A Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 20082011
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta: Art. 1 Per gli anni 20082011 č stanziato un limite di spesa di 2327,9 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr e gli impegni contratti secondo il diritto anteriore.
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L'importo č ripartito nel modo seguente:
2008:
509,4 milioni di franchi;
2009:
545,4 milioni di franchi;
2010:
604,4 milioni di franchi;
2011:
668,7 milioni di franchi.
Art. 2 Per gli anni 20082011 č stanziato un credito d'impegno di 270,7 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 LFPr.
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Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.
Art. 3 Per gli anni 20082011 č stanziato un limite di spesa di 109,6 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP).
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RS 101 RS 412.10 FF 2007 1131
2006-2837
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Finanziamento della formazione professionale negli anni 20082011. DF
Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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