Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni Conclusa l'11 luglio 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ... 2 Entrata in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, desiderose di sostituire con una nuova Convenzione la Convenzione esistente tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni firmata a Parigi il 31 dicembre 19533, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1

Successioni

La presente Convenzione si applica alle successioni di persone che al momento del loro decesso erano domiciliate in uno Stato contraente o in entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle successioni riscosse per il conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, indipendentemente dal sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sulle successioni le imposte riscosse in seguito a decesso sotto forma d'imposte sulla massa ereditaria, d'imposte sulle quote ereditarie, di diritti di mutazione a causa di decesso.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

1 2 3

a)

per quanto concerne la Repubblica Francese: i diritti di mutazione a causa di decesso (di seguito «imposta francese»);

b)

per quanto concerne la Confederazione Svizzera: le imposte cantonali e comunali sulla massa ereditaria o sulle quote ereditarie (di seguito «imposta svizzera»).

Dal testo originale francese.

FF 2013 6153 RS 0.672.934.92

2013-1875

6155

Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

l'espressione «Stato contraente» designa, secondo il caso, la Francia o la Svizzera; l'espressione «Stati contraenti» designa la Francia e la Svizzera;

b)

il termine «Francia» designa i Dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese, comprese le acque territoriali, e fuori di queste, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica Francese esercita i suoi diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;

c)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

d)

l'espressione «beni che fanno parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato contraente» include qualsiasi bene la cui devoluzione o mutazione è, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, soggetta a un'imposta che rientra nel campo di applicazione della Convenzione;

e)

il termine «impresa» designa qualsiasi impresa che era personalmente gestita dal defunto;

f)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «autorità competente» designa: i) per quanto riguarda la Repubblica Francese, il ministro incaricato delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, ii) per quanto concerne la Confederazione Svizzera, il Capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto concerne l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non altrimenti definiti hanno il significato che a essi viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Domicilio fiscale del defunto

1. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «persona domiciliata in uno Stato contraente» designa qualsiasi persona la cui successione è, in virtù della legi6156

Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

slazione di questo Stato, soggetta a imposta in questo Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone la cui successione è assoggettata a imposta in questo Stato solo per i beni ivi situati.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è domiciliata in entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata domiciliata dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata domiciliata dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata domiciliata dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata domiciliata nello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Art. 5

Beni immobili

1. I beni immobili che fanno parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato contraente e che sono situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati; i crediti garantiti da ipoteche o in modo analogo non sono tuttavia considerati come beni immobili. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

L'espressione «beni immobili» comprende anche azioni, quote sociali o altri diritti in una società, in una fiduciaria (fiducie) o in qualsiasi altra istituzione o entità, il cui attivo o i cui beni sono costituiti per oltre il 50 per cento del loro valore ­ o traggono oltre il 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, tramite l'interposizione di una o più altre società, fiduciarie (fiducies), istituzioni o entità da beni immobili situati nello Stato contraente o da diritti portanti su tali beni.

3. Si considera facente parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato contraente un immobile o immobili che appartengono a una società, una fiduciaria (fiducie) o qualsiasi altra istituzione o entità il cui attivo o i cui beni sono 6157

Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

costituiti per oltre il terzo del loro valore ­ o traggono oltre un terzo del loro valore, direttamente o indirettamente, tramite l'interposizione di una o più altre società, fiduciarie (fiducies), istituzioni o entità ­ da beni immobiliari situati in uno Stato contraente, o da diritti su tali beni, di cui il defunto, solo o con il proprio coniuge, i loro ascendenti o discendenti o i loro fratelli o sorelle detengono oltre la metà delle azioni, delle quote o di altri diritti, direttamente o tramite l'interposizione di una o più società, fiduciarie (fiducies), istituzioni o entità. Il valore dell'immobile è preso in conto proporzionalmente alla frazione di azioni, quote o altri diritti attribuibili al defunto.

4. Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non vengono presi in conto i beni immobili destinati da una società, una fiduciaria (fiducie) o qualsiasi altra istituzione o entità alla propria attività industriale, commerciale, agricola oppure all'esercizio di una professione non commerciale.

5. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili di un'impresa, nonché ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente.

Art. 6

Beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione o a una sede fissa

1. Ad eccezione dei beni di cui all'articolo 7, i beni mobili di un'impresa che fanno parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato contraente e che appartengono a una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

4. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i dodici mesi.

5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

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si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

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Conv. con la Francia

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a) - e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

6. I beni mobili che fanno parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato contraente e che servono all'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo e che appartengono a una base fissa situata nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

Art. 7

Navi, battelli e aeromobili

1. Le navi e gli aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, come i beni mobili destinati al loro esercizio, che fanno parte della successione di una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato.

2. I battelli destinati alla navigazione interna impiegati da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, come i beni mobili destinati al loro esercizio, che fanno parte della successione di una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato.

3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

Art. 8

Altri beni

I beni immobili, qualsiasi sia la situazione, che fanno parte della successione di una persona domiciliata in uno Stato contraente e diversi da quelli di cui agli articoli 5, 6 o 7 sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 9

Deduzione dei debiti

1. I debiti garantiti in modo particolare dai beni di cui all'articolo 5 sono dedotti dal valore di tali beni. I debiti non garantiti in modo particolare dai beni di cui all'articolo 5 e che sono sorti in rapporto all'acquisto, la trasformazione, la riparazione o la manutenzione di tali beni, sono dedotti dal valore degli stessi.

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Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i debiti legati a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 o a una base fissa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 6 sono dedotti, a seconda del caso, dal valore della stabile organizzazione o della base fissa.

3. I debiti legati a navi, battelli e aeromobili di cui all'articolo 7, nonché ai beni mobili destinati all'esercizio di queste navi, battelli e aeromobili sono dedotti dal valore di queste navi, battelli e aeromobili.

4. Gli altri debiti vanno dedotti dal valore dei beni ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8.

5. Se un debito supera il valore dei beni da cui è deducibile in uno Stato contraente conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 3, il saldo è dedotto dal valore degli altri beni imponibili in questo Stato.

6. Se, dopo aver effettuato le deduzioni giusta i paragrafi 4 o 5, rimane un saldo scoperto in uno Stato contraente, tale saldo è dedotto dal valore dei beni imponibili nell'altro Stato contraente.

7. Nel caso in cui le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 obblighino uno Stato contraente a operare una deduzione dei debiti maggiore di quella prevista dalla sua legislazione, queste disposizioni si applicano unicamente nella misura in cui l'altro Stato contraente non è obbligato a dedurre gli stessi debiti in virtù della sua legislazione.

8. Qualora uno Stato contraente imponga unicamente una frazione del valore di un bene, i debiti sono dedotti in proporzione di questa frazione, malgrado le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo.

Art. 10

Varia

Il beneficio di un'esenzione totale o parziale risultante dall'applicazione della presente Convenzione non viene accordato se l'obiettivo principale del defunto o del suo erede o legatario è stato quello di ottenere una posizione fiscale più vantaggiosa e che la concessione di tale vantaggio in queste circostanze è contrario all'oggetto e allo scopo delle presenti disposizioni.

Art. 11

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Francia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

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se, al momento del suo decesso, la persona era domiciliata in Francia: aa) la Francia assoggetta l'insieme dei beni facenti parte della successione, inclusi i beni imponibili in Svizzera giusta la presente Convenzione, e accorda su questa imposta un computo pari all'imposta pagata in Svizzera per i beni che, in occasione dello stesso avvenimento e secondo le disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Svizzera; bb) il computo di cui alla lettera aa) non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta francese, calcolata prima del computo, corrispondente ai

Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

beni sui quali deve essere accordato il computo. Resta inteso che questa frazione designa: ­ nel caso in cui l'imposta dovuta in relazione ai beni considerati è calcolata applicando un'aliquota proporzionale, il prodotto del valore netto di questi beni considerati in base all'aliquota che viene loro effettivamente applicata, ­ nel caso in cui l'imposta dovuta in relazione ai beni considerati è calcolata applicando una tabella progressiva, il prodotto del valore netto considerato in base all'aliquota che risulta dal rapporto fra l'imposta effettivamente dovuta in relazione alla totalità dei beni imponibili secondo la legislazione interna francese e il valore netto della totalità di questi beni.

b)

nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, se al momento del suo decesso la persona era domiciliata in Svizzera, la Francia tassa l'insieme dei beni mobili materiali e degli immobili situati in Francia e accorda su questa imposta un computo pari all'imposta pagata in Svizzera per i beni che, in occasione dello stesso avvenimento e secondo le disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Svizzera.

c)

nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, se un erede o un legatario è domiciliato in Francia al momento del decesso della persona e lo è stato per almeno otto anni negli ultimi dieci anni precedenti l'anno in cui riceve i beni, la Francia assoggetta a imposta tutti i beni ricevuti da questa persona e, conformemente alle disposizioni della legislazione francese concernenti il computo d'imposta straniero, computa sull'imposta calcolata secondo la sua legislazione l'imposta pagata in Svizzera su tutti i beni, esclusi quelli che, conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7, sono imponibili in Francia.

d)

resta inteso che l'espressione «un computo pari all'imposta pagata in Svizzera» utilizzato alle lettere a), b) e c) designa l'ammontare dell'imposta svizzera effettivamente corrisposta a titolo definitivo in relazione ai beni considerati.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: la Svizzera esenta dall'imposta i beni che secondo gli articoli da 5 a 8 della Convenzione sono imponibili in Francia. Può tener conto tuttavia di tali beni per determinare l'aliquota d'imposta applicabile ai beni riservati al suo assoggettamento.

Art. 12

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovano nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza.

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Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

2. Il termine «cittadino» designa tutte le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente.

Art. 13

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 12, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per risolvere il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente tra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da i loro rappresentanti.

Art. 14

Scambio di informazioni

Per l'esecuzione della presente Convenzione, oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di cui all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione conformemente all'articolo 28 della Convenzione del 9 settembre 19664 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (insieme un Protocollo).

Art. 15

Notifica di crediti fiscali

Gli Stati contraenti si prestano mutua assistenza per la notificazione di atti e documenti relativi alla riscossione delle imposte di cui all'articolo 2 conformemente all'articolo 28bis della Convenzione del 9 settembre 19665 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposi4 5

RS 0.672.934.91 RS 0.672.934.91

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Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

zione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (insieme un Protocollo).

Art. 16

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente situati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo è considerata, ai fini della Convenzione, come domiciliata nello Stato accreditante, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale, la sua successione non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato; e

b)

l'integralità della successione sia imponibile nello Stato accreditatario nello stesso modo che le successioni di persone domiciliate in questo Stato.

3. La Convenzione non si applica alle successioni di funzionari di organizzazioni internazionali o di membri di una missione diplomatica, di un'agenzia consolare o di una missione permanente di uno Stato terzo qualora queste organizzazioni, organi, funzionari o persone si trovino sul territorio di uno Stato contraente e che le loro successioni non soggiacciono, in uno Stato contraente, allo stesso regime fiscale in materia di successioni delle persone domiciliate in questo Stato.

Art. 17

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente l'adempimento delle procedure necessarie all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle successioni di persone il cui decesso è successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. La Convenzione del 31 dicembre 1953 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni è abrogata alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione. Tuttavia, le disposizioni della prima Convenzione continueranno a essere applicate alle successioni intervenute prima della data in cui le disposizioni della presente Convenzione entrano in vigore.

Art. 18

Denuncia

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può denunciarla per via diplomatica alla fine di un anno civile con un termine di preavviso di almeno sei mesi.

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Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

2. In questo caso, la presente Convenzione si applica per l'ultima volta alle successioni di persone decedute prima della fine dell'anno civile per il quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, l'11 luglio 2013, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica Francese:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pierre Moscovici

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Doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

Conv. con la Francia

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni

la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni l'11 luglio 2013, hanno convenuto le seguenti disposizioni complementari: I Per l'applicazione dell'articolo 14 della Convenzione resta inteso che, in virtù della lettera a) del numero XI del Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 19666 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (insieme un Protocollo), l'autorità competente dello Stato richiedente deve indicare all'autorità competente dello Stato richiesto l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; tale informazione può risultare dall'indicazione del nome di questa persona o da qualsiasi altro elemento che ne permetta l'identificazione.

II Per l'applicazione dell'articolo 14 della Convenzione resta inteso che, in virtù della lettera e) del numero XI del Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (insieme un Protocollo), nel caso in cui l'autorità competente dello Stato richiedente, nel quadro di una domanda di informazioni di natura bancaria, conosce il nome della banca che gestisce il conto della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, essa deve comunicarlo all'autorità competente dello Stato richiesto.

6

RS 0.672.934.91

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Conv. con la Francia

III Per l'applicazione dell'articolo 14 della Convenzione, resta inteso che le lettere da a) a e) del numero XI del Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (insieme un Protocollo) non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

IV Le disposizioni dei numeri I, II e III valgono anche per l'applicazione dell'articolo 28 della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (insieme un Protocollo).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, l'11 luglio 2013, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica Francese:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pierre Moscovici

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