Decreto federale concernente il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014­2020 del 25 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l'articolo 22 capoverso 6 della legge dell'8 ottobre 19993 sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20134, decreta: Art. 1 Per il finanziamento della partecipazione svizzera al programma di formazione dell'UE per il periodo 2014­2020 è accordato un credito complessivo di 305,5 milioni di franchi.

1

2

Il credito complessivo si compone dei seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

a.

contributo obbligatorio per la partecipazione a «Erasmus per tutti»

185,2

b.

contributo per la gestione dell'agenzia nazionale

35,7

c.

contributo per le misure di accompagnamento nazionali

44,6

d.

riserva per maggiori contributi ai sensi della lettera a dovuti a oscillazioni del tasso di cambio e aumenti di bilancio dell'UE

40,0

Totale

305,5

3 Il Consiglio federale può disporre trasferimenti di fondi tra il credito d'impegno per il contributo obbligatorio per la partecipazione a «Erasmus per tutti» e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento nazionali.

1 2 3 4

RS 101 RS 414.51 RS 414.20 FF 2013 1763

2012-3181

6763

Finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014­2020. DF

Art. 2 Qualora le disposizioni dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea in vista della partecipazione svizzera a «Erasmus per tutti» siano applicabili solo dopo il 1° gennaio 2014, fino all'applicabilità dell'accordo i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti.

Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2021.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2013

Consiglio nazionale, 25 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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