Termine di referendum: 16 gennaio 2014

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 27 settembre 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20131, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue: Art. 15 cpv. 5 I volontari che hanno compiuto i 65 anni sono prosciolti d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio.

5

Art. 16 cpv. 2 2

Non sono reclutate le persone soggette all'obbligo di leva che: a.

risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953;

b.

non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella misura in cui presentano segni esteriori tali da far ritenere ch'esse siano potenzialmente violente.

Titolo prima dell'art. 27 Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 27 cpv. 2bis 2bis Gli interventi per lavori di ripristino devono essere conclusi entro tre anni dall'evento. I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per svolgere lavori di ripristino per al massimo 21 giorni all'anno. In casi eccezionali, il

1 2 3

FF 2013 1801 RS 520.1 RS 510.10

2012-0526

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termine e il limite temporale massimo possono essere prolungati. Il Consiglio federale definisce i criteri.

Art. 27a cpv. 4 e 5 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi.

4

5

Ex cpv. 4

Art. 28

Controlli

1

I Cantoni svolgono i controlli relativi ai militi di protezione civile.

2

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) vigila:

3

a.

sul rispetto dei limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33­36, nonché del termine di cui all'articolo 27 capoverso 2bis;

b.

sulla compatibilità dei lavori di ripristino di cui all'articolo 27 capoverso 2 lettera b che non possono essere conclusi entro tre mesi dall'evento e degli interventi di pubblica utilità di cui all'articolo 27a capoverso 1 lettera b con lo scopo e i compiti della protezione civile.

I Cantoni informano previamente l'UFPP in merito: a.

ai lavori di ripristino che non possono essere conclusi entro tre mesi dall'evento;

b.

agli interventi di pubblica utilità.

Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33­36 sono superati, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi in questione e informa l'Ufficio centrale di compensazione.

4

5 Se il termine di cui all'articolo 27 capoverso 2bis non è rispettato, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non effettuare i lavori di ripristino.

Se i lavori di ripristino o l'intervento di pubblica utilità non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non effettuarli o di procedere ai necessari adeguamenti.

6

Il Consiglio federale disciplina la procedura di vigilanza. Stabilisce in particolare i termini entro i quali l'UFPP deve essere informato ai sensi del capoverso 3 e ordinare le misure di cui ai capoversi 4­6.

7

Art. 33

Istruzione di base

I militi di protezione civile incorporati dopo il reclutamento seguono un'istruzione di base di 10­19 giorni entro la fine dell'anno in cui compiono i 26 anni. I militi cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamati a seguire un'istruzione complementare di 5 giorni al massimo.

1

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2 I militi di protezione civile incorporati senza istruzione di base nel personale di riserva possono essere chiamati a seguire tale istruzione entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

Le persone naturalizzate dopo il compimento dei 25 anni sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Assolvono l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

3

Le persone che prestano volontariamente servizio di protezione civile assolvono l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Qualora una persona disponga già di un'istruzione equivalente, il Cantone decide se essa deve assolvere l'istruzione di base.

4

Art. 34

Istruzione dei quadri

I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 15­24 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 10­12 giorni e dai Cantoni per 5­12 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

1

I militi cui si prevede di affidare un'altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 5­12 giorni.

2

Art. 35

Perfezionamento

I militi con funzioni di quadro o di specialista e i militi attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d'impianto possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 12 giorni su un periodo di quattro anni.

1

Nell'ambito del loro perfezionamento ai sensi del capoverso 1, i militi secondo l'articolo 39 capoverso 2 possono essere convocati dai Cantoni per cinque giorni al massimo. I Cantoni si assumono i propri costi.

2

Art. 36 cpv. 2 e 3 I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 19 giorni di corso.

2

I militi che assumono altre funzioni di quadro o funzioni di specialista e i militi attribuiti alla funzione di base di sorvegliante del materiale o di sorvegliante d'impianto possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 12 giorni di corso.

3

Art. 38 cpv. 2 L'UFPP disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.

2

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Art. 66b

Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza

Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano senza indugio e gratuitamente al DDPS le loro decisioni.

2

Art. 72 cpv. 1ter e 5 Per vigilare sul rispetto dei limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33­36, esso tratta i dati concernenti gli interventi dei militi della protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell'esercito.

1ter

5

Concerne soltanto il testo tedesco

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d'informazione militari Art. 13 lett. k Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti: k.

impedimento degli abusi in materia d'indennità per perdita di guadagno, segnatamente tramite la vigilanza sul rispetto dei limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33­36 della legge federale del 4 ottobre 20025 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Art. 14 cpv. 2 lett. bbis Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

2

bbis. dati concernenti i servizi di protezione civile prestati; Art. 16 cpv. 1 lett. h, 1bis e 2, frase introduttiva Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

1

h.

4 5

all'Ufficio centrale di compensazione, per impedire abusi in materia d'indennità per perdita di guadagno.

RS 510.91 RS 520.1

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1bis L'Ufficio centrale di compensazione può comunicare i dati di cui al capoverso 1 lettera h alle casse di compensazione AVS competenti.

2

Concerne soltanto il testo tedesco

2. Legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno Sostituzione di un'espressione In tutta la legge l'espressione «legge sull'AVS» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'abbreviazione «LAVS».

Art. 1a cpv. 1, 3 e 4bis Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

1

a.

il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;

b.

che prestano servizio militare a titolo volontario; o

c.

che prestano servizio nell'amministrazione militare.

Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20027 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 27a LPPC.

3

4bis Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 11 cpv. 1, primo periodo Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS9. ...

1

Art. 20a

Responsabilità

I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:

1

6 7 8 9

RS 834.1 RS 520.1 RS 831.10 RS 831.10

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a.

per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33­36 LPPC10;

b.

per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC;

c.

per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.

Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.

3

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 8 ottobre 201312 Termine di referendum: 16 gennaio 2014

10 11 12

RS 520.1 RS 172.021 FF 2013 6323

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