Direttive del Consiglio federale concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF (Direttive VHF/UHF) del 2 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 54 capoverso 4 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV); visto l'articolo 24 capoverso 1bis della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC), emana le seguenti direttive:
Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni Art. 1
Campo d'applicazione
Le presenti direttive disciplinano l'utilizzazione e l'attribuzione delle frequenze per la radio e la televisione nella banda VHF3 (banda III; canali 5A12D) e nella banda UHF4 (bande IV e V; canali 2169).
Art. 2
Definizioni
Nelle presenti direttive s'intende per:
1 2 3 4
a.
DVB (Digital Video Broadcasting): processo standardizzato per la trasmissione di contenuti digitali (televisione, radio, servizi multimedia e servizi supplementari interattivi) mediante emittenti terrestri;
b.
DAB (Digital Audio Broadcasting): procedura standardizzata sviluppata nell'ambito dell'iniziativa di ricerca EUREKA 147 dell'Unione europea per la trasmissione digitale terrestre via etere di segnali radio nonché gli ulteriori sviluppi basati su tale procedura;
c.
allotment: canale di frequenza attribuito alla Svizzera in base ad accordi internazionali in materia di telecomunicazioni per la copertura di una regione geografica definita;
d.
copertura: uno o più allotment definiti nelle politica dei media come zona di diffusione;
RS 784.40 RS 784.10 Very High Frequency Ultra High Frequency
2007-0813
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Direttive VHF/UHF
e.
rete multifrequenza (Multi Frequency Network MFN): rete di trasmettitori in cui vengono impiegate più frequenze per la fornitura di un segnale di radiodiffusione in una zona di diffusione;
f.
rete isofrequenziale (Single Frequency Network SFN): rete di trasmettitori in cui viene impiegata una sola frequenza per la fornitura di un segnale di radiodiffusione in una zona di diffusione;
g.
DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
h.
autorità concedente: la Commissione federale delle comunicazioni in base all'articolo 24a capoverso 1 LTC oppure l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in base all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 19975 concernente la legge sulle telecomunicazioni.
Sezione 2: Utilizzazione di frequenze Art. 3
Impiego delle frequenze
Le bande VHF e UHF servono principalmente alla diffusione digitale di programmi radiotelevisivi.
1
Le singole coperture e i relativi allotment per la banda VHF e per la banda UHF figurano nell'allegato alle presenti direttive (allegato: coperture DAB e DVB).
2
L'attribuzione delle frequenze e l'allestimento delle singole coperture avvengono in base alle disposizioni giuridiche e agli accordi internazionali in materia di telecomunicazioni.
3
Art. 4
Liberazione di coperture
Il DATEC decide sulla liberazione di coperture a livello di regione, regione linguistica o a livello nazionale. Tiene conto in particolare della disponibilità delle frequenze corrispondenti in base agli accordi internazionali, dell'evoluzione del mercato nazionale e internazionale, dei lavori di standardizzazione internazionali e delle esigenze della SSR, delle emittenti radiotelevisivi nonché dei fornitori di servizi di telecomunicazione.
1
2
Nella liberazione di una copertura il DATEC stabilisce: a.
5
la parte della capacità trasmissiva disponibile per la diffusione di programmi radiotelevisivi con o senza diritto d'accesso (art. 53 e 54 cpv. 2 lett. b LRTV);
RS 784.101.112
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Direttive VHF/UHF
b.
i dettagli della diffusione di programmi con diritto di accesso, segnatamente la qualità di trasmissione e lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della copertura della zona di diffusione.
Il DATEC informa l'autorità concedente non appena le concessioni di radiocomunicazione corrispondenti possono essere rilasciate direttamente o essere messe a concorso.
3
4 Il concorso pubblico di una concessione di radiocomunicazione avviene conformemente all'articolo 45 capoverso 4 LRTV di regola soltanto dopo il rilascio delle concessioni per i programmi con diritto d'accesso.
Sezione 3: Assegnazione delle frequenze Art. 5
Pianificazione della rete di trasmettitori
L'UFCOM stabilisce le basi necessarie alla pianificazione delle reti. Esamina i progetti per la pianificazione dettagliata delle reti di trasmettitori che gli vengono sottoposti dai concessionari di radiocomunicazione o dagli esercenti di rete da essi incaricati.
Art. 6
Concessione di radiocomunicazione
Le modalità per l'esercizio delle radiocomunicazioni come lo standard tecnico da impiegare, le capacità trasmissive e i tipi di esercizio sono definite nella concessione di radiocomunicazione.
Art. 7
Copertura
Entro i limiti di cui all'articolo 4 l'autorità concedente stabilisce le modalità della copertura della zona di diffusione per i concessionari di radiocomunicazione.
1
Per determinare lo scadenzario dell'ampliamento della rete di trasmettitori, l'autorità concedente si basa in particolare sulla sostenibilità economica della copertura della zona di diffusione e sullo stato della tecnica.
2
Art. 8
Utilizzazione inferiore della parte riservata
In caso di un'eventuale utilizzazione più efficiente della capacità trasmissiva grazie a nuove tecnologie, la percentuale delle capacità trasmissive stabilita dal DATEC per la radio e la televisione o per i programmi con diritto d'accesso rimane invariata.
Art. 9
Passaggio a una rete isofrequenziale
Se la rete di trasmettitori viene esercitata come rete multifrequenza, l'autorità concedente può deciderne il passaggio a una rete isofrequenziale in modo da garantire un utilizzo efficiente dello spettro. Concede ai concessionari di radiocomunicazione sufficiente tempo per procedere ai necessari adattamenti tecnici.
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Art. 10
Entrata in vigore
Le presenti direttive entrano in vigore il 1° giugno 2007.
2 maggio 2007
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato6 (art. 3 cpv. 2)
6
Questo allegato non è pubblicato nel Foglio federale. Può essere consultato sul sito seguente: http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/01678/index.html?lang=it
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