all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione,

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Dal testo originale francese.

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riconoscendo inoltre l'importanza di promuovere la giustizia e l'equità nella negoziazione di condizioni reciprocamente concordate tra fornitori e utenti delle risorse genetiche, riconoscendo anche il ruolo cruciale svolto dalle donne nell'accesso e nella condivisione dei benefici e affermando la necessità della piena partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alla stesura e all'attuazione di un piano d'azione volto alla conservazione della biodiversità, determinate a sostenere ulteriormente l'efficace applicazione delle disposizioni della Convenzione in materia di accesso e condivisione dei benefici, riconoscendo che è necessaria una soluzione innovativa per affrontare il tema della giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a tali risorse genetiche nelle situazioni transfrontaliere o in quelle in cui non sia possibile concedere od ottenere un consenso informato preventivo, riconoscendo l'importanza delle risorse genetiche ai fini della sicurezza alimentare, della sanità pubblica, della conservazione della biodiversità e dell'attenuazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, riconoscendo la particolare natura della biodiversità agricola, le sue caratteristiche e i suoi problemi peculiari che richiedono necessariamente soluzioni specifiche, riconoscendo l'interdipendenza di tutti i Paesi in relazione alle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, come pure la loro particolare natura e importanza ai fini del raggiungimento della sicurezza alimentare su scala mondiale e per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nel contesto della lotta alla povertà e dei cambiamenti climatici, e riconoscendo il ruolo fondamentale svolto a questo riguardo dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e dalla Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO, tenendo in considerazione il Regolamento sanitario internazionale (2005) emanato dall'Organizzazione mondiale della sanità e consapevoli dell'importanza di garantire l'accesso agli agenti patogeni umani ai fini della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie, riconoscendo il lavoro in corso di svolgimento presso altri forum internazionali in
relazione all'accesso e alla condivisione dei benefici, richiamando il Sistema multilaterale di accesso e di condivisione dei benefici stabilito nell'ambito del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, sviluppato in accordo con la Convenzione, riconoscendo che gli strumenti internazionali in relazione all'accesso e alla condivisione dei benefici dovrebbero sostenersi reciprocamente allo scopo di raggiungere gli obiettivi della Convenzione, richiamando l'importanza dell'articolo 8 j) della Convenzione in quanto riferito alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, vista la reciproca relazione che intercorre tra le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali, la loro natura inseparabile per le comunità indigene e locali, l'impor2584

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tanza delle conoscenze tradizionali per la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti e per il mantenimento sostenibile di queste comunità, riconoscendo la diversità delle circostanze nelle quali le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono detenute o possedute dalle comunità indigene e locali, consapevoli del diritto delle comunità indigene e locali a identificare i legittimi detentori delle loro conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, nell'ambito delle loro comunità, riconoscendo inoltre le circostanze eccezionali nelle quali sono conservate nei Paesi le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, che possono essere di tipo orale, documentale o di altra forma, e che rispecchiano un ricco patrimonio culturale fondamentale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, e affermando che nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo dovrà essere interpretato in maniera tale da diminuire o eliminare i diritti esistenti delle comunità indigene e locali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, anche attraverso l'accesso adeguato alle risorse genetiche e il trasferimento appropriato delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie, nonché attraverso un opportuno finanziamento, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi componenti.

Art. 2

Uso dei termini

Al presente Protocollo si dovranno applicare i termini definiti nell'articolo 2 della Convenzione. Inoltre, ai fini del presente Protocollo: a)

per «Conferenza delle Parti» si intende la Conferenza tra le Parti che aderiscono alla Convenzione;

b)

per «Convenzione» si intende la Convenzione sulla diversità biologica;

c)

per «utilizzazione delle risorse genetiche» si intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia come definita nell'articolo 2 della Convenzione;

d)

per «biotecnologia» si intende, così come definita nell'articolo 2 della Convenzione, qualsiasi applicazione di tecnologia che faccia uso di sistemi bio-

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logici, organismi viventi, o da essi derivati, per realizzare o modificare prodotti o processi per uso specifico; e)

Art. 3

per «derivato» si intende un composto biochimico esistente in natura che risulta dall'espressione genetica o dal metabolismo delle risorse genetiche o biologiche, anche qualora non contenga unità funzionali ereditarie.

Campo di applicazione

Il presente Protocollo dovrà applicarsi alle risorse genetiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 della Convenzione e ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse. Il presente Protocollo dovrà anche applicarsi alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nell'ambito di applicazione della Convenzione e ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze.

Art. 4

Relazione con gli accordi e gli strumenti internazionali

1. Le disposizioni emanate dal presente Protocollo non dovranno influire sui diritti e gli obblighi di qualsivoglia delle Parti, derivanti da un accordo internazionale esistente, ad eccezione dei casi nei quali l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe causare un grave danno o minaccia alla diversità biologica. Questo comma non si pone l'obiettivo di creare una gerarchia tra il presente Protocollo e altri strumenti internazionali.

2. Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo potrà impedire alle Parti di sviluppare e attuare altri importanti accordi internazionali, inclusi altri specifici accordi riguardanti l'accesso e la condivisione dei benefici, a patto che essi sostengano e non siano in contrasto con gli obiettivi fissati dalla Convenzione e dal presente Protocollo.

3. Il presente Protocollo dovrà essere attuato seguendo modalità improntate al reciproco sostegno con altri strumenti internazionali pertinenti al Protocollo stesso.

Si dovrebbe dedicare un'opportuna attenzione al lavoro o alle pratiche utili e pertinenti attualmente in corso nell'ambito di tali strumenti e organizzazioni internazionali pertinenti, a patto che essi sostengano e non siano in contrasto con gli obiettivi fissati dalla Convenzione e dal presente Protocollo.

4. Il presente Protocollo costituisce lo strumento di attuazione delle disposizioni relative all'accesso e alla condivisione dei benefici emanate dalla Convenzione.

Qualora si applichi uno strumento internazionale specifico per l'accesso e la condivisione dei benefici che sia coerente e non in contrasto con gli obiettivi della Convenzione e del presente Protocollo, il Protocollo stesso non si applica alla Parte o alle Parti di tale strumento specifico per ciò che riguarda la particolare risorsa genetica da esso coperta e per gli intendimenti dello strumento specifico.

Art. 5

Giusta ed equa condivisione dei benefici

1. In conformità con l'articolo 15 paragrafi 3 e 7 della Convenzione, i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, così come le successive applicazioni e commercializzazione dovranno essere condivisi in maniera giusta ed equa con la 2586

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Parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire il Paese di origine di tali risorse oppure la Parte che ha acquisito le risorse genetiche in conformità con la Convenzione. Tale condivisione dovrà avvenire sulla base di condizioni reciprocamente concordate.

2. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico, secondo quanto opportuno, allo scopo di garantire che i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche detenute dalle comunità indigene e locali, in accordo con la legislazione nazionale riguardante i diritti di queste comunità indigene e locali su tali risorse genetiche, vengano condivisi in maniera giusta ed equa con le comunità in questione, sulla base di condizioni reciprocamente concordate.

3. Al fine di applicare il comma 1 di cui sopra, ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico, secondo quanto opportuno.

4. I benefici possono includere vantaggi di carattere monetario e non monetario, ivi inclusi, ma non limitatamente ai benefici elencati nell'Allegato.

5. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico, secondo quanto opportuno, affinché i benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche vengano condivisi in maniera giusta ed equa con le comunità indigene e locali che detengono tali conoscenze. Una tale condivisione dovrà avvenire sulla base di condizioni reciprocamente concordate.

Art. 6

Accesso alle risorse genetiche

1. Nell'esercizio del principio della sovranità sulle risorse naturali, e in accordo alle norme e alla legislazione nazionali relative all'accesso e alla condivisione dei benefici, l'accesso alle risorse genetiche al fine della loro utilizzazione dovrà essere subordinato al consenso informato preventivo della Parte che mette a disposizione tali risorse, vale a dire del Paese di origine delle risorse stesse oppure di una Parte che ha acquisito le risorse genetiche in accordo con la Convenzione, a meno che tale Parte non abbia deciso altrimenti.

2. In accordo con la legge nazionale, ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure, secondo quanto opportuno, allo scopo di garantire che venga ottenuto il consenso informato preventivo, oppure l'approvazione e la partecipazione delle comunità indigene e locali per poter accedere alle risorse genetiche, nei casi in cui queste detengano il diritto a concedere l'accesso a tali risorse.

3. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, ciascuna delle Parti che richiede il consenso informato preventivo è tenuta ad adottare le necessarie misure legislative, amministrative o di carattere politico, secondo quanto opportuno, al fine di: a)

fornire certezza, chiarezza e trasparenza giuridica relativamente alla propria legislazione o normativa in materia di accesso e condivisione dei benefici;

b)

fornire regole e procedure di carattere equo e non arbitrario per l'accesso alle risorse genetiche; 2587

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c)

fornire informazioni su come richiedere il consenso informato preventivo;

d)

fornire una decisione scritta, chiara e trasparente, emanata da un'autorità nazionale competente, secondo criteri di efficienza economica ed entro un periodo di tempo ragionevole;

e)

disporre che venga rilasciato, al momento dell'accesso, un permesso o un documento equivalente atto a certificare la decisione di concedere un consenso informato preventivo e la definizione di condizioni reciprocamente concordate, e darne conseguente informazione al Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici;

f)

laddove applicabile, e in accordo con la legislazione nazionale, fissare criteri e/o processi per ottenere un consenso informato preventivo oppure l'approvazione e la partecipazione delle comunità indigene e locali, per l'accesso alle risorse genetiche;

g)

stabilire regole e procedure chiare per la richiesta e la definizione di condizioni reciprocamente concordate. Tali condizioni dovranno essere fissate per scritto e potranno includere, tra l'altro: i) una clausola per la definizione delle controversie, ii) le condizioni relative alla condivisione dei benefici, ivi compresi quelli in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, iii) le condizioni riguardanti l'uso successivo da parte di terzi, se del caso, e iv) le condizioni da utilizzare in caso di variazione delle finalità, ove applicabili.

Art. 7

Accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche

In conformità con la legislazione nazionale, ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure, secondo quanto opportuno, allo scopo di garantire che alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche detenute dalle comunità indigene e locali venga dato accesso con il consenso informato preventivo o con l'approvazione e la partecipazione di queste comunità indigene e locali, e che siano state stabilite delle condizioni reciprocamente concordate.

Art. 8

Considerazioni speciali

Nello sviluppo e nell'adempimento dei propri requisiti legislativi o normativi in relazione all'accesso e alla condivisione dei benefici, ciascuna delle Parti è tenuta a: a)

creare condizioni atte a promuovere e incoraggiare attività di ricerca che contribuiscano alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, in particolare nei Paesi in sviluppo, che comprendano l'uso di procedure semplificate per l'accesso a scopo di ricerca di tipo non commerciale, tenendo presente la necessità di promuovere un cambiamento nelle finalità di tale ricerca;

b)

prestare la dovuta attenzione a casi di emergenza attuale o imminente che siano suscettibili di minacciare o danneggiare la salute di persone, animali o piante, secondo quanto deciso a livello nazionale o internazionale. Le Parti

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potrebbero prendere in considerazione la necessità di accedere sollecitamente alle risorse genetiche e di condividere altrettanto sollecitamente in modo giusto ed equo i benefici derivanti dall'uso di tali risorse genetiche, ivi incluso l'accesso a trattamenti accessibili, da parte di coloro che ne hanno bisogno, in particolare nei Paesi in sviluppo; c)

Art. 9

considerare l'importanza delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e il loro ruolo particolare per quanto riguarda la sicurezza dell'alimentazione.

Contributo alla conservazione e all'uso sostenibile

Le Parti sono tenute a incoraggiare utenti e fornitori a convogliare i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche verso la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti.

Art. 10

Meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici a livello globale

Le Parti sono tenute a considerare la necessità di adottare e di definire le modalità di un meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici a livello globale per indirizzare la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a tali risorse genetiche che si verificano in situazioni transfrontaliere o per le quali non è possibile concedere od ottenere un consenso informato preventivo. I benefici condivisi dagli utenti delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a tali risorse genetiche attraverso questo meccanismo verranno utilizzati per sostenere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti su base globale.

Art. 11

Cooperazione transfrontaliera

1. Nei casi in cui le stesse risorse genetiche vengono rinvenute in situ nell'ambito del territorio di più di una delle Parti, queste Parti sono tenute a sforzarsi di cooperare, secondo quanto opportuno, con la partecipazione delle comunità indigene e locali in questione, laddove pertinente, allo scopo di attuare il presente Protocollo.

2. Laddove le stesse conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche vengano condivise da una o più comunità indigene e locali in diverse Parti, quelle Parti sono tenute a sforzarsi di cooperare, secondo quanto opportuno, con la partecipazione delle comunità indigene e locali in questione, laddove pertinente, allo scopo di attuare il presente Protocollo.

Art. 12

Conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche

1. Nell'adempiere i loro obblighi ai sensi del presente Protocollo, in accordo con la legislazione nazionale, le Parti sono tenute a prendere in considerazione le leggi consuetudinarie, i protocolli e le procedure delle comunità indigene e locali, per quanto pertinente, rispetto alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

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2. Le Parti, con l'efficace partecipazione delle comunità indigene e locali interessate, sono tenute a creare meccanismi atti a informare i potenziali utenti delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in merito ai loro obblighi, inclusi provvedimenti come quelli resi disponibili attraverso il Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici per quanto riguarda l'accesso e la giusta ed equa condivisione che deriva dall'utilizzazione di tali conoscenze.

3. Le Parti sono tenute a sforzarsi di sostenere, secondo quanto necessario, lo sviluppo da parte delle comunità indigene e locali, incluse le donne che fanno parte di queste comunità, per quanto riguarda: a)

protocolli delle comunità in relazione all'accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze;

b)

requisiti minimi delle condizioni reciprocamente concordate volte a garantire la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; e

c)

modelli di clausole contrattuali per la condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

4. Nell'attuazione del presente Protocollo, e per quanto possibile, le Parti sono tenute a non porre limiti all'uso consuetudinario né allo scambio delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate nell'ambito delle comunità indigene e locali in armonia con gli obiettivi della Convenzione.

Art. 13

Punti focali nazionali e autorità nazionali competenti

1. Ciascuna delle Parti è tenuta a designare un punto focale a livello nazionale per quanto riguarda l'accesso e la condivisione dei benefici. Il punto focale nazionale dovrà rendere disponibili le informazioni come segue: a)

per i richiedenti che cercano di accedere alle risorse genetiche, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo e per definire le condizioni reciprocamente concordate, tra le quali la condivisione dei benefici;

b)

per i richiedenti che cercano di accedere alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, dove possibile, informazioni riguardanti le procedure per ottenere il consenso informato preventivo o l'approvazione e la partecipazione, secondo quanto opportuno, delle comunità indigene e locali e per definire le condizioni reciprocamente concordate, tra le quali la condivisione dei benefici; e

c)

informazioni riguardanti le autorità nazionali competenti, le rispettive comunità indigene e locali e i relativi soggetti interessati.

Il punto focale nazionale sarà responsabile del coordinamento con il Segretariato.

2. Ciascuna delle Parti è tenuta a designare una o più autorità nazionali competenti in relazione all'accesso e alla condivisione dei benefici. Le autorità nazionali competenti si dovranno assumere, conformemente alle misure legislative, amministrative 2590

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o di carattere politico applicabili a livello nazionale, la responsabilità di concedere l'accesso oppure, a seconda dei casi, di emettere una documentazione scritta a riprova che siano stati soddisfatti i requisiti per l'accesso, e anche la responsabilità di fornire informazioni sulle procedure e i requisiti idonei per l'ottenimento del consenso informato preventivo e il raggiungimento di condizioni reciprocamente concordate.

3. Una Parte ha facoltà di designare un unico ente deputato ad assolvere tutte le funzioni, sia del punto focale che dell'autorità nazionale competente.

4. Ciascuna delle Parti è tenuta, entro e non oltre la data di entrata in vigore del presente Protocollo nel Paese in questione, a notificare al Segretariato le informazioni di contatto del proprio punto focale nazionale e della propria o delle proprie autorità nazionali competenti. Nei casi in cui una delle Parti designi più di un'autorità nazionale competente, essa è tenuta a far pervenire al Segretariato, notificandole, le relative informazioni riguardo alle rispettive responsabilità assunte da tali autorità.

Laddove pertinente, tali informazioni dovranno specificare, come minimo, quale autorità competente è responsabile per le risorse genetiche richieste. Ciascuna delle Parti è tenuta a notificare immediatamente al Segretariato qualsiasi eventuale cambiamento nella designazione del proprio punto focale nazionale o delle informazioni di contatto o delle responsabilità della propria o delle proprie autorità nazionali competenti.

5. Il Segretariato è tenuto a rendere disponibili le informazioni ricevute sulla base del precedente comma 4, tramite il Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici.

Art. 14

Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici e condivisione delle informazioni

1. Nell'ambito del meccanismo di scambi di cui all'articolo 18 paragrafo 3 della Convenzione, viene istituito un Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici. Esso dovrà fungere da mezzo di condivisione delle informazioni riguardanti l'accesso e la condivisione dei benefici. In particolare, dovrà fornire l'accesso alle informazioni rese disponibili da ciascuna delle Parti e rilevanti ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.

2. Senza pregiudicare la tutela delle informazioni riservate, ciascuna delle Parti è tenuta a rendere disponibile al Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici qualsiasi informazione richiesta dal presente Protocollo, e anche qualsiasi informazione richiesta a seguito delle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo. Tali informazioni dovranno includere: a)

le misure legislative, amministrative e di carattere politico in relazione all'accesso e alla condivisione dei benefici;

b)

le informazioni relative al punto focale nazionale e alla o alle autorità nazionali competenti; e

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c)

i permessi, o loro equivalente, emessi al momento dell'accesso, come prova della decisione di concedere un consenso informato preventivo e della creazione di condizioni reciprocamente concordate.

3. Le informazioni aggiuntive, se disponibili e pertinenti, possono includere: a)

le relative autorità competenti delle comunità indigene e locali, e le informazioni come deciso;

b)

modelli di clausole contrattuali;

c)

metodi e strumenti sviluppati per il monitoraggio delle risorse genetiche; e

d)

codici di comportamento e migliori prassi.

4. Le modalità operative del Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici, inclusi i rapporti sulle sue attività, verranno prese in considerazione e decise dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, nel corso della sua prima riunione, e successivamente monitorate.

Art. 15

Conformità alla legislazione nazionale o ai requisiti normativi sull'accesso e la condivisione dei benefici

1. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico appropriate, efficaci e adeguate a garantire che l'accesso alle risorse genetiche utilizzate nell'ambito della propria giurisdizione sia avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che siano state adottate condizioni reciprocamente concordate come richiesto dalla legislazione o dai requisiti normativi nazionali relativi all'accesso e alla condivisione dei benefici dell'altra Parte.

2. Le Parti sono tenute ad adottare misure appropriate, efficaci e adeguate a fare fronte a situazioni di non conformità rispetto a misure adottate sulla base del precedente comma 1.

3. Le Parti sono tenute, per quanto possibile e appropriato, a cooperare in casi di presunta violazione della legislazione o dei requisiti normativi nazionali relativi all'accesso e alla condivisione dei benefici cui si fa riferimento nel precedente comma 1.

Art. 16

Conformità alla legislazione nazionale o ai requisiti normativi relativi all'accesso e alla condivisione dei benefici per le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche

1. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure legislative, amministrative o di carattere politico appropriate, efficaci e adeguate a garantire che l'accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate nell'ambito della propria giurisdizione sia avvenuto conformemente al consenso informato preventivo e che siano state adottate condizioni reciprocamente concordate come richiesto dalla legislazione o dai requisiti normativi nazionali relativi all'accesso e alla condivisione dei benefici dell'altra Parte nella quale si trovano le comunità indigene e locali in questione.

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2. Le Parti sono tenute ad adottare misure appropriate, efficaci e adeguate a fare fronte a situazioni di non conformità rispetto a misure adottate sulla base del precedente comma 1.

3. Le Parti sono tenute, per quanto possibile e appropriato, a cooperare in casi di presunta violazione della legislazione o dei requisiti normativi nazionali relativi all'accesso e alla condivisione dei benefici cui si fa riferimento nel precedente comma 1.

Art. 17

Monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse genetiche

1. Per supportare la conformità, ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure, secondo quanto opportuno, per monitorare e aumentare la trasparenza riguardo all'utilizzazione delle risorse genetiche. Tali misure dovranno includere: a)

la designazione di uno o più punti di controllo, come segue: i) i punti di controllo designati dovrebbero raccogliere o ricevere, secondo quanto opportuno, le informazioni che si riferiscono al consenso informato preventivo, alla fonte delle risorse genetiche, alla creazione di condizioni reciprocamente concordate e/o all'utilizzazione delle risorse genetiche, secondo quanto opportuno, ii) ciascuna delle Parti, secondo quanto opportuno e in funzione delle particolari caratteristiche di un punto di controllo designato, è tenuta a richiedere agli utenti delle risorse genetiche di fornire le informazioni specificate nel comma precedente a un punto di controllo designato.

Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure appropriate, efficaci e adeguate a fare fronte a situazioni di non conformità, iii) tali informazioni, incluse quelle provenienti da certificati di conformità riconosciuti a livello internazionale, laddove disponibili, senza pregiudicare la tutela delle informazioni riservate, dovranno essere fornite alle relative autorità nazionali, alla Parte che offre un consenso informato preventivo e al Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici, secondo quanto opportuno, iv) i punti di controllo devono essere efficaci e dovrebbero avere funzioni afferenti all'applicazione di questa lettera a). Essi dovrebbero essere funzionali all'utilizzazione delle risorse genetiche o alla raccolta delle informazioni pertinenti, fra l' altro, a ogni stadio di ricerca, sviluppo, innovazione, precommercializzazione o commercializzazione;

b)

l'incoraggiamento a utenti e fornitori di risorse genetiche affinché includano, nelle condizioni reciprocamente concordate, delle disposizioni per scambiare informazioni sull'applicazione di tali condizioni, inclusi i requisiti dei rapporti; e

c)

l'incoraggiamento a usare strumenti e sistemi di comunicazione che si caratterizzino per efficacia economica.

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2. Un permesso o documento equivalente emesso in conformità all'articolo 6 comma 3 e) e reso disponibile al Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici, costituirà un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale.

3. Un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale costituirà prova del fatto che l'accesso alla risorsa genetica da esso coperta si è verificato conformemente al consenso informato preventivo e che sono state create condizioni reciprocamente concordate, come richiesto dalla legislazione e dai requisiti normativi nazionali relativi all'accesso e alla condivisione dei benefici della Parte che fornisce un consenso informato preventivo.

4. Il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, a meno che non abbia caratteristiche di riservatezza, dovrà contenere le seguenti informazioni minime: a)

l'autorità di emissione;

b)

la data di emissione;

c)

il fornitore;

d)

l'identificatore unico del certificato;

e)

la persona o l'ente al quale è stato concesso il consenso informato preventivo;

f)

l'oggetto o le risorse genetiche cui si riferisce il certificato;

g)

la conferma che sono state raggiunte condizioni reciprocamente concordate;

h)

la conferma di ottenimento di un consenso informato preventivo; e

i)

l'uso commerciale e/o non commerciale.

Art. 18

Conformità a condizioni reciprocamente concordate

1. Nell'applicazione dell'articolo 6 comma 3 g) i) e dell'articolo 7, ciascuna delle Parti è tenuta a incoraggiare fornitori e utenti delle risorse genetiche e/o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche affinché includano nelle condizioni reciprocamente concordate, laddove appropriato, delle disposizioni per la risoluzione delle controversie, tra cui: a)

le giurisdizioni alle quali verranno indirizzati gli eventuali processi di risoluzione delle controversie;

b)

la legislazione applicabile; e/o

c)

le opzioni per una risoluzione alternativa della controversia, come la mediazione o l'arbitrato.

2. Ciascuna delle Parti è tenuta a garantire che nell'ambito del proprio sistema legale vi sia la possibilità di fare ricorso, coerentemente con i requisiti applicabili nella specifica giurisdizione, nel caso di controversie che riguardino le condizioni reciprocamente concordate.

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3. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure efficaci, secondo quanto opportuno, relativamente a: a)

il ricorso alla giustizia; e

b)

l'utilizzazione di meccanismi riguardanti il reciproco riconoscimento e l'entrata in vigore di giudizi e lodi arbitrali esteri.

4. L'efficacia del presente articolo dovrà essere sottoposta all'esame della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, conformemente all'articolo 31 del Protocollo stesso.

Art. 19

Modelli di clausole contrattuali

1. Ciascuna delle Parti è tenuta a incoraggiare, secondo quanto opportuno, lo sviluppo, l'aggiornamento e l'uso di modelli di clausole contrattuali di carattere settoriale e intersettoriale relativamente alle condizioni reciprocamente concordate.

2. La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo è tenuta a fare periodicamente il punto per quanto riguarda l'uso dei modelli di clausole contrattuali settoriali e intersettoriali.

Art. 20

Codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme

1. Ciascuna delle Parti è tenuta a incoraggiare, secondo quanto opportuno, lo sviluppo, l'aggiornamento e l'uso di codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme di carattere volontario in relazione all'accesso e alla condivisione dei benefici.

2. La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo è tenuta a fare periodicamente il punto per quanto riguarda l'uso di codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme di carattere volontario e a considerare l'adozione di specifici codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme.

Art. 21

Sensibilizzazione

Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare misure atte a sensibilizzare circa l'importanza delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, e del relativo accesso e condivisione dei benefici. Queste misure possono includere, tra l'altro: a)

la promozione del presente Protocollo, incluso il suo obiettivo;

b)

l'organizzazione delle riunioni delle comunità indigene e locali e dei relativi soggetti interessati;

c)

la creazione e il mantenimento di un help desk per le comunità indigene e locali e i relativi soggetti interessati;

d)

la diffusione delle informazioni tramite un centro di scambio d'informazioni a livello nazionale;

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e)

la promozione di codici di condotta, linee guida e migliori prassi e/o norme in consultazione con le comunità indigene e locali e i relativi soggetti interessati;

f)

la promozione, secondo quanto opportuno, di scambi di esperienze a livello nazionale, regionale e internazionale;

g)

l'istruzione e la formazione a utenti e fornitori di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in relazione ai loro obblighi in materia di accesso e condivisione dei benefici;

h)

il coinvolgimento nell'attuazione del presente Protocollo delle comunità indigene e locali e dei relativi soggetti interessati; e

i)

la sensibilizzazione relativamente ai protocolli e alle procedure collettivi delle comunità indigene e locali.

Art. 22

Capacità

1. Le Parti sono tenute a cooperare per la creazione e lo sviluppo di capacità e per il rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali al fine di attuare efficacemente il presente Protocollo nei Paesi Parte in sviluppo, in particolare i Paesi meno sviluppati e, fra questi, gli Stati insulari in sviluppo e le Parti con un'economia di transizione, anche attraverso istituzioni e organizzazioni esistenti a livello globale, regionale, sub regionale e nazionale. In questo contesto, le Parti dovrebbero agevolare la partecipazione delle comunità indigene e locali e dei principali soggetti interessati, ivi incluse le organizzazioni non governative e il settore privato.

2. Le necessità finanziarie dei Paesi Parte in sviluppo, in particolare i Paesi meno sviluppati e, fra questi, gli Stati insulari in sviluppo e le Parti con un'economia di transizione, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione, devono essere tenute in piena considerazione per la creazione e lo sviluppo di capacità ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.

3. Al fine di adottare misure appropriate per l'attuazione del presente Protocollo, i Paesi Parte in sviluppo, in particolare i Paesi meno sviluppati e, fra questi, gli Stati insulari in sviluppo e le Parti con un'economia di transizione dovrebbero individuare le loro necessità e priorità nazionali attraverso delle autovalutazioni delle capacità nazionali. Nel fare ciò, tali Parti dovrebbero supportare le necessità e le priorità di capacità delle comunità indigene e locali e dei relativi soggetti interessati, così come individuate da questi ultimi, dando rilievo alle necessità di capacità e alle priorità delle donne.

4. A supporto dell'attuazione del presente Protocollo, la creazione e lo sviluppo di competenze potrebbe, tra l'altro, riguardare le seguenti aree chiave: a)

la capacità di applicare e di conformarsi alle obbligazioni del presente Protocollo;

b)

la capacità di negoziare condizioni reciprocamente concordate;

c)

la capacità di sviluppare, attuare e far osservare, a livello nazionale, misure legislative, amministrative o di carattere politico relative all'accesso e alla condivisione dei benefici; e

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Protocollo di Nagoya

d)

la capacità da parte dei Paesi di sviluppare le loro potenzialità di ricerca endogena al fine di apportare valore aggiunto alle loro risorse genetiche.

5. Conformemente a quanto indicato nei precedenti commi 1­4 , tali misure possono includere, tra l'altro: a)

lo sviluppo di carattere legale e istituzionale;

b)

la promozione della giustizia e dell'equità nei negoziati, quali la formazione per negoziare condizioni reciprocamente concordate;

c)

il monitoraggio e l'applicazione della conformità;

d)

l'impiego dei migliori strumenti e sistemi di comunicazione via Internet disponibili per le attività relative all'accesso e alla condivisione dei benefici;

e)

lo sviluppo e l'uso di metodi di valutazione;

f)

la bioprospezione, la ricerca e gli studi tassonomici ad essa associati;

g)

il trasferimento di tecnologie e le capacità di carattere infrastrutturale e tecnico necessarie ad assicurare che tale trasferimento avvenga secondo modalità sostenibili;

h)

l'aumento del contributo dato dalle attività di accesso e di condivisione dei benefici alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi componenti;

i)

misure speciali mirate a incrementare la capacità dei principali soggetti interessati in relazione all'accesso e alla condivisione dei benefici; e

j)

misure speciali mirate a incrementare la capacità delle comunità indigene e locali con un particolare accento sull'incremento di capacità delle donne nell'ambito di quelle comunità in relazione all'accesso alle risorse genetiche e/o alle conoscenze tradizionali associate a tali risorse.

6. Le informazioni riguardanti le iniziative volte a creare e a sviluppare capacità a livello nazionale, regionale e internazionale, assunte conformemente ai precedenti commi 1­5, dovrebbero essere trasmesse al Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici, avendo in mente la promozione della sinergia e del coordinamento in relazione alla creazione e allo sviluppo di capacità per l'accesso e per la condivisione dei benefici.

Art. 23

Trasferimento tecnologico, collaborazione e cooperazione

Conformemente agli articoli 15, 16, 18 e 19 della Convenzione, le Parti sono tenute a collaborare e a cooperare ai programmi di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, incluse le attività di ricerca biotecnologica, come mezzo atto a raggiungere l'obiettivo del presente Protocollo. Le Parti si assumono l'impegno di promuovere e incoraggiare l'accesso alla tecnologia e il trasferimento della tecnologia da parte e verso i Paesi Parte in sviluppo, in particolare i Paesi meno sviluppati e, fra questi, gli Stati insulari in sviluppo e le Parti con un'economia di transizione, al fine di consentire lo sviluppo e il rafforzamento di una solida e fattibile base scientifica e tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione e del presente Protocollo. Laddove possibile e appropriato, tali attività di collaborazione dovranno avere luogo 2597

Protocollo di Nagoya

all'interno e con una Parte o con le Parti che forniscono le risorse genetiche, vale a dire il Paese o i Paesi di origine di tali risorse o con una Parte o Parti che hanno acquisito le risorse genetiche in armonia con la Convenzione.

Art. 24

Non-parti

Le Parti sono tenute a incoraggiare le non-Parti ad aderire al presente Protocollo e a fornire appropriate informazioni al Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici.

Art. 25

Meccanismo e risorse finanziarie

1. Nel considerare le risorse finanziarie per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti devono tenere conto delle disposizioni emanate dall'articolo 20 della Convenzione.

2. Il meccanismo finanziario della Convenzione sarà anche il meccanismo finanziario per il presente Protocollo.

3. In relazione alla creazione e allo sviluppo di capacità ai quali si fa riferimento nell'articolo 22 del presente Protocollo, la Conferenza delle Parti, che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, nel fornire una guida in relazione al meccanismo finanziario al quale si fa riferimento nel precedente comma 2, per la considerazione da parte della Conferenza delle Parti, dovrà tenere conto delle necessità finanziarie dei Paesi Parte in sviluppo, in particolare i Paesi meno sviluppati e, fra questi, gli Stati insulari in sviluppo e le Parti con un'economia di transizione, nonché delle priorità e delle necessità in termini di capacità delle comunità indigene e locali, incluse le donne nell'ambito di tali comunità.

4. Nel contesto del comma 1 di cui sopra, le Parti sono tenute anche a considerare le necessità dei Paesi Parte in sviluppo, in particolare i Paesi meno sviluppati e, fra questi, gli Stati insulari in sviluppo e le Parti con un'economia di transizione nei loro sforzi volti a identificare e adempiere i propri requisiti in termini di creazione e sviluppo delle capacità ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.

5. Gli orientamenti inerenti il meccanismo finanziario della Convenzione espressi nelle relative decisioni della Conferenza delle Parti, incluse quelle concordate prima dell'adozione del presente Protocollo, si dovranno applicare, mutatis mutandis, alle disposizioni del presente articolo.

6. I Paesi Parte sviluppati possono anche fornire finanziamenti e altre risorse mirate ad applicare le disposizioni del presente Protocollo tramite l'impiego di canali bilaterali, regionali e multilaterali. I Paesi Parte in sviluppo e quelli con un'economia di transizione si potranno avvalere di tali risorse.

Art. 26

Conferenza delle Parti con funzione di riunione delle Parti per l'attuazione del presente Protocollo

1. La Conferenza delle Parti dovrà fungere da riunione delle Parti per il presente Protocollo.

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Protocollo di Nagoya

2. Le Parti della Convenzione che non figurano come Parti rispetto al presente Protocollo hanno facoltà di partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi riunione della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti fungerà da riunione delle Parti per il presente Protocollo, le decisioni assunte in seno al presente Protocollo potranno essere ratificate solamente dai Paesi Parte del Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Parti fungerà da riunione delle Parti per il presente Protocollo, qualsiasi membro del Bureau della Conferenza delle Parti, che rappresenta un Paese Parte della Convenzione ma, allo stesso tempo, non rappresenta un Paese Parte del presente Protocollo, sarà sostituito da un membro che dovrà essere eletto dalle Parti del presente Protocollo e che dovrà far parte di esse.

4. La Conferenza delle Parti che fungerà da riunione delle Parti per il presente Protocollo sarà tenuta a esaminare periodicamente l'attuazione del presente Protocollo e sarà tenuta ad assumere, nell'ambito del proprio mandato, le decisioni necessarie a promuovere la sua efficace attuazione. Essa dovrà svolgere le funzioni che le sono assegnate dal presente Protocollo e sarà tenuta a: a)

formulare raccomandazioni su qualsiasi argomento necessario per l'attuazione del presente Protocollo;

b)

istituire quegli organismi sussidiari che siano ritenuti necessari per l'attuazione del presente Protocollo;

c)

cercare e utilizzare, per quanto opportuno, i servizi e la relativa cooperazione, e le informazioni fornite da organizzazioni internazionali competenti e organismi intergovernativi e non governativi;

d)

stabilire le forme e gli intervalli per trasmettere le informazioni da presentare conformemente all'articolo 29 del presente Protocollo e prendere in considerazione tali informazioni unitamente ai rapporti presentati da qualsivoglia organismo sussidiario;

e)

prendere in considerazione e adottare, secondo quanto richiesto, gli emendamenti al presente Protocollo e al suo Allegato, come pure qualsiasi Allegato aggiuntivo del presente Protocollo che sia ritenuto necessario per l'attuazione del presente Protocollo; e

f)

esercitare tutte le altre funzioni che possano essere richieste per l'attuazione del presente Protocollo.

5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le regole finanziarie della Convenzione verranno applicati, mutatis mutandis, al presente Protocollo, con l'eccezione di quanto possa essere altrimenti deciso con il consenso generale della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo.

6. La prima riunione della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo dovrà essere convocata dal Segretariato e dovrà essere tenuta in concomitanza con la prima riunione della Conferenza delle Parti programmata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Le successive riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo dovranno essere tenute in concomitanza con le riu2599

Protocollo di Nagoya

nioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che non venga deciso altrimenti dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo.

7. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo possono tenersi seguendo la tempistica ritenuta necessaria dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, oppure su richiesta scritta di qualsivoglia delle Parti, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione del Segretariato della suddetta richiesta alle Parti, essa possa contare sull'appoggio di almeno un terzo delle Parti.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi loro Stato membro o qualsiasi osservatore presso dette organizzazioni che non sia Parte della Convenzione, possono essere rappresentati in qualità di osservatori alla riunione della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo. Qualsiasi organismo o agenzia, sia nazionale che internazionale, governativo o non governativo che sia abilitato a trattare argomenti coperti dal presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del proprio desiderio di essere rappresentato in qualità di osservatore a una riunione della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, ha la possibilità di essere ammesso, a meno di un'obiezione al riguardo presentata da almeno un terzo delle Parti. Ad eccezione del caso di una disposizione contraria indicata in questo articolo, l'ammissione e la partecipazione di osservatori sarà sottoposta al regolamento interno indicato nel precedente comma 5.

Art. 27

Organismi sussidiari

1. Qualsiasi organismo sussidiario istituito da o ai sensi della Convenzione ha facoltà di servire il presente Protocollo anche sulla base di una decisione assunta dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo. Una tale decisione dovrà specificare le funzioni da svolgere.

2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo hanno la facoltà di partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi riunione di tali organismi sussidiari. Quando un organismo sussidiario della Convenzione funge da organismo sussidiario per il presente Protocollo, le decisioni in seno al presente Protocollo dovranno essere assunte solamente dalle Parti del Protocollo stesso.

3. Quando un organismo sussidiario della Convenzione esercita le sue funzioni in relazione ad argomenti che riguardano il presente Protocollo, qualsiasi membro del Bureau di quell'organismo sussidiario che rappresenti una delle Parti della Convenzione ma, allo stesso tempo, non rappresenti alcuna delle Parti del presente Protocollo, dovrà essere sostituito da un membro che dovrà essere eletto dalle Parti del presente Protocollo e che dovrà far parte di esse.

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Art. 28

Segretariato

1. Il Segretariato istituito in virtù dell'articolo 24 della Convenzione fungerà da Segretariato per il presente Protocollo.

2. L'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione relativo alle funzioni svolte dal Segretariato, si applicherà, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

3. Nella misura in cui sono distinti, i costi dei servizi del Segretariato per il presente Protocollo dovranno essere sostenuti dalle Parti che lo compongono. A tal fine, la Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per il presente Protocollo, dovrà decidere, nel corso della sua prima riunione, in merito alle necessarie disposizioni di bilancio.

Art. 29

Monitoraggio e rapporti

Ciascuna delle Parti è tenuta a monitorare l'implementazione dei propri obblighi in seno al presente Protocollo ed è tenuta, seguendo la tempistica e il formato che dovranno essere stabiliti dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per l'attuazione del presente Protocollo, a riferire alla Conferenza delle Parti che funge da riunione tra di esse per l'attuazione del presente Protocollo in merito alle misure che ha adottato per attuare il presente Protocollo.

Art. 30

Procedure e meccanismi per promuovere la conformità al presente Protocollo

La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per l'attuazione del presente Protocollo, è tenuta, nel corso della sua prima riunione, a prendere in considerazione e approvare procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali atti a promuovere la conformità a quanto predisposto dal presente Protocollo e a gestire i casi di non conformità. Queste procedure e meccanismi dovranno includere misure atte a fornire consulenza o assistenza, secondo quanto opportuno. Esse saranno separate da, e senza compromettere, le procedure e i meccanismi di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione.

Art. 31

Valutazione ed esame

La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti per l'attuazione del presente Protocollo, è tenuta, quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e successivamente a intervalli stabiliti dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione tra di esse per l'attuazione del presente Protocollo, a eseguire una valutazione dell'efficacia del Protocollo stesso.

Art. 32

Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti alla Convenzione presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 2 febbraio 2011 al 1° febbraio 2012.

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Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati o delle organizzazioni di integrazione economica regionali che costituiscono le Parti della Convenzione.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per uno Stato o per un'organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o dia la sua adesione ad esso a seguito del deposito del cinquantesimo strumento, in conformità con il comma 1, il novantesimo giorno a decorrere dalla data nella quale lo Stato o l'organizzazione di integrazione economica regionale deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure alla data nella quale la Convenzione entra in vigore per quello Stato od organizzazione di integrazione economica regionale, a seconda della data che cade dopo.

3. Per gli intendimenti dei precedenti commi 1 e 2, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione di integrazione economica regionale verrà conteggiato come aggiuntivo rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Art. 34

Riserve

Nessuna riserva può essere avanzata al presente Protocollo.

Art. 35

Denuncia

1. In qualsiasi momento dopo due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo per una determinata Parte, tale Parte può denunciare il Protocollo mediante notificazione scritta indirizzata al Depositario.

2. Tale denuncia avrà effetto allo scadere di un anno dalla data di notificazione al Depositario, o in qualsiasi data successiva eventualmente specificata nella suddetta notificazione.

Art. 36

Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.

Fatto a Nagoya, il 29 ottobre 2010.

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Protocollo di Nagoya

Allegato

Benefici monetari e non monetari 1. Tra i benefici d'ordine monetario si possono includere, ma non solo, i seguenti: a)

i costi d'accesso/il costo per campione raccolto o altrimenti acquisito;

b)

i pagamenti anticipati;

c)

i pagamenti a scadenza;

d)

il pagamento di royalties;

e)

i costi di licenza in caso di commercializzazione;

f)

gli oneri speciali da pagare a fondi fiduciari che supportano la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;

g)

gli stipendi e le condizioni di favore, laddove reciprocamente concordati;

h)

i finanziamenti per la ricerca;

i)

le joint ventures;

j)

la proprietà congiunta dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

2. Tra i benefici d'ordine non monetario si possono includere, ma non solo, i seguenti: a)

la condivisione dei risultati di ricerca e sviluppo;

b)

la collaborazione, la cooperazione e il contributo ai programmi scientifici di ricerca e sviluppo, in particolare alle attività di ricerca biotecnologica, ove possibile nella Parte che fornisce le risorse genetiche;

c)

la partecipazione allo sviluppo di prodotti;

d)

la collaborazione, l'operazione e il contributo nel settore dell'istruzione e della formazione;

e)

l'ammissione a strutture ex situ di risorse genetiche e a banche dati;

f)

il trasferimento al fornitore di risorse genetiche di conoscenze e tecnologie alle condizioni più eque e favorevoli, incluse, nel caso di accordi per condizioni di concessione e di tipo preferenziale, in particolare, le conoscenze e le tecnologie che fanno uso di risorse genetiche, inclusa la biotecnologia, o che sono specifiche ai fini della conservazione e della utilizzazione sostenibile della diversità biologica;

g)

il rafforzamento della capacità di trasferimento di tecnologie;

h)

la creazione di capacità istituzionale;

i)

le risorse umane e materiali volte a rafforzare la capacità di amministrazione e applicazione delle regole d'accesso;

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Protocollo di Nagoya

j)

la formazione in riferimento alle risorse genetiche con la piena partecipazione dei Paesi che forniscono risorse genetiche ed effettuata, laddove possibile, in tali Paesi;

k)

l'accesso a informazioni scientifiche relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, incluse le informazioni d'archivio e gli studi tassonomici in campo biologico;

l)

i contributi all'economia locale;

m) la ricerca indirizzata verso necessità prioritarie, come la sanità e la sicurezza alimentare, tenendo conto delle utilizzazioni nazionali delle risorse genetiche nella Parte che fornisce le risorse genetiche; n)

la relazione istituzionale e professionale che può derivare da un accordo riguardante l'accesso e la condivisione dei benefici e dalle successive attività di collaborazione;

o)

i benefici legati all'alimentazione e alla sicurezza di sostentamento;

p)

il riconoscimento sociale;

q)

la proprietà congiunta dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

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